statuendo sul ricorso 19 luglio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 13 luglio 2017 (n. 41) del Vicepresidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda provvisionale dell'insorgente volta ad ottenere l'autorizzazione alla gerenza del Ristorante __________ a __________ nelle more della procedura ricorsuale promossa avverso la decisione 12 maggio 2017 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione Polizia amministrativa, gli ha negato tale facoltà; |
ritenuto, in fatto
che con istanza 18 aprile 2017 RI 1 ha chiesto alla Sezione Polizia amministrativa il rilascio dell'autorizzazione alla gerenza del Ristorante __________ di __________;
che con decisione 12 maggio 2017 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione Polizia amministrativa, ha respinto tale richiesta in virtù degli art. 9 lett. a della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 11.3.2.1) e 74 lett. e del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1), avendo rilevato tutta una serie di condanne per reati intenzionali iscritte sul casellario giudiziale dell'istante;
che con ricorso 9 giugno 2017 RI 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo parimenti, a titolo cautelare, il rilascio dell'autorizzazione fino alla crescita in giudicato della decisione di merito;
che con decisione 13 luglio 2017 il Vicepresidente del Consiglio di Stato ha
respinto l'istanza provvisionale di RI 1, rilevando che, in concreto, quanto
richiesto corrisponde all'ottenimento di un diritto che gli è stato negato
dall'autorità di prime cure;
che contro il predetto provvedimento RI
1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento
e la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa pendente dinanzi al
Consiglio di Stato con conseguente autorizzazione
alla gerenza del Ristorante __________ a __________ fino alla crescita in
giudicato della decisione governativa di merito;
che a fondamento della propria impugnativa
l'insorgente evidenzia come la decisione dell'autorità di prime cure andrebbe
letta alla stregua di una revoca, ritenuto che egli esercitava già questa professione
e il semplice trasferimento della patente da un esercizio ad un altro dovrebbe
essere una formalità, senza procedere a un nuovo esame di tutti i requisiti,
pena la disparità di trattamento;
che il gravame non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 50 cpv. 2 Lear e 37 cpv. 4
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
3.3.1.1);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente ad impugnare il giudizio
del Vicepresidente del Consiglio di Stato (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine;
che non ponendo questioni di
principio né di rilevante importanza ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006 (LOG; RL 3.1.1.1) lo stesso può essere evaso da un giudice unico e senza
intimazione del medesimo alle parti (art. 72 LPAmm);
che, giusta l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che
la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso,
con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità
di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;
che giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta,
d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1);
per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);
che, a questi scopi, il presidente o
il giudice delegato, sono chiamati a ponderare gli interessi pubblici e
privati contrapposti, stabilendo a quale parte appaia più giustificato far
sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di un procedimento e
nell'incertezza dell'esito finale; nell'ambito di questa valutazione essi
devono inoltre evitare di anticipare il giudizio di merito e, per questo stesso motivo, possono tener conto del
probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa
lo stesso (cfr. RDAT 1982 n. 40;
Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 405 seg.);
che la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
Polizia amministrativa, si è rifiutato di concedere a RI 1 l'autorizzazione alla
gerenza del Ristorante __________ a __________ deve chiaramente essere
considerata a carattere nega-
tivo e non può essere letta alla stregua di una revoca, contrariamente a quanto
sostenuto dall'insorgente;
che, infatti, giusta l'art. 10 lett. a Lear, la validità dell'autorizzazione
si estingue in caso di cambiamento del gerente;
che in tale evenienza occorre richiedere, come nella fattispecie, una nuova
autorizzazione adempiendo tutti i presupposti (art. 8 Lear) ed escludendo tutti
i motivi di esclusione (art. 9 Lear);
che, pertanto, il Vicepresidente del Consiglio di Stato
non poteva conferire al ricorso 9 giugno 2017 alcun effetto sospensivo e nemmeno poteva entrare in linea di
conto l'accoglimento di una richiesta di adozione
di misure cautelari, come quella formulata
dall'insorgente, volta a permettere l'immediato rilascio della predetta
autorizzazione durante il lasso di tempo necessario all'evasione del merito
della vertenza;
che il ricorrente non poteva in effetti pretendere di ottenere tramite l'adozione di una misura cautelare ciò che
gli era stato rifiutato dall'autorità di prime cure e che costituiva, in
pari tempo, l'oggetto del litigio il quale,
come detto, è attualmente ancora pendente dinnanzi al Governo cantonale
(Benoît Bovay, op. cit., pag. 403
e seg.);
che lo scopo di simili provvedimenti è infatti quello di
permettere la conservazione di situazioni di fatto e di diritto fino al giudizio
di merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile o di tutelare
provvisoriamente interessi giuridici minacciati;
che tali misure non possono in ogni caso costituire un'anticipata decisione di merito
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 21 n. 1 con
riferimenti);
che la decisione impugnata nemmeno pone questioni di disparità di
trattamento nei confronti di chi, nonostante condanne analoghe a quelle del
ricorrente, continua ad esercitare per il solo fatto di non sollecitare un
cambiamento di gerenza;
che, infatti, l'elenco dei motivi esposti all'art. 9 Lear vale indistintamente
sia per l'esclusione sia per la revoca dell'autorizzazione;
che, oltretutto, anche quando non si è in presenza di un cambiamento di
gerenza, le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità
giudiziarie e di polizia segnalano su richiesta o d'ufficio tutti i casi
constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da
parte del Dipartimento (art. 49 Lear);
che sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di
conseguenza essere respinto e la decisione presidenziale tutelata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il vicecancelliere |