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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 11 settembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 30 agosto 2017 (n. 3807) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata contro la decisione 17 agosto 2016 con cui il Consiglio di direzione del Liceo cantonale di __________ ha confermato la valutazione del lavoro di maturità in arti visive (4.5), ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 300.-; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 ha frequentato
il quarto anno presso il Liceo cantonale di __________ durante l'anno
scolastico 2015-2016;
che il 24 giugno 2016 RI 1 ha conseguito la licenza, ottenendo, tra le altre,
la nota finale 4.5 nel lavoro di maturità in arti visive, dal titolo "Dalla
tavola al grande schermo: incontro tra due arti";
che il 27 giugno 2016 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di direzione contro
la predetta valutazione, a suo giudizio ingiustificata;
che quest'ultimo, raccolta una presa di posizione scritta del prof. __________,
docente responsabile del lavoro di maturità, con decisione 17 agosto 2016 ha
respinto il ricorso, confermando la contestata valutazione finale (4.5);
che RI 1 ha impugnato la predetta pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo in buona sostanza che la nota assegnatagli fosse rivalutata;
che con giudizio 30 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa,
adducendo che il gravame presentato dinnanzi all'autorità scolastica - nella
misura in cui rivolto contro una nota scolastica che da un punto di vista
prettamente formativo non avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli per
l'allievo - avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, ponendo a suo
carico le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-;
che avverso quest'ultima pronuncia, limitatamente al dispositivo su spese e
tassa di giustizia (n. 2), RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento;
che a mente del ricorrente, la decisione dell'Esecutivo cantonale di
addossargli spese e tassa di giustizia sarebbe ingiusta;
che nella decisione 17 agosto 2016 il Consiglio di direzione non avrebbe
infatti specificato che non avessi diritto di fare ricorso siccome la nota
presa era più che sufficiente ed inoltre il cambiamento di questa stessa non
avrebbe procurato alcun vantaggio concreto né sulla mia promozione né sul mio
futuro scolastico; indicando che contro la stessa era data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, soggiunge l'insorgente, l'autorità
scolastica lascia intendere che questo ricorso sia in effetti fattibile e
legittimo;
che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni; il Consiglio di direzione si rimette invece al giudizio
del Tribunale, limitandosi ad annotare di ritenere tutt'oggi giustificata
l'evasione del ricorso presentato dallo studente in data 27.6.2016, volta a
garantire una valutazione corretta e motivata del profitto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL
5.1.1.1);
che l'insorgente è legittimato a ricorrere contro il dispositivo della
risoluzione impugnata che gli addossa spese e tassa di giustizia di complessivi
fr. 300.- (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm, RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e 97 LSc), è dunque ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'autorità amministrativa, segnatamente il Consiglio di Stato, può
accollare alla parte soccombente le spese e una tassa di giustizia, variabile
da fr. 100 a fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non
pecuniario, e da fr. 100.- a fr. 30'000.-nelle procedure di natura pecuniaria
(cfr. art. 47 cpv. 1 lett. a e b LPAmm);
che nel caso concreto, il Governo ha respinto il ricorso presentato da RI 1
avverso la risoluzione con cui il Consiglio di direzione del Liceo cantonale di
__________ ha confermato la nota finale del suo lavoro di maturità, sostenendo che
l'autorità di prime cure avrebbe invero dovuto
dichiararlo irricevibile, non potendo l'insorgente vantare un interesse
personale e degno di protezione alla modifica della valutazione attribuitagli
dal prof. __________;
che per principio non vi è infatti un interesse degno di protezione
all'impugnazione delle singole note scolastiche, quando costituiscono un
elemento della motivazione della decisione di bocciatura, rispettivamente di
promozione, dello studente;
che le singole note possono essere contestate a
titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche pregiudizievoli,
quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso o ad una formazione
ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (STA 52.2014.314 del 27
febbraio 2015; Said
Huber/
Vera Marantelli-Sonanini, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [editori], VwVG, Zurigo 2009, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);
che
nel caso concreto, RI 1, al termine del quarto anno di liceo, è stato
licenziato senza riserve ed ha ottenuto la nota finale 4.5 nel lavoro di
maturità;
che stando così le cose, non v'è chi non veda come il Consiglio di direzione
avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso per mancanza di legittimazione
attiva; nella misura in cui RI 1, che è stato promosso, contesta una nota
chiaramente sufficiente non adducendo alcun argomento che lasci intendere che
la modifica della nota impugnata gli procurerebbe un vantaggio concreto, appare
quanto mai evidente che la modifica della valutazione del lavoro di maturità
non gli avrebbe apportato alcun beneficio degno di tutela;
che, a giusta ragione il
Governo ha dunque respinto il ricorso dell'insorgente;
che, in quanto parte soccombente, la
decisione dell'Esecutivo cantonale di addossargli gli oneri processuali non
presta fianco a critiche;
che neppure l'importo di fr. 300.-,
ampiamente contenuto nei limiti posti dall'art. 47 cpv. 1 LPAmm, è censurabile
dal profilo dell'arbitrio;
che nulla muta al riguardo il fatto che la direzione scolastica abbia respinto
il ricorso per motivi di merito, anziché constatare che lo stesso era irricevibile; tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, essa
non poteva esimersi dall'indicare che contro la sua decisione era dato ricorso
al Consiglio di Stato;
che giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico
(cpv. 1), ritenuto che l'indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio
giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo
(cpv. 2);
che, nella fattispecie concreta, il Consiglio di direzione ha rettamente
indicato, nella sua risoluzione del 17 agosto 2016, che la stessa era impugnabile
dinanzi all'Esecutivo cantonale nel termine di 15 giorni; a dispetto di quanto
afferma RI 1, l'autorità scolastica non era
per contro tenuta a fornire indicazioni riguardo alla sua legittimazione a
ricorrere, segnatamente a specificare che non avessi diritto di fare ricorso siccome la nota presa era più che
sufficiente ed inoltre il cambiamento di questa stessa non avrebbe procurato
alcun vantaggio concreto né sulla mia promozione né sul mio futuro
scolastico;
che in esito a quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto;
che la tassa di giustizia del presente giudizio è posta a carico
dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera