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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 28 luglio 2017 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 17 luglio 2017 (n. 43) del vicepresidente del Consiglio di Stato che respinge le istanze di adozione di misure provvisionali (divieto d'uso cautelare) presentate dai ricorrenti pedissequamente alle impugnative del: · 27 aprile 2017 contro la decisione 29 marzo 2017 con cui la Sezione Polizia amministrativa della Polizia cantonale ha rilasciato a CO 1 l'autorizzazione provvisoria alla gerenza per l'esercizio pubblico __________ (part. __________, __________); · 4 maggio 2017 contro la risoluzione 13 aprile 2017 con cui il municipio di __________ ha accertato che la destinazione del suddetto esercizio pubblico è conforme all'art. 36 NAPR; |
ritenuto, in fatto
che la CO 4 (in
seguito: __________) è proprietaria dal 2013 del centro ricreativo "__________"
(part. __________) a __________, situato nell'omonima zona (area di svago __________)
e in passato riservato al personale dell'__________ (precedente proprietario
del fondo);
che il centro - realizzato agli inizi degli anni '70 e in disuso da una decina
d'anni - comprende una piscina, campi da tennis, un bocciodromo e un esercizio
pubblico ("grottino"), autorizzato come circolo (patente cat. B4);
che nel 2001 l'allora proprietario aveva trasformato il suddetto "grottino"
(circolo riservato ai soli dipendenti dell'__________, aperto solo nei mesi
invernali, quando era chiusa la piscina) in un bar/ristorante aperto al
pubblico; tale trasformazione, non assoggettata dal municipio alla procedura di
rilascio della licenza edilizia, era sfociata in una sentenza del 4 dicembre
2001 del Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2001.370-371) che,
confermando una pronuncia del Governo, aveva stabilito che tale modifica delle
condizioni d'uso (clientela e cambiamento degli orari), già perché atta ad
aumentare le ripercussioni ambientali, richiamava l'avvio di una procedura di
rilascio del permesso;
che l'11 ottobre 2016 CO 1 e la CO 2 (in seguito: CO 2), locataria del fondo,
hanno chiesto al municipio l'attestazione d'idoneità dei locali per aprire nel
centro ricreativo un esercizio pubblico (__________), per sei mesi all'anno (da
aprile a settembre), riservato a una ristretta cerchia di persone (previo
pagamento di una quota di membership);
che il 19 ottobre 2016 l'ufficio tecnico comunale (richiamandosi ad una delega
municipale) ha accordato loro un'attestazione provvisoria d'idoneità dei
locali per tale esercizio, con 500 posti esterni, subordinandola
a una serie di condizioni;
che, alla luce di una vecchia autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico
del 2003, il 16 febbraio 2017 il municipio ha poi
deciso di rilasciare ai medesimi una nuova analoga attestazione, ma limitatamente
a 80 posti esterni, annullando nel contempo ogni atto precedente contrario o
incompatibile;
che avverso la predetta decisione con ricorso 20 marzo 2017 (1) CO 1 e l'CO
2 sono insorti dinnanzi al Governo, postulandone l'annullamento, con conseguente
ripristino dell'attestazione del 19 ottobre 2016 (con 500 posti);
che nel frattempo, così richiesto, il 1° febbraio 2017 il municipio ha
comunicato ai vicini RI 2 e RI 1, qui ricorrenti - proprietario rispettivamente
conduttore dell'edificio su un fondo a monte (part. __________) -, di aver
autorizzato nel centro "__________" dei lavori di manutenzione con
conseguente riduzione d'esercizio della piscina (riempimento parziale con
inerti);
che, appreso a mezzo stampa dell'imminente apertura del nuovo esercizio pubblico
(__________), il 7 e il 12 aprile 2017 i ricorrenti hanno in sostanza chiesto
al municipio di accertare se i relativi interventi effettuati sul fondo fossero
stati autorizzati rispettivamente, ciò non risultando, di ordinare a titolo
cautelare un divieto d'uso del fondo;
che, con scritto 13 aprile 2017, il municipio ha confermato ai ricorrenti la
prossima apertura di un circolo ricreativo privato, precisando che tale
destinazione sarebbe compatibile con l'art. 36 delle norme di attuazione del
piano regolatore di __________ (NAPR), dato che un esercizio analogo è sempre
stato presente; sul fondo, ha aggiunto, non sarebbero stati eseguiti altri
interventi (se non per la manutenzione delle strutture presenti); l'esecutivo
ha poi informato i vicini della suddetta attestazione 16 febbraio 2017
(frattanto impugnata), nonché di un'autorizzazione provvisoria alla gerenza per
l'esercizio pubblico (con 500 posti esterni) - valevole fino al 30 giugno 2017
- che la Sezione Polizia amministrativa della Polizia cantonale (in seguito:
SPa) aveva rilasciato a CO 1 il 29 marzo 2017;
che, con ricorso 27 aprile 2017 (2), RI 1 e RI 2 hanno anzitutto
impugnato dinnanzi al Governo quest'ultima
autorizzazione della SPa, chiedendone l'annullamento e postulando, in via cautelare,
con il riconoscimento dell'effetto sospensivo, l'ordine d'immediata cessazione
dell'attività di esercizio pubblico sul fondo;
che, con ricorso 4 maggio 2017 (3), i vicini hanno poi dedotto davanti
al Consiglio di Stato anche la predetta risoluzione municipale del 13 aprile
2017, chiedendo che fosse annullata unitamente alle decisioni ad essa
soggiacenti; in via cautelare, hanno nuovamente sollecitato l'adozione di un
divieto d'uso dell'__________;
che, con unico giudizio 17 luglio 2017, il vicepresidente del Governo - congiungendo
le istruttorie dei tre ricorsi - ha respinto le domande formulate in via provvisionale
da RI 1 e con i ricorsi (2) e (3);
che, dopo aver rilevato come non apparisse scontato che la messa in esercizio
dell'__________ integri gli estremi di un cambiamento di destinazione (avuto riguardo
all'uso precedente della struttura), né che la stessa non sia conforme alla
funzione di zona, la precedente istanza, tenuto conto, da un lato, del danno
economico non indifferente in caso di immediata chiusura del club e, dall'altro,
delle limitate ripercussioni ambientali derivanti sui fondi circostanti, ha
ritenuto che l'interesse privato dei resistenti alla continuazione dell'attività
fosse prevalente rispetto a quello pubblico e privato all'accertamento della
legalità di quanto messo in atto;
che i vicini RI 1 e RI 2 impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato
nel senso che sia ordinato il divieto d'uso del fondo; in via cautelare,
pendente la presente procedura, postulano l'adozione di un'analoga misura;
che gli insorgenti contestano in particolare che l'insediamento del controverso
esercizio pubblico (con 500 posti) - destinato a un'indeterminata cerchia di persone
- non comporti un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia (considerate
in
particolare le maggiori ripercussioni ambientali derivanti dall'afflusso di
persone e dal traffico motorizzato); pure i diversi interventi edili effettuati
sul fondo (riempimento piscina, pavimentazioni, conversione del bocciodromo in
spazio ristorazione, ecc.) richiederebbero un permesso di costruzione
(travalicando la manutenzione di opere esistenti); un divieto d'uso,
aggiungono, s'imporrebbe anche perché la nuova utilizzazione (al pari dei diversi
interventi) non potrebbe essere approvata, poiché contraria all'art. 36 cpv. 2
NAPR, secondo cui nella zona possono essere mantenuti e riparati gli edifici, i
manufatti e gli impianti esistenti (senza aumento sensibile del volume o della
capacità ricettiva), mentre sono esclusi lavori di trasformazione o il
cambiamento di destinazione;
che, dopo aver eccepito anche l'assenza di una valida autorizzazione a condurre
l'esercizio ai sensi della legge sugli esercizi alberghieri e sulla
ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 11.3.2.1), gli insorgenti contestano
infine la ponderazione degli interessi effettuata dalla precedente istanza,
ritenendo preponderanti l'interesse pubblico all'accertamento della legalità e il
loro privato a non subire le diverse turbative (in particolare foniche)
derivanti da un'attività priva di qualsiasi permesso;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il vicepresidente del Governo,
senza formulare osservazioni;
che l'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questa
Corte, mentre la SPa, così come il municipio, chiedono che il ricorso venga
respinto, riconfermandosi in sostanza nelle proprie decisioni;
che la CO 4 è rimasta silente, mentre CO 1 e l'CO 2 postulano il rigetto del
ricorso; questi ultimi negano in particolare che l'accesso all'esercizio
pubblico sia aperto a chiunque (circolo con tesseramento); la struttura,
aggiungono, non genererebbe alcun disagio e sarebbe conforme alla funzione
della zona di situazione; l'__________ sarebbe un circolo privato comparabile
al centro ricreativo per i dipendenti dell'__________ (che avrebbe ospitato
qualche centinaia di ospiti);
che, dopo aver eccepito che i vicini siano legittimati a contestare l'autorizzazione
rilasciata al gerente, CO 1 e l'CO 2 negano infine qualsiasi interesse
prevalente degli insorgenti all'adozione del divieto cautelare postulato;
che con la replica e le dupliche (e i relativi complementi) i ricorrenti
rispettivamente la SPa, il municipio nonché il gerente e la locataria del fondo
si sono riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, con
argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso;
considerato, in diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 45 della
legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e 50 cpv. 2 Lear;
certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente
toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari, che ha respinto le
loro istanze di adozione di provvedimenti cautelari (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),
integrati dagli incarti prodotti dalla precedente istanza, ricordando che,
nell'ambito di ricorsi interposti contro decisioni di natura provvisionale, il
Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove;
che oggetto del ricorso davanti a questo Tribunale è la decisione con cui il vicepresidente
del Governo ha respinto le domande dei ricorrenti di adozione di misure
cautelari (divieto d'uso) formulate con le loro impugnative (2) e (3), di cui
si è detto in narrativa;
che, secondo l'art. 37 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio
o su istanza di parte, le opportune misure provvi-
sionali; per il Consiglio di Stato, precisa il cpv. 2, la decisione è adottata
dal presidente;
che lo scopo principale dei provvedimenti cautelari è in generale di permettere
la conservazione di situazioni di fatto e di diritto fino al giudizio di
merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile o di tutelare
provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr. Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 21 LPamm
n. 1);
che l'art. 37 cpv. 1 LPAmm, che ha ripreso l'art. 21 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181),
pone, quale unica condizione per l'adozione di simili misure, l'opportunità
delle stesse, lasciando all'autorità decidente ampia discrezionalità sulla
natura della misura provvisionale da adottare in ogni caso concreto (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 21 LPamm
n. 1a);
che l'ordinamento edilizio conosce quale provvedimento di natura cautelare l'ordine
di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio o
impianto; tale misura permette al municipio di inibire una fruizione del fondo
non autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un
procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se essa sia conforme al diritto
materiale concretamente applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; RDAT
II-2000 n. 40 consid. 2; II-1992 n. 28 consid. 3);
che, per molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'or-dine di
sospendere i lavori di costruzione privi della necessaria autorizzazione
previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso destinato ad assicurare il
mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il
permesso mancante od ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto
applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; STA 52.2016.156 del 19 luglio
2016; 52.2013.140 del 30 aprile 2013; 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid.
3.1; Adelio Scolari, Commentario,
II ed., Cadenazzo 1996, n. 1261 seg.);
che per principio un simile divieto cautelare non presuppone l'esistenza di una
violazione materiale del diritto; è sufficiente che l'opera sia stata
realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con il permesso
ricevuto; l'adozione di un divieto provvisorio d'utilizzazione esige inoltre
che l'interesse pubblico o dei vicini a inibire la fruizione della costruzione
abusiva prevalga su quello del proprietario o dei locatari a continuare a
utilizzarla durante la procedura di rilascio del permesso (cfr. RDAT II-2000 n.
40; II-1992 n. 28; STA 52.2014.26 del 30 luglio 2014; 52.2011.510 del 18 maggio
2012);
che, nell'ambito di una procedura di ricorso contro una decisione del municipio
che accerta la conformità dell'uso di un'opera edilizia esistente
rispettivamente nega gli estremi di un cambiamento di destinazione - soggetto a
licenza edilizia (art. 1 cpv. 2 LE) - delle sue modifiche d'utilizzazione,
nulla impedisce al presidente del Consiglio di Stato, orientandosi ai suddetti
principi, di disporre un analogo provvedimento cautelare (divieto d'uso),
fondato sull'art. 71 LPAmm;
che la pronuncia sulle misure provvisionali è un giudizio d'apparenza, frutto
dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a
soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati (cfr.
DTF 129 II 286 consid. 3);
che nell'ambito di questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il
giudizio di merito e può tener conto del probabile esito della lite solo quando
non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3);
che, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione mediante
la quale il presidente del Governo respinge la domanda di adozione di misure cautelari,
il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che il diniego
non integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), in quanto
fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti insostenibile, perché
derivante da considerazioni estranee alla materia, sprovvisto di
giustificazioni oggettive o altrimenti le-
sivo dei principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare di
quello di proporzionalità (cfr. RtiD I-2009 n. 6 consid. 2.3; RDAT II-2000 n.
18 consid. 2.2; I-1999 n. 47 consid. 2b);
che in concreto il vicepresidente del Governo ha respinto entrambe le
domande volte all'adozione di un divieto d'uso cautelare che gli sono state
sottoposte;
che, in quanto riferito all'istanza pedissequa all'impugnativa (2) contro l'autorizzazione
a condurre l'esercizio pubblico che la SPa ha rilasciato a CO 1, il giudizio
impugnato, nell'esito, va tutelato;
che ad una valutazione prima facie appare certo che tale ricorso - nella misura
in cui il Governo non dovesse dichiararlo irricevibile già per carenza di
legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1 LPAmm) - è divenuto privo d'oggetto a
seguito della scadenza (30 giugno 2017) applicata a tale autorizzazione; e ciò
già nel momento in cui il vicepresidente ha statuito, per modo che, in quella
procedura, non vi era comunque più spazio per l'adozione di una misura
cautelare;
che in generale va ricordato che non è nel quadro di una procedura volta al rilascio
dell'autorizzazione professionale alla conduzione di un esercizio pubblico (in
cui l'autorità accerta, a tutela della salute pubblica, che colui che aspira
alla professione di gerente adempie i requisiti necessari per svolgerla
correttamente, cfr. Messaggio del 1° aprile 2009, n. 6193, sulla revisione
totale della Legge sugli esercizi pubblici [Les Pubb] del 21 dicembre 1994, ad
art. 5, pag. 19), bensì nell'ambito di una procedura di rilascio della licenza
edilizia che deve essere esaminato se un certo tipo di attività, la sua
capienza e i suoi orari di esercizio sono conformi alle norme edilizie,
pianificatorie ed ambientali concretamente applicabili e i vicini interessati
hanno la possibilità di fare valere le loro obiezioni al riguardo;
che ne sembrano coscienti anche gli insorgenti nella misura in cui si sono
rivolti al municipio e hanno impugnato davanti al Governo la sua decisione del
13 aprile 2017 (ricorso 3) proponendo in quel contesto la medesima istanza di
misure cautelari;
che il vicepresidente del collegio governativo l'ha tuttavia respinta; dopo
aver negato la certezza apparente di un cambiamento di
destinazione soggetto a permesso rispettivamente che l'attività non possa
essere considerata conforme alla funzione di zona, lo stesso ha in sostanza
ritenuto che l'interesse privato economico dei resistenti alla continuazione
dell'attività prevalesse su quello pubblico all'accertamento della legalità e
dei vicini a evitare i disagi, apparentemente contenuti, che ne derivano;
che ora, da un esame sommario, risulta che il fondo in questione in passato è
sempre stato destinato a centro ricreativo con infrastrutture sportive,
riservato ai dipendenti __________, sulla base di un'autorizzazione rilasciata
nel 1970 (cfr. STA 52.2001.370-371 citata);
che dall'aprile 2017 l'intero centro è stato trasformato in un esercizio
pubblico (bar/ristorante), aperto da aprile a settembre, di regola cinque
giorni a settimana, per lo più verso sera (cfr. orari sul sito __________:
me-ve: ore 17-23; sa-do: 11-23), con una capienza di 500 persone, pubblicizzato
nei media e su vari portali turistici (cfr. ad es. it.tripadvisor.ch,
meetings.ticino.ch, eventopolis.ch);
che le infrastrutture esistenti del centro (piscine, bocciodromo) non servono
più per la pratica dello sport, ma sono state trasformate in accessori del
bar-ristorante; la piscina grande è stata trasformata in uno specchio d'acqua
di 200 mq con tavoli e sedie (nel quale è possibile camminare sorseggiando una
bibita), quella piccola in una vasca con carpe giapponesi e piante acquatiche
(che fa da cornice alla zona lounge con barman), mentre il bocciodromo
in uno spazio di ristoro nel quale è possibile organizzare eventi aziendali o
privati (standing dinner, cene di gala, conferenze; cfr. siti web citati);
che, al di là della sua denominazione, il "club" non appare affatto
ristretto ad una limitata cerchia di persone, ma aperto a chiunque, previo il
semplice pagamento di una quota (tessera) di membership di soli fr.
25.-, valida per tutta la stagione e rinnovabile di anno in anno (cfr. __________);
che è incontestato che per una tale modifica del centro sportivo non sia mai stata
rilasciata una formale licenza edilizia; nessuno pretende il contrario;
che
nella misura in cui il Tribunale cantonale amministrativo nella citata sentenza
4 dicembre 2001 ha stabilito che (già) la modifica del "grottino" da
circolo ristretto ad una limitata cerchia di persone (aperto nei mesi
invernali) a bar/ristorante aperto al pubblico richiedeva un permesso di
costruzione, non è ben dato di vedere come si possa negare che la
trasformazione del centro in quanto tale in un simile esercizio pubblico possa
sfuggirvi;
che, già dal profilo delle ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante,
un tale esercizio pubblico, aperto durante la bella stagione, soprattutto nelle
fasce serali più sensibili, appare atto a produrre ripercussioni diverse e
superiori rispetto a quelle del centro sportivo con il "grottino";
che neppure il municipio sembra alla fin fine negarlo; tant'è che nel frattempo
ha pure ordinato ai resistenti di presentare una domanda di costruzione a
posteriori per la conversione del bocciodromo in spazio di ristoro (cfr. doc.
C);
che è ben vero che l'ufficio tecnico, richiamandosi a una delega municipale, il
19 ottobre 2016 ha rilasciato ai ricorrenti un'attestazione provvisoria d'idoneità
dei locali per l'esercizio __________ con 500 posti esterni - che è poi stata
annullata quattro mesi dopo dal municipio (cfr. ricorso 1);
che una tale attestazione - peraltro a prima vista non portata a conoscenza dei
vicini - non è di per sé atta a sostituire una licenza edilizia per un
cambiamento di destinazione che il municipio (previo avviso dell'autorità
cantonale) non ha mai rilasciato;
che l'attestazione d'idoneità dei locali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
Lear è una semplice dichiarazione con cui il municipio conferma di regola l'avvenuta
verifica di conformità (di concerto con il Laboratorio cantonale) dei requisiti
strutturali e igienici di un esercizio pubblico, nell'ambito della procedura di
rilascio della li-
cenza edilizia (cfr. STA 52.2013.251 del 23 giugno 2014 consid. 3; cfr.
Messaggio citato, ad art. 8);
che è altrettanto evidente che neppure l'autorizzazione professionale di
polizia del commercio rilasciata al gerente (art. 5 Lear) può sostituire un simile
permesso di costruzione;
che, dal profilo materiale, la questione a sapere se la nuova struttura sia
conforme alla funzione di zona - ciò che appare perlomeno dubbio avuto riguardo
alla formulazione piuttosto conservativa dell'art. 36 cpv. 2 NAPR - non dev'essere
decisa in questa sede;
che in ogni caso, nell'ambito della ponderazione degli interessi, va
considerato che - perlomeno allo stadio attuale - l'interesse privato economico
dei resistenti non può senz'altro più dirsi prevalente, considerato che nel
frattempo l'apertura stagionale è terminata il 30 settembre (cfr. anche __________);
che l'interesse privato a riaprire l'esercizio pubblico il prossimo periodo non
appare invece prevalente rispetto a quello pubblico e privato a inibire l'attività
non autorizzata mediante licenza edilizia (rivolta a una consistente clientela
ed esercitata in fasce orarie sensibili) e da cui scaturiscano reiterate
turbative per i fondi vicini (soprattutto in termini di immissioni foniche);
che la chiusura temporanea dell'__________ non rende superflua la pronuncia di
un divieto d'uso cautelare, ma al contrario la fa apparire necessaria, anche
per motivi di sicurezza del diritto e persino a tutela degli interessi dei
resistenti, atteso che - spirata la stagione - eviterà loro di mettere in atto
ulteriori investimenti e disposizioni (contratti di forniture, personale, ecc.)
in vista della nuova apertura, perlomeno fintanto che il Governo non si sarà
pronunciato nel merito dei diversi ricorsi che gli sono stati presentati;
che, nella misura in cui gli interventi attuati sul fondo travalicano la
semplice continuazione dell'uso dell'esercizio esistente ("grot-
tino") annesso al centro sportivo, il limite di avventori prospettato dal
municipio (80 persone) in sede di decisione 13 aprile 2017 e di risposta
davanti al Governo non appare a prima vista in grado di ricondurre l'esercizio
pubblico nel quadro dell'utilizzazione precedentemente autorizzata;
che per il resto non emergono altre ragioni - né i resistenti ne adducono - che
permetterebbero di pronunciare una misura cautelare meno incisiva o addirittura
di rinunciarvi; al contrario, pur tenendo conto del margine d'apprezzamento che
deve essere riconosciuto alla precedente istanza, una diversa conclusione che
confermasse nelle circostanze attuali il rifiuto del divieto d'uso postulato in
via provvisionale con il ricorso (3) non è sostenibile, poiché sprovvisto di
valide giustificazioni oggettive;
che, impregiudicato il giudizio di merito che l'Esecutivo cantonale è chiamato
a rendere, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è
annullata e riformata nel senso che l'istanza cautelare di RI 1 e RI 2 contestuale
al ricorso (3) contro la decisione municipale 13 aprile 2017 è accolta:
pendente la relativa procedura dinnanzi al Governo (ricorso 3), a CO 1, CO 2 e CO
4 è dunque fatto divieto di utilizzare il centro ricreativo "__________"
quale esercizio pubblico (__________); la domanda provvisionale che accompagna
il ricorso (2) è invece respinta;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
formulata in via provvisionale dai ricorrenti;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa in
parti uguali tra i ricorrenti, da un lato, e la CO 2 e CO 1, dall'altro; le
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a valere per entrambe le istanze di ricorso,
sono compensate.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 17 luglio 2017 (n. 43) del vicepresidente del Consiglio di Stato (disp. n. 1 e 2) è annullata e riformata nel senso che:
1.1. la domanda presentata in via cautelare con il ricorso 4 maggio 2017 da RI 1 e RI 2 è accolta: a CO 1, CO 2 e CO 4 è fatto divieto di utilizzare il centro ricreativo __________ (part. __________) quale esercizio pubblico (__________);
1.2. la richiesta di adozione di misure provvisionali che accompagna il ricorso 27 aprile 2017 contro la decisione 29 marzo 2017 della Sezione polizia amministrativa della Polizia cantonale è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di fr.
800.- e per la parte restante (fr. 800.-), in solido, di CO 2 e CO 1.
Agli insorgenti va restituito l'importo (fr. 700.-) versato in eccesso a titolo
di anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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patr. da:; ; ; ; ; . |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera