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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2017 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7
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contro |
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la decisione del 14 giugno 2017 (n. 2610) con cui il Consiglio di Stato, agendo in veste di autorità di vigilanza sui Comuni, ha annullato la risoluzione del 7 marzo 2017 del legislativo del già Comune di Camorino che aveva fissato all'85% il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2017, stabilendolo d'ufficio al 95%; |
ritenuto, in fatto
che il 12 gennaio 2017
il Municipio dell'allora Comune di Camorino ha licenziato il messaggio n.
34/2016 relativo al preventivo 2017 che prevedeva spese per fr. 10'907'289.-,
ricavi per fr. 2'923'402.- e un fabbisogno da coprire mediante imposta comunale
di fr. 7'983'887.-;
che in quella stessa occasione l'Esecutivo comunale aveva proposto al
Legislativo di fissare all'85% il moltiplicatore d'imposta per l'anno in
questione; circostanza, questa, che avrebbe comportato un disavanzo d'esercizio
di fr. 2'170'845.25 e una riduzione del capitale proprio a fr. 1'347'109.-;
che, raccolto il rapporto del 21 febbraio 2017 della Commissione della gestione, sostanzialmente favorevole alla proposta, in occasione della seduta del 7 marzo 2017 il Consiglio comunale di Camorino ha accettato all'unanimità il preventivo 2017, con alcune modifiche alle voci contabili dei costi e dei ricavi apportate in sede commissionale, ed ha fissato all'85% il moltiplicatore d'imposta per l'anno in corso;
che ritenendo che il suddetto coefficiente fosse di pregiudizio alla situazione finanziaria della nuova Città di Bellinzona, nella quale il 2 aprile 2017 il Comune di Camorino era confluito per aggregazione, il 23 maggio seguente il Governo ha prospettato all'Esecutivo bellinzonese - che ha dichiarato di non opporsi - l'adozione di una misura di vigilanza intesa a riequilibrare le finanze;
che con risoluzione del 14 giugno 2017 il Consiglio di Stato, intervenendo in veste di autorità di vigilanza sui Comuni, ha quindi fissato il moltiplicatore d'imposta dell'ex Comune di Camorino per l'anno 2017 al 95%; la misura è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
che con ricorso del 12 luglio 2017, assistito da una replica, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 (quest'ultimo nel frattempo deceduto) sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale l'annullamento della suddetta decisione governativa e il ripristino del moltiplicatore d'imposta all'85%, così come stabilito dal Consiglio comunale di Camorino nella sua seduta del 7 marzo 2017;
che in via subordinata i ricorrenti postulano che la definizione del moltiplicatore sia sospesa sino alla chiusura dei conti disaggregati dei vari quartieri del nuovo Comune;
che essi domandano inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che, per i motivi che
si vedranno, non è qui necessario riassumere le tesi contenute nell'atto di
ricorso;
che il Consiglio di Stato resiste al ricorso, opponendosi a che all'impugnativa sia conferito l'effetto sospensivo, mentre il Comune di Bellinzona si rimette al giudizio del Tribunale;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;
che la risoluzione impugnata è stata adottata in applicazione degli art. 12 cpv. 2 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LASC; RL 182.200) e 194 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che, dunque, quella impugnata è una decisione presa dal Governo nella sua veste di autorità di vigilanza sui Comuni (cfr. messaggio del 14 gennaio 2003 concernente la nuova legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, in: RVGC, anno parlamentare 2003-2004, vol. 3, pag. 2296 segg., commento all'art. 12 del progetto, nota n. 2, ultima frase);
che le decisioni rese dal Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza sui Comuni sono di principio impugnabili
davanti al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 207 cpv. 1 LOC);
che ha diritto di ricorso davanti a quest'ultima autorità soltanto chi è leso
nei suoi legittimi interessi (art. 207 cpv. 1 LOC); il Comune, dal canto
suo, è legittimato a ricorrere solo se è leso nella propria autonomia (art. 207
cpv. 2 LOC);
che introducendo all'art. 207 cpv. 1 LOC il requisito dell'interesse legittimo,
il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio
popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal
provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino
o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante
o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione (cfr. DTF 111 Ia
282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27
settembre 2004 con rinvii);
che nel
caso di specie gli insorgenti dichiarano di ritenersi legittimati a ricorrere
contro la decisione adottata il 14 giugno 2017 dal Consiglio di Stato in quanto
cittadini dell'allora Comune di Camorino;
che, per le ragioni appena illustrate, questa sola circostanza non basta tuttavia
a fondare la loro potestà ricorsuale;
che essi invocano anche il fatto di essere stati consiglieri comunali, nonché
membri della Commissione della gestione dell'ex Comune di Camorino e di essere
toccati dal querelato provvedimento nei loro diritti di contribuenti;
che anche questi aspetti non permettono
di riconoscere in capo a loro una relazione rilevante o speciale con l'oggetto
della lite, giacché essi non sono toccati dal provvedimento impugnato
altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino dell'ex Comune di Camorino;
che essi sostengono inoltre che essendo decaduta l'istituzione precedente, la
loro legittimazione si giustificherebbe anche perché non vi sarebbe più "altra
istanza fisica o giuridica (…) in grado di far valere eventuali diritti
ricorsuali di valore generale";
che
quest'ultima tesi si rivela d'acchito errata: infatti il Comune di Bellinzona -
destinatario del provvedimento avversato in quanto successore in diritto di
quello di Camorino (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto legislativo concernente l'aggregazione
dei Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno,
Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina in un unico Comune
denominato Bellinzona del 21 marzo 2016; BU 2016, 227) - sarebbe potuto
insorgere davanti al Tribunale in applicazione dell'art. 207 cpv. 2 LOC, facendo
valere la lesione della propria autonomia da parte del Governo cantonale;
che tuttavia, pur essendosi rimesso in questa sede al giudizio del Tribunale,
esso non si è preventivamente opposto all'adozione del provvedimento di
vigilanza qui in discussione, né tantomeno ha intrapreso i passi necessari per
impugnare il medesimo;
che, alla luce di tutto quanto precede, il
ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile, per difetto della
legittimazione ad agire degli insorgenti;
che visto l'esito, la tassa di giustizia va posta in capo a quest'ultimi in
quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 e 2 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che non essendovi parti patrocinate, non si pone il quesito delle ripetibili (art. 49 LPAmm);
che l'emanazione della presente decisione rende superflua l'eventuale adozione della misura provvisionale sollecitata con l'impugnativa.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 700.- resta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno anticipata, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere