composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di

 

 

 

RI 1  

patrocinato da: PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione dell'11 luglio 2017 (n. 4520) con cui il Consiglio di Stato dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso l'adozione da parte del CO 1 di un nuovo logo;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

che il 5 aprile 2017 l'Ufficio stampa del Comune di __________ ha diramato un comunicato in cui annunciava la "decisione" della Città di adottare una nuova immagine istituzionale comunale rappresentata da un logo, frutto di un concorso nazionale indetto a fine 2015, creato sulla base dello stemma comunale, di cui costituisce una rivisitazione; esso spiega che l'intento non è quello di sostituire lo scudo che storicamente identifica il Comune, che resterebbe su bandiere, edifici storici, contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia, ma di rinfrescare l'immagine dell'amministrazione comunale, adeguandola all'evoluzione dei tempi, creando un'identità visiva trasversale e stimolando l'identificazione dei cittadini con il Comune;

 

Stemma

(allegato 1 al regolamento comunale

del 14 marzo 1989)

 

Nuovo logo

 
 

 

 

 


che il giorno stesso RI 1, cittadino di __________, ha chiesto al Municipio di trasmettergli "copia della decisione con cui è stato scelto e ordinato l'uso di quello stemma", postulando - qualora non esistesse - l'adozione di una decisione impugnabile, munita dei rimedi di diritto;

che il 6 aprile 2017 il CO 1 ha risposto a RI 1, ribadendo quanto già spiegato con il comunicato stampa e, in particolare, che il nuovo logo non sostituisce lo scudo che storicamente identifica la Città;

 

che il 10 aprile 2017 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo che "ogni atto del CO 1 relativo al cosiddetto nuovo logo è nullo rispettivamente annullato" e d'ingiungere all'Esecutivo comunale di rendere una decisione impugnabile;

 

che con risoluzione dell'11 luglio 2017 il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa; premesso che anche in assenza di una decisione formale la volontà del Municipio è comunque chiara, l'Esecutivo cantonale ha considerato che quella adottata è una semplice indicazione grafica, ciò che è di sua competenza, essendo assente l'intenzione di modificare lo stemma comunale; la scelta del Municipio non configura dunque una decisione impugnabile, ma una mera misura organizzativa interna;

 

che RI 1 insorge ora, con ricorso del 14 settembre 2017 assistito da una replica e da ulteriori prese di posizione, davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione appena descritta al pari di quella del Municipio, da essa tutelata, nonché di dichiarare nulla l'adozione da parte del Municipio del nuovo logo;

 

che, in via subordinata, il ricorrente postula la retrocessione degli atti al Governo per nuova decisione o, in via ulteriormente subordinata, al CO 1 per l'emanazione di una decisione formale; in via ancor più subordinata egli postula l'annullamento della decisione nella misura in cui gli accolla la tassa di giustizia di fr. 400.-;

 

che il ricorrente sostiene che - al di là degli intenti dichiarati e della terminologia impiegata - in realtà il Municipio stia sostituendo lo stemma comunale con il nuovo "logo", ciò che però è di competenza del Consiglio comunale;

 

che il Governo, senza formulare osservazioni, e il Municipio, con argomenti di cui se necessario si dirà in seguito, postulano la reiezione del gravame;

 

 

considerato,                in diritto

                                 

                                  che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dagli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che deve innanzitutto essere verificato se il contenzioso verte attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 LPAmm);

che - per i motivi che si vedranno - non è necessario approfondire la questione relativa all'eventuale carenza di una determinazione formale da parte del Municipio, la volontà di "adottare" la nuova immagine è in ogni caso chiara e a ben vedere incontestata;

 

che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);

che questa nozione viene poi costantemente interpretata in maniera più estensiva dalla prassi delle autorità di ricorso cantonali in materia comunale: essa abbraccia, segnatamente, anche le risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori solamente all'interno dell'apparato amministrativo del Comune (RDAT cit.; Borghi/Corti, loc. cit.); in caso contrario una parte delle deliberazioni più importanti degli organi comunali, ma in particolar modo del legislativo, non sarebbe impugnabile, nemmeno facendo capo all'azione popolare (cfr. riassuntivamente RDAT 1999-II n. 6 consid. 2.2);

che nella pratica esistono poi anche dei provvedimenti amministrativi di natura organizzativa che non creano né diritti né obblighi per nessuno; queste misure non sono delle decisioni nel senso appena illustrato del termine, ma dei semplici atti amministrativi che non possono essere oggetto di un ricorso; la giurisprudenza ha ad esempio escluso che possa essere qualificato come una decisione impugnabile il provvedimento con il quale viene soppressa una fermata postale, viene cambiata la denominazione di una via o stabilita l'ubicazione di un centro della protezione civile (RDAT I-1998 n. 6 consid. 1.1; STA 52.1997.10 del 4 aprile 1997 consid. 1.1, con rinvii a: Blaise Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 1052; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., Berna 1983, pag. 137; Renée A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsvband, Basilea 1990, N. 35 B VII b 4 e rif.);

che, in concreto e preliminarmente, appare del tutto chiaro che la decisione del Municipio di adottare un nuovo logo, da utilizzare nei limiti ricordati in narrativa, non modifica in alcun modo lo stemma comunale adottato dal legislativo né dal profilo formale né da quello sostanziale;

che le disquisizioni del ricorrente circa le reali intenzioni del Municipio e gli effetti della sua decisione non possono essere condivise alla luce dell'uso che l'Esecutivo comunale intende fare del nuovo logo, che non sconfina in quello riservato allo stemma comunale;

che, infatti, l'art. 8 LOC si limita a imporre al Comune di disporre di uno stemma adottato dal legislativo comunale e di un sigillo, adottato dal Municipio;

che a tenore dell'art. 3 cpv. 1 del regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.100) l'impronta del sigillo, la cui effige corrisponde allo stemma comunale, deve figurare sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali; esso - analogamente al tabellionato notarile (cfr. art. 11 cpv. 1 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015; RN; RL 952.100) - ha dunque la funzione di contrassegnare e conferire autenticità agli atti che emanano dalle autorità;

che la necessità di dotarsi di uno stemma da parte del Comune è stato introdotto nell'ambito dell'adozione dell'attuale LOC, che in

precedenza si occupava unicamente del sigillo (art. 6 vLOC); esso è il frutto del rapporto della Commissione della legislazione, la quale ha rielaborato la proposta del Consiglio di Stato limitandosi a stabilire la competenza differenziata per la loro adozione (cfr. RVGC, Sessione ordinaria autunnale 1986, vol. 3, discussione pag. 1072, messaggio e rapporto pag. 1509 segg.);

che, dunque, il semplice dotarsi di un'immagine istituzionale non contrasta affatto con lo spirito della LOC, come vorrebbe il ricorrente; in particolare non può in nessun caso essere dedotto l'obbligo per il Comune di utilizzare lo stemma quale unico simbolo a sua rappresentazione; al contrario: la legge sembra piuttosto voler riservare il suo impiego per questioni solenni, come autenticazione di atti e, per estensione, su bandiere e gonfaloni;

che l'utilizzo che il Municipio intende fare dello stemma da esso stesso prescelto (apposizione su carta intestata, volantini, striscioni, biglietti da visita ecc.) non concerne dunque in alcun modo lo stemma comunale secondo l'art. 8 LOC che, in ogni caso continuerà a figurare sui documenti quando stabilito dalla legge, giacché contenuto nel sigillo;

che la scelta di optare per un identità visiva attraverso l'adozione di un particolare logo e direttive atte a implementare un'immagine unitaria dell'amministrazione comunale rientra ampiamente nei compiti del Municipio nella sua veste di organo esecutivo cui spetta la direzione degli affari comunali (art. 80 cpv. 1 LOC); a torto il ricorrente pretende che debba essere coinvolto il Legislativo comunale nella scelta del logo in parola;

che ferme queste premesse, benché il provvedimento in esame presenti elementi tipici delle decisioni - segnatamente adozione di un provvedimento d'imperio per definire una questione concreta - esso non costituisce né diritti né obblighi a carico degli amministrati; tantomeno modifica o sopprime un rapporto giuridico fra essi e l'ente pubblico; nemmeno interviene ad accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione;



che esso indubbiamente incide in modo diretto e percettibile sull'identità visiva del Comune di __________ e, per estensione, dei cittadini; si tratta, tuttavia unicamente di effetti riflessi, non suscettibili di attribuire al provvedimento la natura di decisione impugnabile (cfr. RDAT I-1998 loc. cit.);

che l'atto impugnato si configura dunque quale mero provvedimento amministrativo di natura organizzativa, sfuggendo così pure dal campo di applicazione più esteso della nozione di decisione secondo la LOC;

che l'invocazione dell'art. 64 LPAmm in relazione alla garanzia della via giudiziaria di cui all'art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non soccorre il ricorrente, i cui diritti od obblighi non sono minimamente toccati dal provvedimento municipale, nemmeno in modo indiretto; non si è infatti in presenza di una "controversia giuridica" secondo questo disposto costituzionale (DTF 140 II 315 consid. 4.4);

che nemmeno la richiesta dell'insorgente di essere sollevato dal pagamento della tassa di giustizia di prima istanza, correttamente stabilita secondo il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), può trovare accoglimento;

che questa Corte rinuncia per prassi di regola a percepire la tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione di impugnative relative ai diritti politici;

che tale prassi è tuttavia circoscritta a contestazioni che concernono votazioni ed elezioni e non viene applicata nei casi di ricorsi ordinari contro decisioni di organi comunali;

che dunque è a torto che il ricorrente pretende di essere insorto in materia di diritti politici;

che nemmeno il fatto di pretendere che - in sostanza - quella dedotta in lite sia una questione di principio mai affrontata prima e


di sicura importanza, costituisce un motivo valido per sollevare il soccombente dal pagamento delle spese occasionate dalla sua impugnativa, a prescindere dalla fondatezza di questa asserzione;

che dunque il ricorso dev'essere integralmente respinto e la decisione del Governo confermata;

che per i motivi appena espressi anche il Tribunale pone a carico dell'insorgente la tassa di giustizia di questa sede, comunque commisurata per difetto in rapporto ai costi occasionati dall'impugnativa (art. 47 LPAmm), mentre non essendovi parti patrocinate vincenti non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipati nella misura di fr. 800.-, è a carico del ricorrente, il quale è tenuto a versare il saldo fr. 400.-. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

        

  


  .

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera