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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giada Rovelli |
statuendo sul ricorso 30 giugno 2017 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 31 maggio 2017 (n. 2473) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione 9 gennaio 2017, con la quale il municipio di Melide ha rilasciato al comune di Melide la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una casetta per attrezzi nel lido comunale (part. 559); |
ritenuto, in fatto
A. a. Nel territorio di Melide, su una lunga striscia di terreno (part. 559) di proprietà dello Stato del Canton Ticino, compresa tra il lago di Lugano, via alla Bola e il sentiero pedonale che conduce al porto, vi è il lido comunale. All'interno del bagno pubblico, verso ovest vi sono un campo sportivo e un edificio di recente costruzione destinato a spogliatoi e sala multifunzionale; all'estremità opposta, una piscina e uno stabile destinato a bar-ristorante.
Il fondo è assegnato dal vigente piano regolatore alla zona AP5, riservata ad attrezzature d'interesse pubblico - area di svago.
b. A inizio luglio 2016, il comune di Melide ha collocato all'interno del fondo, dietro la cinta che circonda il campo sportivo, una casetta prefabbricata per la sistemazione di attrezzi vari e del mobilio esterno del lido. Il manufatto, che poggia su una base di cemento, ha una superficie inferiore a 10 mq (2.60 m x 3.80 m) ed è coperto da un tetto ad una falda, alto fino a 2.22 m (nel punto più elevato, cfr. scheda tecnica allegata alla domanda di costruzione).
B. a. Con notifica di costruzione 27 ottobre 2016, il comune di Melide ha chiesto al suo municipio la licenza edilizia in sanatoria per la posa della suddetta casetta.
b. Raccolta la firma dell'Ufficio del demanio pubblico, in rappresentanza dello Stato quale proprietario del fondo (che ha tra l'altro indicato di riservare la possibilità di spostare il manufatto, qualora fosse d'ostacolo alla realizzazione di un tratto della passeggiata pedonale nei mesi invernali), il municipio ha pubblicato la domanda.
c. Nel termine utile, al rilascio della licenza si è opposto RI 1, proprietario del terreno confinante (part. 231) verso ovest, sul quale si trova la sua casa d'abitazione.
d. Con risoluzione 9 gennaio 2017, il municipio ha rilasciato al suo comune la licenza in sanatoria richiesta, respingendo l'opposizione del vicino. Disattese le censure di natura formale e materiale, ha tra l'altro rilevato come l'opera, riconducibile a una costruzione accessoria, non fosse di ostacolo a un'eventuale estensione della passeggiata pedonale sul terreno del lido, durante il periodo invernale.
C. Con giudizio 31 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione municipale ritenendo, in sostanza, che il comune abbia applicato correttamente la procedura di notifica e che l'opera sia da ritenersi accessoria e conforme alla zona di destinazione.
D. Con ricorso 30 giugno 2017 RI 1 impugna ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla risoluzione municipale soggiacente e sollecitando la rimozione del manufatto in oggetto.
Il ricorrente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Egli sostiene, in sintesi, che la procedura di notifica non fosse applicabile al caso di specie. Lamenta inoltre una lesione dell'art. 82 NAPR, che ammette nella zona unicamente strutture d'arredo e piccole costruzioni accessorie: il manufatto, afferma, non avrebbe carattere accessorio. La casetta sarebbe inoltre di ostacolo al passaggio pedonale a lago e gli ostruirebbe la vista. Il ricorrente segnala infine che nei confronti del comune andrebbe aperta una procedura contravvenzionale ai sensi dell'art. 46 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il comune di Melide, il Consiglio di Stato e l'Ufficio delle domande di costruzione, senza formulare particolari osservazioni.
F. In sede di replica e duplica, il ricorrente e il comune si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario del fondo confinante (situato ad una distanza di ca. 25 m dal luogo in cui è posato il manufatto visibile) e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti; il sopralluogo postulato dal ricorrente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. Procedura contravvenzionale
Preliminarmente s'impone di determinare l'oggetto del contendere. Il ricorrente accenna al fatto che avverso il comune di Melide andrebbe aperta una procedura contravvenzionale ai sensi dell'art. 46 LE. Tale ipotesi, peraltro neppure formulata dal ricorrente nel petitum, esula dall'oggetto del presente giudizio ed è pertanto inammissibile in questa sede. Controversa è infatti unicamente la legalità della licenza edilizia in sanatoria per la posa della casetta per attrezzi, rilasciata dal municipio e confermata dal Consiglio di Stato.
3. Procedura edilizia
3.1. Le domande di costruzione soggiacciono di regola alla procedura ordinaria: verificata la conformità dei progetti con le disposizioni legali (cfr. art. 2 cpv. 1 LE), la licenza edilizia è rilasciata dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto federale e cantonale (cfr. art. 3 segg. LE e art. 5 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Tuttavia, i lavori di secondaria importanza possono essere esaminati mediante la procedura di notifica, che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità cantonale e compete esclusivamente al Municipio (cfr. art. 11 cpv. 1 LE). La distinzione tra i due tipi di procedura si fonda sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno del Dipartimento (cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010, consid. 2.1).
Secondo l'art. 11 cpv. 1 LE sono di secondaria importanza i lavori quali il rinnovamento e la trasformazione di edifici ed impianti senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale e i lavori quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di terreno e la demolizione di fabbricati. L'art. 6 cpv. 1 RLE enumera in modo esaustivo gli interventi che possono essere sottoposti alla procedura della notifica (cfr. art. 5 cpv. 1 RLE); vi rientrano tra l'altro, le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole (cfr. art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE).
Se il progetto, pur essendo di secondaria importanza ai sensi dei citati disposti, comporta l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010, consid. 2.2).
3.2. Secondo l'art. 26
NAPR di Melide, per costruzioni a carattere accessorio si intendono i manufatti
al servizio di un fabbricato principale che: non siano destinate all'abitazione
o al lavoro e che non abbiano funzione artigianale o commerciale; non
siano alte più di 3.00 ml al colmo e non superino la lunghezza pari al 40 % del
lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse
inferiore a 18.00 ml sarà autorizzata l'edificazione su 7.00 ml.
La norma riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita alle
costruzioni accessorie, ovvero di costruzione che per sua natura non è di
principio destinata all'abitazione o al lavoro e si pone in un rapporto di
subordinazione funzionale con una costruzione principale ed è quindi priva di
una destinazione autonoma (cfr. RDAT I-2003 n. 24; II-1994 n. 51 e 52; 1986 n.
39; 1985 n. 61; Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).
3.3. Nel caso concreto, il ricorrente ritiene che la domanda di costruzione non potesse essere esaminata mediante la procedura di notifica, poiché il manufatto non integrerebbe gli estremi di una costruzione accessoria. In questa sede osserva in particolare che il manufatto non sarebbe al servizio degli edifici principali.
3.4. Al riguardo va ricordato che il terreno sul quale è stata collocata la casetta (part. 559) è assegnato ad una zona di attrezzature d'interesse pubblico (AP), e meglio all'area di svago AP5, riservata ad attrezzature sportive, ricreative e di svago e segnatamente alla balneazione e alla passeggiata a lago (cfr. art. 82 NAPR). In questo comparto si trova infatti il lido comunale, che configura di per sé stesso l'impianto d'interesse pubblico principale della zona.
Ora, è ammesso da
dottrina e giurisprudenza, che un simile impianto può anche comportare la
costruzione di edifici e impianti accessori, purché siano necessari per la sua
fruizione rispettivamente presentino con lo stesso una stretta connessione funzionale
(ad es. spogliatoi, depositi per il materiale; cfr. STA 52.2010.435/439 del 4
aprile 2011, consid. 3.3.5 e rimandi, confermata da STF 1C_235/2011 del 15
febbraio 2012; 1P.498/2000 del 29 marzo 2001, consid. 4c; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentlichen
Bauten und Anlagen, tesi, Zurigo 2000, pag. 76 e 172). Per quanto qui
interessa, l'art. 82 NAPR ammette strutture d'arredo (panchine, ecc.) e
piccole costruzioni accessorie o ludiche. Le "costruzioni accessorie"
previste da questa norma non sono dunque quelle al servizio di un edificio
principale ma, coerentemente con la zona d'interesse pubblico in questione,
quelle al servizio dell'impianto pubblico principale. In accordo a tale disposizione
va interpretata anche la prescrizione generale dell'art. 26 NAPR, nel senso che
il rapporto di subordinazione funzionale deve riferirsi in primo luogo all'impianto
pubblico principale.
Ciò detto, non vi è dubbio che la casetta in oggetto, destinata alla rimessa di
attrezzi da giardino vari per la cura dell'area verde (prato) e per lo
stoccaggio di elementi d'arredo del lido nel periodo invernale, abbia un nesso
funzionale e subordinato rispetto al centro balneare (lido), al cui servizio si
pone, così come essenzialmente concluso dal Governo. Altrettanto certo è che il
fabbricato non sia destinato all'abitazione o al lavoro, né abbia una funzione
artigianale o commerciale. Le sue dimensioni rispettano inoltre i parametri
imposti dall'art. 26 NAPR. Lo stesso può dunque senz'altro essere qualificato
quale costruzione accessoria, che secondo l'art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE può essere
autorizzata secondo la procedura di notifica. Per caratteristiche e ingombro
(deposito per attrezzi, superficie < 10 mq), il manufatto potrebbe peraltro
anche rientrare nella categoria delle costruzioni elementari ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 n. 3 RLE, parimenti non soggetta a procedura ordinaria (cfr. anche,
per analogia, RDAT II-1995 n. 29 consid. 2.2; STA 52.1999.222 del 18 maggio
2000, consid. 2.1). Non richiamando il rilascio della licenza edilizia l'applicazione
di norme rimesse al giudizio del Dipartimento del territorio (ciò che nessuno
pretende), a giusto titolo il municipio ha dunque seguito la procedura della
notifica (art. 11 LE). Da respingere è di conseguenza la relativa censura del
ricorrente.
4. Conformità di zona
4.1. Secondo l'art. 82 NAPR, la zona AP5, come già accennato, deve essere destinata ad attrezzature sportive, ricreative e di svago e segnatamente alla balneazione ed alla passeggiata a lago. In particolare, la norma dispone che:
- la delimitazione dell'area del lido deve avvenire in modo da garantire la trasparenza e la visibilità verso il lago dal pedonale che da via Alla Bola arriva al porto;
- sono ammesse unicamente strutture d'arredo (panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici anche se di servizio alle attività di svago;
- è ammessa la formazione di percorsi pedonali;
- alla zona AP5 è attribuito il grado di sensibilità II al rumore.
4.2. La nozione di piccole costruzioni accessorie è un concetto giuridico di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto precettivo va quindi riconosciuta all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio; latitudine che le istanze di ricorso devono rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto (art. 69 LPAmm), in quanto insostenibili, siccome sprovviste di valide ragioni, fondate su considerazioni estranee alla materia o suscettibili di portare a conclusioni aberranti. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (STA 52.2013.411 del 4 aprile 2014, consid. 2.2. con rinvii).
4.3. Il ricorrente ritiene che il manufatto in oggetto non sia conforme ai parametri di zona poiché, oltre a non costituire una costruzione accessoria, non sarebbe piccolo ai sensi dell'art. 82 NAPR e ostacolerebbe la trasparenza e la visibilità verso il lago.
4.4. Nel caso concreto, la casetta per gli attrezzi, come detto, può senz'altro essere considerata una costruzione accessoria (cfr. consid. 3.4.). L'autorità comunale ha ritenuto che il manufatto, lungo m 3.80, profondo 2.60 m e alto fino a 2.22 m, possa essere ritenuto "piccolo" ai sensi dell'art. 82 NAPR, conclusione condivisa dal Consiglio di Stato. Tale interpretazione appare in concreto sostenibile e non sussistono validi motivi per discostarsene. Avuto riguardo alle sue dimensioni, ben più contenute (in altezza, ma soprattutto in lunghezza) rispetto a quelle di principio ammissibili per le costruzioni accessorie (cfr. altezza: 3 m; lunghezza minima: 7 m, cfr. art. 26 NAPR), non appare fuori luogo considerare che il manufatto in questione possa essere ritenuto "piccolo".
Per quanto attiene alla trasparenza e alla visibilità verso il lago, si osserva che, ai sensi dell'art. 82 NAPR, è la delimitazione dell'area del lido a doverla garantire, in modo che dal passaggio pedonale che da via Alla Bola arriva al porto (passaggio che rimane esterno al fondo del lido, costeggiandone il confine nord-est) si possa godere della vista senza essere ostacolati da imponenti opere di recinzione. Il manufatto in oggetto non fa parte della delimitazione dell'area ed è ad ogni buon conto stato posato accanto alla rete metallica del campetto sportivo e davanti a un cespuglio, in modo che l'eventuale aggravio alla visibilità verso il lago risultasse il più possibile limitato. La decisione comunale è pertanto condivisibile anche sotto questo aspetto.
Da ultimo, non risulta che il manufatto si ponga in contrasto con uno specifico vincolo pianificatorio (tracciato) di passeggiata a lago (cfr. piano regolatore). Attualmente il piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico del comune prevede infatti unicamente un sentiero che costeggia il lato ovest del lido, posto a una ventina di metri dal manufatto in parola. Per il resto, si nota peraltro che l'accesso all'intero fondo è attualmente libero (cfr. duplica del municipio al Governo, pag. 3; cfr. decisione 18 giugno 2014 (n. 2884) del Consiglio di Stato, che approva la variante del piano regolatore di Melide relativa, in particolare, alla sistemazione a lago, pag. 12).
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve pertanto essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili al comune di Melide, non assistito da un patrocinatore legale (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera