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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell'11 luglio 2017 (n. 3365) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 16 marzo 2017 del CO 1 in materia di tassa raccolta rifiuti; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario di un rustico situato sul mappale n. __________ del Comune di __________ (sezione di __________), fuori della zona edificabile. Con decisione, confermata su reclamo il 20 gennaio 2015, il Municipio di quel Comune ha emesso a suo carico una fattura di fr. 259.20 (IVA inclusa) per il servizio di raccolta rifiuti 2014 relativo al suddetto immobile.
B. a. Con un primo
giudizio del 9 giugno 2015 (n. 2398) il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
presentato da RI 1 avverso la suddetta fattura. Dopo aver ritenuto la tassa in
questione conforme alla legislazione e ai principi applicabili in materia,
l'Esecutivo cantonale ha comunque reputato necessario da parte del CO 1 accertare
l'effettiva destinazione dell'edificio in esame, vista l'assenza agli atti di
elementi suscettibili di concludere con la dovuta cognizione di causa che si
trattasse di una residenza secondaria, per la quale era dato l'assoggettamento
del suo proprietario alla tassa sui rifiuti.
b. A seguito di un sopralluogo avvenuto il 9 marzo 2017 alla presenza del
proprietario, con decisione del 16 marzo 2017 il CO 1 ha confermato la querelata
tassa rilevando che la destinazione del fabbricato in questione era abitativa.
C. Con pronuncia dell'11 luglio 2017, il Governo cantonale ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso quest'ultima decisione. Richiamato l'inventario degli edifici situati fuori zona edificabile (IEFZE) dell'ex Comune di __________ (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. __________ del 14 febbraio 2001), che indica l'edificio in parola quale residenza secondaria, e tenuto conto delle risultanze istruttorie, che avevano dimostrato come il rustico sia a tutti gli effetti abitabile e abitato, il Consiglio di Stato ha considerato che fossero date le premesse per il prelievo del tributo litigioso.
D. Avverso
quest'ultima decisione, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene che il suo rustico non
possa essere ritenuto alla stregua di una residenza secondaria giacché non adempie
le condizioni di abitabilità. Contesta la valutazione operata dall'autorità
comunale e chiede, invero indipendentemente dall'esito del presente ricorso,
l'esperimento di una perizia che attesti l'effettiva agibilità dell'edificio.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
F. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.
G. Con una triplica
spontanea RI 1 ha nuovamente sollecitato l'allestimento di una perizia.
Lo scritto intimato alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la legittimazione attiva del ricorrente (art. 209 lett. b LOC), sono certe per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere emanato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare non è necessario ordinare l'allestimento di una perizia volta a stabilire l'abitabilità del rustico di proprietà dal ricorrente, visto che l'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui la prova richiamata dal ricorrente sarebbe del tutto insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
2. Nel 2014
nel Comune di __________, il servizio di nettezza urbana era disciplinato dal regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti del 16 giugno 2014 (RCGR), il quale
prevedeva al suo art. 12 che per la copertura delle spese relative al servizio
di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio
comunale, era prelevata una tassa annua. L'art. 13 RCGR stabiliva, per quanto
qui di interesse, che la tassa base per i rifiuti solidi urbani per un'economia
domestica di più persone e per le residenze secondarie doveva ammontare a un
minimo di fr. 180.- a un massimo di fr. 300.-. Giusta l'art. 15 RCGR le tasse
prelevate, entro i minimi e i massimi per ogni categoria, erano fissate dal
Municipio mediante ordinanza municipale.
L'art. 1 lett. b dell'ordinanza municipale concernente il tariffario per il
servizio raccolta rifiuti del 20 novembre 2014 fissava in fr. 240.- (IVA
esclusa) la tassa annua 2014 per le economie domestiche di più persone e per le
residenze secondarie.
3. 3.1. Il ricorrente non contesta più in questa sede il tributo pubblico in quanto tale, la cui conformità al diritto e ai principi applicabili in materia è già stata - a giusto titolo - confermata dall'Esecutivo cantonale in sede di ricorso, ma ritiene che non essendoci alcun servizio igienico all'interno del suo rustico (doccia, lavabo o wc) e disponendo unicamente di un capanno esterno con una latrina d'emergenza, l'edificio in parola non adempia le condizioni di abitabilità e pertanto non possa essere considerato alla stregua di una residenza secondaria. I requisiti di abitabilità d'altronde non possono essere definiti né dal RCGR né dall'IEFZE. Contesta pertanto la valutazione dell'autorità comunale, confermata dal Governo, secondo la quale l'abitazione di montagna avrebbe scopo abitativo.
3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, l'istruttoria - in
particolare il sopralluogo del 9 marzo 2017 - ha permesso di attestare la
destinazione dell'edificio in parola. Nemmeno il ricorrente contesta infatti
che la cascina sia dotata di una cucina (di mobilio e di un fornello a gas per
la preparazione di pasti), di un lavello collegato alla rete di distribuzione
dell'acqua potabile, di una stufa economica a legna, di un caminetto, di una
zona adibita a notte benché molto essenziale (presenza di tre materassi) e di
una latrina esterna, con il che è da ritenere con tutta evidenza che il rustico
del ricorrente viene di fatto usato a scopo abitativo, anche se, quale
abitazione di montagna, solo saltuariamente. D'altronde tale deduzione viene
corroborata anche da quanto riportato nella scheda dell'IEFZE, secondo cui il
rustico era già a suo tempo utilizzato quale residenza secondaria. Ritenuto poi
che con il termine destinazione si intende in genere un insieme di
caratteristiche volte a definire l'identità di un edificio o di un impianto dal
profilo della sua utilizzazione, riferendosi a quegli aspetti qualitativi che
permettono di identificare un'opera edilizia attraverso l'uso che ne viene
fatto (STA 52.2007.290 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1), mal si comprende, e
il ricorrente non lo spiega, quale altra destinazione si sarebbe potuta
attribuire al rustico in esame.
3.3. L'insorgente sostiene che l'edificio in parola non adempirebbe i requisiti
minimi riconducibili alla tutela della pubblica salute e dell'igiene (cfr. art.
15 e 16 del regolamento sull'igiene
del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 [RISA; RL 831.350]) che
determinato la possibilità effettiva di fare un uso abitativo dei locali. Sennonché,
CO 1 - la cui competenza a statuire su questi aspetti è data dagli art. 107
cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 del regolamento di applicazione della legge
organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), nonché art. 38 cpv. 1
e 38a cpv. 1 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario (LSan; RL 801.100) - non ha mai eccepito nulla sull'abitabilità del
rustico e ciò nemmeno in seguito del sopralluogo effettuato nell'ambito della
presente vertenza, in occasione del quale ha potuto prendere atto del tipo di
servizio igienico a disposizione (latrina esterna). Per il che, allo stato
attuale delle cose, la cascina dell'insorgente va a tutti gli effetti
considerata abitabile.
3.4. Ritenuto infine che l'imposizione del tributo in questione è indipendente
dall'uso del servizio pubblico garantito dall'ente pubblico (Adelio Scolari, Tasse e contributi di
miglioria, Lugano 2005, pag. 61), la tassa per la raccolta dei rifiuti per
l'anno 2014, qui avversata, è dovuta.
4. Visto quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Dato l'esito, la tassa di giustizia è a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera