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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2017 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 giugno 2017 (n. 2922) del Consiglio di Stato che in esito al concorso di architettura a due fasi per la progettazione dei restauri dell'Istituto agrario cantonale di Mezzana non ha aggiudicato in suo favore le prestazioni da ingegnere civile; |
ritenuto, in fatto
A. Il 19 febbraio 2016 il
Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle finanze e
dell'economia (DFE), ha indetto un pubblico concorso d'architettura, sottoposto
al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15
marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura selettiva, per
aggiudicare la progettazione del restauro di Villa Cristina, della
ristrutturazione e dell'ampliamento della cantina del vino e della sistemazione
paesaggistica degli spazi esterni dell'Istituto agrario cantonale di Mezzana
(FU 16/2016 pag. 1548).
La prima fase del concorso consisteva nella selezione degli architetti idonei.
I concorrenti scelti avrebbero poi dovuto costituire un gruppo
interdisciplinare composto, oltre che dall'architetto stesso, da un ingegnere
civile, un ingegnere RCVS, un ingegnere elettrotecnico, un fisico della
costruzione e un architetto paesaggista (cfr. allegato A della documentazione
di gara, punto 2.6.2). In capo agli ingegneri specialisti, il committente ha
richiesto i seguenti requisiti:
Gli ingegneri specialisti devono avere domicilio
civile o professionale in Svizzera e devono essere iscritti al Registro
svizzero per ingegneri livello A o B (REG A o B).
Gli ingegneri specialisti con domicilio professionale o civile negli Stati che hanno sottoscritto i trattati internazionali GPA e gli accordi bilaterali devono disporre di un titolo equipollente ed essere abilitati a esercitare la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare l'equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento di concorso, così come il riconoscimento di reciprocità sull'esercizio della professione.
L'ingegnere civile può prestare la sua collaborazione unicamente in un gruppo interdisciplinare di lavoro (team di progetto).
Gli altri specialisti possono prestare la loro collaborazione, al massimo in due gruppi interdisciplinari di lavoro (team di progetto).
L'architetto rappresenta in ogni caso il gruppo di lavoro (capofila).
In merito all'aggiudicazione del mandato, il committente ha disposto quanto
segue (allegato A della documentazione di gara, punto 2.10):
L'ente promotore, in linea di principio, è vincolato alla
raccomandazione della giuria.
L'ente promotore si riserva il diritto di aggiudicare singolarmente le
successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione.
Le prestazioni di direzione lavori non sono oggetto del presente concorso e verranno assegnate successivamente.
Prima di procedere alla delibera del mandato di progettazione, l'ente promotore chiederà ai membri del gruppo di lavoro aggiudicatario la presentazione delle dichiarazioni descritte al punto 5.1.5 Dichiarazioni. Inoltre tutti i membri del gruppo dovranno presentare la rispettiva iscrizione all'OTIA.
[…]
La mancata presentazione da parte dell'architetto della documentazione richiesta nei termini assegnati dall'ente promotore comporta l'esclusione dalla procedura dell'intero gruppo di lavoro mentre la mancata presentazione delle dichiarazioni da parte di un progettista specialista comporta la sua sola esclusione. Esso verrà sostituito da un progettista scelto dal committente mediante procedura prevista dalla legge.
[…]
L'ente promotore si riserva il diritto di non aggiudicare parte delle prestazioni ed esigere la collaborazione con professionisti di provata esperienza, qualora il team di progetto non disponesse della necessaria competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell'opera.
[…]
B. Su trentacinque concorrenti il Consiglio di Stato ne ha selezionati dieci per la partecipazione alla seconda fase, tra cui lo studio dell'arch. J__________.
C. a. I dieci gruppi interdisciplinari capeggiati
dagli architetti selezionati dal committente hanno inoltrato il proprio
progetto in forma anonima entro il termine
utile. La giuria preposta ha valutato i progetti e steso una
graduatoria, assegnando il primo premio a quello denominato S__________. Il
gruppo interdisciplinare responsabile del medesimo era costituito dall'arch. J__________
__________ quale capofila e da altri specialisti, tra cui, per l'ingegneria
civile, la RI 1 .
b. Preso atto del rapporto della giuria, la Sezione della logistica del DFE,
Divisione delle risorse ha preavvisato favorevolmente l'assegnazione del
mandato a tutti i componenti del gruppo interdisciplinare ad eccezione
dell'ingegnere civile, suggerendo di indire un nuovo concorso limitatamente
alle prestazioni di competenza di quest'ultimo. A giustificazione di questa
proposta ha addotto la precedente negativa esperienza avuta con la RI 1
nell'ambito dell'edificazione della scuola media di C__________.
D. Con separate decisioni
27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha aggiudicato all'arch. J__________ le
opere di sua pertinenza, al consorzio formato dall'arch. J______ e dallo studio
__________ architettura del paesaggio le prestazioni da architetto paesaggista,
alla _______ le opere di ingegnere RCVS e all'__________ quelle di ingegnere
elettrotecnico e fisico della costruzione. Con risoluzione del medesimo giorno,
il Governo, richiamata la prescrizione di concorso con cui si è riservato di non aggiudicare parte delle
prestazioni qualora il team di progetto non disponesse della necessaria
competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell'opera e considerato
che quest'ipotesi si fosse realizzata nel caso del gruppo interdisciplinare
guidato dall'arch. J__________ limitatamente alle prestazioni di ingegnere
civile, non ha deliberato le predette opere alla RI 1, annunciando che
sarebbero state oggetto di procedura separata.
E. Contro quest'ultima decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente attribuzione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. A mente della ricorrente non vi sarebbe alcun motivo per negarle l'aggiudicazione delle prestazioni di ingegnere civile. Le condizioni richieste dal bando di concorso sarebbero soddisfatte, né vi sarebbero elementi oggettivi per ritenere una mancanza di competenza tecnica e organizzativa. La sua vasta esperienza e le sue referenze dimostrerebbero proprio il contrario. La decisione non potrebbe nemmeno essere giustificata dai trascorsi tra la ricorrente e lo Stato, a cui la risoluzione peraltro non accenna, sfociate in un contenzioso civile tuttora pendente presso la Pretura di __________.
F. Al gravame si è opposta la Divisione delle risorse, eccependo innanzitutto la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che in quanto membro di un gruppo interdisciplinare non avrebbe la facoltà di impugnare la decisione in modo autonomo, senza la partecipazione degli altri specialisti coinvolti. Nel merito, ha difeso la correttezza della decisione governativa in quanto giustificata da un valido motivo. Premessa l'importanza della figura dell'ingegnere civile nell'ambito della ristrutturazione degli edifici - di pregio - dell'Istituto di Mezzana, ha sostenuto che le difficoltà riscontrate con la ricorrente nell'ambito della nuova edificazione della scuola media di C__________ dimostrerebbero l'inidoneità della medesima a fornire le prestazioni messe a concorso.
G. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo con-cernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
1.2. La decisione impugnata è configurabile alla stregua di un'interruzione (parziale)
della procedura d'aggiudicazione, che la ricorrente,
in quanto partecipante al concorso, è legittimata a contestare (art. 15 cpv.
1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). A questo proposito non può infatti
essere seguita la tesi del committente secondo cui l'insorgente non avrebbe la
facoltà di agire in maniera autonoma, senza la partecipazione degli altri
membri del team di progetto. È vero che al concorso ha partecipato un gruppo
interdisciplinare formato da più professionisti e ditte costituenti una società
semplice ai sensi dell'art. 530 della legge
federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle
obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) che non ha capacità
giuridica, né processuale. Ciò comporta generalmente che solo i singoli membri
della società, riuniti in un litisconsorzio necessario, fruiscono della
legittimazione attiva (DTF 131 I 153 consid. 5) per contestare l'esito del
concorso. Nel caso concreto tuttavia, la risoluzione impugnata ha annullato la
procedura unicamente per quanto attiene alle opere di ingegneria civile, mentre
agli altri specialisti sono stati attribuiti i rispettivi mandati in maniera
del tutto indipendente. Vista la particolarità della fattispecie, alla RI 1 va
riconosciuto un interesse degno di protezione all'annullamento della stessa. Il
gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati
dall'incarto OR.2017.8 pendente presso la Pretura di ________, richiamato dal
Tribunale su richiesta sia della ricorrente, sia del DFE. Le tavole processuali forniscono al Tribunale sufficienti elementi
per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. Le parti non hanno del
resto sollecitato l'assunzione di ulteriori specifiche prove (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo l'art. 13 lett. i CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione del concordato garantiscono, fra l'altro, la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi.
Le norme cantonali d'esecuzione devono in sostanza garantire
che il potere d'apprezzamento riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere a un'aggiudicazione
sulla base delle offerte inoltrate venga limitato in modo da permettergli di
prescindere da una delibera soltanto nel caso in cui sussistano gravi motivi.
Con questa disposizione si è inteso sottolineare gli obblighi derivanti dal
principio della buona fede che l'apertura di un pubblico concorso determina in
capo all'ente banditore nell'ambito dei rapporti precontrattuali (STA 52.2012.489 del 1° marzo 2013 consid. 3.1
pubbl. in RtiD II-2013 n. 20, 52.2009.13 del 16 marzo 2009 consid. 2.1; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 790 segg.; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005 pag.
784 segg.; BR 2003, S20, pag. 66 segg.).
Di principio, sono considerati importanti tutti i motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si
possa ragionevolmente esigere che il committente proceda
all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al
committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare
totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento
in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde
ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare
su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni
tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il
progetto viene modificato in modo sostanziale, (d) le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei
crediti allocati.
Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono in definitiva
tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla
legislazione sulle commesse pubbliche, permettono di considerare
un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del
concorso ingenera in capo al committente (RDAT II-2001 n. 41 pag. 169 segg.).
La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che il committente possa
interrompere la procedura di aggiudicazione se il provvedimento è giustificato
da motivi oggettivi e non mira a discriminare deliberatamente taluni
concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun rilievo (DTF 134 II 193
consid. 2.3).
2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso
e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti
del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in
particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della
precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto
il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si
verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome
priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o
altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli
riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia
206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3;
52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 2; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona
2002, n. 407 seg.).
3. 3.1. Nel caso
concreto il committente ha rinunciato ad aggiudicare le opere di competenza
dell'ingegnere civile alla ricorrente avvalendosi della facoltà prevista negli
atti di gara, che permetteva di non attribuire parte delle prestazioni ed
esigere la collaborazione con professionisti di provata esperienza qualora il
team di progetto non disponesse della
necessaria competenza tecnica e organizzativa per la realizzazione dell'opera.
La precedente esperienza vissuta sul cantiere della nuova sede di scuola
media a C__________ avrebbe dimostrato alla stazione appaltante l'inidoneità
della ricorrente all'esecuzione della commessa. Più precisamente, i predetti
lavori avrebbero evidenziato gravi lacune organizzative,
di gestione e progettazione dello studio d'ingegneria, problemi che
avrebbero comportato rallentamenti, rifacimenti e fermi del cantiere e che
hanno condotto l'ente appaltante a rescindere il contratto. Le manchevolezze
addotte dal committente avrebbero imposto il rifacimento e il rinforzo delle
strutture già eseguite e la riprogettazione delle strutture non ancora realizzate
al fine di evitare problemi statici.
3.2. Dal canto suo, la ricorrente ha contestato l'esistenza di qualsiasi motivo
oggettivo atto a inficiare la propria idoneità all'esecuzione dell'opera. In
particolare la medesima, con sede in Svizzera
e iscritta al Registro svizzero degli ingegneri, soddisfa le uniche condizioni
richieste per la partecipazione alla gara. La sua idoneità a concorrere
non potrebbe del resto essere messa in dubbio, potendo vantare numerose e
valide referenze in Svizzera e all'estero. I trascorsi riferiti al cantiere di
C__________ non poterebbero essere presi in considerazione già perché oggetto
di una lite pendente dinanzi alla Pretura di __________ e avviata dalla
ricorrente stessa. Le motivazioni addotte dal committente costituirebbero delle semplici argomentazioni
soggettive, inadatte a giustificare il provvedimento adottato.
3.3.
3.3.1. Dagli atti emerge che i problemi sul cantiere di C_______ sono sorti
principalmente in relazione alla progettazione del dettaglio di appoggio e di
aggancio delle travi della palestra. Più precisamente, a febbraio 2016 la
ricorrente ha fornito al carpentiere le indicazioni per l'elaborazione dei
piani delle predette travi. Quest'ultimo ha tuttavia comunicato che secondo il
proprio fornitore il dettaglio d'appoggio delle stesse non poteva essere
garantito (rischio fessurazione) e che lo stesso comportava degli interventi
su più anni per il serraggio. Lo stesso divergeva inoltre da quanto originariamente
previsto in appalto, con maggiori costi nell'ordine di fr. 70'000.-. Il
committente e la direzione lavori (in seguito: DL) hanno pertanto chiesto alla
ricorrente e al carpentiere una serie di verifiche sul sistema proposto e sui
costi supplementari. Un mese dopo, la ricorrente e il carpentiere hanno comunicato
al committente di aver condiviso un dettaglio esecutivo brevettato dal
fornitore. Di conseguenza, il committente ha chiesto loro di indicare per
scritto le varianti proposte corredate da un commento tecnico e da un riepilogo
aggiornato dei costi. La RI 1, dapprima tramite e-mail e in occasione della
riunione di cantiere del 12 aprile 2016 poi, ha spiegato che vi erano tre soluzioni,
tutte tecnicamente realizzabili: quella prevista nel progetto originale, la variante
(a) da essa proposta in prima battuta, rispettosa della norma SIA 265, che
avrebbe comportato maggiori costi per fr. 66'000.- e l'ulteriore variante (b) proposta
dal carpentiere comprendente un dettaglio esecutivo brevettato dal fornitore ma non conforme alla citata norma SIA, che avrebbe
generato costi supplementari di fr. 25'000.-. La stazione appaltante, sia
per scritto sia in occasione delle riunioni di cantiere, ha espresso la volontà
di attenersi al progetto originale, salvo necessità tecniche documentate. Ha
quindi sollecitato la ricorrente a comunicare il dettaglio definitivo di
appoggio al carpentiere, ricordando l'esigenza di ordinare le travi della
palestra entro il 21 aprile 2016.
Dal verbale della riunione di cantiere del 19 aprile 2016, emerge che ricorrente e carpentiere si sono dati atto che
la soluzione originariamente prevista in appalto non poteva essere
eseguita e hanno deciso di approfondire la variante (b) proposta dal carpentiere. La ricorrente, subito dopo la
riunione, ha scritto un rapporto all'attenzione della committenza in cui
caldeggiava questa soluzione, ritenendola la più idonea sia dal profilo
estetico sia da quello esecutivo e preventivando un maggior costo di fr. 26'846.90.
Il 2 maggio 2016 il committente ha quindi approvato questa modifica di
progetto e il conseguente maggior costo. Quattro giorni dopo la ricorrente ha
trasmesso alla DL e ai professionisti coinvolti il piano esecutivo delle travi
in legno della palestra, specificando che la soluzione elaborata risultava
perfettamente compatibile con il progetto originale e che non comportava
pertanto oneri supplementari. Il carpentiere ha espresso il suo disappunto sul
piano esecutivo elaborato dalla ricorrente, facendo notare che, contrariamente
alla soluzione approvata in occasione della precedente riunione di cantiere,
questa non poteva escludere il rischio di fessurazione dovuto al cambiamento
dimensionale causato dalla variazione di umidità. Pure la DL ha bocciato questa
ulteriore variante (c), diversa da quella (b) concordata tra l'ingegnere e il
carpentiere. Evidenziando il ritardo accumulato, ha quindi sollecitato la
ricorrente a procedere attenendosi alla soluzione già approvata dal committente.
Dopo discussione, il 15 giugno 2016 il committente ha deciso di approvare la
proposta (c) riguardante l'esecuzione delle travi per la palestra. Il
carpentiere si è tuttavia rifiutato di eseguirla, giustificando la propria
posizione sulla base di una perizia di uno studio di ingegneria da esso
commissionata. La stazione appaltante ha di
conseguenza incontrato il carpentiere e l'ingegnere alla presenza della DL e ha
informato i professionisti che se non si fosse trovata una soluzione concordata per risolvere il problema avrebbe
fatto capo a un perito. Visto il proposito di carpentiere e ricorrente di
trovare un'intesa, la committenza ha assegnato loro un termine scadente il 1°
luglio successivo per presentare una nuova soluzione. Durante una riunione del
5 luglio 2017, la ricorrente e il carpentiere hanno sottoscritto in segno di
approvazione dei piani di concetto che quest'ultimo avrebbe poi dovuto inviare
nella forma adatta alla ricorrente, che vi avrebbe apportato le proprie
correzioni. Ricevuti i piani rivisti dall'insorgente, il carpentiere ha
tuttavia reso noto di non poter procedere nel senso indicato dalle correzioni,
in quanto costituivano una modifica dell'ultima soluzione concordata (cfr. doc.
9/4 - 9/10, inc. OR.2017.8 della Pretura di __________ doc. O, Q-T, Y, EEE,
LLL, 4-19).
3.3.2. Vista l'impossibilità di giungere a un accordo sul progetto da
realizzare, il committente ha deciso di prediligere l'ultima variante approvata
(c), dando mandato allo studio di ingegneria B__________
di verificarne la fattibilità. La perizia 20 luglio 2016 che ne è scaturita ha
messo in luce diverse criticità del progetto (cfr. inc. OR.2017.8 doc.
LLL). In particolare, gli ingegneri hanno
espresso perplessità sulla progettazione del collegamento tra le travi di legno
e la lastra in cemento armato, ritenendolo troppo importante. Inoltre, hanno
criticato le dimensioni delle travi di legno lamellare, a loro dire
irrealizzabili nell'ambito della normale
produzione di legno lamellare incollato. In merito ai dettagli costruttivi
degli appoggi, la perizia ha segnalato che quelli proposti dalla ricorrente non
erano conformi alle esigenze della norma SIA 265 e alle regole dell'arte,
segnalando che le sollecitazioni non permettono di verificare la resistenza
della trave. Da chiarire, secondo gli ingegneri, sarebbe pure l'effettiva
necessità degli spinotti di stabilizzazione previsti nel progetto esaminato, i
quali andrebbero comunque ripensati in modo da risultare compatibili con il
movimento verticale e orizzontale della trave di legno. In conclusione, i
periti hanno osservato che il progetto
prevedeva soluzioni poco usuali, poco consone e poco corrispondenti alle regole
dell'arte della costruzione in legno e dell'ingegneria strutturale
del legno, segnalando che senza le modifiche indicate il medesimo era da
ritenersi non conforme alle esigenze attuali. A loro modo di vedere, si
imponeva una revisione completa del progetto della struttura in legno e
della sua interfaccia e collegamenti con il resto della costruzione.
3.3.3. Il 22 e il 24 agosto 2016 si sono tenuti incontri tra il committente e
la ricorrente volti a decidere come proseguire, alla luce della predetta
perizia. Con scritto 26 agosto 2016 il committente, con riferimento ai predetti
colloqui, ha comunicato alla ricorrente la sua intenzione di assegnare allo
studio B__________ il mandato di affiancarla in qualità di supporto per la progettazione
esecutiva delle travi della palestra e ha indicato il materiale che
l'insorgente avrebbe dovuto consegnare allo studio d'ingegneria per l'esecuzione
del compito. La ricorrente ha risposto difendendo l'operato sino ad allora
svolto e definito la perizia priva di osservazioni utili. Ha informato il
committente che l'elaborazione di una nuova variante esecutiva, in modo indipendente
o in collaborazione con una figura esterna, sarebbe stata da ritenere estranea
al mandato conferitole e puntualmente svolto e pertanto avrebbe comportato
l'assegnazione di un nuovo incarico con conseguente remunerazione (cfr. doc.
9/12, 9/13, inc. OR.2017.8 doc. CC-FF).
3.3.4. Vista la posizione della ricorrente,
il 31 agosto 2016 il Consiglio di Stato ha deciso di rescindere il
contratto con effetto immediato. Alla decisione è seguito uno scambio di
corrispondenza in cui la ricorrente ha reclamato l'importo rimanente della mercede
(fr. 170'000.-) e il committente ha richiesto la consegna di documenti utili ai
fini della continuazione del cantiere.
Non essendo addivenute a un accordo, la ricorrente ha avviato una causa civile
dinanzi alla Pretura di __________, a cui ha chiesto la condanna dello Stato al
pagamento di fr. 295'269.80 a saldo delle prestazioni previste a contratto,
nonché di quelle supplementari per l'elaborazione delle varianti di progetto
relative alle travi della palestra. Pretese a cui il Governo si è fermamente
opposto. Dal canto suo, lo stesso ha inoltrato una domanda riconvenzionale
tendente alla condanna della ricorrente al versamento di fr. 1'251'840.90 a
titolo di risarcimento danni per i maggiori costi di realizzazione dell'intera scuola
media di C______.
Questi sarebbero composti da prestazioni supplementari fatturate dal
carpentiere non solo in relazione alle travi della palestra, ma anche a causa
di altre modifiche al progetto elaborate dalla ricorrente prima e durante la
messa in opera. Inoltre, parte di questi costi deriverebbe da ritardi
riconducibili alla negligenza della ricorrente, in particolare alla mancata
tempestiva consegna di piani e documentazione (cfr. doc. 9/14, 9/15, inc.
OR.2017.8 doc. C, HH-NN). Oltre a ciò, l'importo reclamato dallo Stato a titolo
di risarcimento sarebbe in gran parte riferito a interventi resi necessari in
seguito alle risultanze di un rapporto preliminare redatto il 16 dicembre 2016
dallo studio B__________, il quale evidenziava diverse problematiche nelle
strutture realizzate secondo le indicazioni
dell'insorgente (cfr. doc. 26). Più precisamente, i periti, premesso che
la struttura non era immediatamente valutabile data la sua complessità, hanno
evidenziato che le armature presentavano dettagli costruttivi non ideali
per il tipo di edifici, con particolare riferimento al loro diametro
decisamente inconsueto […] all'interno di elementi strutturali di
spessore decisamente contenuto, praticamente impossibili da eseguire. Pure
le solette e le pareti sono state ritenute di spessore molto esiguo per il
genere di struttura. A mente degli ingegneri, parecchi problemi di cantiere sarebbero
emersi a causa di scelte costruttive estremamente
complesse. Non essendo stata
studiata a fondo la combinazione di armature e precompressione, molti
dettagli sono stati modificati in corso d'opera. Pur avendo impiegato calcestruzzo
con ottime caratteristiche meccaniche, le tappe di getto imposte
avrebbero accentuato la tendenza alla fessurazione dovuta al ritiro, constatata
specialmente attorno alle aperture. Relativamente alla struttura in
calcestruzzo, i periti hanno escluso rischi importanti di cedimento e appurato
che le armature presenti garantiscono a rottura una sicurezza sufficiente.
Tuttavia, essi hanno riscontrato problematiche in relazione all'efficienza
funzionale della struttura, e meglio:
· Eccessive deformazioni sotto gli sbalzi e sotto le grandi aperture,
· fessurazioni dovute a trazioni nel calcestruzzo superiori ai limiti ammissibili dalla norma SIA 262 per esigenze accresciute (calcestruzzo facciavista)
· armature nelle solette di copertura inferiori ai quantitativi minimi secondo SIA 262
· impossibilità di posa delle armature previste dal progettista di grande diametro in spessori troppo contenuti.
In relazione alle
strutture in legno il rapporto ha confermato i riscontri della precedente
perizia in merito alla copertura della palestra.
Inoltre, per le diverse solette miste legno-calcestruzzo presenti nei
diversi blocchi, i periti hanno scorto un dettaglio inusuale di collegamento,
non conforme alla prevenzione incendi.
Per porre rimedio alle mancanze riscontrate, gli ingegneri hanno proposto i seguenti
correttivi:
· precompressione disposta linearmente nei cordoli di copertura del blocco B e C
· predisposizione di un appoggio puntuale supplementare con colonna in acciaio e rinforzo nelle fondazioni nel blocco C […]
· aumento delle armature e degli spessori delle solette, laddove ancora possibile
· completa revisione del progetto della copertura con travi di legno della palestra
· correzione del dettaglio di connessione per solette miste, per garantire la prevenzione incendi (disposizioni già implementate).
4. 4.1. Da quanto
esposto ai precedenti considerandi emerge senza dubbio che il cantiere si è
trovato in una situazione di stallo, occasionata
dal rifiuto del carpentiere e della DL a mettere in opera il progetto, più volte modificato, della ricorrente,
ciò che ha spinto l'Ente pubblico a commissionare una perizia per
valutare la fattibilità dello stesso. Perizia che ha sostanzialmente bocciato
il lavoro dell'insorgente. Impregiudicato l'esito della procedura civile
pendente, che stabilirà le effettive responsabilità delle parti, sulle quali
evidentemente il Tribunale non può esprimersi, vi sono elementi concreti per
concludere che il rapporto di fiducia tra stazione appaltante e ingegnere si è
rotto in seguito a circostanze oggettivamente serie che rischiavano di
pregiudicare la prosecuzione del cantiere in modo celere ed efficace.
Date queste premesse, non si può ritenere che il committente abbia agito per
semplice ripicca, in seguito a banali attriti o mosso da imbarazzo o da un
sentimento di antipatia verso la ricorrente. Rinunciando ad assegnarle la
commessa, il Governo ha inteso piuttosto tutelarsi dal rischio che problemi di
ordine tecnico, strutturale e organizzativo
potessero verificarsi sul cantiere di Mezzana. Eventualità che, data la
complessità della ristrutturazione di edifici di un certo pregio quali Villa Cristina
e la cantina del vino e le conclusioni poco rassicuranti cui è giunto lo studio
B__________ nelle proprie perizie, il committente poteva ritenere non del tutto
remota senza abusare del proprio potere di apprezzamento.
4.2. Se è vero che in capo all'ingegnere civile il committente non ha richiesto
ulteriori criteri di idoneità oltre al domicilio in Svizzera e all'iscrizione
al registro svizzero per ingegneri e che la prescrizione che gli conferiva
facoltà di rinunciare all'aggiudicazione di talune prestazioni in caso di
mancanza della necessaria competenza tecnica e organizzativa per la
realizzazione dell'opera era piuttosto
vaga, non richiedendo ad esempio di apportare referenze di sorta, è pur
vero che il committente, a fronte dell'esperienza diretta nell'ambito di un
precedente cantiere poteva a ragione ritenere la RI 1 inidonea ad assumere la
commessa. Certo non ogni minimo difetto dell'opera
o qualunque banale screzio avrebbero potuto giustificare la mancata
attribuzione delle prestazioni all'insorgente. Nel caso concreto, i ritardi
accumulati sul cantiere a causa dell'impossibilità di trovare una soluzione concordata
e affidabile in merito alla progettazione delle travi della palestra e le
risultanze delle dettagliate perizie, ancorché di parte, costituiscono elementi
concreti su cui lo Stato ha fondato la propria decisione. A questo stadio, in
attesa dell'esito del procedimento civile che li vede contrapposti, il Governo
ha insomma maturato le proprie valutazioni
senza incorrere in un uso scorretto del proprio potere di apprezzamento.
Imporre una diversa conclusione si tradurrebbe in un esame
dell'opportunità della decisione impugnata, ciò che a questo Tribunale è precluso.
4.3. In altre parole, la rottura del rapporto di fiducia tra il committente e
l'insorgente in seguito ai fatti avvenuti durante i lavori a C__________ costituisce
un motivo grave e oggettivo atto a giustificare l'interruzione della procedura limitatamente
alle prestazioni di ingegneria civile conformemente alla disposizione delle
regole di gara di cui al punto 2.10 dell'allegato A. La risoluzione governativa,
sostenibile, merita tutela. Il ricorso va quindi respinto.
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
6. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera