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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso dell'11 agosto 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell'11 luglio 2017 (n. 3358) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 14 dicembre 2016 del CO 1 in materia di diniego di un'autorizzazione annuale di posteggio; |
ritenuto, in fatto
A. Il 16 giugno 2016 il CO
1, in risposta a una formale richiesta di RI 1, ha negato a quest'ultimo il rilascio
di un'autorizzazione per l'utilizzo del parcheggio pubblico sito in __________
(denominato P10), informandolo che tale facilitazione poteva essere concessa
solo alle persone residenti nell'area di utilizzo del posteggio, mentre che per
gli abitanti del nucleo, come nel caso dell'interessato, vi era la possibilità
di stipulare degli abbonamenti annuali per l'utilizzo dell'autosilo comunale (denominato
P1). Con più scritti RI 1 ha contestato tale decisione sostenendo che la
propria abitazione è ad ogni modo limitrofa al posteggio P10, che la distanza
da casa sua è minore e il tragitto più comodo rispetto all'autosilo , che la
maggioranza delle persone che risiedono nella zona del posteggio P10 dispone di
parcheggi privati e dunque non utilizzano i posteggi pubblici e che ad ogni
modo le particolari circostanze del caso giustificherebbero il rilascio
dell'autorizzazione postulata.
Il CO 1 ha tuttavia ogni volta confermato il contenuto della propria presa di
posizione e negato l'autorizzazione, in ultima battuta con decisione del 14
dicembre 2016.
B. Con giudizio dell'11
luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1
avverso la suddetta risoluzione municipale. Dopo aver evocato il quadro
legislativo applicabile in specie e aver escluso un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'abitazione
del ricorrente non si trova nell'area di utilizzo del parcheggio P10, la quale
va intesa come quella che si affaccia sul posteggio in questione e,
segnatamente, quella posta nelle immediate vicinanze. Ne ha concluso dunque che
il richiedente non ossequia le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta
e che non ricorrono in specie delle circostanze particolari tali da
giustificare la concessione di una deroga.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente che gli sia rilasciata
l'autorizzazione per il posteggio sito in __________. Sostiene di adempiere le
condizioni per l'ottenimento di questo permesso. Critica inoltre la differenza
tra il prezzo del posteggio P10, corrispondente a fr. 60.- mensili, e il costo
dell'abbonamento annuale per l'autosilo comunale, il quale ammonta a fr. 120.-
mensili.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente,
direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in
giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Preliminarmente
ci si può chiedere se il Consiglio di Stato non doveva dichiarare d'acchito
inammissibile il gravame inoltrato da RI 1, ritenendo che l'atto dedotto in
giudizio avesse il carattere di una semplice decisione confermativa delle
precedenti risoluzioni con cui il CO 1 aveva negato all'insorgente il rilascio
dell'autorizzazione di parcheggio litigiosa. In un simile caso, il suddetto
gravame sarebbe sfuggito all'esame da parte del Governo cantonale (RDAT I-1998
n. 40).
Il quesito non merita approfondimento, ritenuto che la presente impugnativa
deve comunque essere respinta nel merito per i motivi che seguono.
3. 3.1. Secondo
l'art. 177 cpv. 1 LOC i beni amministrativi sono beni comunali che servono
all'adempimento di compiti di diritto pubblico; tra questi vi sono da
annoverare i beni di uso comune ovvero quelli che ognuno può liberamente
utilizzare conformemente alla loro destinazione rispettando i diritti altrui (RDAT
I-1993 N. 8; STA 52.2001.413 del 24 maggio 2002 consid. 2.1, 52.2001.11 del 25
luglio 2001 consid. 2.2). Nell'ambito dei suoi poteri di polizia locale il
Municipio disciplina l'uso accresciuto ed esclusivo dei beni comunali (art.107
cpv. 2 lett. c LOC). L'esecutivo comunale dispone in questo ambito di un ampio
potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare nel rispetto dei principi
generali del diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini, che non
comprendono soltanto il divieto d'arbitrio e la parità di trattamento, ma anche
le libertà ideali garantite dalla Costituzione (DTF 138 I 274 consid. 2.2.2,
127 I 164 consid. 3b, 124 I 267 consid. 3a, 107 Ia 63 consid. 2a; STA
52.2004.150 del 4 ottobre 2004 consid. 2.3).
3.2. Il Comune di __________ ha previsto delle norme specifiche volte a
disciplinare l'utilizzazione dei beni amministrativi all'interno del
regolamento comunale del 16 marzo 1992 (RC). L'art. 128 RC disciplina l'uso
speciale, per il quale il Municipio è competente a rilasciare le autorizzazioni
per gli usi di poca intensità (art. 126 cpv. 3 e art. 128 cpv. 1 lett. b RC),
tra i quali, specifica la norma, rientra anche il posteggio continuato di
veicoli. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto
di autorizzazione o di concessione o mediante speciale ordinanza; la decisione
in quest'ambito deve considerare gli interessi in gioco, in particolare
l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione
(art. 128 cpv. 1 lett. e RC). In questo contesto si inscrive l'ordinanza municipale
concernente i parcheggi pubblici nel comprensorio comunale del 24 novembre
2015, la quale prevede al suo art. 5, per quanto qui di interesse, che hanno
diritto all'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso senza limitazioni di
tempo del parcheggio sito in __________ (P10) le persone domiciliate che
risiedono nell'area di utilizzo del posteggio e che non hanno la possibilità di
avere un posteggio privato a disposizione, nonché altri interessati quando
particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del
richiedente (disposto nella sua versione in vigore fino al 15 maggio 2017).
4. 4.1. Il
ricorrente critica la decisione governativa impugnata, contestando che
l'autosilo di sia più vicino alla sua abitazione rispetto al parcheggio P10.
Afferma anzi che il tragitto da casa sino all'autosilo è meno comodo e più
lungo in termini di tempo. Sostiene quindi che la sua abitazione si trova
all'interno dell'area di utilizzo del suddetto parcheggio, visto anche che la
maggior parte delle persone residenti in zona disporrebbero di un posteggio
privato. Ritiene che, in ogni modo, sussisterebbero delle circostanze
particolari tali da giustificare un'eccezione a suo favore.
4.2. In quanto procedenti da apprezzamento e riconducibili all'autonomia
comunale, le decisioni del Municipio in materia di autorizzazioni di posteggio
sono sindacabili da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui
violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del
potere discrezionale che la legge riserva all'autorità comunale. Sono censurabili
soltanto le decisioni che violano il diritto, vale a dire, in particolare,
quelle che si fondano su considerazioni estranee alla materia o che scaturiscono da una ponderazione insostenibile degli
interessi contrapposti. In questo ambito le istanze di ricorso devono pertanto limitarsi
a rilevare eventuali violazioni del
diritto. Non possono semplicemente sostituire il loro apprezzamento a quello dell'autorità comunale
(STA 52.2016.89 del 16 agosto 2016 consid. 2.5, 52.2004.275 del 18
dicembre 2006 consid. 2.3).
Ora, premesso che il privato non ha un diritto soggettivo all'ottenimento
dell'autorizzazione per l'uso speciale della cosa pubblica (Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 576), la valutazione operata
dall'esecutivo comunale, e confermata dal Governo, per quanto opinabile possa
apparire, regge alle critiche sollevate dal ricorrente. In particolare, la
stessa non appare di certo insostenibile. Il posteggio P10, che comprende una
ventina di posti auto, è destinato a servire prevalentemente la zona
immediatamente limitrofa, di cui il nucleo del villaggio - dove vive
l'insorgente - non fa parte. La zona del nucleo invece, è coperta ora per il
fabbisogno di posteggi dal nuovo autosilo comunale (300 posti auto) che
permette al Comune, in generale, una migliore gestione dello stazionamento
prolungato di veicoli, segnatamente la concentrazione dei mezzi a motore nella
nuova struttura e l'utilizzo delle altre aree di parcheggio in primo luogo da
parte degli abitanti più prossimi ad esse. Dall'altra parte, il vantaggio che
deriverebbe per il ricorrente dal disporre di un posto auto presso il
parcheggio P10 si limita al fatto che potrebbe beneficiare di un tragitto fino
a casa a lui più comodo e di un tempo di percorrenza a piedi di soli 3 minuti
più breve; ciò che in tutta evidenza non può ancora essere ritenuto prevalente
rispetto all'interesse del Comune di poter organizzare in modo ottimale e
coordinato la sosta prolungata sul proprio territorio dei veicoli appartenenti
alle persone residenti, né permette di ritenere che siano in specie date delle circostanze
particolari tali da giustificare la concessione a favore dell'insorgente di una
deroga.
5. Nel suo gravame RI
1 si lamenta anche della differenza tra la tassa percepita per il posteggio P10,
corrispondente a fr. 60.- al mese, e il costo dell'abbonamento annuale all'autosilo
comunale, il quale ammonta a fr. 120.- al mese.
Sennonché la censura è improponibile in questa sede poiché esula dall'oggetto
della lite. L'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma
con il diritto di rango superiore e può paralizzarne l'applicazione solo in
caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla
operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (STA
52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018
consid. 2; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti).
Circostanza, questa, che nel caso di specie non si verifica, dal momento che il
presente litigio non verte su di un caso concreto di applicazione delle
suddette tasse di parcheggio, ma unicamente sul mancato rilascio all'insorgente
dell'autorizzazione ad utilizzare il posteggio P10 di __________.
6. 6.1. Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della
decisione governativa qui impugnata.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Benché patrocinato da un avvocato, al Comune di __________ non possono essere
assegnate delle ripetibili come da esso richiesto nei suoi allegati di causa,
non essendone date le condizioni. A questo proposito giova in effetti
rammentare che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge (si
veda per es. art. 104 cpv. 3 Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege del Canton Berna), il riconoscimento di una
simile indennità a favore dell'autorità
pubblica può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata
confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con
un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far
capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle
problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla
decisione impugnata (cfr. Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco
Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura
di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo
2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti; STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009,
consid. 4.1).
Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede
processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un autorità amministrativa
deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti
accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre
si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a
dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di
conoscenze specialistiche (Plüss,
loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via
ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve
di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli
deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover
sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).
Nel caso di specie quello di __________ è senza dubbio un piccolo Comune,
sprovvisto di un proprio servizio giuridico. Si deve però considerare che la
presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente
complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter
essere discusse. Il Municipio oltretutto, in quanto autorità competente a
decidere in materia di uso di beni comunali, era sostanzialmente chiamato in sede
ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le
valutazioni che lo avevano portato a negare l'autorizzazione chiesta dal
ricorrente. Compito questo, che avrebbe potuto essere svolto senza troppe
difficoltà dall'amministrazione comunale e che non imponeva di ricorrere al
patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera