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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 luglio 2017 (n. 3156) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la risoluzione del 15 marzo 2017 con cui, su reclamo, il CO 1 ha confermato la sospensione del diritto all'aiuto complementare comunale dal 1° gennaio 2017; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, domiciliata nel
Comune di __________, beneficia dal 1992 dell'aiuto complementare comunale. Con
decisione del 27 febbraio 2017 il CO 1 le ha comunicato che a decorrere dal 1°
gennaio 2017 tale aiuto non le sarebbe più stato versato essendone venuti meno
i presupposti. Il 15 marzo 2017, su reclamo, l'Esecutivo comunale ha confermato
la propria decisione precisando che, sulla base dell'accertamento periodico
esperito dall'autorità a febbraio 2017, dalla decisione di tassazione 2015 risultava
che la sostanza netta del figlio di RI 1, con cui essa vive in comunione
domestica, ammontava a fr. 89'000.-, importo superiore al limite di fr.
75'000.- previsto dal diritto comunale per la concessione del suddetto
contributo finanziario.
B. Con giudizio del 5
luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso l'ultima decisione municipale. Il Governo ha rilevato,
in sostanza, che la dichiarazione d'imposta per il 2017 riferita al figlio e
prodotta dalla ricorrente al fine di comprovare che la sostanza netta a questi
relativa era inferiore a fr. 75'000.-, non permetteva di confutare quanto
attestato dalla decisione di tassazione del 2015; di conseguenza l'Esecutivo
cantonale ha confermato che RI 1 non ossequia più le condizioni legali per
poter beneficiare del contributo comunale a far tempo dal 1° gennaio 2017.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
implicitamente l'annullamento e postulando che le sia riconosciuto il diritto
di poter continuare a beneficiare dell'aiuto complementare comunale. L'insorgente
ritiene, in sostanza, che l'autorità comunale avrebbe dovuto considerare che, a
fronte del modesto reddito percepito dal figlio, la sostanza di cui egli
dispone costituisce la sua fonte di sostentamento. Aggiunge quindi che il CO 1 non
avrebbe dovuto tenere conto della comunione domestica ma unicamente della sua
situazione. Censura poi il fatto che nel regolamento comunale non sia prevista
alcuna possibilità di deroga per i casi particolari come quello qui in esame.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 1 con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro contrapposte tesi di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La ricorrente, direttamente toccata dalla decisione impugnata, nonché parte del procedimento di prima istanza, è legittimata ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Nei limiti della
legislazione federale e cantonale applicabile in materia, il 18 novembre 2013
il Comune di __________ ha emanato il regolamento comunale concernente l'aiuto
complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 18 novembre
2013 (RACC), approvato dalla Sezione enti locali il 27 marzo 2014. In questo
modo il Legislatore comunale ha inteso riconoscere la necessità di migliorare
la previdenza sociale a favore di una determinata cerchia di persone più
vulnerabili che risiedono nel Comune. Tale aiuto, di natura finanziaria, viene
concesso ai cittadini che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti (art.
2 RACC):
a) sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni;
b) sono a beneficio delle prestazioni complementari giusta la legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30);
c) dispongono di una sostanza netta non superiore a fr. 50'000.- (per le
persone sole) o non superiore a fr. 75'000.- (per le coppie);
d) vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un
reddito imponibile non superiore a fr. 50'000.- e/o di una sostanza netta non
superiore a fr. 75'000.-.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che l'esecutivo comunale non
abbia debitamente valutato la sua situazione. A suo dire, visto l'esiguo
reddito annuale percepito dal figlio - in parte dovuto al fatto che questi deve
accudire la madre - e la necessità per quest'ultimo di attingere alla sostanza
per provvedere al proprio sostentamento, nel caso di specie la sua situazione
andava valutata individualmente.
3.2. Secondo quanto emerge dagli atti, allorquando è stata resa la decisione
municipale all'origine della presente vertenza la ricorrente non adempiva la
condizione di cui all'art. 2 lett. d RACC per poter beneficiare dell'aiuto
complementare comunale. In effetti, come emerge dalla notifica di tassazione
2015, sulla quale si è fondato il Municipio per sospendere il versamento del
sussidio in parola alla ricorrente, è certo che la sostanza netta del figlio di
quest'ultima, il quale vive in comunione domestica con la madre, superava la
soglia di fr. 75'000.- fissata dalla lett. d dell'art. 2 RACC, ciò che in
questa sede l'insorgente nemmeno più contesta. Il fatto che verosimilmente
parte di questa sostanza venga usata dal figlio di RI 1 per sopperire all'esiguo
reddito che riesce a conseguire, non permette di giungere a diversa conclusione.
Ne discende pertanto che la decisione del CO 1, che si è limitato ad applicare alla
fattispecie concreta quanto previsto dal regolamento comunale, non presta il
fianco ad alcuna critica.
La questione di sapere se, pendente causa, la sostanza imponibile del figlio
accertata nelle decisioni di tassazione successive a quella del 2015, sia scesa
di sotto della citata soglia di fr. 75'000.- è una questione che esula dalla
presente vertenza e che dovrà essere esaminata dal Municipio qualora la
ricorrente dovesse chiedere un ripristino dell'aiuto complementare litigioso.
4. 4.1. La
ricorrente contesta pure il fatto che nel RACC non vi sarebbe nessuna norma che
permetta in casi particolari di derogare alle condizioni previste dal suo art.
2.
4.2. La critica è rivolta non tanto contro la decisione del Municipio di
sospendere l'erogazione del sussidio in questione, quanto piuttosto verso la
normativa comunale che disciplina questa materia. A questo proposito, occorre
preliminarmente rilevare che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI;
RL 101.100), i tribunali non possono applicare norme cantonali (tra cui
rientrano anche quelle di rango comunale) contrarie al diritto federale o alla
Costituzione cantonale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della
preminenza del diritto superiore, l'autorità
di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma con il diritto federale
e internazionale e può paralizzarne
l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o
modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle)
della norma stessa (Adelio Scolari,
Diritto amministrativo - parte generale -, 2a ed., Cadenazzo 2002 n. 375
segg. e riferimenti; STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2).
In concreto non si vede tuttavia, né la ricorrente lo spiega, quali norme di
rango superiore sarebbero in specie violate. La tesi ricorsuale infatti getta
al massimo dei dubbi sull'opportunità di prevedere ulteriori casi di eccezione
oltre a quelli contemplati dall'art. 3 RACC, ma non dimostra ancora che la
regolamentazione attualmente in vigore sia incompatibile con le norme di rango
superiore, con il che anche questo argomento è da respingere.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della
decisione governativa qui impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata secondo le possibilità
finanziarie della ricorrente, è a carico di quest'ultima, in quanto soccombente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.-, già anticipata per fr. 600.- dalla ricorrente, è posta
a suo carico. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 300.- anticipato in
eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera