Incarti n.
52.2017.388

52.2017.392

 

Lugano

2 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sui ricorsi 17 luglio 2017 di

 

 

 

a)    RI 1, e

b)    RI 2,

 

 

contro

 

 

 

il bando e la documentazione del concorso a procedura selettiva indetto dall'CO 1 per la progettazione di una nuova casa anziani in località __________ a __________ ad opera di un gruppo interdisciplinare;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. Il __________ l'CO 1, di cui fanno parte per l'appunto i comuni di __________ e __________, ha indetto un concorso di progetto con procedura selettiva per la realizzazione della nuova casa anziani in località __________ a __________ ad opera di un gruppo interdisciplinare. Si tratta di un complesso edilizio comprendente, oltre a una struttura medicalizzata per anziani con 80 posti letto, anche un asilo nido per circa 25 bambini e un rifugio della protezione civile, pure con 80 posti, da realizzare sul fondo 763 di __________, di proprietà comunale (FU __________7, pag. 6131 e segg.). I documenti di gara stabilivano che per la gara facevano stato il concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e il relativo regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e, in via sussidiaria, il regolamento dei concorsi di architettura e d'ingegneria SIA 142 (edizione 2009).

                                         b. Alla gara potevano partecipare architetti e ingegneri con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel registro svizzero degli architetti o degli ingegneri (REG A o B), o con titoli di studio e di pratica equipollenti. Anche gli architetti o ingegneri con titolo equipollente, domiciliati negli Stati che hanno sottoscritto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici GPS e gli accordi bilaterali CH-UE erano abilitati a partecipare, a determinate condizioni. I concorrenti dovevano obbligatoriamente costituire un team di progettazione nel quale erano rappresentati i seguenti settori specialistici: architettura (con funzione di direzione di progetto del team di progettazione), ingegneria civile, impiantistica (RCVS e elettrotecnica) e fisica e energia della costruzione, lasciando la libertà ai concorrenti di completare il proprio team di progettazione con altri specialisti o consulenti. Era ammessa l'unione (consorzio) fra due architetti o studi di architettura, ritenuto che quello avente la funzione di direzione di progetto doveva adempiere tutti i criteri di idoneità di cui al cap. 4.6 del programma di concorso e faceva stato per la valutazione dei criteri per la selezione secondo i cap. 4.7 e 4.8 del programma di concorso (cfr. bando di concorso cifra 5 e programma di concorso cap. 4.2).

                                         c. La documentazione del concorso preannunciava i seguenti criteri e i sottocriteri di aggiudicazione, con le rispettive ponderazioni:

 

                                         -     referenze dello Studio di architettura

                                                              - referenza 1                                                                               12.5/100

                                                              - referenza 2                                                                               12.5/100

                                                      -      qualifiche e referenze delle persone chiave del team

                                                              - responsabile settore architettura                                          15.0/100

                                                              - responsabile settore ingegneria civile                                 7.5/100

                                                              - responsabile settore ingegneria impiantistica                    7.5/100

                                                      -      qualità del team

                                                              - organizzazione di progetto                                                             15.0/100

                                                              - esempi di collaborazione già sperimentata                         15.0/100

                                                              - conoscenza delle procedure del Cantone Ticino              15.0/100

 

                                         I dettagli del metodo di valutazione erano illustrati nel programma di concorso (cfr. bando punto n. 6 e programma concorso cap. 4.8). Per quanto attiene ai criteri di idoneità, la documentazione di gara prevedeva quanto segue (cap. 4.6 programma concorso):

                                         Oltre alle condizioni di partecipazione, i team di progettazione devono rispettare tutti i seguenti criteri di idoneità. In caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei criteri, la domanda di candidatura non verrà ulteriormente tenuta in considerazione.

1.     Risorse umane/forza lavoro:

        Lo studio di architettura deve avere un fatturato medio superiore a 0.6 Mio CHF annuo durante gli ultimi tre anni.

2.     Esperienza e competenze professionali nella progettazione, per:

a.   lo studio di architettura

      1 referenza, realizzata in corso di realizzazione (cantiere) negli ultimi 15 anni, quale progettista di edifici con un investimento complessivo pari o superiore a 7.5 Mio CHF

                                                      (…)

 

 

                                  B.   Gli arch. RI 1 e RI 2 sono insorti con due separati ricorsi, identici nel contenuto, contro il predetto bando di concorso, chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo ai gravami. Hanno contestato la scelta della procedura selettiva, a loro avviso ingiustificata per rapporto al mandato relativamente semplice e alla costruzione ordinaria di cui si tratta. Hanno pure criticato le condizioni di partecipazione relative al fatturato annuo degli ultimi tre anni (0.6 Mio fr.) e alla referenza da apportare (opera con un investimento di 7.5 Mio fr.), che sarebbero esageratamente onerose, oltre che inutili, dal momento che l'idoneità dell'architetto potrà essere valutata sulla base del progetto che presenterà, e limiterebbero oltremodo l'accesso al concorso a molti architetti operanti in Ticino. A quest'ultimo proposito, nemmeno la possibilità di consorzio tra architetti viene in soccorso agli studi di architettura più modesti, che da soli non potrebbero prendere parte al concorso, dato che le regole di gara impongono al capofila di adempiere tutte le condizioni di idoneità fissate. Gli insorgenti hanno inoltre contestato le condizioni di gara per quanto riguarda l'inammissibilità di domande nella prima fase del concorso, l'aggiudicazione a trattativa privata del mandato al team vincitore e la possibilità per il committente di fare capo a submandatari nel caso in cui il vincitore non disponesse delle qualifiche e capacità operative al momento dell'aggiudicazione.

 

                                        

                                  C.   Ai gravami si è opposto l'CO 1. In particolare, ha affermato che la procedura messa in atto, per la quale il committente gode di un vasto margine discrezionale, è perfettamente conforme alle disposizioni applicabili alla gara, il programma di concorso in linea con il regolamento SIA 142/2009. Ha ribadito la particolarità e complessità dell'opera da progettare, di importanti e notevoli dimensioni e costi di investimento, con contenuti e funzioni diverse tra di loro e con esigenze costruttive particolari, che giustificano appieno la scelta della procedura selettiva per il concorso. La soglia minima di fr. 0.6 Mio di fatturato annuo per lo studio di architettura si pone del resto in un rapporto del tutto ragionevole con i valori in gioco, in considerazione degli onorari stimati per le prestazioni di architetto, e assicura che le medesime possano essere fornite da operatori con sufficienti capacità per realizzare e gestire il progetto in modo appropriato. La referenza da portare, dal canto suo, serve proprio per dimostrare la capacità dei partecipanti di gestire un mandato di questa entità. La valutazione della bontà del progetto sarà invece oggetto della seconda fase del concorso. L'CO 1 ha inoltre difeso la possibilità di consorzio tra architetti, alle condizioni stabilite, che permette proprio a coloro che non adempiono i requisiti di partecipazione di collaborare con lo studio principale e acquisire esperienza in un importante progetto. La stazione appaltante ha pure contestato le altre censure della ricorrente con motivi di cui si dirà, ove occorra, in appresso.

 

 

                                  D.   Con la replica e la duplica, le parti hanno ribadito le proprie tesi precisandole con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). La legittimazione attiva dei ricorrenti, professionisti attivi nel ramo dell'architettura, è certa (art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).

 

                                         1.2. I ricorsi, tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere esaminati sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   I ricorrenti contestano anzitutto la decisione dell'CO 1 di approntare un concorso di progetto con procedura selettiva, più restrittiva e limitante l'accesso al mercato, anziché con una procedura libera. A mente loro, il tipo di realizzazione assai comune e ordinario è paragonabile ad un edificio plurifamiliare con tipi di alloggio diversi e non giustifica la preselezione di candidati senza concedere a tutti gli interessati di presentare un progetto.

                                         2.1. A livello legislativo cantonale, le norme disciplinanti i concorsi di progettazione (d'idee e di progetto) sono contenute al capitolo III del RLCPubb/CIAP. L'art. 20 cpv. 1 RLCPubb/CIAP dispone che il concorso di progetto è il concorso che serve alla soluzione di compiti ben definiti la cui realizzazione è prevista e all'identificazione di professionisti idonei in grado di realizzare queste soluzioni. Il grado di approfondimento del concorso di progetto può essere scelto liberamente e dipende dalle esigenze di informazione del committente in vista delle decisioni da prendere, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti formali, funzionali, economici e rilevanti ai fini dell'approvazione. Il cpv. 2 della stessa norma indica che il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di regola esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, segnatamente alla norma SIA 142, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della legge (in casu: il CIAP) o del relativo regolamento di applicazione. Ogni concorso, compresi quelli di progettazione gestiti in applicazione delle norme SIA, deve quindi rispettare i principi cardine che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare quelli riferiti alla parità di trattamento, all'imparzialità e alla trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 CIAP).

 

                                         2.2. In concreto, la gara promossa dall'CO 1 è un concorso di progetto ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP, esplicitamente assoggettato, ancorché in via subordinata, alle norme SIA 142/2009 (vedi programma di concorso, cap. 2.4 pag. 7), che ne disciplinano lo svolgimento e stabiliscono diritti e doveri del committente, dei membri della giuria, degli esperti e dei partecipanti (art. 2.1 SIA 142/2009). Secondo il programma di concorso, obiettivo della procedura è l'assegnazione di un mandato di progettazione per una nuova casa anziani sul fondo n. 763. Tenuto conto delle particolarità del compito, la stazione appaltante ha scelto la procedura bifase. Con la (prima) selezione, l'CO 1 determina 12 concorrenti, costituitisi in un team di progettazione interdisciplinare, che dovranno comprovare la loro capacità a svolgere i compiti richiesti tramite la produzione di referenze che ne attestano l'idoneità e le esperienze professionali (cfr. cap. 4.1 programma di concorso). Dopo questa selezione, prende avvio il concorso vero e proprio, dove i concorrenti ammessi devono allestire un progetto di massima che tenga in particolare conto:

                                         -     della funzione sociale e pubblica dell'edificio, con la possibilità di fruizione degli spazi comuni e degli aperti, onde generare un luogo di aggregazione sociale;

                                         -     dell'integrazione nel contesto urbanistico e paesaggistico;

                                         -     della funzionalità degli accessi per tutti i tipi di mobilità;

                                         -     dell'organizzazione interna, in funzione delle relazioni funzionali tra i vari contenuti del programma degli spazi;

                                         -     dell'organizzazione, dell'arredo e della qualità degli spazi esterni;

                                         -     dell'efficacia e della razionalità degli interventi costruttivi, della durevolezza dei materiali proposti, dei dettagli costruttivi e della validità del concetto energetico;

                                         -     dell'economicità dell'investimento proposto e della razionalità della manutenzione dell'edificio

                                         (cfr. cap. 1.3 pag. 5 e 5.2 pag. 21 programma di concorso).

 

                                         La scelta del committente di sottoporre questo concorso alla procedura selettiva non è censurabile con successo dai ricorrenti. Nella misura in cui tale scelta rispetta i dettami delle normative vigenti (CIAP, RLCPubb/CIAP e sussidiariamente la SIA 142/2009) e i principi da queste sanciti e dedotti dalla giurisprudenza (in particolare efficace e libera concorrenza tra concorrenti, parità di trattamento, trasparenza, imparzialità dell'aggiudicazione), rientra nell'ampio margine di apprezzamento che il Tribunale, al pari di qualsiasi bando di concorso, riconosce alla stazione appaltante ed è sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria unicamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, che non operino distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità, come precisa la legge stessa all'art. 16 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 2, STA 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2, STA 52.2008.226 del 2 novembre 2009; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In concreto, la scelta di una procedura selettiva per l'edificazione della struttura polifunzionale in questione, tutt'altro che ordinaria e banale come invano tentano di sostenere i ricorrenti, non permette di ritenere abusiva secondo i principi giuridici appena illustrati la decisione del committente di escludere la procedura libera senza preselezione dei concorrenti per optare per una procedura selettiva che dà al committente la possibilità di scegliere già in prima battuta i team interdisciplinari che più offrono garanzie di massima qualità di prestazioni. Del resto, gli insorgenti non hanno saputo menzionare nessuna norma che in concreto sarebbe stata disattesa dal committente, le loro critiche sono invece rimaste del tutto generiche.             

 

                                        

                                   3.   I ricorrenti ritengono inoltre che i requisiti di partecipazione riferiti allo studio di architettura e relativi al fatturato annuo (fr. 0.6 Mio negli ultimi tre anni) e alle referenze (costruzione realizzata o in corso di costruzione con un investimento complessivo pari o superiore a fr. 15 Mio) siano troppo elevati, ciò che impedirebbe alla maggior parte degli architetti ticinesi di inoltrare la candidatura. Ciò anche poiché la possibilità concessa dalla stazione appaltante di consorzio tra studi di architettura sarebbe vanificata per il fatto che lo studio capofila deve rispettare tutti i requisiti richiesti.

 

                                         3.1. Insita nella procedura di gara del concorso di progetto è la fissazione sin dall'inizio di adeguati criteri di partecipazione e di selezione (cfr. per la procedura libera l'art. 6.1. SIA 142/2009 e l'art. 7.1 SIA 142/2009 per quella selettiva). In virtù dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano nel RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, come quella che ci occupa, ma anche nella procedura di concorso monofase (STA 52.2015.369 del 23 ottobre 2015, 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

 

                                         3.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

                                         3.3. Nel caso di specie, l'ente banditore ha inserito nelle prescrizioni di gara, tra gli altri, due criteri di idoneità di natura particolare, qui contestati dai ricorrenti, segnatamente l'esigenza per lo studio di architettura di avere un fatturato medio superiore a 0.6 Mio Fr. annui durante gli ultimi tre anni e 1 referenza realizzata o in corso di realizzazione (cantiere) negli ultimi 15 anni quale progettista di edifici con un investimento complessivo pari o superiore a 7.5 Mio fr. (cfr. cap. 4.6 programma di concorso). In pratica, il committente ha richiesto queste condizioni di accesso alla gara, suscettibili di dimostrare che i concorrenti posseggono la capacità in termini di risorse umane e di forza lavoro e in termini tecnici e finanziari e dispongono così di una struttura adeguata per l'adempimento dei compiti da eseguire per fornire l'oggetto della commessa.

3.3.1. Così come formulati, i controversi criteri di idoneità non prestano il fianco a critiche di sorta. Come già detto, al di là del tentativo dei ricorrenti di banalizzare la complessità dell'operazione voluta dai due comuni promotori, non v'è chi non veda che il progetto messo a concorso è certamente particolare, sia per l'ampiezza dell'opera (4300 mq di SUL), sia per l'entità dell'investimento globale (25 Mio fr.), sia per i suoi contenuti e per le sue funzioni (casa anziani: unità abitative di cura standard e protette, vani comunitari, locali medico-tecnici, servizi generali; centro di protezione civile; asilo nido), sia per le differenti esigenze dei suoi fruitori che devono trovare un'armoniosa e funzionale convivenza negli spazi (anziani, bambini in tenera età, fruitori del centro di protezione civile). Va altresì rilevato che le condizioni di partecipazione poste si pongono senz'altro in un rapporto ragionevole con l'importanza del progetto messo a concorso in termini di fatturato medio richiesto durante gli ultimi tre anni (fr. 0.6 Mio per un'opera di fr. 25 Mio e un prevedibile onorario per le prestazioni da architetto di fr. 1.8 Mio minimo [cfr. risposta pag. 7 e doc. 6 dell'Ente]) e ciò indipendentemente dal grado di difficoltà attribuito concretamente all'opera (n = 1.1 secondo la norma SIA 102; cfr. anche programma di concorso, cap. 2.9) e sul quale i ricorrenti a lungo, ma invano, disquisiscono.

3.3.2. Per quanto riguarda poi la referenza richiesta, si ricorda in generale che le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Riguardano quindi l'idoneità del concorrente e non la bontà dell'offerta o del progetto, che sarà oggetto di valutazione successiva. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; STA 52.2009.421 del 4 gennaio 2010).
In concreto, non v'è dunque dubbio che il lavoro da apportare quale referenza è suscettibile di attestare la capacità (e non, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, la bontà del progetto, oggetto di valutazione nella seconda fase) del concorrente di fornire quanto richiesto dalla stazione appaltante ed è volto ad assicurare la partecipazione di architetti che abbiano maturato esperienza quali progettisti di edifici di un certo spessore. Il numero di referenze (una) e il periodo determinante (15 anni) appaiono del tutto proporzionati. D'altra parte, le regole del concorso vanno impostate in funzione della commessa occorrente al committente, non secondo le rivendicazioni che permettano a potenziali offerenti senza esperienze specifiche di partecipare alla gara.
Quanto all'invocata lesione del principio volto a garantire un'efficace e libera concorrenza e all'asserita limitazione dell'accesso al mercato del lavoro di molti architetti, gli insorgenti dimenticano che il concorso indetto dall'CO 1 è retto dal CIAP e quindi ha portata territoriale internazionale (cfr. anche le condizioni di partecipazione di cui al cap. 4.2 del programma di concorso). In quest'ottica, nulla permette di inferire che i controversi criteri di idoneità siano talmente incisivi da limitare il novero dei possibili offerenti in modo che non vi sia più una concorrenza sufficiente. Del resto, secondo l'indagine condotta dai ricorrenti solo tra i professionisti attivi in Ticino affiliati alla Federazione Architetti Svizzeri, si potrebbero contare potenzialmente 8 studi di architettura idonei (cfr. doc. 4 dei ricorrenti). Tale numero non appare affatto eccessivamente ristretto al punto da essere in contrasto con i principi che governano la materia invocati dagli interessati.

3.3.3. Ciò vale a maggior ragione se si considera che ai partecipanti è concessa la facoltà di consorzio, che consente a quei concorrenti che, o non raggiungono la cifra minima di fatturato, o non sono in grado di apportare una referenza dell'entità richiesta, di ugualmente collaborare al progetto nel team interdisciplinare ed acquisire esperienza e referenze che potranno in futuro mettere a frutto in modo autonomo. Il fatto, criticato nei ricorsi, di ammettere il consorzio solo a condizione che vi sia almeno un architetto o studio di architettura che adempie tutti i requisiti di idoneità è senz'altro giustificato nell'ottica di garantire al committente un interlocutore principale qualificato che dispone già di per sé dell'attitudine e dell'esperienza necessarie per la gestione di grandi progetti, senza per questo impedire a priori ad altri architetti di pure collaborare con questi professionisti ed apportare la loro esperienza. La scelta operata rientra pertanto nell'ampio potere di apprezzamento riservato al committente e non può essere sindacata con successo questa sede. Il ricorso su questo punto deve pertanto essere respinto. 

 

                                   4.   I ricorrenti contestano pure la clausola che consente all'ente appaltante di esigere dal vincitore del concorso il ricorso a submandatari idonei nel caso in cui non disponesse delle qualifiche e delle capacità operative necessarie per adempiere il mandato (cfr. programma di concorso 2.9), che considerano lesiva degli scopi che governano le commesse pubbliche. A torto. Allorquando si instaura un concorso di progetto conforme ai principi del diritto delle commesse pubbliche, l'ente banditore, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria e può scostarsene solo in casi eccezionali (art. 28 RLCPubb/CIAP). Dal canto suo, il vincitore ha di regola diritto al mandato diretto così come formulato nel programma di concorso (art. 30 lett. b RLCPubb/ CIAP). L'intenzione di concludere il successivo contratto deve essere comunicata anticipatamente (art. 13 cpv. 1 lett. j RLCPubb/CIAP), così come deve essere previamente annunciata l'entità del mandato. La fase di selezione dei candidati deve d'altra parte assicurare al committente che i concorrenti prescelti siano in grado, avendo sufficienti qualifiche, di effettivamente eseguire il susseguente mandato. Qualora eccezionalmente il vincitore di un concorso di progetto dovesse rivelarsi inadeguato per la prosecuzione del progetto, dottrina e prassi concedono al committente la facoltà di affiancargli persone più cognite della materia che possano contribuire, con il vincitore, a  portare a buon fine l'opera progettata (Felix Jost/Claudia Schneider Heusi, Architektur- und Ingenieurwettbewerbe im Submissionsrecht, pubbl. in ZBl 105/2004, pag. 371; Beat Messerli, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im öffentlichen Beschaffungsrecht, 2. ed., Berna 2007, pag. 105 e seg.).
In concreto, il committente ha impostato le norme di concorso conformemente a quanto testé esposto (cap. 2.9 del programma di concorso), per cui ogni critica a questo proposito cade nel vuoto. Dalla prima fase di selezione dei candidati ad ogni modo dovrebbero emergere i concorrenti che, adempiuti i criteri di idoneità posti (fatturato, referenze, ecc., cfr. cap. 4.6-4.8 del programma di concorso), hanno reali qualità e concrete capacità per eseguire il mandato di progettazione. In caso contrario, la riserva inserita nelle regole di gara permetterà al committente di ugualmente realizzare il progetto vincitore, conformemente ai criteri di aggiudicazione che hanno determinato il giudizio della giuria, grazie all'ausilio di idonei submandatari. Per questi motivi il ricorso anche su questo punto deve essere respinto.

 

 

                                   5.   La critica dei ricorrenti riguardo all'impossibilità di porre domande nella prima fase di selezione deve pure essere respinta. Ritenuta la natura della procedura concorsuale messa in atto, come rettamente osservato dal committente, nella prima fase di "semplice" selezione dei concorrenti, non si vede né l'opportunità né la necessità di istituire già in questo frangente una fase di domande e risposte, che, per contro, è prevista, giustamente, per la seconda fase del concorso, più tecnica e specifica e mirata al progetto concreto (cap. 5.8 programma di concorso). D'altra parte, il timore che concorrenti che non conoscono sufficientemente il nostro idioma non siano in grado di partecipare non può sovvertire queste conclusioni: la lingua del concorso è l'italiano (cap. 2.11 programma di concorso; art. 10 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), per cui eventuali problemi di comprensione linguistica che potrebbero sorgere per questi candidati dovranno essere risolti altrimenti. La decisione del committente anche su questo punto deve quindi essere tutelata.

 

 

                                   6.   Infine, i ricorsi sono votati all'insuccesso anche per quanto riguarda la contestazione della norma inserita al cap. 2.9 del programma di concorso, relativa all'assegnazione del mandato di progettazione mediante trattativa privata, modalità che gli insorgenti considerano, a torto, illecita vista l'instaurazione precedente del concorso pubblico. In effetti, la procedura retta dalla legislazione sulle commesse si conclude con la decisione della giuria che ha determinato il progetto vincitore che permette di attribuire al suo autore il mandato e con la sua raccomandazione per il seguito dei lavori (art. 24 SIA 142/2009). I rapporti che scaturiscono da questa fase concorsuale in poi tra il committente e il team prescelto sono invece regolati con un contratto di diritto privato, soggetto a trattativa nella misura in cui le prescrizioni di concorso non ne vincolano il contenuto (Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, pag. 496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104; Christian Pfammatter, Concours et marchés publics, pubbl. in RDAF 2002 I , n. 29 e segg., pag. 454 e segg.). 

 

 

                                   7.   7.1. Visto quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di adozione di misure cautelari.

 

                                         7.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in ragione della loro soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi sono inoltre tenuti a rifondere al committente, patrocinato da un legale, un importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   I ricorsi sono respinti.

 

 

2.   La tassa di giustizia complessiva di fr. 4'000.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico in ragione di ½ ciascuno. Essi rifonderanno al committente fr. 4'000.-, sempre in ragione di ½ ciascuno, a titolo di ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera