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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2017 della
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 30 novembre 2016 (n. 5363) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione dell'11 febbraio 2016 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di lavoratori distaccati (violazione dell'obbligo di dare informazioni); |
ritenuto, in fatto
A. a. In occasione di un'ispezione effettuata il 3 settembre 2015 in un cantiere di Bodio, l'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) ha riscontrato che due operai distaccati in Svizzera dalla RI 1 (__________) di Olgiate Comasco, i quali stavano completando la posa di una cucina, erano sprovvisti, tra l'altro, dell'attestato di notifica nonché del modulo A1 (che certifica l'assoggettamento del lavoratore distaccato alla legislazione dello Stato d'invio in materia di sicurezza sociale).
b. Dopo aver segnalato la mancata notifica dei suddetti lavoratori distaccati all'Ufficio per la sorveglianza sul mercato del lavoro (USML) - che ha poi sanzionato la ditta con una multa di fr. 500.- (cfr. decisione del 22 gennaio 2016, passata in giudicato) -, con scritto del 7 settembre 2015, l'AIC ha invitato la RI 1 a presentare, entro il 17 di quel mese, tutta una serie di documenti ritenuti utili per verificare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime degli stessi lavoratori nel periodo del distacco sul nostro territorio, tra cui le copie del modulo A1 (timbrato e vidimato dall'autorità competente) e del contratto (d'appalto) concluso con il committente (o, alternativamente, del preventivo o della conferma d'ordine dei lavori da eseguire).
c. Trascorso infruttuoso il predetto termine, peraltro nel frattempo prorogato sino al 12 ottobre 2015 (cfr. sollecito del 23 settembre precedente), l'AIC ha trasmesso per competenza l'incarto all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Autorità che, il 4 dicembre 2015, ha comunicato alla RI 1 l'apertura nei suoi confronti di una procedura contravvenzionale per violazione dell'obbligo di dare informazioni, prescritto dall'art. 7 cpv. 2-4 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa consistente nel divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni giusta gli art. 9 cpv. 2 lett. b e 12 cpv. 1 LDist e dandole la possibilità di esprimersi in merito o di fornire la documentazione richiesta entro 15 giorni.
d. Constatato che, dopo che le era stata fissata una nuova scadenza, aveva
prodotto parte della documentazione richiesta (copia della visura camerale e
delle fatture emesse, cfr. e-mail dell'8 gennaio 2016 dello __________), il 25
gennaio 2016 l'UIL ha comunicato alla RI 1 che risultavano ancora mancanti le
copie dei moduli A1 timbrati e vidimati dall'autorità competente e del
contratto di appalto con il committente, invitandola a trasmetterli entro
cinque giorni, con l'avvertenza che in caso contrario la decisione sarebbe
stata presa in base agli atti. Con e-mail di medesima data, la ditta ha
ribadito quanto già addotto in precedenza, ovvero di non disporre di tali
documenti.
e. Preso atto delle sue osservazioni e ritenuta incompleta la documentazione prodotta, l'11 febbraio 2016 l'autorità dipartimentale ha fatto divieto alla RI 1 e a tutti i suoi dipendenti di prestare servizi in Svizzera per la durata di un anno a decorrere dalla crescita in giudicato della decisione. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 7 cpv. 2-4, 9 cpv. 2 lett. b e 12 cpv. 1 LDist, dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201), dell'art. 8 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300) nonché 3 lett. a e b del relativo regolamento (RLLDist-LLN; RL 843.310).
B. Con giudizio del 30 novembre 2016,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
Disattesa una censura relativa all'obbligo di motivazione, l'Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per pronunciare il
divieto in questione in virtù delle ragioni addotte dall'UIL, considerando la
decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
C. Contro la predetta pronuncia
governativa, la ditta soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente lamenta anzitutto la carente motivazione della decisione
dipartimentale e contesta che il difetto possa essere stato sanato in sede di
ricorso davanti al Governo. Alla luce della poca gravità della violazione commessa
e della sua incensuratezza, ritiene in ogni
caso eccessiva la sanzione applicatale e postula che le sia inflitta al massimo
una multa.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
E. In sede di replica, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni e domande di giudizio. In duplica, l'autorità dipartimentale ha ribadito le proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1
della LLDist-LLN. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60
consid. 3.3 e rimandi), il richiamo dal Governo dell'incarto STR 2016.480,
sollecitato dall'UIL, non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. L'insorgente lamenta anzitutto
che la precedente istanza non abbia ravvisato l'assenza di motivazione nella risoluzione
dipartimentale e nega che il rimando ad altri scritti o scambi di corrispondenza
potesse sopperire a tale mancanza. Contesta inoltre la prassi che ammette la
possibilità di riparare il difetto in sede di ricorso, atteso che essa
costringe la parte che desidera ottenere l'indicazione dei motivi ad impugnare
la decisione, con tutte le conseguenze - anche economiche - che ne derivano.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in
quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia
presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende
tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il
diritto ad una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti
i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente
che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.
2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche
se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad
altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e
rimandi).
2.2. In concreto, il Governo ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna
violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità dipartimentale
nella misura in cui quest'ultima si era espressa, seppur in maniera concisa, sulle
circostanze significative, così da permettere alla parte interessata di
afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena conoscenza di
causa.
A giusta ragione. Se è vero che la motivazione
contenuta nella risoluzione dell'UIL è alquanto succinta, dall'intimazione
della procedura di contravvenzione e dalla successiva corrispondenza - a cui la
decisione rinvia - è nondimeno possibile desumere con sufficiente
chiarezza le ragioni che hanno indotto l'autorità dipartimentale a pronunciare il controverso divieto, ovvero la
mancata produzione di una parte della documentazione richiesta dall'AIC, e
meglio dei moduli A1 e del contratto d'appalto (rispettivamente della conferma
d'ordine dei lavori), che erano stati sollecitati
ancora il 25 gennaio 2016 e che la ricorrente sapeva perfettamente di non avere
prodotto. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Ne
discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del diritto di
essere sentita dell'insorgente. Quand'anche vi fosse stata, una simile
lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata,
nella misura in cui l'UIL ha maggiormente sviluppato i motivi della
propria decisione nella risposta di causa presentata davanti all'Esecutivo
cantonale e la ricorrente ha dunque potuto
difendersi compiutamente già in quella sede; oltretutto, in concreto, un
rinvio degli atti all'autorità dipartimentale
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia
processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid.
2.6.1).
3. 3.1. L'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità
(oggi: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,
di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di
principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi
sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla
prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una
durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS
che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato contraente in
qualità di lavoratori indipendenti, come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi
cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi (cfr. art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203). I lavoratori
dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta
con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in
vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel contesto
di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più
destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica o giuridica (cfr. Istruzioni OLCP, versione giugno 2018, emanate
dalla Segreteria di Stato della migrazione, n. 6.3.1).
3.2. Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale potenzialmente connessa con la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC, volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra
l'altro, la LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.
3.2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LDist, prima dell'inizio
dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal
Cantone in virtù dell'art. 7 cpv. 1 lett. d (in Ticino, l'USML) le indicazioni
necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare l'identità e il
salario delle persone distaccate in Svizzera (lett. a), l'attività svolta in
Svizzera (lett. b) e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (lett. c),
allegando alla notifica una dichiarazione secondo la quale ha preso atto delle
condizioni previste negli art. 2 e 3 e si impegna a rispettarle (cpv. 2). Il lavoro
può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego (cpv. 3).
Secondo l'art. 6 ODist, la procedura di notifica è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile (cpv. 1), ritenuto che, nel caso di attività in determinati settori - tra cui l'edilizia, l'ingegneria e i rami accessori dell'edilizia (lett. a) - la notifica dev'essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori (cpv. 2).
3.2.2. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LDist, il datore
di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il cpv. 1,
su richiesta e in una lingua ufficiale, tutti i documenti che provano
l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. Se i
documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, deve dimostrare
l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di
non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi (cpv. 3).
Secondo l'art. 8 ODist, gli organi di
controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l'esibizione di un
documento che provi i versamenti dei contributi sociali all'estero a favore dei
suoi lavoratori, tra l'altro, se questi non soddisfa spontaneamente o soddisfa
solo in modo incompleto all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 LDist
(lett. b).
4. 4.1. Come accennato in narrativa,
qui controversa è la risoluzione con cui il Governo ha tutelato la decisione dell'autorità
dipartimentale di sanzionare la ricorrente per non avere mai dato seguito, nonostante
le svariate opportunità concessele sia dall'AIC, sia dall'UIL (cfr. richiesta documenti del 7 settembre 2015, richiamo
del 23 settembre 2015, intimazione procedura di contravvenzione del 4
dicembre 2015, comunicazioni del 4 e del 25 gennaio 2016), alla richiesta di
esibire il contratto di appalto concluso con il committente (rispettivamente la
conferma d'ordine dei lavori) e i moduli A1.
4.2. Premesso che l'effettiva mancata produzione dei suddetti documenti nei
termini via via impartitile a tal fine è incontestata, per quanto concerne il
contratto d'appalto, in corso di procedura l'insorgente ha comunicato all'UIL di
non avere concluso con il committente alcun contratto scritto e di non disporre
di alcuna conferma d'ordine dei lavori, avendo operato, come di consueto, "tramite
fattura diretta" (cfr. e-mail dell'8 e del 25 gennaio 2016). Ora, da
questo profilo, a fronte di tale spiegazione, non può ragionevolmente essere
ritenuto che, non producendo carte che concretamente non esistono, la
ricorrente abbia violato l'obbligo di dare informazioni che le incombe giusta
l'art. 7 cpv. 2 LDist. Del resto, l'esistenza di un rapporto contrattuale con
il committente era già stata dimostrata mediante la produzione, l'8 gennaio
2016, delle fatture emesse per i lavori eseguiti e non si comprende quale altra
circostanza utile per l'esito del controllo tali atti dovessero comprovare.
4.3. Diversa conclusione s'impone invece per
quanto concerne i moduli A1.
Tali certificati attestano che i lavoratori distaccati da parte di un'impresa
che esercita abitualmente le proprie attività in un Paese membro dell'UE rimangono
assoggettati fino ad una determinata data alla legislazione in materia di
sicurezza sociale dello Stato d'invio e sono quindi esonerati dall'applicazione
della legislazione dello Stato di occupazione; vanno richiesti dai lavoratori
stessi o dal loro datore di lavoro, se possibile prima dell'inizio del periodo
di distacco (ma eccezionalmente anche nel corso di tale periodo o al termine
dello stesso), all'istituzione competente dello Stato d'invio, che li rilascia
a condizione che i contributi siano stati regolarmente versati nello Stato
d'invio (cfr. art. 12 n. 1 del regolamento [CE] n. 883/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale; art. 15 n. 1 e 19 n. 2 del regolamento [CE] n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che ne stabilisce le modalità di applicazione; cfr. pure Guida pratica: La legislazione applicabile nell'unione
europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, edita dalla Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stato al dicembre 2013,
pag. 6-7 e 15; cfr. anche doc. 9 allegato alla risposta dell'UIL in questa sede).
Nella fattispecie, la ricorrente ha spiegato di non essere in possesso dei
moduli A1 relativi agli operai che erano stati attivi sul cantiere di Bodio in
quanto non aveva annunciato il loro distacco all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) italiano, convinta in buona
fede che per l'intervento eseguito il 3 settembre 2015 - volto alla semplice
sostituzione di alcuni elementi posati precedentemente che si erano rotti - non
occorresse seguire le usuali procedure applicabili al distacco di lavoratori,
cioè "fare sia l'annuncio all'autorità elvetica che all'autorità italiana"
(cfr. dichiarazione prodotta con l'e-mail del 14 dicembre 2015, plico doc. 5 allegato alla risposta dell'UIL al Governo; cfr.
pure e-mail dell'8 e del 25 gennaio 2016). A torto. La ricorrente non poteva infatti
ignorare che, in ambito edilizio, tutti gli interventi - anche per la semplice
sostituzione di materiale - sono soggetti a notifica sin dal primo giorno (cfr.
art. 6 cpv. 2 ODist). In ogni caso, l'insorgente dimentica che avrebbe potuto
(e dovuto) sollecitare il rilascio di tali documenti almeno in un secondo
momento, quando l'AIC prima e l'UIL poi l'hanno esortata a più riprese ad esibirli
nell'ambito della presente procedura, ciò che tuttavia ha omesso di
fare.
Neppure si è peraltro premurata di dimostrare in altro modo - entro i termini
impartitile - l'osservanza delle disposizioni legali (cfr. art. 7 cpv. 3 LDist),
e meglio l'assoggettamento dei suoi lavoratori
distaccati alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale e la
conseguente esenzione dall'obbligo contributivo in Svizzera. Non è invece dato di vedere come possa soccorrerla
l'aver prodotto soltanto davanti all'Esecutivo cantonale i due scritti con cui
il 30 marzo 2015 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
sulla base di uno specifico accordo (cfr. art. 17 del regolamento [CEE] 1408/71),
ha confermato all'indirizzo dell'INPS l'esenzione dei due lavoratori distaccati
dall'assoggettamento alla legislazione svizzera concernente la sicurezza
sociale per un distacco (dal 12 ottobre 2011 all'11 ottobre 2016, cfr. doc. E
allegato alla replica). Già perché tardivo, tale invio non permette di ritenere che la violazione dell'obbligo di dare
informazioni non sia stata commessa e che una sanzione non si giustifichi (cfr.,
nello stesso senso, sentenza Verwaltungsgericht Basel-Stadt VD.2015.36 del
2 settembre 2015, in: BJM 2016, pag. 304 consid. 2.6). Ad ogni modo, non ci si
può esimere dal rilevare che la conferma dell'UFAS si riferisce ad altri
committenti in Svizzera, di modo che non può essere considerata valida per il distacco
sul cantiere di Bodio, come indicato dal Governo e del resto pacificamente
ammesso anche dalla ricorrente davanti a questo Tribunale (cfr. ricorso, punto
n. 49, pag. 11). Identiche conclusioni vanno tratte per quanto attiene ai moduli
E101 - in uso prima ma con lo stesso scopo degli attuali A1 (cfr. Guida
pratica, pag. 15), che li hanno sostituiti con effetto, per la Svizzera, dal 1°
aprile 2012 (RS 0.831.109.268.11) -, che si riferiscono alla suddetta conferma
dell'UFAS (punto n. 5.3). Moduli che, oltre a essere stati prodotti solo in
questa sede con la replica (cfr. e-mail del 25 maggio 2016 di cui al doc. C con
allegati), pure non contemplano il committente leventinese (ciò che rende peraltro
irrilevanti anche le digressioni sviluppate al riguardo dalle parti, attinenti a
un'altra procedura tuttora pendente, cfr. anche "oggetto" del citato e-mail
del 25 maggio 2016 di cui al predetto doc. C e duplica, punto n. 2, pag. 2).
4.4. Posto come la richiesta di fornire la documentazione in questione fosse in
concreto pienamente giustificata (cfr. art. 8 lett. b ODist), da tutto quanto
sopra discende dunque che la ricorrente è incorsa in una chiara violazione
dell'art. 7 cpv. 2 e 3 LDist.
5. Appurata la realizzazione dell'infrazione,
non resta quindi che da verificare l'entità della sanzione.
5.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist (nella versione vigente al momento
dei fatti), l'autorità cantonale competente può, per infrazioni ai sensi
dell'art. 12 cpv. 1, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire
i lori servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni. Per l'art. 12
cpv. 1 lett. a LDist, chiunque, in violazione dell'obbligo di dare
informazioni, rifiuta di darle o ne fornisce scientemente di false, è punito
con una multa sino a fr. 40'000.-, sempre che non sia stato commesso un delitto
per il quale il codice penale commina una
pena più grave. La punibilità in base all'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist non
presuppone una decisione di sanzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LDist,
essendo sufficiente che siano riunite le condizioni di applicazione di tale disposto
(cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure
collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF
2012 3017, 3043).
Secondo l'art. 9 cpv. 3 vLDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica
una copia della sua decisione all'organo di controllo competente ai sensi
dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese e delle persone che sono
state oggetto di una sanzione passata in giudicato.
5.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in
particolare tenere debitamente conto della gravità
della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che
del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern
dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA
52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).
5.3. In concreto, pur vertendo - contrariamente a quanto stabilito dalle
precedenti istanze - soltanto sulla mancata produzione dei moduli A1, la
violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal
momento che la sua mancata collaborazione ha impedito all'ente preposto di
controllare in modo completo l'osservanza delle condizioni lavorative e
salariali dei lavoratori distaccati nel nostro Paese. Infatti, come
correttamente rilevato dall'UIL (risposta, punto n. 13, pag. 5), il datore di
lavoro estero che non presenta tale certificato interviene nel mercato del lavoro
svizzero senza portare prova alcuna dell'adempimento dei propri obblighi legali
nello Stato d'invio, creando il rischio di distorsioni della concorrenza
rispetto alle aziende indigene e a quelle che distaccano lavoratori nel
rispetto dei requisiti di legge e mettendo a rischio il corretto funzionamento
del mercato del lavoro.
D'altro canto bisogna comunque considerare che la ricorrente risulta - quanto
meno dagli atti - incensurata.
In queste circostanze, il divieto pronunciato nei confronti della RI 1 e di
tutti i suoi dipendenti di prestare servizi in Svizzera per la durata di un
anno appare legittimo e giustificato. Oltre che essere contenuta nei limiti
concessi dalla legge, la sanzione - che corrisponde alla più lieve prevista
dalla norma applicabile - risulta rispettosa del principio della
proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva
dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del grado di colpa ad essa
ascrivibile.
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni
che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Ciò che, in concreto, esclude
anche l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera