Incarto n.
52.2017.513

 

Lugano

12 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Marco Lucchini, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2017 di

 

 

 

RI 1  

patrocinato da: PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 30 agosto 2017 (n. 3800) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 21 novembre 2013 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, qui ricorrente, è nato il 26 aprile 1944 ed ha conseguito la licenza di condurre della cat. B nel 1962.
Attualmente pensionato, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

 

9 marzo 2001              ammonimento per un'infrazione lieve;

20 dicembre 2001      revoca della licenza di condurre di un mese a seguito di un'infrazione grave (scontata dal 21 gennaio al 20 febbraio 2002);

24 settembre 2004     ammonimento per un'infrazione lieve;

23 ottobre 2007           ammonimento per un'infrazione lieve;

8 gennaio-

29 maggio 2009         revoca della licenza di condurre di 4 mesi a seguito di un'infrazione grave (per aver circolato il 1° agosto 2008 a velocità eccessiva, all'interno della località, superando di 31 km/h il vigente limite di velocità); la misura, ridotta a 3 mesi (grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale) è stata scontata dal 1° agosto al 31 ottobre 2009;

3 settembre/

15 settembre 2011     revoca della licenza di condurre di 15 mesi a seguito di un'infrazione grave (per aver circolato, il 20 aprile 2010, a velocità eccessiva fuori località superando di 34 km/h il limite vigente di 80 km/h); la misura, ridotta a 12 mesi (grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale) è stata scontata dal 4 ottobre 2010 al 3 ottobre 2011;

12 settembre 2013     revoca della licenza di condurre di un mese a seguito di un'infrazione lieve (per aver circolato, l'8 giugno 2013, a velocità eccessiva sull'autostrada, superando di 29 km/h il limite vigente di 80 km/h): provvedimento da scontare dal 14 ottobre al 13 novembre 2013.

 

 

B.   Il 17 ottobre 2013, verso le ore 15.10, RI 1 (a quel momento dipendente del comune di __________, quale tecnico comunale) riceveva una telefonata in ufficio dal responsabile dell'acquedotto comunale, il quale gli chiedeva di effettuare un controllo visivo dell'acquedotto a causa di una probabile perdita d'acqua segnalata dal sistema informatico. Nonostante la suddetta revoca della licenza del 12 settembre 2013 ancora in corso, il ricorrente, trovandosi da solo in ufficio, decideva di recarsi sul posto con la vettura di sua moglie; al rientro in sede, l'insorgente entrava in collisione con la vettura guidata da __________ (incidente che ha determinato solo lievi danni materiali). Durante il controllo dei documenti, gli agenti di polizia si sono accorti che l'insorgente era sprovvisto di licenza di condurre, in quanto revocatagli.

 

 

C.   Preso atto del rapporto di polizia 30 ottobre 2013 relativo a questi fatti, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti dell'interessato un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 21 novembre 2013 l'autorità amministrativa, tenuto conto dei suoi precedenti, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame verrà concesso prima del mese di ottobre 2015 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett. d e cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

 

D.   a. Avverso quest'ultimo provvedimento, RI 1 ha presentato dinnanzi al Consiglio di Stato un ricorso, al quale, nelle more della procedura, è stato conferito effetto sospensivo.

b. Nel frattempo, con decreto 9 dicembre 2013, il competente Procuratore pubblico ha ritenuto l'insorgente colpevole di guida senza autorizzazione in base all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (come pure di furto d'uso di un veicolo ex art. 94 cpv. 1 lett. a e b LCStr), per i fatti occorsi il 17 ottobre 2013, condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 300.- (e proponendo la revoca della sospensione condizionale di una precedente pena).

c. Esperito il dibattimento, con sentenza 9 ottobre 2014 il giudice della Pretura Penale ha prosciolto RI 1 dal reato di furto d'uso di un veicolo, dichiarandolo invece colpevole di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), ma esentandolo da pena ex art. 100 cifra seconda frase LCStr (e senza far propria la suddetta proposta di revoca della sospensione condizionale). La motivazione della decisione è stata resa 22 mesi dopo.

d. Con giudizio 23 marzo 2017, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'appello interposto da RI 1, confermando la condanna di colpevolezza di guida senza autorizzazione, senza modificare gli altri dispositivi del giudizio (passati incontestati in giudicato). Tale sentenza, rimasta inimpugnata, è cresciuta in giudicato.

 

 

E.   Preso atto di quest'ultima decisione, con giudizio 30 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento della Sezione della circolazione, respingendo l'impugnativa del ricorrente.
Il Governo ha anzitutto ricordato di essere vincolato per giurisprudenza federale agli accertamenti di fatto contenuti nella pronuncia penale, rilevando peraltro come neppure il ricorrente li rimetteva in discussione, se non dal profilo della loro qualifica giuridica. In tale ambito ha pure rilevato come la Corte di appello e di revisione penale, nel suo giudizio, avesse evidenziato che l'esenzione da pena disposta in primo grado - pur non potendo essere rimessa in discussione per il divieto della reformatio in pejus - fosse scaturita da un'errata applicazione dell'art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr. Data per assodata la sussistenza dell'infrazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr e visti i due gravi precedenti accumulati nel 2009 e nel 2011, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto fossero dati gli estremi per la revoca a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, disposta in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, confermando pure la condizione imposta per la riammissione alla guida, siccome conforme all'art. 17 cpv. 3 LCStr.

 

F.    Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla decisione di revoca della Sezione della circolazione.
L'insorgente rimprovera essenzialmente al Governo di aver acriticamente sposato la pronuncia resa dalla Corte di appello e di revisione penale e di non aver apprezzato diversamente la fattispecie dal profilo giuridico. In particolare lamenta una violazione degli art. 16a cpv. 4 e 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr, nonché dell'art. 17 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), come pure, in subordine dell'art. 18 CP, in subordine dell'art. 14 CP, tutti eventualmente in relazione con l'art. 13 CP. Ripercorrendo i fatti, il ricorrente ribadisce come l'infrazione commessa il 17 ottobre 2013 sarebbe stata a suo dire inevitabile, posto che quel giorno sarebbe stato indispensabile un suo intervento per verificare e sistemare quella che riteneva essere un'improvvisa rottura di una condotta di acqua potabile e che, contrariamente a quanto concluso dalle autorità penali, non vi sarebbero state altre alternative se non recarsi sul posto alla guida del veicolo della consorte. L'interesse pubblico ad una sua pronta azione, aggiunge, sarebbe stato prevalente rispetto a quello "formale" al rispetto della decisione di revoca; tanto più che dalla sua guida non sarebbe scaturito pericolo alcuno per terzi. In via subordinata, chiede infine che l'art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr applicato dal Pretore penale sia considerato anche in sede amministrativa, mandandolo esente da sanzione o perlomeno riducendo la durata della contestata revoca.


G.   Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1
LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta di audizione personale del ricorrente nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014). 

 

 

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1; 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in RtiD I-2011 n. 41).

2.2. Per giurisprudenza, l'autorità amministrativa può di regola valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a meno che le valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendono fortemente dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi; 124 II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5; 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.2; 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr. anche STA 52.2009.440 dell'8 febbraio 2010, consid. 2.1).


3.3.1. In concreto, come visto in narrativa, dagli atti risulta che a seguito degli eventi occorsi il 17 ottobre 2013, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che RI 1 ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale, il quale - indetto un pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente (oltre a un teste) - ha in particolare dichiarato RI 1 colpevole del reato di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), esentandolo nondimeno da ogni pena in applicazione dell'art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr (cfr. su questo punto, infra consid. 4). Il Pretore, previo approfondimento degli accadimenti in sede dibattimentale, ha in particolare escluso che l'accusato potesse essere prosciolto appoggiandosi agli art. 14 e 17 seg. CP, ritenuto come nella fattispecie avesse molteplici opzioni alternative (semplici e altrettanto efficaci) per fronteggiare il problema della sospetta perdita d'acqua della rete idrica - che si è poi rivelata essere solo un difetto del sistema informatico - senza mettersi alla guida del veicolo della moglie (ad esempio: telefonare alla consorte affinché lo accompagnasse sul posto, avvertire la polizia comunale e/o cantonale, domandare alla persona che gli aveva segnalato il problema di farsi dare il recapito di qualcun'altro che potesse intervenire, chiamare un taxi per farsi accompagnare o interpellare direttamente una ditta o un artigiano del ramo; cfr. sentenza 9 ottobre 2014, pag. 14 e 15). Il magistrato penale ha inoltre negato che l'accusato avesse agito in uno stato di necessità putativo (art. 17 CP in relazione con l'art. 13 CP), spiegando tra l'altro come una qualsiasi persona coscienziosa, nella situazione del ricorrente (che era oltretutto perfettamente cosciente del ritiro della patente dopo l'ennesima infrazione alla LCStr e avrebbe pertanto dovuto prestare la massima attenzione), avrebbe meglio approfondito le semplici alternative a sua disposizione, ciò che il ricorrente - negligentemente - non ha invece fatto; un qualsiasi errore al riguardo, ha concluso, sarebbe pertanto stato evitabile (cfr. nel dettaglio: citata sentenza, pag. 16-18). Tale condanna è stata a sua volta confermata dalla Corte di appello e di revisione penale, la quale - premesso come nulla agli atti permettesse di dare per acquisito che, quel giorno, vi fosse una vera e propria situazione d'urgenza - ha in particolare escluso, di primo acchito, l'invocata applicazione degli art. 17 seg. CP (per manifesta ed evidente violazione del principio di sussidiarietà; cfr. giudizio 23 marzo 2017, pag. 3 e 4, in cui viene tra l'altro pure indicato che il ricorrente, vista la distanza percorsa in soli 4-5 minuti, avrebbe anche potuto recarsi a piedi, in bicicletta o in motorino), come pure dell'art. 14 CP e, infine, dell'art. 13 CP (cfr. giudizio citato, pag. 5).
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare questi fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti, ma anche alla qualifica giuridica del reato commesso che ha portato alla condanna pronunciata, da ultimo, il 23 marzo 2017. Ciò vale segnatamente per il quesito - negato in sede penale e qui invano riproposto dal ricorrente - se sussistesse uno stato di necessità (anche solo putativo), ritenuto come lo stesso dipenda strettamente dall'apprezzamento di quelle circostanze di cui, in concreto, il giudice penale ha senz'altro una miglior conoscenza, posto che in quel contesto sono stati approfonditi gli accadimenti, e in particolare il ricorrente è stato anche interrogato nell'ambito di un pubblico dibattimento. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti o valutazioni giuridiche errate, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale, segnatamente contestando l'infrazione che gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 7). Il ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatogli, è invece rimasto passivo, accettando quindi pure di non essersi trovato in uno stato di necessità (anche solo putativo; cfr. nello stesso senso: STF 1C_81/2017 del 15 febbraio 2017, consid. 2.2; 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013, consid. 2.3; 1C_235/2012 del 29 agosto 2012, consid. 4; 1C_135/2008 del 13 agosto 2008, consid. 2.3.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 324 e 690 con nota 3371; cfr. inoltre DTF 124 II 103 consid. 1d). Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato crescere in giudicato la decisione penale pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che la condanna per aver guidato nonostante la revoca avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.
Da respingere sono dunque le critiche mosse al riguardo al Governo, come pure gli argomenti con cui tenta in modo generico di rimettere in discussione le opzioni alternative accertate in sede penale, che gli avrebbero chiaramente permesso di evitare d'incorrere nell'infrazione.

3.2. Vincolata per evidenti ragioni d'unità di giudizio alle conclusioni penali, a questa Corte non resta altro che esaminare se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati dall'art. 16 cpv. 3 LCStr.


4.4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell'art. 100 cifra 4 terzo periodo (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr, nella versione in vigore dal 1° agosto 2016).
La nuova LCStr (modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005, RU 2002 pag. 2767, 2004 pag. 2849) prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi (art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).

4.2. In concreto il ricorrente, dopo aver subito nel 2009 un ritiro della licenza di 4 mesi (poi ridotta a 3 mesi) per un'infrazione grave, nel 2011 è stato oggetto di una seconda revoca di 15 mesi (poi ridotta a 12 mesi) per un'ulteriore grave infrazione. Con decisione 12 settembre 2013, la Sezione della circolazione gli ha nuovamente revocato la licenza di condurre, questa volta per un mese, a seguito di un'infrazione lieve, il tutto così come illustrato in narrativa (cfr. consid. A). Il 17 ottobre 2013, nonostante quest'ultima misura d'ammonimento in corso (da scontare dal 14 ottobre al 13 novembre 2013), RI 1 ha circolato alla guida del veicolo della moglie, rendendosi colpevole del reato di guida nonostante revoca di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.
Ora tale delitto rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente definite come tali dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr, che a cagione dei precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2 anni in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr. Escluso è infatti, come visto in precedenza, che alla fattispecie possa tornare applicabile l'art. 17 CP o le altre norme richiamate in subordine dal ricorrente, in particolare che egli possa evocare uno stato di necessità (anche solo putativo) ritenuto che, su questi aspetti, non vi sono seri motivi per scostarsi dal giudizio reso dal Pretore penale, confermato dalla Corte di appello e revisione penale (cfr. supra, consid. 2 e 3.1).
L'insorgente non può sollecitare una rinuncia a qualsiasi provvedimento ai sensi dell'art. 16a cpv. 4 LCStr, invocato nel suo ricorso, già perché non ha commesso un'infrazione particolarmente lieve ma, come visto, un'infrazione grave, definita come tale dalla legge (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr).
Invano il ricorrente chiede poi l'applicazione analogica dell'art. 100 cifra 1 secondo periodo LCStr che il Pretore penale gli ha riconosciuto in sede penale. Al di là del fatto che l'esenzione da pena è stata criticata dalla Corte di appello e revisione penale (che l'ha ritenuta errata, senza però poterla rimettere in discussione per il divieto della reformatio in pejus, cfr. citato giudizio 23 marzo 2017, pag. 6), va precisato che questa norma non torna comunque applicabile in sede amministrativa: in una recente sentenza (STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016), il Tribunale federale ha infatti ulteriormente sottolineato come con l'entrata in vigore del nuovo diritto dal 1° gennaio 2005 sia oramai esclusa ogni possibilità di derogare alla durata minima della revoca, in particolare che l'art. 16 cpv. 3 LCStr - a differenza della prassi sviluppata sotto l'egida del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr (cfr. DTF 124 II 103 consid. 2, 117  IV 302, consid. 3b/dd) - in caso di guida nonostante revoca, non permette (più) di derogare alla durata minima della revoca neppure in caso di negligenza lieve, tale essendo la chiara volontà operata dal legislatore sul tema al fine di rafforzare la sicurezza stradale (cfr. STF 1C_102/ 2016 citata, consid. 2.2-2.5; cfr. inoltre STF 1C_215/2013 de 28 maggio 2013 consid. 2.2 e 1C_272/2007 del 16 maggio 2008, consid. 4.5). Già per tale motivo, da respingere è pertanto la domanda formulata in via subordinata dal ricorrente di prescindere dalla misura disposta nei suoi confronti.
Ne consegue che il provvedimento tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione, tenendo conto del periodo già scontato (tra la data dell'infrazione, il 17 ottobre 2013, e la restituzione del permesso di guida successiva al giudizio sull'effetto sospensivo del Presidente del Governo; cfr. scritto 7 gennaio 2014 della Sezione della circolazione a RI 1 agli atti). 


5.    Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.



6.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.



7.    La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera