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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 agosto 2017 (n. 19204) dell'Autorità di I istanza del Distretto di Lugano in materia di revoca dell'autorizzazione LAFE; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con decisione del 10 dicembre 1999 (n. 13532) l'Autorità di I istanza del Distretto di Lugano per l'applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41; Autorità di I istanza) ha concesso a RI 1, cittadino italiano residente a Milano, l'autorizzazione ad acquistare, quale residenza di vacanza (in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 e 3 LAFE e delle relative norme cantonali), le PPP n. 4 e 1 (ora: PPP __________ [appartamento al 1° piano] e __________ [autorimessa]), costituite sul fondo base n. __________ RFD di __________. Analoga autorizzazione è stata rilasciata a sua madre, __________, per le altre due unità di PPP costituite sul fondo (n. 3 e 2, ora PPP __________ [appartamento al PT] e __________ [autorimessa]; decisione del 10 dicembre 1999, n. 13531). Entrambe le autorizzazioni sono state subordinate ai seguenti oneri, menzionati a registro fondiario:
- divieto di vendere per 5 anni a contare dall'iscrizione a RF
- obbligo di occupare il fondo acquistato per almeno 2 settimane all'anno
- divieto permanente di affittare con contratti di locazione di lunga durata (al massimo di 10 mesi all'anno)
- divieto assoluto di cessione a qualsiasi titolo, per 5 anni a partire dalla data d'iscrizione del trapasso, al proprietario delle altre quote presenti sulla part. __________ __________.
b. Con decisione del 30 giugno 2000, la Commissione cantonale
di ricorso per l'applicazione della LAFE ha accolto parzialmente ai sensi dei
considerandi un ricorso interposto dall'Ufficio federale di giustizia (UFG),
autorizzando i predetti acquisti con un ulteriore onere relativo all'obbligo di
frazionare e alienare una parte del fondo (eccedente la superficie massima
ammessa ex art. 10 cpv. 3 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero del 1° ottobre 1984; OAFE; RS 211.412.411). Quest'ultima è
stata poi frazionata (part. __________) e venduta a un terzo nel 2006.
B. Nel frattempo, RI 1 e __________
- dopo aver apparentemente occupato in modo saltuario l'immobile nei primi anni
del 2000 - nel 2003 hanno presentato una domanda di costruzione per la ristrutturazione
dell'edificio, che il Municipio di __________ ha approvato il 26 novembre 2003.
La licenza edilizia è cresciuta in giudicato dopo un iter ricorsuale conclusosi
con un giudizio del Governo del 16 marzo 2004. Il 15 luglio 2004 è stato
notificato l'inizio dei lavori.
C. a. A seguito di eventi
che non occorre riprendere, dopo aver constatato che l'immobile era in stato d'abbandono
e disabitato, il 14 settembre 2009 l'Autorità di I istanza ha aperto una
procedura e in particolare diffidato i proprietari a predisporre la comune
ristrutturazione delle PPP, stabilendo diversi obblighi e la relativa
tempistica (tra cui l'obbligo di terminare la ristrutturazione entro 18 mesi
dall'inizio dei lavori), con la comminatoria di revoca delle predette
autorizzazioni in caso di inosservanza.
Preso atto delle osservazioni di RI 1 - frattanto divenuto proprietario unico
dell'immobile, a seguito del trapasso per successione di __________ - e della
corrispondenza con il Municipio di __________, il 3 dicembre 2009 l'Autorità di
I istanza ha sospeso i predetti termini, fintanto che egli si fosse attenuto
agli accordi con l'autorità comunale (che prevedevano l'elaborazione di un
programma lavori e un controllo settimanale del cantiere). I lavori sono quindi
ripresi nel febbraio 2010.
b. Dopo vicissitudini di cui si dirà se del caso più avanti (che hanno tra l'altro
riguardato una modifica dei piani approvati con la licenza edilizia del 2003),
il 19 dicembre 2013 l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha comunicato all'Autorità
di I istanza che i lavori erano fermi. Esperiti alcuni accertamenti, il 24
luglio 2014 quest'ultima ha quindi revocato le due autorizzazioni del 1999.
Adita dal proprietario, con giudizio del 12 luglio 2016 la Commissione
cantonale di ricorso ha tuttavia annullato tale decisione, rinviando gli atti
all'istanza inferiore ai sensi dei considerandi, in particolare, dopo
ulteriori accertamenti e se del caso assunzione di prove, assegnando al signor RI
1 un nuovo termine di almeno 4 (quattro) mesi, entro il quale i lavori di
ristrutturazione dovranno essere terminati.
Dopo aver ravvisato una lesione del diritto di essere sentito e la mancata “riattivazione”
dei termini precedentemente sospesi, l'autorità di ricorso ha essenzialmente
constatato come pendente procedura, seppur a rilento, i lavori fossero
proseguiti. Valutate tutte le circostanze (tra cui le risultanze di due
sopralluoghi effettuati da un membro della Commissione e una dichiarazione del 16
novembre 2015 del ricorrente che si era impegnato a ultimare i lavori nei due
appartamenti entro il 1° aprile 2016 [ca. 4 mesi]), ne ha quindi concluso che
la revoca non potesse essere confermata, ma che occorresse nondimeno vigilare
sull'avanzamento dei lavori fissando all'interessato il predetto nuovo termine,
previo accertamento dell'effettiva situazione di cantiere (se del caso
assumendo nuove prove, anche presso il Comune). Tali accertamenti, ha
precisato, permetteranno di determinare se tale limite temporale debba essere
ampliato.
D. a. Ripreso possesso
dell'incarto, dando seguito al giudizio di rinvio, il 2 settembre 2016 l'Autorità
di I istanza ha indetto un incontro alla presenza del proprietario e dell'autorità
comunale per fissare un nuovo termine per ultimare i lavori, ottenendo il
certificato di abitabilità. Al termine della discussione le parti hanno in
particolare concordato che:
“[..] i lavori riguardanti l'edificio verranno
completati entro un termine di sette mesi a partire da oggi (nel primo mese
sarà inviato al Comune il programma lavori) secondo i piani approvati dal
Comune, varianti comprese. Il proprietario s'impegna quindi a ultimare i lavori
entro il 31 marzo 2017 in modo che l'edificio sia pronto per ottenere il
certificato di abitabilità.”
b. Dopo aver esperito una serie di sopralluoghi, l'8 marzo 2017 l'Autorità di I
istanza ha concesso al proprietario una proroga fino al 15 maggio 2017 per
ottenere l'abitabilità. A seguito di ulteriori controlli sul posto, dopo aver constatato
che al 30 maggio 2017 RI 1 non aveva ancora ultimato i lavori, con decisione
del 17 agosto 2017 l'Autorità di I istanza ha per finire revocato le due
autorizzazioni concesse il 10 dicembre 1999, disponendo inoltre il blocco del
registro fondiario.
E. Contro tale decisione,
RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando, ove necessario, una proroga adeguata per ultimare i lavori (a
dipendenza degli accertamenti). In buona sintesi, dopo aver ripercorso e
puntualizzato i fatti, nel suo gravame (accompagnato da un lungo memoriale,
doc. B) l'insorgente eccepisce anzitutto che la decisione di autorizzazione
concessa a sua madre (per l'acquisto delle PPP __________ e __________) non
sarebbe passibile di revoca (visto il suo acquisto dei fondi per successione,
senza alcun obbligo d'autorizzazione ai sensi della LAFE). Entrambe le
decisioni del 1999 non potrebbero poi comunque essere revocate, ritenuto che
nessuna di esse prevedeva un onere di eseguire delle opere, né lassi temporali.
Lamenta inoltre la mancanza di una diffida (osservando che i termini di quella
del 14 settembre 2009 sarebbero rimasti sospesi). In ogni caso, il ricorrente -
che si duole pure di una violazione del diritto di essere sentito (in relazione
ai sopralluoghi) - nega qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto dei
termini fissati dall'Autorità di I istanza, rilevando di essere stato coinvolto
senza colpa in una serie di problematiche. Osserva in particolare di aver
accettato in buona fede il termine del 31 marzo 2017, partendo dal presupposto
(errato) che i lavori potessero essere terminati in base alle varianti anni
2013 e 2014 alla licenza del 2003 (come confermato dalle autorità), mentre
in realtà ha dovuto richiedere un'ulteriore licenza edilizia (rilasciatagli
solo il 13 luglio 2017). Inoltre, egli sarebbe stato ostacolato dall'agire di
terzi, e meglio dalle Aziende industriali di Lugano (AIL) SA che nell'autunno
2016 avrebbero rimosso in modo inammissibile il contatore idrico sul suo fondo,
privando il cantiere di acqua.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposta l'Autorità di I istanza. L'autorità di sorveglianza si è rimessa al giudizio del Tribunale. Il Municipio ha dal canto suo formulato alcune precisazioni in merito alle procedure edilizie.
G. Con la replica (corredata da un memoriale) e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro posizioni, puntualizzando e sviluppando in parte le rispettive tesi.
H. Dopo alcuni rinvii, il
30 settembre 2021 si è tenuta un'udienza di sopralluogo, in cui è stata presa
visione dell'edificio e dei lavori non ancora ultimati. Dando seguito a quanto
richiesto in quella sede, il Municipio e il ricorrente hanno successivamente
prodotto della documentazione di cui si dirà, nella misura del necessario, qui
di seguito.
I. Il 1° settembre 2022 è stata esperita un'ulteriore udienza in occasione della quale la giudice delegata, ferme determinate premesse, ha sottoposto alle parti una proposta di transazione giudiziaria che, entro il termine impartito, l'insorgente, pur dichiarando un'adesione di principio, non ha tuttavia accettato, come si vedrà ancora più avanti.
J. In sede di
conclusioni, il ricorrente ha formulato delle puntualizzazioni sulla proposta
di transazione, allegando un ulteriore memoriale. L'Autorità cantonale di I.
istanza in materia LAFE (già subentrata nelle more della procedura di ricorso
all'autorità distrettuale di prima istanza, cfr. BU 30/2018 pag. 261 seg.) ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della
legge di applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400). Pacifiche sono la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 20 cpv. 2 lett. a LAFE) e la
tempestività del gravame (art. 20 cpv. 3 LAFE).
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze dell'udienza di sopralluogo del 30 settembre 2021 e dell'udienza del
1° settembre 2022, l'incarto edilizio prodotto dal Municipio e l'ulteriore
documentazione esibita dal ricorrente. Le altre prove genericamente sollecitate
dall'insorgente (perizia, testi, audizione personale, ecc.) non appaiono atte a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. I fatti salienti,
per quanto rilevanti, emergono sufficientemente dagli atti.
2. Come accennato in narrativa, il gravame non ha potuto essere evaso ratificando la proposta di accordo giudiziale del 1° settembre 2022, con conseguente modifica della decisione impugnata. Proposta di transazione che, ferme determinate premesse, prevedeva in particolare che:
1. Per rispettare gli oneri relativi all'occupazione del fondo di cui alle autorizzazioni dell'Autorità di I istanza del Distretto di Lugano del 10 dicembre 1999 (n. 13531 e 13532), RI 1 è tenuto a portare a termine i lavori di ristrutturazione e ottenere il permesso di abitabilità dell'edificio sulla part. __________ RFD di __________, formato da due appartamenti, entro e non oltre il 31 luglio 2023.
2. In caso di mancato rispetto del predetto termine,
le suddette autorizzazioni del 10 dicembre 1999 (n. 13531 e 13532) sono
considerate revocate, senza ulteriore diffida [..]
Il ricorrente, pur
dichiarando un'adesione di principio, di fatto non l'ha tuttavia accettata:
con scritto del 7 settembre 2022, oltre a formulare delle riserve sull'abitabilità
rispettivamente sull'esecuzione di alcune opere (es. palestra, sauna
e sala giochi piano seminterrato, ascensore, tetto), ha infatti chiesto al
Tribunale di annullare l'impugnata decisione di revoca del 17 agosto 2017 solo
una volta ottenuta l'abitabilità dei due appartamenti, ritenuto che qualora
non venga ottenuta l'abitabilità, spetterà al Tribunale cantonale
amministrativo decidere in base ai fatti accaduti.
Per finire - anche solo con riferimento ai due appartamenti - egli non ha
quindi assunto l'impegno a ultimare i lavori e ottenere il permesso di
abitabilità entro un determinato termine (fissato al 31 luglio 2023, con un
margine di oltre 10 mesi, ben più ampio della durata di cantiere [ca. 6 mesi]
ventilata dall'impresa di direzione lavori da lui interpellata, cfr. offerta
del 29 luglio 2022 della __________ SA). Tanto meno ha davvero preso atto che
la responsabilità per la puntuale realizzazione delle opere conformemente alle
licenze edilizie ottenute e l'organizzazione del cantiere spetta a lui in
quanto proprietario. Al contrario, come conferma il memoriale annesso alle sue
conclusioni (cfr. pag. 2), il ricorrente ha ulteriormente prospettato una
possibile evoluzione delle cose analoga a quella passata (con eventi imprevedibili
e anomali che potrebbero impedire ancora di ultimare per tempo i
lavori, come quelli già accaduti, ad esempio a settembre 2016
allorché il contatore domestico dell'acqua AIL situato all'interno della mia
proprietà chiusa a chiave è stato rimosso a mia insaputa senza rispettare
plurime norme del regolamento ed altro e mai più restituito così che tutte le
opere edili successive sono state eseguite con approvvigionamento esterno di
acqua nuovamente con costi non necessari e ben altro potrei scrivere).
Eventi o motivi su cui avrebbe quindi dovuto ancora esprimersi, in prima
battuta, questo Tribunale. In queste circostanze, a dispetto delle critiche o
del disappunto espresso dall'insorgente in sede di conclusioni, e come già
indicato con l'ordinanza del 14 settembre 2022, non è quindi ben dato di vedere
come la lite poteva essere conclusa mediante la tentata transazione.
In queste circostanze, non resta che da chinarsi sulla liceità della contestata
decisione di revoca rispettivamente le censure sollevate dal ricorrente con la
sua impugnativa.
3. 3.1. L'autorizzazione
per l'acquisto di un fondo è subordinata a condizioni e oneri per garantire un'utilizzazione
del fondo conforme allo scopo fatto valere dall'acquirente (cfr. art. 14 cpv. 1
LAFE). Le autorizzazioni sono di regola subordinate almeno agli oneri indicati
all'art. 11 cpv. 2 OAFE, da menzionare a registro fondiario; tra questi, l'obbligo
di usare il fondo permanentemente per lo scopo per cui l'acquisto è autorizzato
e di chiedere il consenso dell'autorità di prima istanza per ogni modifica
dello scopo d'utilizzazione (lett. a) e, per le abitazioni di vacanza, il
divieto di locarle tutto l'anno (lett. f). L'autorità di prima istanza può imporre
ulteriori oneri per assicurare che il fondo sia usato conformemente allo scopo
fatto valere dall'acquirente (art. 11 cpv. 3 OAFE). In Ticino, l'acquisto di un'abitazione
di vacanza è generalmente subordinato al divieto permanente di locazione a
terzi per lunga durata, all'obbligo di utilizzo personale, di regola almeno 15
giorni all'anno, e al divieto di alienazione nei primi 5 anni (cfr. Simone Albisetti, Loop e cortocircuiti
degli art. 7 e 12 LAFE, in RtiD I-2020 pag. 302 seg.; cfr. pure per oneri simili:
STF 2C_1069/2015 del 3 novembre 2016 consid. 4.1).
3.2. Gli oneri a cui viene subordinata un'autorizzazione LAFE determinano
restrizioni indirette di diritto pubblico della proprietà nella forma di
limitazioni d'uso. Queste restrizioni d'uso o della facoltà di disporre devono
essere ossequiate da ogni proprietario del fondo (cfr. STF 2C_1069/2015 citata consid.
3.4; Albisetti, op. cit., pag. 303
e rimandi). Anche in caso di acquisto per successione non soggetto ad
autorizzazione (cfr. art. 7 lett. a LAFE), le restrizioni continuano a gravare
l'immobile: l'erede subentra ex lege negli obblighi del de cujus,
e in particolare negli oneri che gli incombevano (cfr. STF 2C_1069/2015 citata
consid. 3.4 e 4.3; cfr. pure DTF 129 II 361 consid. 4.7; Albisetti, op. cit., pag. 303; Giorgio De Biasio/ Simone Albisetti,
LAFE - Giurisprudenza scelta cantonale e federale [1997-2016], Lugano 2017,
pag. 182 segg.).
3.3. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAFE, l'autorizzazione è revocata d'ufficio se l'acquirente
l'ha ottenuta fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte oppure se,
nonostante diffida, non adempie un onere.
4. 4.1. In
concreto, come visto in narrativa, le autorizzazioni rilasciate il 10 dicembre
1999 dall'Autorità di I istanza al ricorrente e a sua madre __________ per l'acquisto,
a scopo di residenza di vacanza, delle PPP costituite sul fondo base n. __________
RFD di __________ (ora: PPP __________ + __________, rispettivamente PPP __________
+ __________) sono state tra l'altro subordinate all'onere di occupare il
fondo acquistato per almeno 2 settimane all'anno. Tale onere, volto a
garantire un'utilizzazione dell'immobile allo scopo per cui è stato acquistato
(cfr. art. 14 cpv. 1 LAFE e 11 cpv. 3 OAFE) - ovvero il suo uso effettivo quale
residenza di vacanza da parte dell'acquirente - implica evidentemente che gli
appartamenti formanti le PPP siano abitabili. Condizione, questa, che richiede
necessariamente che siano portati a termine i lavori di ristrutturazione
iniziati nel 2004 per renderli tali, conseguendo il permesso di abitabilità,
come del resto già indicato nella diffida del 14 settembre 2009.
4.2. Ora, non vi è anzitutto alcun dubbio che il predetto onere gravi tuttora
tutte le quote di proprietà per piani in oggetto. Irrilevante è il fatto che l'insorgente,
successivamente al rilascio delle autorizzazioni, abbia ereditato le due PPP di
cui era titolare sua madre e che tale acquisto non sottostava all'obbligo di
autorizzazione in base all'art. 7 lett. a LAFE: come visto egli è infatti
divenuto proprietario di tali fondi con tutti gli oneri LAFE già ancorati nella
prima autorizzazione del 10 dicembre 1999 (n. 13531), menzionati a registro
fondiario, che deve pertanto rispettare (supra consid. 3.2). A torto il
ricorrente pretende dunque che quest'ultima autorizzazione non sarebbe
passibile di revoca per mancato adempimento della citata restrizione.
È ben vero che, in linea teorica, l'erede di un appartamento di vacanze (già
proprietario di un'abitazione secondaria) potrebbe trovarsi in difficoltà nell'ossequiare
un onere LAFE che gli impone di abitare per almeno due settimane all'anno, in
due residenze differenti (cfr. Albisetti,
op. cit., pag. 304). Nel caso concreto - a prescindere dal fatto che l'insorgente
nemmeno invoca tale ipotesi - va in primo luogo considerato che egli non ha
finora nemmeno mai richiesto una revoca totale o parziale di tale restrizione,
per motivi imperiosi (cfr. art. 14 cpv. 4 LAFE e art. 11 cpv. 4 OAFE). Inoltre,
v'è da ritenere che un'eventuale istanza di modifica non potrebbe comunque
condurre a una soppressione tout court dell'onere, eludendo il fine per
cui era stato istituito (assicurare l'uso del fondo quale residenza di
vacanza), ma semmai solo ad allentarlo e rimodularlo come obbligo di
salvaguardare la possibilità di un siffatto uso, per almeno due settimane all'anno
(cfr. Albisetti, op. cit., pag.
305). Obbligo che continuerebbe pertanto a presupporre che l'immobile sia
abitabile e non si trovi in un prolungato stato di cantiere e/o d'abbandono.
Ogni critica del ricorrente sull'insussistenza del citato onere LAFE e del
conseguente obbligo di portare a termini i lavori al fine di rendere abitabili
le due residenze cade quindi nel vuoto.
5. 5.1. Come già
accennato in narrativa, dando seguito al giudizio del 12 luglio 2016 della
Commissione cantonale di ricorso, il 2 settembre 2016 l'Autorità di I istanza
ha fissato un nuovo termine in contradditorio, alla presenza del ricorrente e
dell'autorità comunale, per ultimare i lavori, in modo che il Comune potesse
rilasciare il certificato di abitabilità. Dal verbale di tale incontro risulta
che, in quell'occasione, il ricorrente ha anzitutto chiesto:
“(..) quali sono i lavori necessari per ottenere l'abitabilità.
Il tecnico comunale __________ risponde che devono essere portati a termine
tutti i lavori previsti nella licenza edilizia, salvo varianti in corso d'opera
approvate. Le sistemazioni esterne come garage, giardino e piscina non sono
determinanti. È necessario quindi completare i lavori che riguardano l'edificio,
compreso il tetto. Dovrà essere consegnata inoltre tutta la
documentazione necessaria (es. certificato anti incendio, ecc.) (..)”.
L'insorgente ha poi reso
“(..) attenti i presenti che nel 2013 sono state apportate
delle modifiche al progetto con variante della licenza approvata dal Comune. L'autorità
LAFE conferma che le stesse sono state approvate.”
Al termine della discussione, come già indicato, le parti hanno quindi
concordato che:
“(..) i lavori riguardanti l'edificio verranno completati entro
un termine di sette mesi a partire da oggi (nel primo mese sarà inviato al
Comune il programma lavori) secondo i piani approvati dal Comune, varianti
comprese. Il proprietario s'impegna quindi a ultimare i lavori entro il 31
marzo 2017 in modo che l'edificio sia pronto per ottenere il certificato di
abitabilità.”
5.2. Dagli atti emerge che, successivamente, l'Autorità di I istanza,
per il tramite di una delegazione, ha esperito una serie di sopralluoghi,
riportando in particolare quanto segue nei verbali, in parte accompagnati da
foto:
11.10.2016 (..) il cantiere è chiuso!
Prendiamo atto che il sig. RI 1 ha inoltrato il programma dei lavori in data
29.9.2016 e viene messo agli atti e consegnato seduta stante;
25.11.2016 (..) il cantiere è fermo con i cancelli chiusi a chiave (..);
12.1.2017 (..) sono in esecuzione i lavori idrosanitari e riscaldamento; eseguiti i betoncini al PT e l'intonaco grezzo pronto per essere finito a gesso; mancano i serramenti e i betoncini al I.P;
7.3.2017 (..) il cantiere è chiuso a chiave (..).
L'UTC del Comune di __________ consegna una copia dell'avviso di notifica
pubblicato il 15.02.2017 (..); scaduto senza opposizioni.
Tramite l'UTC le AIL dovranno rispondere e fare le osservazioni al mail del
signor RI 1 per quanto riguarda la sospensione erogazione acqua al cantiere di __________.
Viene pure verificata la documentazione riguardante la modifica per inserimento
ascensore con modifica del tetto da 4 a 2 falde!
L'8 marzo 2017, a richiesta del ricorrente, l'Autorità di I istanza gli
ha concesso una proroga fino al 15 maggio 2017 per ottenere l'abitabilità. In
seguito, la delegazione ha esperito ulteriori sopralluoghi, annotando in
particolare quanto segue (cfr. verbali):
21.4.2017 (..) cantiere chiuso (..).
S'informa del fatto l'avv. __________.
L'Ufficio tecnico ci informa che alcune volte il cantiere è aperto. La licenza
x torrino lift e sopraelevazione tetto è stata negata dal Municipio. L'istante
non contesta il diniego della licenza (..).
12.5.2017 (..) il cantiere è aperto con 2 operai della __________ e 2 gessatori della ditta __________ al lavoro nella casa; (..) sono state posate le finestre della facciata nord; è stato eseguito il betoncino al I.P e sono in corso le finiture dei soffitti e delle pareti a gesso. Sono presenti le finestre al PT (..) + una vasca idro-massaggio in deposito al I.P. Tutti i bagni e servizi sono ancora allo stato grezzo; gli impianti elettrici sono ancora in alto mare poiché non sono stati ancora posati gli interruttori ed eseguiti i cablaggi (..); mancano i fili. Al locale cantina non siamo potuti accedere (plastica). Il cantiere sia all'interno che all'esterno è in disordine. Le facciate esterne sono come all'inizio (..).
30.5.2017 (..) dall'ultimo sopralluogo sono
parzialmente terminati i gessi e al PT sono stati tirati i cavi elettrici senza
la posa degli interruttori; non è ancora stato posato il quadro principale (..);
l'arch. __________ inoltrerà una variante a posteriori per confermare la licenza
edilizia (2003) ai piani LAFE approvati nel 2013. Viene messa agli atti l'offerta
AIL del 20 aprile 2017 per l'allacciamento definitivo dell'AP. È stata
concordata l'esecuzione dell'allacciamento (sostituzione vecchio tubo con uno
nuovo a partire dalla condotta comunale dalla strada).
In tutte le occasioni ed incontri non è mai stato presente né l'architetto né
la direzione lavori.
Viene fatto notare che l'abitabilità non è fattibile in quanto per terminare i
lavori occorrerà almeno diversi mesi; oggi non era presente nessun operai nel
cantiere. Il sig. RI 1 non voleva la presenza di operai al sopralluogo per ovvi
motivi.
Sul posto è depositato parte del pavimento in legno da posare nonché il telaio
(2) delle porte di entrata.
L'Ufficio tecnico tramite mail del 16.5.2017 ha chiesto di inoltrare la
notifica completa di tutta la casa; l'avv. __________ invierà copia della mail
alla Commissione.
Pertanto la commissione prenderà atto del verbale e dei documenti e deciderà in
merito sulla questione (..).
Il ricorrente ha poi
trasmesso all'Autorità di I istanza ulteriore corrispondenza relativa alle
problematiche della licenza edilizia e dell'allacciamento dell'acqua potabile.
5.3. Con decisione del 17 agosto 2017, l'Autorità di I istanza, ritenuti la diffida
del 14 settembre 2009, la pronuncia del 12 luglio 2016 della Commissione
cantonale di ricorso e i termini successivamente impartiti, preso atto che il
ricorrente non aveva ultimato i lavori per tempo violando così l'onere imposto,
ha disposto la revoca delle due autorizzazioni del 10 dicembre 1999.
6. L'insorgente
contesta come detto tale decisione, eccependo in primo luogo una violazione del
diritto di essere sentito, per non esser stato preavvisato di tutti i
sopralluoghi esperiti dall'Autorità di I istanza.
6.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in
quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia
presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende
tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2,
135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione
o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul
giudizio che dovrà essere reso (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii; STF
1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 2.2). Anche l'art. 27 cpv. 2 LPAmm
dispone che le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle
prove.
6.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione
del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura
ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi
a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità
decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente
grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche
se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità
priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto
importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II
218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I
279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
6.3. In concreto, è ben vero che al ricorrente non sono stati preannunciati
tutti i sopralluoghi effettuati dalla delegazione dell'autorità di prima
istanza, avvenuti per lo più in presenza di soli funzionari dell'Ufficio
tecnico. Tant'è che egli ha partecipato solo alle visite dei luoghi del 20
gennaio e del 30 maggio 2017. Nella misura in cui non l'ha invitato a
partecipare anche agli altri sopralluoghi, senza particolari ragioni, non v'è
dubbio che l'autorità di prime cure è incorsa in una violazione del diritto di
essere sentito dell'insorgente. Nelle circostanze concrete, va tuttavia
considerato che tale lesione può essere ritenuta sanata davanti a questo
Tribunale, che può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che
si pongono: al più tardi in questa sede, il ricorrente ha infatti potuto esprimersi
puntualmente sulle risultanze dei sopralluoghi rispettivamente sui relativi
verbali (cfr. ricorso, pag. 7, e memoriale doc. B, pag. 10 segg.). Non può
inoltre essere ignorato che, al di là delle obiezioni se il cantiere fosse o
meno chiuso un determinato giorno o sull'esecuzione di singole opere, nemmeno l'insorgente
contesta il fatto che al 30 maggio 2017 non fossero finiti i lavori di
ristrutturazione dei due appartamenti (intesi anche solo come lavori interni,
senza alcun lavoro esterno se non quelli inerenti ringhiere-parapetti e
conseguenti all'impianto termosanitario ed elettrico, cfr. memoriale doc. B,
pag. 19 e 20). Tanto meno pretende che lo siano stati successivamente, come ha
del resto chiaramente confermato l'istruttoria in questa sede, in cui è stato
tra l'altro esperito anche un sopralluogo alla presenza delle parti (cfr. pure sullo
stato dei lavori: Elenco dei lavori e delle prestazioni allegato dal ricorrente
il 31 marzo 2022; cfr. inoltre offerte prodotte il 3 agosto 2022). Più che
altro, l'insorgente lamenta infatti di essere stato coinvolto suo malgrado in
una serie di problematiche (riguardanti il permesso di costruzione mancante e l'allacciamento
dell'acqua al cantiere), che gli avrebbero impedito di ultimare i lavori
necessari per ottenere l'abitabilità.
In queste circostanze, è quindi evidente che un rinvio degli atti all'istanza
inferiore per ripetere uno o più sopralluoghi per constatare lo stato di
avanzamento dei lavori, quand'anche fosse concepibile, si rivelerebbe un'inutile
formalità priva di senso.
7. 7.1. L'insorgente
rimprovera alla precedente istanza di non aver considerato la problematica
riguardante la licenza edilizia mancante. Sostiene in particolare di
aver accettato in buona fede il termine del 31 marzo 2017, partendo dal
presupposto (errato) che i lavori potessero essere terminati in base alle varianti
anni 2013 e 2014 alla licenza del 2003 (che l'Autorità di I istanza aveva
dichiarato essere state approvate). In seguito, l'autorità comunale
avrebbe però preteso l'avvio di una nuova procedura edilizia per tali opere,
che sono per finire state autorizzate solo con il permesso di costruzione del
13 luglio 2017.
7.2. Ora, dagli atti emerge che con licenza edilizia del 26 novembre 2003 il
Municipio di __________ ha autorizzato la ristrutturazione dell'edificio in
oggetto, con trasformazioni interne ed esterne (nuove aperture, quattro abbaini
e copertura delle terrazze), unitamente all'ampliamento di un'autorimessa all'ingresso
del fondo e della piscina (di cui non ha però approvato la copertura). Tale decisione
è cresciuta in giudicato (dopo che il Governo ha respinto un ricorso dell'insorgente
e di sua madre contro il rifiuto riguardante la piscina, ris. gov. del 16 marzo
2004; cfr. incarto edilizio prodotto dal Municipio).
Per quanto qui interessa, dagli atti risulta che, a seguito della ripresa dei
lavori del 2010, dopo aver lamentato degli errori di progettazione della
proprietà per piani rispettivamente del progetto approvato nel 2003 (che
avrebbero in particolare reso difficoltoso il collegamento degli appartamenti
alle parti comuni nel piano seminterrato e/o nel sottotetto), il 14 settembre
2011 il ricorrente ha inoltrato all'Autorità di I istanza dei piani con delle
modifiche. Questi ultimi prevedevano dei cambiamenti interni, ma anche un
ridimensionamento di alcune aperture, modifiche alle terrazze (con una diversa
copertura, tettoie) e al tetto (leggero ampliamento degli abbaini). Da parte
sua, il 26 settembre 2012 l'Autorità di I istanza ha approvato tali modifiche
(cfr. pure email del 26 febbraio 2013 agli atti). La variante non è invece stata
sottoposta a una formale procedura di rilascio della licenza edilizia (nonostante
delle apparenti indicazioni in tal senso del tecnico comunale, cfr. incarto
LAFE, scambi email del 21 novembre 2012 e 26 febbraio 2013). Dagli atti risulta
comunque che, successivamente - mentre era pendente il ricorso contro la revoca
delle autorizzazioni del 24 luglio 2014 (poi annullata dalla Commissione
cantonale di ricorso) - il Municipio ha inopinatamente comunicato all'Autorità
di I istanza che le modifiche apportate, di poco conto, non
necessitano di ulteriore approvazione (cfr. incarto LAFE,
scritto del 24 settembre 2014 e piani allegati).
Un nullaosta da parte dell'Ufficio tecnico e dell'autorità preposta alla LAFE è
poi giunto anche per un'altra modifica informalmente richiesta dal ricorrente per
l'ascensore (vano prescelto per alloggiare i montanti idrici, termici ed
elettrici; cfr. incarto LAFE, scambi email del 23 ottobre, 21 e 25 novembre
2014).
7.3. Come visto, al momento di fissare il nuovo termine per ultimare i lavori,
all'udienza del 2 settembre 2016 sono state ricordate sia le modifiche apportate
al progetto autorizzato con la prima licenza (approvate dall'autorità
LAFE), sia l'obbligo di completare i lavori secondo i piani approvati
dal Comune, varianti comprese. Formulazione, questa, che, vista pure
l'esplicita ratifica dell'Esecutivo comunale (cfr. incarto LAFE, risoluzione
del 12 settembre 2016), poteva tutto sommato essere intesa nel senso che le
opere erano da ultimare in conformità alla licenza edilizia del 2003 e alle suddette
modifiche già informalmente avallate dalle autorità tra il 2012 e il 2014 - e
non tanto, come pretende ora il Municipio, che avrebbero dovuto essere conformi
a eventuali successive varianti, chiaramente da approvare mediante una
procedura edilizia (cfr. sua risposta).
Sennonché, dagli atti risulta che l'insorgente non si è attenuto ai piani e
alle modifiche di cui si è detto, ma che nell'ottobre 2016 ha nuovamente deciso
di modificare il progetto, sostituendo il tetto esistente a quattro falde con
uno a due falde (con relativi abbaini e torretta lift; cfr. incarto LAFE,
memoriale LICENZA EDILIZIA del ricorrente, pag. 2). Variante a cui non ha
rinunciato neppure a seguito di difficoltà emerse con il proprio architetto
(cfr. incarto LAFE, suo email del 14 dicembre 2016 all'UTC e predetto memoriale,
pag. 4). E ciò nonostante fosse a quel momento palese, non solo l'importanza di
rispettare il termine stabilito per ultimare i lavori, ma anche la problematica
edilizia, e meglio che i piani validi sono quelli approvati in data
26.11.2003; il municipio di __________ tiene validi i piani approvati
dalla Lafe per cercare di venirle incontro (in realtà non vi è nessuna licenza
edilizia; cfr. email del 13 dicembre 2016 dell'arch. __________ al
ricorrente, doc. B all. 31; cfr. pure memoriale doc. B, pag. 23).
Sta di fatto che l'insorgente - sebbene intendesse in realtà mantenere il
tetto come esistente, modificandolo solo in un secondo tempo, dopo aver
ottenuto l'abitabilità (cfr. memoriale doc. B, pag. 23) - il 27 gennaio
2017 ha inoltrato la notifica per l'ulteriore variante al tetto. Variante che
il competente Municipio ha però respinto con decisione del 17 marzo 2017 (poiché
contraria all'altezza e alle disposizioni sui corpi tecnici prescritti dalle
NAPR, doc. B all. 35) - senza che il ricorrente (assistito da architetti e da
un legale) potrebbe all'evidenza rimproverargli alcunché (come ad es. di non
aver preannunciato le difformità o magari di non aver autorizzato in modo
irrito altri esterni, disegnati in nero come già approvati,
cfr. memoriale doc. B, pag. 23; cfr. inoltre, sull'impossibilità di invocare la
buona fede rispetto a eventuali indicazioni ricevute da un funzionario dell'Ufficio
tecnico, STF 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.3).
Per finire solo l'8 giugno 2017, l'insorgente - dopo discussioni con l'Ufficio
tecnico (cfr. email del 15 e 16 maggio 2017, doc. B all. 39) - ha presentato
una notifica per le modifiche già effettuate rispetto alla licenza edilizia del
2003 (aggiornamento in corso d'opera come da disegni approvati da LAFE),
che l'Esecutivo comunale ha approvato nel giro di circa un mese, con licenza
edilizia del 13 luglio 2017 (cfr. incarto edilizio prodotto dal Municipio).
In queste circostanze, è quindi evidente che la problematica relativa al
permesso (parzialmente a posteriori) mancante - che il ricorrente avrebbe chiaramente
potuto raccogliere prima, al più tardi nel dicembre 2016 - non costituiva un
impedimento oggettivo alla prosecuzione dei lavori (che il Municipio non ha peraltro
mai sospeso ex art. 42 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL
705.100), in particolare di quelli interni (in specie di quelli previsti prima
della posa dei serramenti, pianificata solo a gennaio [piano 2] e
febbraio 2017 [piano 1-0] dal programma lavori settembre 2016 del
ricorrente; cfr. incarto LAFE e doc. B all. 24b). Va in effetti osservato che
una notifica di variante non era tanto necessaria per le piccole trasformazioni
all'interno dell'edificio (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110), ma
piuttosto per eventuali opere esterne o modifiche dell'aspetto esteriore dello
stabile (cfr. art. 6 cpv. 1 RLE), come ad es. l'apertura di nuove finestre o
eventuali trasformazioni al tetto (che il ricorrente non intende comunque attuare,
cfr. memoriale doc. B, pag. 23; memoriale conclusioni pag. 2).
Da questo profilo, il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2017 - che l'Autorità
di I istanza ha comunque prorogato fino al 15 maggio 2017, con una dilazione
che avrebbe all'evidenza permesso di coprire ogni eventuale differimento dei
lavori in attesa del permesso edilizio mancante (rilasciato come detto nel
lasso di ca. un mese) - va quindi imputato unicamente al ricorrente.
8. L'insorgente addebita inoltre il mancato rispetto del termine all'agire di terzi, e in particolare alla soppressione dell'allacciamento
dell'acqua al fondo,
che sarebbe intervenuto senza sua colpa da parte di AIL, dopo l'udienza del 2
settembre 2016.
8.1. Dagli atti risulta
effettivamente che il 9 settembre 2016 un tecnico di AIL avrebbe rimosso il
contatore idrico presente sul fondo del ricorrente. Dalle spiegazioni fornite
dall'azienda emerge in sostanza che tale contatore, riferito a una fornitura
temporanea per impianti da cantiere, sarebbe stato levato poiché situato in
una botola precaria ed esposto a rischi di danneggiamento e intemperie. Vista l'inattività
del cantiere, AIL avrebbe quindi sospeso temporaneamente l'erogazione dell'acqua,
che poteva però essere ripristinata, previa regolare domanda e saldo della
fattura (cfr. scritto di AIL del 16 marzo 2016, doc. B all. 52; cfr. pure email
di AIL del 13 dicembre 2016, doc. B all. 47). L'azienda ha invece escluso
qualsiasi nesso tra la sospensione momentanea dell'acqua e l'ottenimento dell'abitabilità,
necessaria ai fini dell'installazione di un contatore domestico (art.
29 del regolamento per la fornitura dell'acqua potabile nel comune di __________
[doc. B all. 44]), per il quale poteva essere inoltrata una specifica richiesta
(cfr. citato scritto di AIL del 16 marzo 2017; cfr. pure email di AIL del 14
dicembre 2016, doc. B all. 48).
L'insorgente - che afferma di aver inoltrato una regolare domanda scritta per
un allacciamento temporaneo da cantiere già nel periodo natalizio di
dicembre 2016 (cfr. memoriale doc. B, pag. 29; cfr. pure suo scritto del 2
marzo 2017, doc. B all. 51) - non ha poi però dato seguito alla fattura di AIL per
il ripristino dell'acqua da cantiere (cfr. citato scritto di AIL del 16 marzo
2017 e suo email del 17 marzo 2017, doc. B all. 52): [..] Avendo io capito,
forse errando, che per l'abitabilità fosse necessario il contatore domestico
funzionante, avevo già dato incarico a __________ di chiedervi l'installazione
di un nuovo contatore domestico [..] Visto lo stato dei lavori, betoncini e
intonaci eseguiti, mi è necessario il contatore dell'acqua domestico che quindi
chiedo mentre il contatore di cantiere, che ben serviva a dicembre, oggi
sarebbe, a mio parere, una duplicazione di costo non compatibile con il suo
utilizzo temporale (45 giorni) ed i consumi (gessi e poco altro). [..]). Per finire, il 1° agosto 2017 ha invece
accettato l'offerta di AIL del 20 aprile 2017 per l'allacciamento definitivo
(indicando quale data desiderata per l'esecuzione l'11 settembre 2017, cfr.
doc. B all. 65b).
8.2. Ora, premesso che spettava al ricorrente in quanto proprietario verificare
preventivamente le condizioni necessarie per la ripresa dei lavori
(allacciamenti all'acqua, elettricità, ecc.), e in generale l'organizzazione
del cantiere, in concreto occorre constare che nemmeno i problemi connessi all'erogazione
dell'acqua (emersi a ottobre 2016, cfr. memoriale doc. B, pag. 27) erano
oggettivamente tali da impedire l'avanzamento dei lavori. Non è in effetti dato
di vedere perché gli stessi non potevano semplicemente essere risolti
sollecitando prontamente l'allacciamento temporaneo per cantiere, saldando
tutto quanto reclamato da AIL e rimandando semmai a un secondo tempo ogni
discussione o polemica su altre questioni (natura del contatore, contratto,
responsabilità della rimozione, contestazioni fatture scoperte, ecc.; cfr.
scambi di corrispondenza con l'azienda: email 13, 14 dicembre 2016, 9 e 12
gennaio 2017, 21 febbraio 2017 e scritti del 2 e 16 marzo 2017, doc. 43, 45,
47-52, 66; cfr. pure memoriale doc. B, pag. 29 seg.). In ogni caso, non può
essere ignorato che, sebbene si dolesse dell'assenza di acqua sul cantiere
(cfr. pure email del 2 marzo 2017 all'Autorità di I istanza con richiesta di
proroga, doc. B all. 68), come visto l'insorgente ha poi espressamente rinunciato
al relativo allacciamento (cfr. supra, citato email del 17 marzo 2017;
cfr. pure già il suo scritto del 2 marzo 2017 a AIL: [..] ho [..] la quasi
certezza che non mi sarà installato a breve un contatore di cantiere dato che l'ho
richiesto a dicembre 2016 e la pratica non è stata iniziata da parte di AIL e
comunque ora il contatore di cantiere è secondario [..]). Dagli atti emerge
in effetti che il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha semplicemente
ovviato a tale mancanza con il proprio sforzo fisico (per riempire e
svuotare le taniche) ed economico (il mio tempo distolto ad altre attività;
cfr. memoriale doc. B, pag. 27 e pag. 16, in cui fa riferimento alle ore spese
a riempire personalmente le taniche alla fontana comunale; cfr. pure le
foto inserite nei plichi 8a e 8b allegati al doc. B, che raffigurano una o due
taniche sul cantiere, alla fontana o in un'automobile). Scelta che non
fa che confermare l'entità relativa del problema, che avrebbe semmai anche
potuto essere risolto in modo più efficace e celere con l'ausilio di terzi
(trasporti di acqua sul posto).
Per quanto riguarda l'allacciamento definitivo, basta invece rilevare che la
controversa revoca non è intervenuta perché non è per finire stato rilasciato
il certificato di abitabilità o allacciato il fondo alla rete di distribuzione
dell'acqua, ma perché l'insorgente non ha terminato i lavori di riattamento
dell'edificio, in particolare dei due appartamenti, tuttora allo stato di
cantiere.
Anche su questo punto, le sue critiche all'autorità di prime cure di non aver
tenuto conto delle peripezie legate alla rimozione dell'acqua da
parte di AIL cadono quindi nel vuoto. A maggior ragione alla luce della
proroga ch'essa gli ha comunque concesso fino al 15 maggio 2017 (supra
consid. Db, 5.2 e 7.3).
9. Ferme queste premesse, a giusta ragione l'Autorità di I istanza ha quindi revocato le due autorizzazioni del 1999. Contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, la revoca non avrebbe dovuto essere preceduta da nessuna ulteriore diffida. A seguito del giudizio del 12 luglio 2016 della Commissione cantonale di ricorso, l'autorità di prima istanza non era infatti tenuta a ripetere la diffida del 2009, ma solo a riassegnare formalmente (“riattivare”) un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, così da ottenere il rilascio del permesso di abitabilità. Termine che come visto è stato fissato in sette mesi, in contradditorio con il ricorrente, e che l'Autorità di I istanza ha ulteriormente posticipato al 15 maggio 2017, senza che possa esserle mossa alcuna critica per non aver dato seguito all'ennesima richiesta di proroga (email del 13 maggio 2017, doc. B all. 70), rimasta inascoltata.
In conclusione, la decisione dell'Autorità di I istanza deve quindi essere confermata, siccome immune da violazioni di diritto.
10. 10.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
10.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata
al dispendio di tempo occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-, dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera