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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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la segretaria: |
Jennifer Moresi |
statuendo sul ricorso 12 luglio 2017 della
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RI 1
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contro |
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il bando e la documentazione del concorso indetto il 4 luglio 2017 dal Dipartimento della sanità e della socialità per aggiudicare il servizio di sorveglianza presso il Centro cantonale d'accoglienza per persone richiedenti l'asilo di __________ e presso altre eventuali strutture; |
ritenuto, in fatto
A. Il __________ il Consiglio
di Stato, per il tramite del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del
20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare il servizio di sorveglianza presso il Centro cantonale
d'accoglienza per persone richiedenti l'asilo attribuite al Cantone Ticino di __________
e presso strutture di protezione civile, o altre, nel Cantone che dovessero
essere attivate in caso di importanti attribuzioni di migranti al Cantone da
parte della Confederazione, da svolgere da ottobre 2017 a ottobre 2019 (FU n__________
pag. 5923).
Le prescrizioni e disposizioni particolari CPN 102 annesse al fascicolo di gara
fornivano la seguente descrizione della commessa (pos. 131.100).
Oggetto della presente commessa di servizio è lo
svolgimento di un servizio di sorveglianza e coordinamento delle attività di carattere
amministrativo e gestionale in centri per persone richiedenti l'asilo
attribuite al Canton Ticino. Il servizio avviene tramite agenti privati di
sicurezza istruiti ed equipaggiati per la sorveglianza di tali strutture, la
gestione delle persone presenti nello stesso, la garanzia del primo intervento
e dell'allerta in caso di avvenimenti particolari e dell'ordine, così come il coordinamento
dell'attività degli operatori ivi presenti.
Le citate prestazioni saranno svolte principalmente presso la protezione civile
di __________ o presso altri centri di protezione civile, o altro, che saranno
adibiti quali centri per richiedenti l'asilo attribuiti al Cantone.
Gli incarichi sono attribuiti con un preavviso di almeno 48 ore, fatta riserva
di casi eccezionali.
Il servizio inizia e termina presso la struttura di protezione civile, o altro,
adibite a centri per richiedenti l'asilo; non sono riconosciute indennità per
trasferte da e per il Centro.
Nel modulo d'offerta, il concorrente era tenuto ad indicare la tariffa oraria
come segue (pos. 121.100).
Tariffa oraria di servizio per un agente privato
di sicurezza completamente equipaggiato.
Computo ora di lavoro presso il luogo in cui viene svolta la prestazione di sorveglianza.
Oneri derivanti da trasferte sono da comprendere nel prezzo unitario.
Il committente ha inoltre annunciato l'ubicazione della struttura di Protezione
civile di __________ e informato che la posizione di altri centri aperti in
caso di insufficienza di spazi per la gestione di richiedenti l'asilo
attribuiti al Cantone sarebbe stata comunicata solamente nel caso in cui tale
evenienza si fosse palesata (cfr. pos. 132.110 CPN 102).
Le condizioni di gara, alla pos. 223.200 CPN 102, definivano inoltre i seguenti
criteri di idoneità.
a) Disporre, alla data di scadenza del concorso, dell'autorizzazione cantonale prevista dalla Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976. Non sono ammesse autorizzazioni in corso dopo la scadenza del concorso.
b) Il personale impiegato deve ossequiare i requisiti di cui all'art. 8 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 dicembre 1976 e all'art. 3 del relativo regolamento di applicazione.
c) Poter certificare almeno una referenza, così come precisato a pagina 5 del capitolato.
d)
Disporre, alla data di scadenza del
concorso, di una struttura organizzativa di almeno 20 agenti (equivalenti a
tempo pieno, di cui almeno 15 devono avere un grado d'occupazione del 100%,
categoria A del CCL) alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino e di
disporre di un responsabile dell'impiego che tiene i contatti con il
committente e organizza e sorveglia l'attività degli agenti attribuiti alla
commessa, allo scopo di poter soddisfare le esigenze di servizio.
Il responsabile dell'impiego deve disporre:
- di un attestato federale o diploma cantonale di agente di sicurezza;
- in assenza di attestati specifici, di almeno 10 anni di esperienza nell'ambito di servizi di sicurezza e sorveglianza privata in Svizzera.
Per agenti (sia uomini, sia donne) s'intende collaboratori dipendenti che svolgono mansioni di sicurezza e sorveglianza, presso la ditta offerente con un contratto a salario mensile o orario.
e) Tutti gli agenti previsti per i compiti oggetto della commessa a concorso (Allegato 1) devono essere in possesso del certificato CPSicur.
N.B.: le ditte che non ottemperano i criteri d'idoneità
sopra descritti saranno escluse dalla gara d'appalto.
B. Contro il predetto
bando di concorso è insorta la RI 1, chiedendone l'annullamento, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha innanzitutto contestato le
condizioni di gara nella misura in cui, a mente sua, non permetterebbero di
elaborare un'offerta attendibile dal profilo del prezzo. Più precisamente, le
regole del concorso prevedono di offrire un prezzo comprensivo delle spese di
trasferta, senza che siano tuttavia note le possibili sedi di servizio. Al di
là della struttura di __________, la commessa prevede infatti l'eventualità di
svolgere il servizio presso altri centri del Cantone non ancora designati. Ciò
renderebbe impossibile stabilire a priori le spese di trasferta a carico della
ditta e includerle nel prezzo globale. Ha inoltre criticato il criterio di
idoneità che limita l'accesso alla gara alle ditte aventi alle proprie
dipendenze nella sede operante in Ticino almeno 20 agenti, di cui al minimo 15
con un grado d'occupazione del 100% inseriti nella categoria A del contratto
collettivo di lavoro (CCL). Tale requisito non sarebbe pertinente e
ostacolerebbe un'efficace e libera concorrenza, impedendo la partecipazione
alla gara alla maggior parte delle ditte operanti in Ticino. Ha espresso
critiche pure in punto ai requisiti richiesti al responsabile dell'impiego che
tiene i contatti con il committente e organizza e sorveglia l'attività degli
agenti attribuiti alla commessa.
La ricorrente ha pure censurato l'introduzione del criterio di idoneità legato
al possesso del certificato CPSicur, il quale sarebbe superfluo, trattandosi di
una condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale a
operare nel settore.
Oggetto di contestazione sono inoltre le certificazioni che il committente ha esatto
in allegato all'offerta e in particolare per quanto attiene alla data di
validità della dichiarazione attestante il rispetto del CCL, nonché riguardo
all'attestato di pagamento dei costi di applicazione 2016/2017 relativi al CCL.
L'insorgente ha anche criticato la clausola con cui l'ente banditore si riserva
di prorogare mediante incarico diretto il mandato alla ditta che attualmente
esegue la prestazione sino alla conclusione di un'eventuale procedura di
ricorso contro la delibera.
Ha avversato pure la disposizione che prevede la possibilità di rinnovare il contratto
al termine della sua scadenza, la quale, vista l'impossibilità di adattare le tariffe
in caso di modifica delle condizioni del CCL, renderebbe impossibile l'esposizione
di un prezzo attendibile. Infine, ha criticato la facoltà del committente di
cedere il contratto a un partner terzo qualora la gestione dei centri d'accoglienza
per richiedenti l'asilo gli fosse delegata.
C. Al gravame si è
opposto il DSS. Ha sostenuto che il luogo di svolgimento della commessa è la
struttura di protezione civile di __________, come precisamente indicato negli
atti di gara. La possibilità di fornire il servizio di sicurezza in altri
centri è riservata a casi eccezionali, dettati dall'urgenza e dai contingenti,
per periodi limitati di tempo. Agli offerenti sarebbe pertanto possibile
stimare i costi per determinare il prezzo d'offerta, malgrado vi siano degli
elementi di non facile ponderazione, ma che fanno anche parte di un certo
margine di rischio imprenditoriale.
Il committente ha difeso la pertinenza della condizione che limita l'accesso
alla gara alle ditte con almeno 15 agenti con contratto di lavoro a orario
fisso, appartenenti alla categoria A del CCL. Tale esigenza sarebbe
giustificata dalla necessità di limitare la rotazione di personale all'interno
della struttura, essendo a suo avviso fondamentale per il mantenimento
dell'ordine che si instauri un legame di fiducia reciproca tra sorveglianti e
richiedenti l'asilo. Gli agenti della categoria B non presenterebbero sufficienti
garanzie, lavorando solamente 901 ore all'anno.
Del tutto legittimi sarebbero pure i requisiti imposti, da un lato, alle ditte
concorrenti, ossia il possesso del certificato CPSicur, e dall'altro lato al responsabile
dell'impiego, giustificati dal carattere delicato e potenzialmente pericoloso
dei compiti oggetto della commessa.
La stazione appaltante ha pure contestato le altre censure della ricorrente con
motivi di cui si dirà, ove occorra, in appresso.
D. Con la replica e la duplica, le parti hanno ribadito le proprie tesi precisandole con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione della ricorrente a contestare gli elementi del bando
e i relativi atti pubblicati dalla stazione appaltante è certa (art. 37 lett. a
LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è quindi
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi
sono noti.
2.
Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente
pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali
interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle
candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o
per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di
condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto
dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso
di concorso e i relativi atti - comprendenti nel caso di specie le condizioni
di gara ed il modulo d'offerta-costituiscono la lex specialis del
procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono
rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del
diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della
buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.;
RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).
Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente
banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che
l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire
integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).
Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio
dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge,
la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In
particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi
documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma
deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti
non disattendano i principi cardine
dell'ordinamento delle commesse pubbliche non siano insostenibili, in
quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, che non operino
distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettano in definitiva
di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il
controllo dell'opportunità, come precisa la
legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA 52.2017.42
del 24 aprile 2017 consid. 2, STA 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2,
52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio 2011, pubbl.
in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2, STA 52.2008.226 del 2 novembre 2009; RDAT
I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).
3.3.1. Nel caso
concreto, la ricorrente ha innanzitutto sostenuto che le condizioni di gara non
permetterebbero di elaborare un'offerta attendibile dal profilo del prezzo
poiché impongono di includervi le spese di trasferta, senza tuttavia che le possibili
località di servizio siano note. Al di là della struttura di __________, il
committente ha infatti previsto l'eventualità di richiedere lo svolgimento del
servizio presso altri centri del Cantone non ancora designati. Ciò renderebbe
impossibile stabilire a priori le spese di trasferta a carico della ditta per
definire il prezzo globale.
Dal canto suo, il DSS ha tutelato l'impostazione del concorso, sostenendo che
la località principale dello svolgimento delle prestazioni (il centro di
protezione civile di __________) è nota. La possibilità che siano adibite altre
strutture è eccezionale e non impedirebbe alle concorrenti di elaborare
un'offerta assumendosi un certo rischio imprenditoriale.
3.2. La tesi della stazione appaltante non può essere condivisa. Se l'elaborazione
dell'offerta, dal profilo del prezzo, non pone problemi per quanto attiene alle
prestazioni da svolgere presso la struttura di __________, lo stesso non si può
dire in relazione agli eventuali servizi che il committente potrebbe richiedere
di prestare in altri centri, la cui posizione non è nota. Il concorrente non è
infatti posto nelle condizioni di valutare compiutamente i costi derivanti
dallo svolgimento delle prestazioni, in particolare quelli legati alle
trasferte del personale che sarebbe chiamato a spostarsi per tutto il
territorio del Cantone Ticino. Oneri di cui si deve far carico e che, secondo
le condizioni di gara, è tenuto a integrare nel prezzo finale. Così come
esposto, l'oggetto della commessa non è sufficientemente determinato per
permettere ai concorrenti di allestire offerte attendibili e rispettose dei
principi che reggono la materia. Non si può infatti ritenere, come sostenuto
dal DSS, che simili incertezze, su aspetti atti a determinare notevoli differenze
di costi, rientrino nell'usuale rischio imprenditoriale insito in ogni commessa
(cfr. a titolo esemplificativo i calcoli di possibili maggiori oneri eseguiti
dall'insorgente a pag. 6 dell'allegato di replica, rimasti incontestati). Già
per questo motivo, il ricorso non può che essere accolto e il bando di concorso
annullato. Al committente spetterà indire una nuova gara, ossequiosa dei
principi che governano le commesse pubbliche.
4.4.1. In virtù
dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova
dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2
lett. j del regolamento di applicazione della
legge sulle commesse pubbliche e del
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) prevede che i documenti di gara devono
contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste
norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i
concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,
quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono
essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.
I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I
secondi servono invece ad individuare l'offerta
più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è
unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la
bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,
questo, che deve precedere la scelta
dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei
concorrenti ritenuti inidonei.
4.2. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa
latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono
comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire
adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi
generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare
un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda
sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta
dei criteri d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di
ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento
(art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto
quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non
permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti,
che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza
ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 52.2011.603 del 23 febbraio 2012
pubblicata in: RtiD II-2012, n. 27 consid. 2.1; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).
5.5.1. La
ricorrente ha censurato il criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara
alle ditte aventi alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino almeno
20 agenti, di cui al minimo 15 con un grado d'occupazione del 100% inseriti
nella categoria A del CCL. Tale requisito non avrebbe alcuna influenza sullo
svolgimento del mandato poiché l'appartenenza alla categoria A dipenderebbe unicamente
dal numero di ore di servizio prestate (oltre 1801 all'anno) e non dalle
competenze professionali. Non sarebbe inoltre chiaro cosa si intenda per sede
operante in Ticino, e meglio quale forma giuridica sia richiesta, ciò che
impedirebbe un valido confronto tra le offerte. Il criterio
ostacolerebbe in ogni caso un'efficace e libera concorrenza, impedendo la partecipazione
alla gara alla maggior parte delle ditte operanti in Tici-no. Ha espresso
critiche pure in punto ai requisiti richiesti al responsabile dell'impiego che
tiene i contatti con il committente e organizza e sorveglia l'attività degli
agenti attribuiti alla commessa.
5.1.1. L'esigenza posta dal committente appare tuttavia giustificata dalla
necessità di affidare il servizio di sorveglianza dei centri per richiedenti
l'asilo a ditte che offrono maggior stabilità a livello di personale impiegato,
così da garantire la continuità del servizio e limitare la rotazione di agenti
di sicurezza. La condizione posta è sorretta da motivi pertinenti ed è
giustificata dall'importanza e dalla delicatezza del compito oggetto della
commessa.
Non vi sono neppure elementi sufficienti per ritenere che il numero di
potenziali concorrenti sia a tal punto limitato da ostacolare in maniera
inammissibile la libera concorrenza. Già la partecipazione di sette ditte al
concorso sembra deporre contro la tesi dell'insorgente, la quale, trascurando l'obbligo
di motivazione che le incombe (art. 70 cpv. 1 LPAmm), non ha d'altro canto
apportato alcuna prova a favore delle proprie allegazioni, limitandosi ad
affermare genericamente che soltanto due ditte ticinesi del settore sarebbe in
grado di concorrere.
In quanto espressione corretta del potere di apprezzamento riservato al committente,
la definizione del contestato criterio di idoneità va pertanto tutelata.
5.1.2. Per quanto attiene all'asserita ambiguità del termine sede operante
in Ticino, appare logico ritenere che il committente abbia inteso, come ha
infatti spiegato, lo stabilimento operativo nel Cantone, indipendentemente
dalla sua forma giuridica, essendo determinante il numero di personale
effettivamente impiegato sul territorio. La condizione potrà semmai essere
precisata nell'ambito del nuovo concorso che il committente dovrà indire.
5.1.3. Medesima conclusione si impone in relazione alla difficoltà, segnalata
dall'insorgente, di compilare la pag. 4 del capitolato d'appalto e più
precisamente di esporre le unità di agenti impiegati a tempo pieno, ritenuto
che essi sono assunti con contratti a ore. Delucidazioni su questo genere di
questioni possono generalmente essere chieste al committente prima
dell'allestimento
dell'offerta entro un termine fissato dal medesimo (art. 12 RLCPubb/CIAP).
L'ente banditore potrà comunque fornire indicazioni più precise sul calcolo
della percentuale di occupazione degli agenti con la nuova documentazione di
gara.
5.2. La ricorrente ha
inoltre censurato il criterio di idoneità riferito ai requisiti esatti in capo
al responsabile dell'impiego, ossia alla persona incaricata di tenere i contatti
con il committente, organizzare e sorvegliare l'attività degli agenti
attribuiti alla commessa allo scopo di soddisfare le esigenze di servizio.
Come esposto in narrativa, il capitolato d'appalto esige che il responsabile
dell'impiego disponga di un attestato federale o diploma cantonale di agente di
sicurezza o, in alternativa, di almeno 10 anni di esperienza nell'ambito di
servizi di sicurezza e sorveglianza privata in Svizzera. La condizione posta
non appare lesiva del diritto. Rientra senz'altro nel margine di apprezzamento
riservato al committente esigere che la ditta presenti un responsabile munito
di sufficiente competenza o esperienza nell'ambito della commessa oggetto del
contendere. Il requisito non appare sproporzionato tenuto conto in particolare
dell'importanza del compito oggetto della commessa. Nemmeno può essere seguita
la tesi della ricorrente secondo cui il criterio condurrebbe di fatto ad
ammettere in gara ditte con un responsabile dell'impiego privo delle necessarie
competenze, essendo sufficiente dimostrare una pregressa esperienza decennale
nell'ambito di servizi di importanza minore, ad esempio la gestione del
traffico. Tale interpretazione non trova riscontro nel testo della condizione
di gara, che richiedendo esperienza nel settore dei servizi di sicurezza e
sorveglianza privata in Svizzera imporrà di verificare che la persona designata
dal concorrente abbia effettivamente esercitato in tali campi e non
esclusivamente prestato i servizi menzionati dall'insorgente, i quali non
soggiacciono nemmeno al regime autorizzativo (cfr. art. 8b regolamento della
legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza del 17
dicembre 1976; RLAPIS; RL 1.4.3.1.1). Pure questa censura va dunque respinta.
6.Sulle ulteriori censure della ricorrente si rileva quanto segue.
6.1. Per quanto attiene
all'asserita inutilità dell'introduzione di un criterio di idoneità che impone
alle concorrenti di possedere il certificato CPSicur, il quale sarebbe
superfluo, trattandosi di una condizione indispensabile per l'ottenimento
dell'autorizzazione cantonale a operare nel settore, si rileva che il richiamo,
negli atti di gara, di una condizione già fissata dalla legge per lo svolgimento
di determinate prestazioni è senz'altro ammissibile.
6.2. In relazione all'esigenza di produrre l'attestazione della commissione
paritetica sicurezza (CoPa) che attesti il rispetto del contratto collettivo di
lavoro occorre rilevare che la stessa è sancita dalle norme in concreto applicabili
(art. 5 LCPubb e 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP prevede
inoltre che tali dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al
giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono
essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un
periodo inferiore esatto dal committente nel bando di concorso. Va pertanto
esente da critiche la condizione di gara secondo cui l'attestato richiesto non
deve essere stato rilasciato più di 6 mesi prima della scadenza del concorso. Rientra
senz'altro nelle facoltà del committente richiedere, con gli atti di gara, una
dichiarazione aggiornata. Prive di riscontri oggettivi sono le asserzioni della
ricorrente, invero non del tutto chiare, circa l'impossibilità oggettiva di
ottenere un simile certificato a valere per il termine fissato dall'ente banditore.
Né il regolamento di procedura d'esecuzione contrattuale della CoPa del 29
giugno 2015, né la relativa direttiva sul rilascio di certificazioni CCL del 1
luglio 2015 (entrambi disponibili al sito internet http://www.pako-sicherheit.ch)
permettono di dedurre una simile conclusione (cfr. in particolare art. 4 del
citato regolamento e punti B, C e D della direttiva).
6.3. L'insorgente ha inoltre fatto presente che la CoPa non rilascia alcuna
dichiarazione circa il pagamento dei costi di applicazione relativi al CCL.
Sarebbe perciò impossibile ottemperare all'obbligo di produrre l'allegato
richiesto alla pos. 252.110 lett. j del capitolato. Il committente, in questa
sede, ha precisato trat-
tarsi di un'autodichiarazione. Aspetto che dovrà essere puntualizzato
nell'ambito di un nuovo concorso.
6.4. L'insorgente ha criticato la clausola con cui il committente si è
riservato di prorogare mediante incarico diretto il mandato alla ditta che
attualmente esegue la prestazione sino alla conclusione di un'eventuale
procedura di ricorso contro la delibera. Tale censura esula tuttavia
dall'oggetto del contendere poiché la liceità di una delibera mediante incarico
diretto, in quanto decisione amministrativa, rimane in ogni caso impugnabile e
sindacabile da questo Tribunale con separata procedura.
6.5. La ricorrente ha pure segnalato l'impossibilità di esporre un prezzo
attendibile a fronte dell'eventualità di un rinnovo del contratto, non essendo
determinata la durata dello stesso. Il committente ha infatti inserito, alla
pos. 143.110 del capitolato d'appalto, una clausola secondo la quale si riserva
la facoltà di estendere il mandato trimestralmente per un massimo di due anni,
così come sancito dall'art. 13 cpv. 1 lett. h del RLCPubb/CIAP. Disposizione
del regolamento, quella citata dall'ente banditore, che permette, a talune
condizioni, di assegnare la commessa mediante incarico diretto. Anche in questo
caso, un eventuale rinnovo dell'incarico richiederà quindi una nuova (impugnabile)
decisione di aggiudicazione. La commessa sarà, se del caso, deliberata con una
procedura a sé stante, le cui condizioni non saranno necessariamente le medesime
di quelle del precedente appalto. Sull'ammissibilità di un simile rinnovo non
occorre pertanto esprimersi in questa sede, non precludendo la pos. 143.110 del
capitolato alcun controllo futuro del Tribunale nell'ambito di eventuali
ricorsi contro nuove aggiudicazioni.
6.6. In merito alla critica rivolta alla facoltà riservatasi dal committente di
cedere il contratto a un partner terzo qualora la gestione dei centri di
richiedenti l'asilo gli fosse delegata, si rileva che tale aspetto riguarda
l'esecuzione del contratto in seguito alla sua conclusione. Non apparendo
comunque lesiva del diritto, la condizione non può essere censurata da questo
Tribunale, a cui non è permesso sostituire il proprio apprezzamento a quello
della stazione appaltante.
7.Per le ragioni
che precedono, il ricorso va accolto e il bando di concorso, con l'annessa
documentazione, annullato. Il committente rinvierà ai concorrenti le offerte
pervenutegli senza aprirle.
8.L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta al
conferimento dell'effetto sospensivo.
9.Si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia a carico dello Stato per evitare inutili
partite di giro (art. 47 LPAmm). Esso rifonderà alla ricorrente, patrocinata da
un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. il bando di concorso, con l'annessa documentazione, indetto il 4 luglio 2017 dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento della sanità e della socialità per aggiudicare il servizio di sorveglianza presso il Centro cantonale d'accoglienza per persone richiedenti l'asilo di __________ e presso eventuali altre strutture è annullato;
1.2. l'ente banditore rinvierà le offerte pervenutegli senza aprirle.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente verrà restituito l'importo di fr. 4'000.- versato quale anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato verserà alla ricorrente l'importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria