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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2017 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 maggio 2017 (n. 2371) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 2 contro la risoluzione del 24 maggio 2016, con la quale il Municipio di Lugano ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per la variante in corso d'opera parzialmente a posteriori concernente il complesso residenziale ai mapp. __________ e __________ di quel Comune, sezione di Castagnola; |
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 1 è proprietaria dei mapp. __________, __________ e __________, nonché comproprietaria della part. __________, del Comune di Lugano, sezione di Castagnola. I fondi, caratterizzati da una pendenza marcata in direzione del lago, sono attribuiti alla zona edificabile R2a. Il piano viario contempla una strada di quartiere all'interno dei mapp. _______ e __________ (via __________), in corso di realizzazione, che si diparte dalla __________ e termina con una piazza di giro. Due linee di arretramento a 4.00 m dal bordo della carreggiata gravano i sedimi disposti lungo l'asse stradale.
b. Il 22 luglio 2009, raccolto l'avviso favorevole (n. 65572) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il Municipio ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per la costruzione di un grande complesso residenziale di quattordici unità abitative ai mapp. __________, __________ e __________, parallelo a via __________. Suddivisa su due blocchi principali, di tre rispettivamente due piani, disposti lungo la verticale del versante e tra loro collegati, l'opera è servita da un ampio garage seminterrato. Una rampa elicoidale in corrispondenza del centro delle edificazioni ne permette l'accesso dalla strada.
c. In corso d'opera, l'istante ha inoltrato una notifica di costruzione in variante del 30 settembre 2013, composta di una planimetria e di una sezione, volta a ridefinire l'accesso veicolare, e meglio a sostituire la rampa elicoidale con una rampa diretta e parzialmente coperta. Quest'ultima si diparte da via __________ in prossimità del centro del complesso e scende quasi parallelamente ad essa fino ad una curva a gomito che la raccorda al sottostante garage. Il tratto rettilineo, coperto solo parzialmente, si trova in misura consistente oltre la linea di arretramento.
Il 13 novembre 2013, l'Esecutivo comunale ha autorizzato la variante, subordinando la licenza alla condizione di concordare con la Sezione Genio la conformazione definitiva dell'imbocco veicolare interrato nell'ambito della costruzione di via __________.
d. Il 27 novembre 2013,
il Municipio ha approvato un'ulteriore variante per la trasformazione di alcuni
spazi interni ai livelli -1, -2 e -3 del gradone superiore, finalizzata alla
suddivisione delle unità abitative (ville) in appartamenti.
e. Sempre in corso d'opera, con domanda parzialmente a posteriori del 15
settembre 2015 la RI 1 ha presentato una variante, denominata aggiornamento
esecutivo progetto approvato (vedi ris. mun. 15.07.2009), concernente la
formazione di quattro appartamenti monolocali, la stabilizzazione statica delle
pareti dello scavo, l'edificazione di una scala quale via di fuga secondo la
normativa antincendio e di un accesso a valle dedicato alla manutenzione dei
giardini.
Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza si è opposta CO 2, lamentando l'instabilità del pendio ed il livello delle immissioni dato dall'aumento delle unità abitative e dei posteggi e dall'esecuzione dell'accesso ai giardini.
Con avviso cantonale (n. 94785) del 17 dicembre 2015, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto.
f. Il 17 dicembre 2015, l'istante ha presentato un complemento/aggiornamento (…) nella procedura in variante in corso d'opera, comprendente una planimetria, alcune sezioni ed un profilo longitudinale, che concerne la formazione di un tunnel d'accesso alla rimessa.
Anche contro questa variante CO 2 ha interposto opposizione, contestando il progetto sotto svariati profili, formali (procedura di approvazione, incompletezza della domanda) e materiali (impatto paesaggistico, distanza dalla strada, altezze, quote, pendenze, indici edificatori ecc.).
g. Il 24 maggio 2016, il Municipio ha rilasciato un unico permesso di costruzione per le varianti del 15 settembre e del 17 dicembre 2015, respingendo nel contempo le opposizioni pervenute.
B. Con giudizio del 24 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 2 avverso quest'ultimo provvedimento, annullandolo.
Respinte le censure riferite all'incompletezza dei piani, il Governo ha considerato indispensabile valutare le immissioni foniche dovute ai movimenti veicolari sulla rampa. Ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dal raccogliere le informazioni mancanti e l'avviso cantonale, stante che la licenza andava annullata per altri motivi. A suo avviso, la rampa, che disattende la linea di arretramento dalla strada, non potrebbe essere approvata, giacché non sarebbe annoverabile tra le opere secondarie di cui all'art. 9 n. 9 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che non chiamano distanza.
C. Contro il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza del 24 maggio 2016.
Secondo la ricorrente, l'edificazione di una rampa d'accesso parzialmente interrata che sorge oltre la linea di arretramento e direttamente a confine con la strada di PR sarebbe stata autorizzata nel 2013. Su questo punto i piani della variante in contestazione non divergerebbero da quelli precedenti, fatta eccezione per la precisazione delle quote. L'ubicazione del manufatto non potrebbe pertanto essere rimessa in discussione. Le modifiche apportate alla rampa non ne muterebbero il carattere di opera secondaria. Le opposte conclusioni del Consiglio di Stato non sarebbero di contro sostenibili. Trattandosi di un progetto identico a quello autorizzato nel 2013, non sarebbe possibile pretendere ora l'acquisizione dell'avviso dipartimentale. Per le stesse ragioni, sarebbe corretta la procedura autorizzativa della notifica. Avendo annullato integralmente la licenza, il giudizio governativo avrebbe inoltre leso il principio di proporzionalità. Essa non concerneva infatti soltanto l'accesso veicolare, ma anche altri interventi (alcuni dei quali pure contestati da CO 2).
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione
perviene la resistente, con argomentazioni che verranno riprese, se necessario,
in seguito.
Il Municipio si allinea alle tesi ricorsuali e chiede pertanto l'accoglimento
del gravame.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) conferma gli scritti inoltrati
all'istanza inferiore, prende atto della decisione di quest'ultima e si rimette
al giudizio del Tribunale.
b. In replica e duplica,
le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande di
giudizio.
E. Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ha acquisito dal Municipio gli atti concernenti le licenze edilizie del 22 luglio 2009, del 13 e del 27 novembre 2013.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, completate con i documenti citati in narrativa, acquisiti dall'Esecutivo comunale. Le prove sollecitate (sopralluogo, richiamo documenti, audizioni testimoniali) non risultano invece suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza.
2. La ricorrente
sostiene che l'ubicazione e le dimensioni della rampa costituirebbero un dato
acquisito alla luce della licenza edilizia del 13 novembre 2013, passata in
giudicato incontestata. L'avversata variante del dicembre 2015 si sarebbe
difatti limitata a chiarire le quote del manufatto. Per questa ragione, non potrebbe
essere contestata ora la violazione della linea di arretramento. A torto.
Contro una variante di un progetto autorizzato sono in generale proponibili
solamente le contestazioni che riguardano le parti d'opera che hanno subito
modifiche (cfr. STA 52.2012.172 dell'11 dicembre 2012 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, ad art. 16 LE n. 895). In concreto, il 17 dicembre 2015 l'istante in
licenza ha presentato una nuova domanda in variante riguardante la rampa
parzialmente coperta approvata nel 2013. Essa comprende un profilo longitudinale
dell'opera e della sovrastante strada, una nuova planimetria e due sezioni (n.
7 e 13), con le relative pendenze (dal 17/18% del tratto iniziale fino al 5% in
corrispondenza della rimessa) e quote. Ora, non si tratta con tutta evidenza di
un mero progetto esecutivo di quanto precedentemente autorizzato. In caso
contrario, l'interessata non avrebbe chiesto al Municipio la concessione di un nuovo
permesso, ma si sarebbe limitata a concordare con la Sezione genio gli aspetti
esecutivi dell'intervento, come imposto dalla licenza del 13 novembre 2013. In
realtà, per quanto deducibile dalla precedente domanda, la variante di dicembre
non ha lasciato immutati i piani del 2013. Secondo quest'ultima, la quota
dell'area antistante all'imbocco della rampa raggiunge infatti i 353.00 mslm,
mentre la planimetria del 2013 indicava soli 350.00 mslm; inizialmente era quindi
stata sensibilmente sottostimata (cfr. piani del novembre 2013; sezioni delle
domande di costruzione del 15 settembre e del 17 dicembre 2015; scritto del 12
novembre 2015 di cui al doc. O allegato alla replica del 22 settembre 2017). Una
simile discrepanza (+3.00 m) ha evidentemente reso necessari dei correttivi che
hanno interessato l'opera nel suo complesso, il raccordo con la strada di
quartiere e, più in generale, il suo rapporto con le adiacenze. Non si tratta a
ben vedere di modifiche trascurabili, stante che, agli occhi dei terzi
interessati, il suo impatto visivo risulta marcatamente accresciuto, con
conseguenze sul suo grado di inserimento nel paesaggio. La variante in
contestazione ha inoltre allargato, seppur di poco, il tratto iniziale della
rampa (cfr. doc. D e E allegati al gravame). Alla luce di (tutti) questi
cambiamenti, l'autorità comunale poteva, rispettivamente doveva, rivalutare
integralmente la conformità del manufatto col diritto materialmente applicabile
e, di riflesso, l'opponente aveva il diritto di far valere tutte le censure
suscettibili di condurre al rifiuto del permesso, rispettivamente al suo
annullamento. E questo benché la domanda approvata nel 2013 contemplasse già la
formazione di un accesso privato parzialmente coperto all'interno della fascia
di arretramento dalla strada. La ricorrente non può quindi dedurre alcunché in
favore del progetto in contestazione dalla licenza del 13 novembre 2013,
rilasciata tra l'altro sulla base di una documentazione manifestamente
incompleta, costituita di una planimetria e di un'unica sezione (S3), che
taglia le edificazioni laddove la rampa risulta già interamente interrata.
3. 3.1.
3.1.1. Il piano regolatore di Lugano, sezione di Lugano, valido anche per
Castagnola (cfr. art. 3 NAPR), distingue quattro tipi di linee di edificazione.
Tra di esse figurano le linee di arretramento, che costituiscono il limite fino
al quale è possibile costruire (cfr. art. 9 n. 5 NAPR). Stando all'art. 9 n. 9
NAPR, le opere secondarie, anche se emergenti dal terreno - quali opere di accesso,
di cinta e di sistemazione del terreno, aree verdi di svago - nonché le piantagioni,
possono essere realizzate oltre le linee di edificazione. La norma
chiarisce che vanno comunque osservate le prescrizioni concernenti la
visuale per il traffico e tutte le misure necessarie per evitare pregiudizio
all'area pubblica confinante. Pure le costruzioni sotterranee, ossia quelle
non emergenti in misura rilevante dal terreno sistemato, possono essere
eseguite, se non contrastano con gli scopi perseguiti dall'art. 11,
oltre le linee di edificazione, ma solo sino ad una distanza di 2.50 m dal
confine con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR (cfr. art. 10 n.
1 NAPR). L'ordinamento comunale non prevede invece la possibilità di realizzare
costruzioni accessorie entro le linee di edificazione. Per costruzioni
accessorie s'intendono le opere che non servono all'abitazione o al lavoro,
sono al servizio di un edificio principale e non hanno un fine industriale,
artigianale o commerciale. Non devono inoltre superare l'altezza di 3.00 m dal
terreno sistemato, né arrecare particolare pregiudizio ai fondi vicini (cfr.
art. 10 n. 2 NAPR).
3.1.2. Le distanze delle costruzioni dalle strade (allineamenti o arretramenti
che siano) possono avere svariate giustificazioni. Tutelano in particolare la
sicurezza della circolazione e assicurano la possibilità di attuare future
correzioni stradali. Permettono inoltre uno sviluppo armonioso degli
agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle
immissioni), migliorano l'estetica dei centri urbani e facilitano la creazione
di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuendo in definitiva ad
elevare la qualità di vita della popolazione (cfr. RDAT II-2003 n. 21 consid.
5.3; RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1; STA 90.2006.26 del 24 settembre 2007
consid. 6.2.1; Scolari, op. cit.,
ad art. 25 LE n. 1029).
3.2. Il Municipio ha autorizzato l'opera in contestazione, rimarcando che l'ubicazione
del tunnel, rispettivamente dei manufatti di copertura, non è stata ritenuta
conflittuale (…) con il progetto stradale già approvato, in particolare
per l'ubicazione del portale d'accesso. Con la risposta del 25 agosto 2016
davanti al Consiglio di Stato, ha precisato che l'ubicazione del tunnel non
risulta conflittuale in relazione alla futura strada __________ e alla fascia
d'arretramento, ritenuto che le pareti e la soletta costituiscono opere
connesse e necessarie all'accesso stradale all'autorimessa (cfr. ad 4-6 pag.
5). In duplica, ha inoltre puntualizzato che i vincoli di arretramento
non entrerebbero in considerazione per le parti d'opera interrate (cfr. ad 7
pag. 4). Ha lasciato quindi intendere di aver fondato il permesso sull'assenza
di conflitti con l'impianto viario e sul carattere sotterraneo del manufatto (e
non di opera secondaria).
Ritenuta irrilevante (oltre che non data) la qualifica di costruzione
sotterranea o accessoria, il Governo ha escluso che la rampa potesse godere
delle facilitazioni previste per le opere secondarie. Ha in particolare rilevato
che con quel termine il legislatore comunale intende quelle opere che per le
loro dimensioni risultano tutto sommato contenute, con un ingombro limitato e
che peraltro possono essere facilmente rimosse. A fronte della mole e
delle caratteristiche architettoniche che presenta, la rampa non potrebbe
essere considerata alla stregua di un'opera minore e non potrebbe di
conseguenza essere approvata.
L'insorgente ribatte in questa sede che determinanti sarebbero la
subordinazione del manufatto rispetto al complesso residenziale ed il fatto che
non si porrebbe in contrasto con gli scopi perseguiti dalla linea di
arretramento. A torto il Consiglio di Stato avrebbe posto l'accento solamente sulle
sue dimensioni, aspetto non contemplato dalla norma, violando così l'autonomia
comunale.
L'Esecutivo comunale condivide, dal canto suo, le argomentazioni della
ricorrente.
3.3. In concreto, la part. __________ è gravata da una linea di arretramento da
via __________ profonda 4.00 m (cfr. Estratto piano di dettaglio traffico,
AP-EP e altri vincoli). L'accesso veicolare e la rampa si trovano dunque all'interno
della fascia di arretramento. Nessuno lo contesta. Occupano pertanto un'area
che dovrebbe restare libera da costruzioni, comprese quelle accessorie e
sotterranee (cfr. art. 10 NAPR; STA 52.2014.253 del 19 ottobre 2015 consid.
3.2.1; Scolari, op. cit., ad art.
25 LE n. 1030). Ai fini del rilascio di un permesso, decisiva è di conseguenza la
questione a sapere se la rampa d'accesso al garage possa essere assimilata ad
un'opera secondaria ai sensi dell'art. 9 n. 9 NAPR.
3.3.1. Quello di "opera secondaria" è un concetto giuridico di natura
indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto precettivo va quindi
riconosciuta all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio; latitudine
che le istanze di ricorso devono rispettare, limitandosi a censurare le
interpretazioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto (art.
69 LPAmm), in quanto insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni,
fondate su considerazioni estranee alla materia o suscettibili di portare a
conclusioni aberranti. Ove non sussista una simile violazione del diritto,
l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del Municipio
senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il
fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico
indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli dall'autorità
comunale (cfr. STA 52.2017.358 del 9 febbraio 2018 consid. 4.2, 52.2013.411 del
4 aprile 2014 consid. 2.2 con rinvii).
3.3.2. Scostandosi dall'interpretazione fornita dalla ricorrente e fatta in
seguito propria dal Municipio, il Governo ha ritenuto che tra le opere
secondarie andrebbero annoverate unicamente le costruzioni che hanno
dimensioni contenute ed un ingombro limitato e possono essere facilmente rimosse.
La sua valutazione è del tutto plausibile ed in quanto tale non risulta lesiva
dell'autonomia comunale. La tesi contrapposta appare invece insostenibile. Nel
dettaglio, tenuto conto del suo tenore letterale, del rapporto con le altre
disposizioni comunali in materia (art. 9 e 10 NAPR) e del contesto legislativo in
cui s'inserisce (cfr. per esempio art. 49 NAPR sugli accessi carrozzabili), occorre
concludere che, anche in virtù dell'art. 9 n. 9 NAPR, all'interno delle fasce a
contatto con le strade sono di principio ammissibili solamente le costruzioni
minori facilmente amovibili, come siepi, cinte, semplici accessi e muri di
sostegno a confine (analogamente a quanto indicato a titolo esemplificativo
dalla norma comunale; cfr. pure l'art. 13 cpv. 1 lett. a dell'abrogato
regolamento di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 29 gennaio 1991 [RLALPT; BU 1991, 48], che dava facoltà ai
Comuni di esentare dal rispetto delle linee di arretramento proprio edifici o
impianti di piccola entità, come cinte, siepi, accessi o pergole). Diversamente,
seguendo la tesi ricorsuale, dando dunque particolare importanza al rapporto di
subordinazione con una costruzione principale, molti accessori e manufatti
sotterranei (anche di grandi dimensioni) finirebbero per essere esentati dal
rispetto delle distanze dalla strada, ciò che non era nelle intenzioni del
legislatore comunale. Ha infatti adottato specifiche e distinte disposizioni
per le differenti tipologie di costruzione, imponendo il rispetto delle linee
di arretramento, rispettivamente di una distanza minima (2.50 m), tanto per gli
accessori, quanto per le costruzioni sotterranee. In questo senso, le opere
secondarie devono giocoforza rappresentare manufatti di natura minore
facilmente amovibili, insuscettibili di compromettere gli scopi perseguiti e
gli interessi tutelati dalle linee di arretramento. Ne discende che nel
concetto di semplice accesso, anch'esso di natura indeterminata, non
possono essere incluse quelle opere finalizzate all'accesso veicolare o
pedonale a fondi ed edifici (come le rampe) che, per dimensioni, posizione o
conformazione (presenza di alti muri di sostegno, portali d'ingresso, coperture
ecc.), possono porsi in conflitto con la strada dal profilo della sicurezza
viaria e risultare d'ostacolo a future correzioni della carreggiata, giacché
non potrebbero essere agevolmente allontanate o rettificate.
3.3.3. Ferme queste
premesse, in concreto l'Esecutivo cantonale ha concluso che la rampa non
potesse essere approvata, in quanto non potrebbe essere considerata un'opera
minore, vista la sua mole e le sue caratteristiche architettoniche. A ragione.
Nel primo tratto, sostanzialmente rettilineo e abbondantemente all'interno
della fascia delimitata dalla linea di arretramento, l'opera controversa,
sorretta da un terrapieno (cfr. doc. F - piani completivi del giugno 2017,
prodotti in questa sede, e meglio sezioni 8-11; doc. H allegato al ricorso;
sezione 7 del dicembre 2015) e separata dal gradone superiore del complesso
edilizio da uno strapiombo (cfr. sezione 7 del dicembre 2015), è lunga oltre 20.00
m, larga più di 5.00 m e alta internamente 3.20 m (+40 cm della soletta). In
corrispondenza del portale d'accesso, si eleva di ca. 2.00 m oltre il livello
del campo stradale, fino a 355.17 mslm (di contro il blocco di edifici a valle
raggiunge la quota di 350.00 mslm; cfr. profilo longitudinale del dicembre
2015; sezione 6a). Il lato rivolto al lago è interamente fuori terra. Non si presenta
dunque come un semplice accesso, bensì come un vero e proprio corpo di fabbrica
(cfr. planimetria, profilo longitudinale e sezione 7 del dicembre 2015; cfr.
rendering di cui al doc. G allegato al ricorso). Superando abbondantemente il
dimensionamento ammesso per gli accessori, va inoltre considerata alla stregua
di una costruzione principale. Rappresenta di conseguenza un evidente ostacolo
per future correzioni (allargamenti) stradali. In merito, la questione a sapere
se la traiettoria della carreggiata rappresenti l'optimum raggiungibile
dal punto di vista architettonico-ingegneristico, trovandosi già lungo il
percorso minimo più razionale sotto ogni punto di vista per collegare la piazza
di giro finale alla diramazione della __________, non è di alcuna
rilevanza, ritenuto che il vincolo istituito in sede di pianificazione
non può essere rimesso ora in discussione (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5d e
rif. citati; Scolari, op. cit., ad
art. 21 LE n. 929) e che gli obiettivi da esso perseguiti vanno interpretati in
maniera restrittiva, così da impedire la creazione ed il consolidamento di
situazioni in contrasto con le linee di arretramento, che potrebbero
ostacolare, anche a lungo termine, quanto stabilito dal piano viario (cfr. STA
52.2014.253 citata consid. 3.2.2). Qualora via __________ dovesse essere
effettivamente allargata, anche di poco, la rampa e con essa il garage
potrebbero diventare addirittura inutilizzabili, posto che il passaggio
verrebbe (quantomeno parzialmente) ostruito. Sul punto, le argomentazioni della
ricorrente vanno dunque disattese. Nella misura in cui il Municipio le ha fatte
proprie, la sua decisione risulta di conseguenza insostenibile ed in quanto
tale lesiva del diritto.
3.4. Dato che il permesso va annullato già per il predetto motivo, non è
necessario chinarsi su eventuali pregiudizi per la sicurezza viaria dati dalla
conformazione del portale d'accesso o sulla necessità di un'indagine fonica
circa i movimenti veicolari sulla rampa, questione invero negletta dalle
autorità di prime cure.
4. La ricorrente
critica il giudizio governativo per aver annullato interamente la licenza
edilizia, benché questa abbia approvato altri interventi oltre alla rampa. A
torto.
Effettivamente, il permesso del 24 maggio 2016 ha autorizzato anche la domanda
del 15 settembre 2015, che contempla, segnatamente, la formazione di appartamenti
monolocali, la stabilizzazione delle pareti dello scavo e l'edificazione di una
scala e di un accesso secondario ai giardini. Sennonché, accertata
l'impossibilità di autorizzare la rampa, opera fondamentale per la realizzazione
dell'autorimessa e, di riflesso, dell'intero complesso edilizio, il Governo non
poteva fare altro che annullare interamente la licenza sottoposta al suo giudizio,
senza dover necessariamente evadere le eccezioni opposte da CO 2
all'approvazione degli altri interventi.
5. 5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
5.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv.
1 LPAmm). Quest'ultima dovrà rifondere alla resistente, che si è avvalsa del
patrocinio di un legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere