Incarto n.
52.2017.353

 

Lugano

19 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2017 di

 

 

 

RI 1 e RI 2  

patrocinati da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 24 maggio 2017 (n. 2379) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione del 22 giugno 2016 con cui il municipio di Bellinzona ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per l'edificazione di uno stabile residenziale al mapp. __________ di quel Comune;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. CO 1 è proprietario del mapp. __________ di Bellinzona, attribuito dal piano regolatore alla zona residenziale intensiva B. Sul fondo sorgono due edifici (sub. A e B), tra loro contigui.

 

b. Il 18 febbraio 2016, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di costruire, previa demolizione degli edifici esistenti, un nuovo stabile residenziale, di sei piani, dei quali uno interrato. L'edificio prevede un corpo scale e lift centrale, attorno al quale si sviluppano le superfici di servizio (cantine al piano interrato, deposito e grottino al piano terra) e abitative (nei restanti quattro piani).

 

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1 e RI 2, comproprietari del confinante mapp. __________.

d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 96481) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 22 giugno 2016 il Municipio ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, evadendo ai sensi dei considerandi l'opposizione sollevata. Da quest'ultimo punto di vista, tenuto conto dell'art. 89 n. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che prescrive che "le scale devono ricevere luce direttamente dall'esterno o dall'alto ed essere adeguatamente ventilate", l'Esecutivo comunale non ha ammesso "la realizzazione della soletta sopra il vano scale in quanto impedisce l'illuminazione naturale e l'evacuazione dei fumi in base alle normative antincendio". Con riferimento al muretto presente sul confine tra le part. __________ e __________, di cui gli opponenti rivendicavano per metà (in senso longitudinale) la proprietà, il Municipio ha inoltre ammesso la demolizione soltanto della porzione situata sul fondo dedotto in edificazione.

 

 

B.   Con giudizio del 24 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione, che ha dunque confermato.
Confrontato con l'obiezione secondo cui la condizione posta dal Municipio (eliminazione della soletta sopra il vano scale) non sarebbe atta a garantire l'illuminazione naturale di tutto il corpo scale, il Governo ha ritenuto che la norma non impone tale esigenza, bastando invece che le scale ricevano luce "direttamente dall'esterno o dall'alto". Ha inoltre considerato "corretta e proporzionata" la citata condizione, volta a correggere un piccolo difetto di progettazione. Non sarebbe quindi necessario presentare "una nuova documentazione". Quanto al muretto di confine, l'Esecutivo cantonale ha reputato che l'indicazione contenuta nella licenza edilizia a salvaguardia della proprietà degli opponenti fosse sufficiente. Pretenderne l'esplicita menzione come condizione di licenza sarebbe "al limite del temerario".

 

 

C.   Avverso il predetto giudizio governativo RI 1 e RI 2 si aggravano dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.
Precisato che in questa sede intendono prevalersi unicamente della violazione dell'art. 89 NAPR, i ricorrenti sostengono che il Governo si sarebbe staccato in modo inammissibile dal tenore letterale della norma e anche dal suo scopo. Quest'ultima prescriverebbe infatti che le scale devono ricevere la luce naturale e dunque la regola varrebbe per tutto il corpo scale. Tale conclusione sarebbe corroborata anche dallo scopo del disposto, che avrebbe "natura igienico edilizia", nonché da ragioni di risparmio energetico e di sicurezza. La soluzione ritenuta dal Municipio e tutelata dal Governo non sarebbe quindi accettabile, atteso che la luce naturale sarebbe garantita soltanto all'ultimo piano, mentre ai livelli inferiori sarebbe sempre necessaria la luce elettrica.

 

 

D.   All'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono CO 2 e CO 1, qui resistenti, e il Municipio, con argomenti che, in quanto necessario, saranno ripresi nei considerandi di diritto.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) rinuncia a sua volta a presentare osservazioni.

 

 

E.   In sede di replica e duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti pretendono del resto l'assunzione di particolari prove.

 

2.    2.1. Giusta l'art. 89 n. 1, inserito nel capitolo D (Norme igienico-sanitarie) della Parte II (Norme edilizie particolari) delle NAPR, le scale devono ricevere luce direttamente dall'esterno o dall'alto ed essere adeguatamente ventilate.

La norma in esame, appartenente al diritto comunale autonomo, conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo, invero non del tutto chiaro. Trattandosi di una questione di diritto, il Tribunale, chiamato a statuire sull'interpretazione data dal Municipio, giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo sia per la natura (per certi versi indeterminata) della norma, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale. Tenuto conto di ciò, il Tribunale si limita a censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2; ZBl 107/2006, pag. 437 osservazioni di Arnold Marti in calce a STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n. 1418 segg. e 1439 segg.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V ed., n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396 seg.).

 

2.2. In sede di rilascio del permesso, rilevato - invero a torto (cfr. consid. 2.4) - come il progetto (piano n. 7: sezione A-A) prevedesse la copertura del vano scale, il Municipio ha stabilito che "non è ammessa la realizzazione della soletta sopra il vano scale". In pratica, ne ha disposto l'eliminazione, al fine di permettere alla luce naturale di filtrare. Con questa condizione, ha ritenuto che l'art. 89 n. 1 NAPR fosse rispettato. Con la risposta davanti al Governo e in questa sede, l'Esecutivo comunale, ha ribadito la sua tesi. Dato che il progetto (già) prevede la posa di un lucernario sul tetto, ha osservato, con la citata condizione l'illuminazione del corpo scale verrebbe adeguatamente garantita, ritenuto che, segnatamente ai piani inferiori, potrà se del caso essere potenziata dall'alto mediante la posa di lampade. Il disposto in discussione non vieterebbe infatti queste ultime, posto che un'adeguata illuminazione deve sempre essere garantita, ad esempio anche di notte.

Dal canto suo il Governo ha tutelato questa decisione, respingendo siccome priva di base legale la tesi ricorsuale, secondo cui la norma in discussione imporrebbe che tutto il corpo scale, e non soltanto la sua parte terminale, riceva la luce naturale. La controversa condizione di licenza, volta a correggere un piccolo difetto di progettazione, sarebbe quindi "corretta e proporzionata". Non richiederebbe di presentare "una nuova documentazione".

I ricorrenti sostengono invece che il Governo si sarebbe staccato in modo inammissibile dal tenore letterale della norma e anche dal suo scopo. A loro avviso, l'art. 89 NAPR esigerebbe che tutto il corpo scale riceva la luce naturale. A torto.

 

2.3. Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, l'art. 89 n. 1 NAPR non prescrive che il corpo scale debba ricevere soltanto luce naturale. La norma non parla in effetti di luce naturale. Prevede invece, alternativamente, che le scale ricevano "luce direttamente dall'esterno o dall'alto". Posto che con la formulazione "direttamente dall'esterno" si deve ragionevolmente intendere l'illuminazione naturale proveniente da finestre o altre aperture assimilabili, con la formulazione "dall'alto" è lecito invece intendere (anche) l'illuminazione artificiale derivante da appositi impianti (lampade, lampadari, ecc.). La distinzione tra luce che proviene direttamente dall'esterno e luce che proviene dall'alto non avrebbe altrimenti senso, posto che, anche nel caso di un'apertura (lucernario) situata nella parte alta del vano scale, la luce proverrebbe direttamente dall'esterno. Come riconosciuto dagli insorgenti, che ne traggono tuttavia una conclusione errata, un'eventuale apertura nella parte terminale del corpo scale non sarebbe del resto suscettibile di assicurare che l'intero corpo scale possa beneficiare della luce naturale. Sarebbe dunque sempre e comunque necessario prevedere delle aperture anche ai piani inferiori, ciò che contraddice la formulazione alternativa della norma. Qualora il legislatore comunale avesse voluto ottenere un simile risultato, peraltro suscettibile di limitare in modo assai importante le scelte attuabili sotto il profilo architettonico e costruttivo, l'avrebbe previsto espressamente. Nella maggior parte dei casi, sarebbe peraltro impossibile garantire un'illuminazione naturale alle scale che servono i piani interrati. Anche questa circostanza porta invero a smentire la tesi ricorsuale. Ne discende che, nella misura in cui le autorità inferiori hanno ritenuto che l'art. 89 n. 1 NAPR non esige che a tutto il corpo scale sia garantita l'illuminazione naturale, rispettivamente che il progetto, in quanto prevede l'illuminazione del corpo scale dall'alto sia tramite un lucernario sia mediante la posa di lampade, ossequia i requisiti della norma, il loro giudizio, comunque non insostenibile, merita dunque, perlomeno nel risultato, di essere confermato.

 

2.4. Come detto, partendo dal presupposto che il progetto prevedesse la copertura del vano scale, il Municipio ne ha disposto l'eliminazione. Scelta, questa, condivisa dal Governo, che l'ha considerata "corretta e proporzionata", in quanto suscettibile di permettere al lucernario contemplato dai piani di progetto "di svolgere appieno la funzione di illuminazione". Sennonché, la decisione municipale e quella governativa che la tutela sono frutto di un'errata lettura del piano n. 7, la cui sezione A-A non "taglia" l'edificio in corrispondenza del vano scale e, in particolare, del lucernario previsto sul tetto perpendicolarmente alla tromba delle scale (cfr. piano n. 6: pianta 4° piano). Per cui, contrariamente a quanto assunto dalle istanze inferiori, non può dirsi che il vano scale sia coperto dalla soletta in corrispondenza del lucernario e che, in tale misura, vi sia un difetto di progettazione da correggere. La questione è comunque di scarsa rilevanza, posto che in sostanza la condizione di licenza in discussione, peraltro non contestata dai beneficiari del permesso, non aggiunge nulla di più di quanto i piani già indicano (cfr. pure dichiarazione dell'architetto, prodotta con la risposta del 7 settembre 2016 davanti al Governo). In questo senso, è quindi pure da respingere la censura di carenza della documentazione annessa alla domanda di costruzione.

 

 

3.    3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

                                        

                                         3.2. Dato l'esito, la tassa di giudizio è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali rifonderanno ai resistenti, assistiti da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

                                     

                                     

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giudizio di fr. 1'500.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti, ai quali va restituita la somma di fr. 300.- versata in eccesso. Gli insorgenti verseranno inoltre ai resistenti un identico importo (fr. 1'500.-) a titolo di ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera