Incarto n.
52.2017.373

 

Lugano

26 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso 5 luglio 2017 della

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 giugno 2017 del municipio di CO 2, che in esito al concorso per il servizio di taglio vegetazione sporgente su strade e proprietà pubbliche relativamente al biennio 2017/2018 ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato il lotto __________ alla ditta CO 1 di __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il 17 marzo 2017 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di taglio e sfalcio della vegetazione sporgente lungo le ripe ed i bordi delle strade e proprietà della Città di __________ relativamente al periodo 2017/2018 (FU n. __________ pag. __________).
Il bando segnalava che il concorso era suddiviso in 3 lotti (__________, __________, __________), che i partecipanti alla gara potevano concorrere per uno o più lotti e che il mandato sarebbe stato aggiudicato, per ognuno di essi, al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri, sottocriteri e fattori di ponderazione:

1.     Economicità/prezzo                                                                                   50%
2.     Caratteristiche veicoli                                                                                35%
                       2.1. Categoria veicolo                                                                40%
                       2.2. Certificazione automezzi alle norme antiinquinamento               60%
3.     Caratteristiche aggregati                                                                            10%
4.     Formazione apprendisti                                                                                5%

L'elenco prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica per tutti i 3 lotti messi a concorso. Per la valutazione degli aspetti tecnici dell'offerta, i concorrenti erano tenuti a fornire diversi dati concernenti il veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione ASTAG, n. di matricola, trazione, classificazione EURO, potenza in kW, peso totale, anno di costruzione, data ultimo collaudo) e le attrezzature (marca, tipo, numero di serie, anno di costruzione) impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando le apposite tabelle predisposte a pag. 9 dell'elenco prezzi.
Le prescrizioni di gara segnalavano peraltro agli interessati che l'utilizzo di veicoli con targa verde era autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti con targa bianca o blu (pos. 223.400 CPN 102).



B.   Per il lotto __________ (quartieri di __________, __________, __________, __________) sono pervenute al committente cinque offerte, per importi complessivi compresi tra fr. 22'760.40 e fr. 45'600.-.
Esperite le necessarie verifiche tramite l'ufficio tecnico comunale, il 23 giugno 2017 il municipio di CO 2 ha risolto di assegnare la commessa alla ditta CO 1 di __________ (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 5.764 punti. La RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) è stata invece esclusa per aver proposto un veicolo per il servizio in oggetto avente targa verde, accertato che vi sono altri concorrenti con targa bianca e blu.

C.   Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa in proprio favore previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La ricorrente ha contestato la sua esclusione, adducendo in sostanza che la condizione posta dalla pos. 223.400 CPN 102 era applicabile unicamente in caso di veicoli forniti da concorrenti la cui offerta è formalmente valida. Circostanza, questa, che non si realizza nel caso concreto atteso che la deliberataria, rispettivamente il suo titolare __________, non soddisfa i requisiti di idoneità posti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) in quanto non dispone né di un attestato federale di capacità (AFC), né di un titolo equivalente nello specifico ramo professionale forestale e/o per opere da giardiniere. La sua offerta doveva dunque essere estromessa dalla gara.



D.   a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, il quale ha difeso il proprio operato sia per rapporto all'esclusione dell'offerta della RI 1, sia per rapporto all'aggiudicazione della commessa alla CO 1. Il municipio di CO 2 ha sottolineato che nella misura in cui la commessa concerne una prestazione di servizio non assoggettata all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, i concorrenti non dovevano disporre di un AFC di selvicoltore o di giardiniere o di un titolo superiore quale ingegnere forestale. Ha inoltre evidenziato che la sola richiesta di iscrizione all'albo delle imprese artigianali giusta la legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RL 7.1.5.4) prodotta dalla CO 1 era sufficiente, essendo stata inoltrata alla Commissione competente ben prima della scadenza del concorso.

b. Pure l'aggiudicataria ha avversato il gravame, rilevando che l'opera oggetto della commessa consiste in un mero servizio di pulizia senza le connotazioni artigianali tipiche delle prestazioni di giardiniere o di impresario forestale. La CO 1 ha sottolineato poi che la ricorrente non è stata esclusa unicamente per il fatto che l'aggiudicataria è in possesso di veicoli con targa bianca; difatti, ha affermato, anche un altro concorrente ha proposto dei veicoli con targa blu per il medesimo servizio, ciò che a sua volta escludeva l'offerta della ricorrente.

c. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ora: Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche) non ha presentato osservazioni.

 

 

E.   Con la replica, la ricorrente ha riproposto le proprie censure, annotando in aggiunta di avere il dubbio che il veicolo della CO 1, al momento dell'inoltro dell'offerta, fosse effettivamente (già) munito di targa bianca.


F.    Con le dupliche, il municipio e la resistente si sono confermate nelle domande di giudizio formulate in precedenza. Il primo, specificando che il veicolo proposto dalla Ditta CO 1 per il servizio in oggetto ed inserito nel capitolato è stato acquistato in data 5 aprile 2017 ed immatricolato con targa bianca il 3 luglio 2017. La seconda, rilevando che la questione relativa al momento dell'immatricolazione del veicolo da essa notificato sarebbe ininfluente ai fini del giudizio, dal momento in cui all'inizio del servizio messo a concorso il veicolo era immatricolato.

 

G.   A richiesta del Tribunale, l'8 febbraio 2018 la CO 1 ha prodotto la carta grigia riferita al mezzo (Deutz Fahr) indicato nella sua offerta per l'esecuzione del servizio messo a concorso e la fattura 5 aprile 2017 concernente la sua fornitura. Copia di tali documenti è stata trasmessa alle parti per informarle dell'avvenuta acquisizione agli atti dei medesimi ed alle stesse è stata concessa facoltà di presentare delle osservazioni.
Nel termine impartito solo la ricorrente si è pronunciata rilevando che il veicolo Deutz Fahr è stato intestato a nome della ditta aggiudicataria il 29 dicembre 2017 e messo in circolazione unicamente il 3 luglio 2017. Al momento della decisione di aggiudicazione 23 giugno 2017, ha soggiunto la RI 1, la ditta CO 1 non era in possesso del veicolo e la sua offerta era quindi incompleta e non aggiudicabile.

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la propria esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).
Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrate dai documenti richiamati dal Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb).

2.2.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Un altro esito, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/
Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1; 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc pubblicata in RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1; 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1; 52.2012.387 del 7 gennaio 2013 consid. 2; 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.3. In concreto, la pos. 223.400 delle disposizioni particolari del capitolato stabiliva quale criterio d'idoneità che l'utilizzo di veicoli con targa verde è autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti con targa bianca o blu.
La disposizione non è riferita alle attitudini del concorrente, ma alle caratteristiche del veicolo proposto. In quanto riguardante l'offerta stessa, la clausola non si configura tanto come un criterio d'idoneità, quanto piuttosto come una prescrizione d'aggiudicazione. Anche se mal formulata, il suo significato ed il suo scopo sono chiari: con essa, il committente ha inteso escludere che i concorrenti dotati di veicoli con targa verde fossero avvantaggiati rispetto ai concorrenti muniti di veicoli con targa bianca o blu, notoriamente più onerosi dei primi (cfr. STA 52.2007.299 del 15 ottobre 2007 consid. 3.1).
La RI 1 ha proposto un veicolo (Deutz Fahr) munito di targa verde (cfr. tabella esposta a pag. 9 dell'elenco prezzi). Ora, la targa verde non precludeva all'insorgente la possibilità di partecipare al concorso. Essa le impediva tuttavia di conseguire l'aggiudicazione in presenza di offerte contemplanti l'impiego di veicoli munti di targa bianca o blu. Ipotesi, questa, verificatasi nel caso concreto, dato che il Consorzio __________, secondo classificato con 5.210 punti, per lo stesso lotto ha proposto l'impiego di un veicolo munito di targa blu. Da questo profilo, la decisione del committente di escluderla dalla gara merita piena tutela. E ciò, indipendentemente dal quesito a sapere se anche il mezzo della deliberataria, al momento dell'inoltro dell'offerta, fosse effettivamente immatricolato con una targa bianca (cfr. infra, consid. 3.2).
                                       

 

                                   3.   3.1. Esclusa dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare la delibera del servizio alla CO 1 (vedi consid. 1). Per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) occorre tuttavia verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma l'esclusione della ricorrente, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le sue critiche dovessero rivelarsi fondate (Cassina, op. cit., pag. 63-64; STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 3.1, 52.2014.113 del 17 giugno 2014 consid. 3.1).


3.2. La ricorrente sostiene in pratica che la deliberataria va estromessa dalla gara, vuoi perché non adempie ai criteri di idoneità esatti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, vuoi perché al momento dell'inoltro dell'offerta non disponeva del veicolo proposto e questo non era nemmeno dotato di targa bianca.
Quest'ultima censura si rivela fondata. Intanto occorre sottolineare che nelle prescrizioni concorsuali il municipio ha stabilito chiaramente che attrezzature e veicoli dovevano essere "di proprietà dell'assuntore che li mette a disposizione del committente per il servizio di taglio e sfalcio della vegetazione sporgente" (cfr. pos. 142.100 delle disposizioni particolari CPN 102, secondo paragrafo).
Nel caso di specie, per permettere al committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta integrati nei criteri di aggiudicazione 2 (caratteristiche veicoli) e 3 (caratteristiche aggregati), i concorrenti erano tenuti a fornire diversi dati concernenti appunto l'automezzo e gli accessori (braccio trinciaerba, decespugliatore, soffiatore, motosega) previsti per l'esecuzione della commessa. Le informazioni sollecitate dal committente potevano riferirsi con ogni evidenza soltanto a veicoli e attrezzature già in possesso del concorrente al momento della stesura dell'offerta, segnatamente laddove era richiesto il numero/colore della targa, il numero di matricola, l'anno di costruzione e la data dell'ultimo collaudo dell'automezzo, così come il numero di serie e l'anno di costruzione delle attrezzature (cfr. peraltro la già citata pos. 142.110 CPN 102, laddove esige dai concorrenti di verificare "prima di procedere all'offerta […] l'idoneità del/dei veicolo/i e dell'attrezzatura con cui intende concorrere rispetto alla conformazione geografica e geometrica del lotto di riferimento"). Informazioni, queste, che i concorrenti sprovvisti di un veicolo immatricolato e debitamente accessoriato non erano evidentemente in grado di dare, con il risultato che le loro offerte sarebbero risultate incomplete e irrimediabilmente destinate all'estromissione.
Sta di fatto che il giorno in cui la CO 1 ha presentato la sua offerta non disponeva ancora del mezzo meccanico previsto per il servizio di taglio della vegetazione sporgente nel lotto __________. In effetti, il trattore Deutz Fahr è stato ordinato il 5 aprile 2017 ed immatricolato con targa bianca TI __________ soltanto il 3 luglio 2017 (vedi fattura concernente la fornitura del trattore Deutz Fahr agli atti ed in particolare la dicitura "Termine di consegna: 60 giorni dall'ordinazione (05.04.17)", nonché la carta grigia del veicolo prodotta l'8 febbraio 2018 dall'aggiudicataria). Ma non solo. La deliberataria non aveva d'altronde (neppure) le attrezzature (braccio trinciaerba, decespugliatore, soffiatore e motosega) necessarie per eseguire il lavoro, tant'è vero che a pag. 9 dell'elenco prezzi non ha inserito i relativi numeri di serie. La sua offerta, con ogni evidenza, non era pertanto né completa, né conforme alle esigenze di gara (cfr. osservazioni RI 1 del 16 febbraio 2018, pag. 2). A nulla giova affermare che la questione relativa al momento dell'immatricolazione del veicolo, sollevata in replica dall'insorgente, sarebbe ininfluente atteso che "all'inizio del servizio messo a concorso il veicolo era immatricolato" (cfr. duplica della CO 1, pag. 3). Le prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificate e/o completate (
RtiD I-2012 n. 17, consid. 2.2; STA 52.2012.247 del 17 agosto 2012, consid. 3.1). Ne segue che il committente non poteva permettere a taluni concorrenti di procacciarsi i mezzi e le attrezzatture per eseguire i lavori posteriormente alla delibera. Una simile trattazione delle offerte lede i principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, segnatamente quello della parità di trattamento. In queste circostanze, il municipio non poteva di conseguenza evitare di estromettere (anche) l'offerta della CO 1. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera poi che l'indicazione della targa (numero e colore) del veicolo notificato, fornita dalla deliberataria compilando l'apposito questionario a pag. 9 dell'elenco prezzi, risulta inveritiera. Essa si riferisce, con ogni evidenza, all'autofurgone __________ intestato a __________ (cfr. licenza di circolazione annessa allo scritto 22 maggio 2017 della deliberataria all'ufficio tecnico comunale). Le indicazioni, insincere, che la ditta aggiudicataria ha fornito al committente - con cognizione - non possono che determinare l'esclusione della sua offerta anche in base agli art. 25 lett. b LCPubb e 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP, non potendo essere ricondotte ad un semplice errore involontario. Quando la CO 1 ha allestito la sua offerta sapeva perfettamente di non disporre ancora del trattore Deutz Fahr proposto per l'esecuzione del servizio messo a concorso, ordinato soltanto qualche settimana prima e con un termine di consegna di 60 giorni. Ciononostante, l'ha inserito in offerta come veicolo (già) munito della targa bianca TI __________. Dato, questo, evidentemente erroneo, dal momento che il trattore in oggetto, come detto, è stato immatricolato con la targa bianca TI __________ solo il 3 luglio 2017.
Dato l'esito delle censure trattate, non occorre a questo punto approfondire la fondatezza dell'ulteriore doglianza sollevata dalla ricorrente con riferimento all'inadempienza, da parte della CO 1, del requisito di idoneità esatto dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, poiché non potrebbe comunque condurre ad altro risultato.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile, confermando l'estromissione dalla gara dell'insorgente ed annullando la delibera operata a favore della CO 1.


                                   5.   L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia è ripartita in parti uguali tra la ricorrente, il committente e la CO 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili, commisurate in funzione del limitato successo dell'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente e del comune di PA 1 (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione 23 giugno 2017 con la quale il municipio di CO 2 ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________ il servizio di taglio della vegetazione sporgente su strade e proprietà pubbliche relativamente al biennio 2017/2018 (lotto __________) è annullata.



2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della RI 1, del comune di CO 2 e dell'aggiudicataria in ragione di 1/3 ciascuno. Alla RI 1 va restituita la somma di
fr. 1'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

 

 

3.   La RI 1 e il comune di CO 2 verseranno alla CO 1 di __________ fr. 400.- ciascuno a titolo di ripetibili.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera