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Incarti n. 52.2017.546
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi (a) del 3 marzo 2016 e (b) del 25 ottobre 2017 di
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RI 1
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contro |
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a. |
la decisione del 27 gennaio 2016 (n. 347) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di CO 3 e CO 4 avverso la risoluzione del 24 ottobre 2014 con cui il Municipio di Mezzovico-Vira gli ha rilasciato la licenza edilizia per costruire due nuove case unifamiliari sul suo terreno (part. __________); |
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b. |
la decisione del 19 settembre 2017 (n. 4156) del Governo che ha accolto il ricorso di CO 3 e CO 4 contro la risoluzione del 27 ottobre 2016 mediante la quale il Municipio di Mezzovico-Vira gli ha concesso il permesso per edificare due nuove case unifamiliari sul medesimo terreno (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un terreno (part. ________) in pendio di forma irregolare (1'112 mq), situato a Mezzovico-Vira. Il terreno ha uno sbocco su via __________ (N). Sul versante opposto (S-O) è costeggiato dal riale __________. Il fondo è assegnato alla zona residenziale estensiva unifamiliare (REU); secondo il piano del paesaggio, è inoltre gravato da un vincolo naturale (siepi e boschetti, EN 4) di cui si dirà meglio più avanti.
ESTRATTO MAPPA CATASTALE
B. a. Con domanda
di costruzione del 10 marzo 2014 (progetto 1), l'insorgente ha chiesto
al Municipio il permesso di edificare sul terreno due nuove case unifamiliari (casa
M__________ e casa D__________). Gli edifici, strutturati su tre livelli e
coperti da un tetto piano, saranno collegati da due locali esterni. Secondo i
piani, casa D__________ disterà fino a ca. 8-9 m dall'omonimo riale. L'accesso
avverrà dal lato opposto, attraverso una strada privata ricavata nell'imbuto
che sbocca su via __________, lungo il confine con la part. __________. Ai suoi
piedi, su una fascia di terreno (ca. 80 mq) sorretto da un muro a secco, è
prevista la messa a dimora di una
siepe, che secondo il progetto dovrebbe sostituire in modo confacente
l'elemento naturale protetto dal PR.
b. Nel termine di pubblicazione alla domanda di costruzione si sono opposti CO
3 e CO 4, proprietari del fondo confinante a monte (part. __________).
c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 88477) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio - integrato tra l'altro dal preavviso dell'Ufficio
dei corsi d'acqua (UCA), che ha concesso una deroga alla distanza minima dal
riale ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione
delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201) e quello dell'Ufficio della
natura e del paesaggio (UNP), che ha preavvisato positivamente la sostituzione
dell'elemento naturale protetto EN4 - il 24 ottobre 2014 il Municipio ha
rilasciato al ricorrente la licenza edilizia richiesta.
d. Con risoluzione del 27 gennaio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso presentato dai vicini opponenti avverso la predetta decisione, che ha
annullato.
Disattese alcune censure riferite al diritto di essere sentito, alla
completezza della domanda di costruzione e alla sistemazione del terreno, il
Governo ha invece ritenuto che le due case non rispettassero la distanza minima
tra edifici di 6 m (negando l'esistenza di una contiguità ed escludendo che al
difetto potesse facilmente essere posto rimedio). Ha poi in particolare
riscontrato una violazione del vincolo pianificatorio EN4 (siepi e boschetti),
ritenendo in sostanza lacunose le valutazioni formulate al riguardo dall'UNP e
dal Municipio. Il progetto, ha concluso, sarebbe pregiudizievole per l'elemento
naturale protetto (non considerato nella sua effettiva estensione e
composizione) e contrario all'art. 22 delle norme d'attuazione del piano
regolatore di Mezzovico-Vira (NAPR), che ne vieta la manomissione. Nel suo
giudizio l'Esecutivo cantonale ha inoltre negato che fossero dati i presupposti
per concedere una deroga allo spazio riservato ai corsi d'acqua (art. 41c
cpv. 1 OPAc), difettando in particolare il requisito di una "zona
densamente edificata". Da ultimo, ha riscontrato delle carenze nella
valutazione della visibilità dell'accesso.
C. a. Avverso il
predetto giudizio, con ricorso del 3 marzo 2016 (a) RI 1 si aggrava ora
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e
che sia ripristinata la licenza edilizia.
In sintesi, il ricorrente contesta anzitutto le conclusioni tratte dal Governo
in punto al vincolo EN4, affermando in sostanza che la relativa indicazione nel
piano del paesaggio (rudimentale tratteggio) avrebbe valore indicativo
(tipo inventario); in ogni caso, ritiene che sarebbero dati gli estremi per una
deroga al divieto di manomissione giusta l'art. 22 NAPR, il quale andrebbe contestualizzato
nel quadro della legislazione sulla protezione della natura (in particolare, l'art.
18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°
luglio 1966; LPN; RS 451). La sistemazione dell'elemento naturale prevista dal
progetto, aggiunge, sarebbe confacente e addirittura migliore dal profilo qualitativo.
A differenza di quanto dedotto dalla precedente istanza, sostiene poi che il
progetto potrebbe beneficiare di una deroga in base all'art. 41c cpv. 1
OPAc, spiegando diffusamente perché il suo fondo apparterrebbe ad una zona
densamente edificata. Contesta infine le conclusioni del Consiglio di Stato sia
in merito all'accesso, sia in punto alle distanze tra edifici; in via
subordinata, chiede che il progetto venga approvato secondo una delle varianti
già prodotte in prima istanza.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione
(UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre i vicini CO 3 e CO 4
chiedono la reiezione del ricorso, contestando puntualmente le tesi del ricorrente,
con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
c. Con la replica e le dupliche, il ricorrente rispettivamente l'UDC, il
Municipio e i vicini opponenti si sono riconfermati nelle loro rispettive
conclusioni e domande di giudizio, avversandosi vicendevolmente.
D. a. Nel
frattempo, il 20 giugno 2016 RI 1 ha presentato al Municipio una seconda
domanda di costruzione (progetto 2), chiedendo il permesso di edificare
sullo stesso terreno due case unifamiliari analoghe. Il progetto si differenzia
essenzialmente dal primo solo per la soppressione del corpo di collegamento tra
casa M__________ e casa D__________ e per un maggior arretramento (+ m 1.60
ca.) di quest'ultima dal riale. La domanda è corredata da uno studio per la "valorizzazione
naturalistica dell'elemento protetto EN4" (__________, Consulenza e
ingegneria ambientale Sagl; di seguito: studio __________), che prevede una
serie d'interventi che interessano, oltre al terrazzamento ai piedi della
strada d'accesso, una striscia di prato larga 3 m, ritagliata nel giardino
lungo il confine con i fondi sottostanti (part. __________, __________, __________,
__________).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato le obiezioni di CO 1 e
CO 2, proprietari di un fondo a valle (part. __________), come pure,
nuovamente, di CO 3 e CO 4 (part. __________), i quali hanno sollevato svariate
censure, poi riproposte in sede ricorso.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 98032) - integrato da quello dell'UNP, che ha un'altra volta
preavvisato favorevolmente la sostituzione dell'elemento naturale protetto EN 4
- il 27 ottobre 2016 il Municipio ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia.
d. Con unica risoluzione del 19 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso presentato dai vicini __________ e quello di CO 3 e CO 4,
annullando il suddetto permesso.
Dopo aver rigettato le eccezioni d'incompletezza della domanda e una censura
riferita all'art. 33 NAPR, il Governo ha essenzialmente evidenziato la medesima
violazione del vincolo naturale EN4 già riscontrata nel precedente giudizio,
motivandola ulteriormente: messa in luce l'estensione della fascia protetta dal
PR - comparando il piano del paesaggio, le risultanze catastali e i rilievi fotografici
meno recenti (ortofoto temporali SIFTI) - ha rilevato come il progetto in
pratica la dimezzasse. Per quanto il vincolo possa pregiudicare l'accesso alla
part. __________ (un tempo riunito con la part. __________, che il ricorrente
ha frazionato e poi venduto nel 2007), nulla imporrebbe di realizzare due
edifici all'interno di questa fascia, sfruttando tutte le potenzialità edificatorie
del fondo. La sostituzione prospettata dal progetto, ha aggiunto, non sarebbe
in ogni caso confacente e quindi ammissibile ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter
LPN, delle relative norme cantonali e dell'art. 22 cpv. 5 NAPR. Disattenderebbe
peraltro anche le distanze previste per le alberature dall'art. 9 cpv. 4 NAPR.
Dopo aver rilevato una disattenzione delle norme sulle altezze per casa D__________
(derivante dall'estensione del terrapieno a valle) e un esiguo sorpasso (+ 2.45
mq) della superficie utile lorda, comunque emendabile (riducendo le dimensioni
di due vani disponibili), il Governo ha invece ritenuto che il progetto rispettasse
ora la distanza dal riale. In particolare, casa D__________ (con il pozzo luce
ai piedi della sua facciata S-O) non occuperebbe lo spazio riservato al corso d'acqua,
che sarebbe pari a 8 m e non a quanto erroneamente riportato sui piani (8 m +
la larghezza dell'alveo). Per finire, l'Esecutivo cantonale ha respinto le
altre censure sollevate dai vicini concernenti l'altezza di un muro esterno e
le diverse obiezioni relative alla configurazione dell'accesso (pendenza,
visibilità, ecc.).
E. a. Anche contro
quest'ultimo giudizio, con ricorso del 25 ottobre 2017 (b) RI 1 si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
assieme al ripristino della licenza edilizia del 23 settembre 2016.
Il ricorrente ripropone essenzialmente le medesime censure riferite al vincolo
naturale protetto (EN4). Ritiene in particolare che lo sviluppo del nuovo
elemento sarebbe pressoché identico. Anche se la sua superficie fosse
inferiore, andrebbe comunque considerato che gli interventi prospettati dallo
studio __________ ne aumenterebbero il valore ecologico, così come ritenuto dal
Municipio sulla base del preavviso consultivo dell'UNP: giustificata sarebbe
pertanto la concessione di una deroga in base all'art. 22 cpv. 5 NAPR. Lesiva
dell'autonomia comunale sarebbe invece l'opposta conclusione del Governo. In
tale contesto lamenta anche una lesione della garanzia della proprietà, negando
un interesse pubblico al pedissequo mantenimento e ripristino del "vecchio"
EN4, che sarebbe stato infestato da robinie. I nuovi cespugli, prosegue,
non sono alberi e non richiamerebbero dunque la distanza da confine ex art. 9
cpv. 5 NAPR. Errate sarebbero infine le conclusioni tratte dall'Esecutivo
cantonale relativamente all'altezza di casa D__________ e al terrapieno
previsto ai suoi piedi. Il lieve sorpasso di SUL andrebbe invece emendato, così
come già indicato dalla precedente istanza.
b. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
L'UDC si rimette al giudizio del Tribunale. I vicini CO 3 e CO 4 postulano il
rigetto dell'impugnativa, confutando puntualmente le tesi dell'insorgente e
riproponendo le eccezioni disattese dal Governo (relativamente alla distanza
dal riale __________, ecc.) con argomenti che, per quanto necessario, verranno
discussi nel seguito. I vicini CO 1 sono invece rimasti silenti.
c. In sede di replica e duplica il ricorrente rispettivamente l'UDC e i
resistenti CO 3 e CO 4 si sono riconfermati nelle proprie posizioni,
sviluppando ulteriormente le proprie tesi. Pure di questi allegati si dirà, ove
occorresse, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente
toccato dai giudizi impugnati, di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art.
65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili
in ordine.
1.2. Fondandosi essenzialmente sul medesimo complesso di fatti, le impugnative
possono essere evase congiuntamente (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi, presente e passata, emerge in modo
sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie prodotte dalle parti,
unitamente alle immagini aeree pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della
topografia swisstopo (map.geo.admin.ch). Il sopralluogo postulato dal ricorrente
non appare invece idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del
presente giudizio.
Ricorso (a): Progetto 1
2. Elemento
naturale protetto EN4
2.1. Conformemente all'art. 78 cpv. 4 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione
dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione della
natura, ovvero dei biotopi e delle specie (cfr. Peter
Keller, Das heutige
Naturschutzrecht - Systematik und gesetzgeberischer Handlungsbedarf, in: URP
2016, pag. 155 segg., pag. 159 e rimandi). Tale materia è stata disciplinata, a
livello legislativo, dalla LPN, e segnatamente dalle norme del capo 3° (art. 18
segg.; cfr. Keller, op. cit., pag.
160). Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN, l'estinzione di specie animali e vegetali
indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali
sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere
segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le
fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati
secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione
compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv.
1bis LPN). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale; i Cantoni ne disciplinano la protezione e la
manutenzione (art. 18a LPN). Quanto ai biotopi d'importanza regionale e locale,
spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN, provvedere alla loro
protezione e manutenzione. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di un mandato
imperativo (cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3a). La Confederazione e, trattandosi
di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni, devono pertanto stabilire
nel singolo caso quali sono gli spazi vitali da proteggere, procedendo ad una
ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. DTF 118 Ib 485
consid. 3).
2.2. L'istituzione della tutela dei biotopi degni di protezione di importanza
locale avviene di principio nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione
(art. 14 segg. LPT; cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3c), di regola mediante
l'istituzione di zone di protezione giusta l'art. 17 della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ma sono
possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti
di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 485 consid. 3c) e possono far capo alle
procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 203 consid. 5i; cfr. anche STA
90.1999.95 dell'8 novembre 2000 consid. 4.2). In tal senso la legge cantonale
sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100), entrata in
vigore il 1° marzo 2002, prevede che le misure di protezione per le componenti
naturali particolarmente degne di protezione (tra cui i biotopi, cfr. art. 2
cpv. 2 e 8 LCN) d'importanza locale sono stabilite dal piano regolatore (cfr.
art. 16 cpv. 1 LCN; per quelle d'importanza nazionale e cantonale, cfr. invece
art. 13 e 14 LCN). In questo senso, la legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede in particolare l'istituzione di zone di
protezione (cfr. art. 20 LST e art. 27 IX lett. a del regolamento della legge
sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110). Disciplina
più o meno analoga era prevista dalla legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;
BU 1990, 365; art. 28 cpv. 2), che demandava alle rappresentazioni grafiche di
fissare le zone di protezione dei beni naturalistici (lett. f), ma anche i
vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici
(lett. h).
2.3. Il piano regolatore di Mezzovico-Vira prevede una specifica tutela per le
componenti naturalistiche, segnatamente per gli elementi naturali protetti (EN),
che sono regolati all'art. 22 NAPR e raffigurati sul piano del paesaggio. Tale
disciplina è stata adottata nell'ambito della revisione del PR approvata dal
Consiglio di Stato il 9 giugno 1999 (ris. n. 2539), dunque sotto l'egida dell'art.
28 cpv. 2 LALPT (cfr. per l'esempio di una norma analoga, STA 90.1994.225 del
29 febbraio 1996 consid. B e 6).
In base all'art. 22 cpv. 1 NAPR, sono considerati elementi naturali protetti i
seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico:
EN 1 i corsi d'acqua, le acque stagnanti e le loro rive naturali
EN 2 i biotopi umidi
EN 3 i muri a secco
EN 4 le siepi e boschetti indicati nel Piano del paesaggio
EN 5 le selve castanili indicate nel Piano del paesaggio
EN 6 i singoli alberi indicati nel Piano del paesaggio
EN 7 i massi coppellati.
Il cpv. 2 della norma vieta in generale qualsiasi manomissione o intervento che
possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio presente.
2.4. In concreto il fondo dedotto in edificazione è gravato da uno speciale
vincolo "siepi e boschetti" (EN4) raffigurato sul piano del
paesaggio. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale restrizione è
chiara e sufficientemente definita: il citato piano permette di affermare senza
equivoci che il vincolo - che non costituisce all'evidenza un semplice inventario
- interessi buona parte del fondo. Raffigurato mediante una netta striscia
verde (ad arco) - e non da un semplice tratteggio "a macchia di leopardo"
come già asserito dall'insorgente - con esso il Comune ha chiaramente inteso
tutelare, nella sua estensione, il valore ecologico della densa fascia di
vegetazione (formata da cespugli bassi e alti, singoli alberi e piante
erbacee), che si allungava su questa porzione del fondovalle, dallo sbocco su __________
fino alle immediate vicinanze del riale. In particolare, pur ammettendo un
certo grado di approssimazione - dato dalla scala 1:5000 -, dal piano del
paesaggio si può agevolmente dedurre (per misurazione) che la striscia verde è
lunga in media almeno una settantina di metri e larga, se non 10 m (come
indicato dal Governo nel giudizio 19 settembre 2017), almeno 6-7 m (più o meno
quanto il corpo a N-O della villa sulla part. __________; cfr. peraltro anche l'ingrandimento
nel ricorso del 25 ottobre 2017, pag. 7). Partendo dalla strada, si può quindi
comodamente ritenere che essa interessi (almeno) quasi tutta la prima parte a "imbuto"
dell'attuale part. __________ e quella più o meno centrale della sua "pancia"
più larga (che ingloba il rudere sub. A e B), fino almeno all'altezza del
confine N-E della part. __________ (fascia di ca. 400-500 mq). La cintura verde
è in ogni caso ben differente da quella indicata nello studio __________
prodotto con il progetto 2, larga appena 3 m circa e schiacciata sul confine
con i fondi sottostanti (cfr. figura 1). Basta tracciare sui piani una retta
lungo l'asse della facciata S-E dell'edificio scolastico (part. __________ sub.
A) sull'altro lato del riale per rendersene conto. Entro i suddetti termini, l'interpretazione
del vincolo raffigurato sul piano del paesaggio non appare affatto scorretta,
ma anzi finanche generosa se raffrontata con la vegetazione d'alto fusto -
apparentemente ben più consistente ed estesa - che di fatto ricopriva il terreno
al momento dell'adozione del vincolo di PR (cfr. immagini aeree tra il 1995 e
2001, pubblicate sul geoportale federale di swisstopo, map.geo.admin.ch, SWISSIMAGE
Viaggio nel tempo, oltre che peraltro nella banca dati SIFTI evocata dal Governo).
2.5. Ciò detto, altrettanto certo è che con il vincolo in questione ("siepi
e boschetti") il PR abbia inteso istituire una specifica tutela per questo
tipo di biotopo, degno di protezione ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1bis LPN
in combinato disposto con l'art. 18b LPN). Lo si può anzitutto dedurre dal cpv.
4 dell'art. 22 NAPR, che rimanda espressamente al (previgente) art. 18d LPN
(per l'assunzione degli oneri derivanti dalla protezione e manutenzione di
biotopi d'importanza locale e regionale). Lo conferma poi inequivocabilmente lo
studio, richiamato dal rapporto di pianificazione, delle componenti
naturalistiche e paesaggistiche di __________ del febbraio 1993 su cui si è
fondato il PR (cfr. pag. 16 "... siepi e boschetti sono esplicitamente
protetti dalla LPN", cfr. doc. 5 allegato alla risposta del 30 gennaio
2015 di RI 1 al Governo). Secondo il citato studio, le siepi e i boschetti
hanno in generale un'importanza naturalistica (e paesaggistica) di diversificazione
del territorio e delle sue componenti floristiche e faunistiche. In un contesto
di sfruttamento intensivo del territorio, come è il caso del fondovalle di
Mezzovico-Vira, l'importanza di queste strutture è determinante per il mantenimento
di un certo equilibrio ecologico (cfr. pag. 10). In particolare, questo genere
di biotopo va tutelato per la sua flora variata, che forma un ambiente
diversificato dal quale numerose specie animali traggono vantaggio (nella
misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi d'appostamento a predatori,
nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti di nidificazione a numerosi
uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi che vanno in letargo, ecc.).
Le siepi, soggiunge lo studio (cfr. pag. 16), contribuiscono inoltre a consolidare
il terreno, a frenare il vento e a strutturare il paesaggio.
Lo spazio vitale sul terreno del ricorrente - di apprezzabile estensione prescindendo
dagli indebiti tagli della flora evocati dal Governo, che si sono susseguiti
nel tempo (2004 e 2011, cfr. immagini aeree tra il 2001 e il 2012, pubblicate
sul citato geoportale federale; foto doc. F, G e H prodotte dai resistenti al
Governo; cfr. inoltre giudizio del Consiglio di Stato del 19 settembre 2017, pag.
7) - va pertanto considerato un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art.
18 LPN, protetto dal piano regolatore.
3. Ferma
questa premessa - e posto che il vincolo pianificatorio non può di principio
essere rimesso in discussione nella procedura di rilascio del permesso di
costruzione, tranne in alcuni casi eccezionali, che qui non ricorrono, né sono
fatti valere (cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1, 123 II 337 consid. 3a e
rimandi; RDAT I-2003 n. 29 consid. 2) -, resta da verificare se il progetto
possa essere autorizzato in base alle norme federali e all'art. 22 NAPR.
3.1. Di principio, l'art. 22 cpv. 2 NAPR vieta come detto qualsiasi
manomissione o intervento su queste componenti naturali. Il cpv. 5 conferisce
nondimeno al municipio, a facoltà di concedere deroghe, sentito il
preavviso dell'autorità cantonale competente.
Tale disposizione, in quanto riferita ai biotopi ai sensi dell'art. 18 LPN, va
letta alla luce del diritto di rango superiore, segnatamente dell'art. 18 cpv.
1ter LPN e 14 cpv. 6 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del
paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1), e delle norme cantonali d'attuazione.
Lo stesso ricorrente lo ha ribadito a più riprese. In base al quadro federale,
i biotopi degni di protezione d'importanza regionale e locale - ancorché non
godano di una tutela assoluta (cfr. Karl
Ludwig Fahrländer,
Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 26 ad art. 18; Hans
Maurer, Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 24 ad art. 18b) - devono di
principio essere tutelati da possibili pregiudizi (cfr. DTF 117 Ib 243 consid.
3b; Keller, op. cit., pag. 168
seg.).
Un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare biotopi degni di
protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e
corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. art. 14 cpv. 6 OPN, che elenca
anche gli aspetti determinanti per la valutazione del biotopo nell'ambito della
ponderazione degli interessi lett. a-d). Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò
presuppone che siano considerate soluzioni alternative, che implichino ad
esempio uno spostamento della costruzione o una riduzione dell'intervento sul
biotopo (cfr. STF 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1;
Keller, op. cit., pag. 168 seg.; Thierry Largey,
Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au
paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535 segg., pag. 550 seg.; cfr. anche
Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 22 luglio 2015, in: URP 2015 pag. 735
segg., pag. 742).
Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare un intervento
tecnico su un biotopo, chi opera deve prendere misure speciali onde assicurarne
la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione
confacente (cfr. art. 18 cpv. 1ter LPN). Queste tre misure sono
gerarchicamente organizzate: la sostituzione confacente entra in linea di conto
solo quando sia dimostrato che non è possibile il rispetto (totale o parziale)
del biotopo o, sussidiariamente, il ripristino (cfr. DTF 140 II 262 consid.
9.3; STF 1A.137/2002 citata consid. 4.1.2; Fahrländer,
op. cit., ad art. 18 LPN,
n. 34; Largey, op. cit., pag. 563
e rimandi). Per ripristino s'intende in particolare la ricreazione del biotopo
nel medesimo luogo, ovvero la sua ricostituzione nello stato quo ante (cfr. al
riguardo: Fahrländer, op. cit., n.
36 ad art. 18; Largey, op. cit.,
pag. 558; URP 2015, pag. 742); la sostituzione confacente tende invece alla
ricreazione durevole - in un altro luogo - di un biotopo il più equivalente
possibile a quello distrutto, laddove l'equivalenza va valutata sia dal profilo
quantitativo (estensione e superficie) che qualitativo (per funzione e valore
ecologico). La misura deve comunque essere sensata e proporzionata (cfr. STF
1A.104/2001 citata consid. 5.2; Fahrländer,
op. cit., n. 37 seg. ad art. 18; Largey,
op. cit., pag. 559 seg. e rimandi).
A livello cantonale, la LCN e il relativo regolamento riprendono in sostanza i
medesimi principi e provvedimenti degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14 cpv. 6 OPN,
nel caso d'interventi suscettibili di pregiudicare biotopi degni di protezione
(cfr. art. 9 LCN e art. 11 del regolamento della legge cantonale sulla
protezione della natura del 23 gennaio 2013; RLCN; RL 480.110).
3.2. In concreto, i due nuovi edifici (in particolare casa A), con la strada d'accesso
su via __________ e le opere esterne invadono in gran parte la fascia gravata
dal vincolo dell'elemento naturale EN4 (siepi e boschetti), così come definita
dal piano del paesaggio (cfr. supra consid. 2.4). Il progetto non si
confronta compiutamente con tale aspetto, limitandosi a proporre una sostituzione
confacente dell'elemento, mediante la messa a dimora di una siepe
formata da essenze diverse (prugnolo, evonimo, ecc.), su un'area ristretta (ca.
80 mq), su un terrazzamento ai piedi della strada d'accesso (cfr. complemento
relazione tecnica 2 aprile 2014). Soluzione, questa, che risulta manifestamente
insufficiente e insuscettibile di essere approvata, come nell'esito concluso
dal Governo.
3.3. Premessa necessaria per una sostituzione confacente ai sensi dell'art.
18 cpv. 1ter LPN, e quindi anche per una deroga al divieto di manomissione ex
art. 22 cpv. 5 NAPR, è infatti anzitutto la dimostrazione - che incombe all'istante
in licenza -dell'indispensabilità di un intervento tecnico pregiudizievole sul
biotopo protetto, oltre all'esistenza di un interesse preponderante alla sua
distruzione (art. 14 cpv. 6 OPN). Aspetti, questi, che presuppongono non solo
un esame attento, mediante studio specialistico, della natura e delle caratteristiche
del biotopo protetto (tipo, aspetto e funzione ecologica), ma anche di
possibili soluzioni alternative, che considerino un minor impatto sull'elemento
naturale (e non solo la possibilità di sfruttare al meglio tutte le
potenzialità edificatorie; ciò che vale anche ai fini della miglior
protezione possibile, cfr. URP 2015 pag. 742; Largey, op. cit., pag. 558). Sennonché, in concreto, il
progetto fa astrazione da tutto ciò: ignora entità, caratteristiche e funzioni
del biotopo protetto - un vero e proprio boschetto che poteva formare un
ambiente variato per diverse specie animali, con una flora differenziata di
arbusti e alberi d'alto fusto (cfr. foto di cui ai citati doc. F e G, nonché
immagini aeree citate) - accontentandosi di proporre la messa a dimora di una
serie di cespugli ornamentali da giardino, su uno spicchio di prato del fondo.
Ciò appare tanto più censurabile, ove solo si consideri la scarsa attenzione
che l'istante in licenza ha finora riservato all'elemento naturale tutelato,
che ha distrutto in buona parte, ancora in tempi recenti - e meglio radendo al
suolo gran parte della vegetazione (cfr. doc. E, scritto 5 settembre 2013 e
risposta dei resistenti, pag. 4), dopo che il Consiglio di Stato, con giudizio
2 febbraio 2011, gli aveva annullato un precedente permesso di costruzione
(anche) per questo motivo (cfr. doc. C prodotto dai resistenti al Governo; cfr.
inoltre citate immagini aeree tra il 2001 e il 2012 e foto di cui ai doc. F, G
e H). Operazione, questa, da cui l'insorgente non può evidentemente trarre
alcun profitto: la distruzione e il danneggiamento di un biotopo protetto -
oltre a poter comportare conseguenze penali (cfr. art. 24 LPN e art. 40 LCN) -
richiama infatti per principio un obbligo di ripristino integrale (cfr. art. 24e
LPN, art. 43 LCN). Ripristino che, se abbinato a una proposta di edificazione
del fondo, esige quantomeno una riproduzione puntuale - mediante riscontri
oggettivi (quali ad esempio rilievi sul terreno [ceppaie di tronchi, ecc.], fotografie,
atti alla base del citato Studio __________, ecc.) - della flora indebitamente
eliminata e della sua importanza per lo spazio vitale.
Il progetto non valuta poi alcuna soluzione alternativa o minimizzazione dell'impatto
sul biotopo. Di certo il solo bisogno di creare un accesso sulla strada (ove il
fondo è largo ca. 6 m) non può giustificare la necessità di eliminare definitivamente
il biotopo protetto anche sulla porzione più a sud-est (in particolare, dov'è
prevista casa M__________). Non è poi dato di vedere per quale ragione il fondo
debba necessariamente essere costruito con due edifici (che sfruttano tutte le
sue potenzialità edificatorie), anziché, ad esempio, con un unico stabile
(collocato in posizione il più discosta possibile, ad esempio verso
nord-ovest). Nella valutazione andrebbe poi parimenti considerato che - secondo
quanto ritenuto dal Governo e ammesso dallo stesso ricorrente (cfr. replica del
24 gennaio 2018, pag. 8) - l'attuale configurazione del fondo sarebbe da
ricondurre a un deliberato frazionamento (della part. __________), intervenuto
posteriormente all'istituzione del vincolo EN4. Circostanza, questa, che di
principio impone di valutare l'indispensabilità della costruzione all'interno
del biotopo rispettivamente l'impossibilita di un'edificazione razionale del
fondo, prescindendo dal frazionamento (cfr. per analogia quanto vale per le
deroghe in ambito forestale: art. 13a cpv. 3 lett. a del regolamento della
legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 921.110).
Già solo per questi motivi, non essendo comprovato alcun bisogno oggettivo di
edificare il fondo così come prospettato dall'insorgente (cfr. art. 14 cpv. 6
OPN), rispettivamente di un intervento tanto incisivo sul biotopo protetto (che
dovrebbe essere ripristinato integralmente), il progetto non poteva essere
approvato
neppure in via di
deroga giusta l'art. 22 cpv. 5 NAPR. Tanto basta per confermare il giudizio
impugnato che ha annullato la licenza.
3.4. Ad ogni modo, anche se si potesse ammettere la sussistenza di un
intervento tecnico indispensabile ai sensi dell'art. 14 cpv. 6 OPN, è evidente
che la soluzione "sostitutiva" proposta non può essere ritenuta "confacente"
ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN. Appare evidente anche ad un profano che un
nuovo spicchio di cespugli di ca. 80 mq - a ridosso della strada e ben più
discosto dal riale (con il quale il biotopo poteva anche avere un collegamento
funzionale) - non possa essere ritenuto di valore equivalente al boschetto
naturale, che si estendeva su buona parte del fondo (ca. 400-500 mq; supra,
consid. 2.4). E ciò, anche considerando la striscia prativa antistante la part.
__________ indicata dall'UNP. Neppure lo studio __________ prodotto con
il progetto 2 si è del resto limitato a considerare un'area tanto esigua e
povera d'intervento (cfr. infra, consid. 7). Manifestamente
insostenibili e incomprensibili sono quindi le opposte deduzioni dell'UNP, che
senza confrontarsi concretamente con le peculiarità del biotopo protetto
(estensione, caratteristiche, importanza, ecc.) - come a ragione evidenziato
dal Consiglio di Stato - ha sbrigativamente risolto che le misure di "ripristino"
prospettate permettevano di "ristabilire la funzione ecologica
compromessa dal taglio abusivo" rispettivamente di "migliorare
dal punto di vista qualitativo" la struttura e composizione vegetale
del biotopo (cfr. duplica del 25 marzo 2015 al Consiglio di Stato).
4.Distanza dai
corsi d'acqua
4.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc;
RS 814.20), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione
degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle
acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque
(lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione delle
acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv. 2), disciplina
i dettagli.
4.2. Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a
OPAc, che ai cpv. 1 e 2 ne stabilisce la larghezza minima, che non può essere
disattesa. All'interno di zone densamente edificate, la larghezza dello spazio
riservato alle acque può nondimeno essere adeguata alla situazione di
edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cfr. cpv. 4
lett. a OPAc). Se non vi si oppongono interessi preponderanti, nel caso in cui
le acque sono messe in galleria o sono artificiali o sono molto piccole (cfr.
cpv. 5 lett. b-d), è possibile addirittura rinunciare a fissare tale spazio.
4.3. Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i Cantoni determinano
lo spazio riservato alle acque conformemente ai parametri fissati dagli art. 41a
e 41b OPAc entro il 31 dicembre 2018.
Finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, soggiunge il cpv. 2 delle suddette disposizioni transitorie, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:
a. 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
b. 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
c. 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.
La
norma transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano
applicazione i disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella
legislativa ed il momento in cui la pianificazione del territorio avrà determinato
lo spazio riservato alle acque.
4.4. In concreto, lo spazio riservato al riale che scorre a margine della part.
__________, largo tra m 2.41 e m 2.59 (cfr. piante del progetto 2), non è
ancora stato determinato in conformità dell'art. 41a OPAc. Fa quindi
stato il cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc
del 4 maggio 2011, che dichiara applicabili le prescrizioni per gli impianti di
cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 OPAc ad ogni lato lungo le acque in una
fascia larga 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente,
fintanto che lo spazio riservato alle acque non sarà determinato mediante
vincoli istituiti nell'ambito della pianificazione del territorio (cfr. art. 41
LST e 50 RLst). Lo spazio riservato alle acque secondo l'anzidetta disposizione
transitoria ammonta dunque ad una distanza variabile tra m 10.41 e 10.59; da
ciò discende che casa D__________ sfora circa per un paio di metri (cfr. pianta
PT e 1P) all'interno di questa fascia.
Invano il ricorrente censura genericamente che la predetta norma transitoria
non sarebbe applicabile poiché sprovvista di una sufficiente base legale. Non è
dato di vedere perché il cpv. 2 delle norme transitorie, al pari degli art. 41a
e 41b OPAc, non possa essere coperto dal compito conferito al Consiglio
federale dall'art. 36a cpv. 2 LPAc. Tale norma intertemporale, che assume
la funzione di una zona di pianificazione, mira infatti a garantire che non
vengano edificati nuovi impianti indesiderati, finché lo spazio riservato alle
acque non sarà definito, pregiudicando gli importanti interessi pubblici
perseguiti dall'art. 36a cpv. 1 LPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; STF
1C_116/2017 del 28 agosto 2017 consid. 2.3). Tant'è che lo stesso Tribunale
federale, in più occasioni, ha già dichiarato queste norme direttamente applicabili
anche a procedimenti già in corso, riconoscendo così anche al Consiglio
federale la facoltà di emanare la disciplina transitoria (cfr. DTF 139 II 243
consid. 4.2; STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.5; cfr.
anche Jannette Kehrli, Bauen im
Gewässerraum und Uferstreifen, in: URP 8/2015, pag. 681 segg., pag. 694).
La tutela assicurata da tale normativa vale inoltre anche per i corsi d'acqua
artificiali e quelli messi in galleria (cfr. STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016
consid. 3.6.5). Da respingere è quindi anche l'obiezione del ricorrente
riferita al fatto che il corso d'acqua sarebbe parzialmente incanalato e/o artificiale,
rispettivamente al richiamo all'art. 41a cpv. 5 lett. c OPAc: quest'ultima
norma, applicabile solo nel quadro della procedura pianificatoria volta alla
fissazione dello spazio riservato alle acque, è in effetti potestativa (Kann-Vorschrift)
e nulla muta al principio per cui, fino a quel momento, tutto lo spazio
riservato ai corsi d'acqua deve essere mantenuto libero rispettivamente
tutelato (cfr. STF 1C_444/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.6.5).
4.5. Ciò detto, resta da verificare se il progetto possa essere autorizzato in base all'art. 41c cpv. 1 OPAc, dichiarato applicabile dal cpv. 2 lett. a delle citate norme transitorie.
5.5.1. Giusta l'art. 41c cpv. 1 prima frase OPAc, nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità può concedere autorizzazioni nei casi contemplati dalle lett. a-c del cpv. 1 seconda frase OPAc. In particolare, per quanto qui interessa, può autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:
a. impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate;
abis. impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate, su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate.
5.2. Il Tribunale federale si è più volte chinato sulla nozione di zone
densamente edificate di cui all'art. 41c cpv. 1 lett. a OPAC. Questo
concetto - che deve essere interpretato unitariamente a livello federale, in
modo restrittivo (cfr. DTF 140 II 428 consid. 7; STF 1C_8/2016 del 18 gennaio
2016 consid. 3.5 in RtiD II-2016 n. 46) - è previsto non solo dall'art. 41c
cpv. 1 OPAc, ma anche dagli art. 41a cpv. 4 e 41b cpv. 3 OPAc
nell'ambito della definizione a livello pianificatorio dello spazio riservato
alle acque, adattabile alla situazione di edificazione. Tale nozione, ha sottolineato
l'Alta Corte, richiede un perimetro di osservazione sufficientemente esteso,
coincidente, perlomeno nei comuni piccoli, con il territorio comunale, ma
focalizzando l'attenzione sui terreni lungo le acque. Il territorio dev'essere
già densamente (vale a dire più che ampiamente) edificato e deve sussistere un
interesse pianificatorio all'edificazione densificata nello spazio riservato ai
corsi d'acqua - ciò che vale in particolare per quartieri cittadini e nuclei di
villaggio attraversati da fiumi (DTF 140 II 428 consid. 7; cfr. STF 1C_8/2016
citata consid. 3.4). Interesse che di regola invece non sussiste per i
territori periferici (cfr. DTF 143 II 77 consid. 2.7, con riepilogo della giurisprudenza).
5.3. L'art. 41c cpv. 1 lett. abis OPAc - in vigore dal 1°
maggio 2017 (RU 2017 2585) - consente dal canto suo di autorizzare impianti (conformi
alla destinazione di zona) anche al di fuori di zone densamente edificate, e
meglio su singole particelle non edificate all'interno di una successione di
particelle edificate.
Questa recente disposizione mira ad allentare il concetto di zone densamente
edificate sviluppato dalla giurisprudenza, ammettendo limitate eccezioni anche
al di fuori delle stesse, ad esempio, in quartieri esterni ove non sussiste un
interesse all'edificazione densificata (cfr. Christoph
Fritzsche, Die Bedeutung des Begriffs «dicht überbaut», in: URP 7/2016, pag.
757 segg., pag. 780 seg.; Berenice Iten,
Die Revision der Vorschriften zum Gewässerschutzverordnung, in: URP 7/2016,
pag. 800 segg., pag. 811 seg.). Secondo il rapporto esplicativo concernente la
modifica dell'OPAc (pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017) del 22
marzo 2017, può infatti accadere che in determinate situazioni il fatto di
lasciar libero lo spazio riservato alle acque su singole particelle (di regola
già urbanizzate) non edificate lungo il corso d'acqua non possa portare
benefici a lungo termine per le acque. E questo poiché lo spazio riservato alle
acque rimane comunque più ridotto a causa di impianti esistenti tutelati a
lungo termine. Tale norma è dunque volta a permettere di colmare questi vuoti
edificatori (cfr. anche Iten, op.
cit., pag. 812).
5.4. Se il requisito della zona densamente edificata rispettivamente di
una particella non edificata ai sensi della lett. abis dell'41c
cpv. 1 OPAc è soddisfatto, l'autorità deve verificare in una seconda fase se al
rilascio del permesso si oppongono interessi pubblici preponderanti, quali le
esigenze della protezione contro le piene, la protezione della natura e del
paesaggio o l'interesse della collettività ad un accesso agevolato delle rive
dei laghi (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT; cfr. DTF 140 II 437 consid. 6; cfr. anche
Iten, op .cit., pag. 811).
Va inoltre ricordato che il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c
cpv. 1 OPAc non deve pregiudicare negativamente la futura pianificazione degli
spazi riservati alle acque e alla loro rivitalizzazione. Lo spazio riservato
alle acque dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011
dell'OPAc assume, infatti, come detto, la funzione di una zona di
pianificazione, il cui scopo è garantire che non vengano edificati nuovi
impianti indesiderati, finché questa fascia non sarà definita secondo l'art. 41a
OPAc (cfr. DTF 140 II 437 consid. 6.2; STF 1C_116/2017 citata consid. 2.3).
5.5.
5.5.1. In concreto, l'Ufficio dei corsi d'acqua ha ritenuto dati gli estremi
per concedere una deroga ai sensi dell'art. 41c OPAc per casa D__________,
che invade per circa un paio di metri lo spazio da osservare giusta il cpv. 2
delle norme transitorie. Dinnanzi al Governo ha in sostanza precisato che il
fondo si situerebbe all'interno di una zona densamente edificata secondo la direttiva
federale "Spazio riservato alle acque nelle zone urbane" del 18
settembre 2013, facendo riferimento all'esempio 3 (che concerne un
esempio di "vuoto pianificatorio", Baulücke).
Ad opposta conclusione è approdato il Governo che, su questo punto, ha rilevato
come il fondo confini a valle con terreni edificati (part. __________, __________,
__________ e __________), ma verso nord-ovest, prendendo in considerazione una
porzione più ampia della mappa catastale, vi sarebbero ancora ampie porzioni di
territorio prive di costruzioni. Il fondo, tutto sommato, si troverebbe inoltre
in una posizione periferica rispetto ai due principali insediamenti di
Mezzovico-Vira. Nell'esito, tale conclusione va condivisa.
5.5.2. Il fondo del ricorrente (part. __________) si trova all'interno della
zona residenziale estensiva unifamiliare (REU) che si sviluppa tra i due nuclei
storici di Mezzovico-Vira, contraddistinta - come già si deduce dalla sua
designazione - da un'edificazione di tipo estensivo (con un indice di
sfruttamento contenuto, 0.4, cfr. art. 29 NAPR) e una vocazione prettamente
abitativa. In questo comparto sono infatti di principio ammesse solo costruzioni
singole con un'abitazione principale e un secondo appartamento (cfr. art. 33
NAPR). Si tratta quindi essenzialmente di un quartiere residenziale che, malgrado
non presenti così tanti fondi ancora liberi da edificazioni come indicato dal
Governo, va senz'altro considerato esterno ai centri del villaggio di
Mezzovico-Vira (che ha meno di 1'400 abitanti). Focalizzando l'attenzione sui
fondi lungo le acque, si può osservare che tutto sommato poche costruzioni in
zona REU invadono veramente lo spazio riservato al riale, sulla sponda est
(cfr. in particolare sulla part. __________, confinante a sud-est, e sulla
part. __________, situata più a nord, verso il bosco). Altre tre costruzioni,
come ben risulta dal piano esame distanza (doc. V) prodotto dal
ricorrente, lo invadono in misura davvero minima (solo l'angolo degli edifici
sulle part. __________ e __________) o comunque inferiore a 1 m (part. __________).
Se poi si considera tutta la sponda est che discende verso la strada cantonale,
con la zona agricola, la casa dei bambini (zona EP 3, part. __________), le
aree verdi (zona AP 21) e a seguire la zona industriale, lo spazio riservato
alle acque risulta a prima vista ancor più libero da edificazioni (cfr. piano
doc. V e foto doc. VI allegati alla duplica del 13 aprile 2015, carta
topografica annessa alla domanda di costruzione, piani delle zone e AP-EP).
Altrettando poco edificata risulta poi la sponda ovest, soprattutto in corrispondenza
dell'ampio comparto con le scuole elementari (part. __________) circondate da
spazi verdi (EP2), che fronteggia il comparto REU (cfr. citati piani).
Alla luce di tutto ciò, con il Governo non si può che concludere che il
territorio in cui è situato il fondo (part. __________) non costituisce una
zona densamente (vale a dire più che ampiamente) edificata ai sensi dell'art.
41c cpv. 1 lett. a OPAc, nella quale sussista un interesse pianificatorio
all'edificazione densificata nello spazio riservato ai corsi d'acqua (cfr. STF
1C_8/2016 citata consid. 3.4). Il fondo non costituisce un "vuoto
edificatorio" (cosiddetta Baulücke) all'interno di una simile zona
(come sommariamente ritenuto dall'UCA, riferendosi a un esempio diverso), ma
neppure - all'evidenza - una singola particella non costruita all'interno di
una successione di particelle edificate ai sensi dell'art. 41c cpv. 1
lett. abis OPAc, in cui lo spazio riservato alle acque è già pregiudicato
dalla presenza di edifici tutelati a lungo termine e si può eccezionalmente
escludere a priori un beneficio per le acque, da un punto di vista ecologico.
In tal senso non è invece decisivo il solo fatto che il riale possa anche
essere parzialmente arginato e/o incanalato (cfr. consid. 4.4). Anche per
questi motivi, a giusta ragione il Governo ha quindi annullato la licenza
edilizia.
6.Stante quanto precede, rendendosi superfluo l'esame delle ulteriori censure che non potrebbero all'evidenza condurre ad altro risultato, la decisione impugnata del 27 gennaio 2016 è confermata. Il ricorso (a) è respinto di conseguenza.
Ricorso (b): Progetto 2
7. Elemento
naturale protetto EN4
7.1. In concreto, il progetto 2 presenta essenzialmente i medesimi difetti
della precedente domanda di costruzione. Al di là dello studio specialistico (__________)
che lo accompagna, nulla ha mutato per rapporto all'ubicazione delle costruzioni,
che si sovrappongono ancora in modo importante (soprattutto casa M__________ e
la strada d'accesso) alla fascia protetta dal piano del paesaggio (così come
già illustrata, cfr. supra consid. 2.4). Basta un confronto tra i piani
per rendersene conto; lo conferma peraltro anche una semplice lettura di
confronto con le fotografie (cfr. immagini aeree swisstopo citate).
Pure in questo caso l'insorgente non dimostra tuttavia l'indispensabilità di edificare
il complesso di costruzioni all'interno del biotopo tutelato, ovvero di un
intervento tecnico ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN (cfr. anche Largey, op. cit., pag. 542). Il citato
studio trascura la natura, le caratteristiche e l'importanza dello spazio
vitale effettivamente protetto dal PR, limitandosi a una fotografia della situazione
attuale del fondo (cfr. pag. 2): descrive la presenza di alcuni muri a
secco (per lo più decadenti), pochi vecchi alberi da frutto, l'assenza di
elementi arbustivi e una vegetazione erbacea priva di particolarità botaniche.
Non considera quindi la variegata flora, anche d'alto fusto, che contraddistingueva
il biotopo - prima di essere in gran parte rasa al suolo dal proprietario - né
le sue funzioni. Tanto meno la sua effettiva estensione e ubicazione (ca.
400-500 mq).
Lo studio non esamina inoltre particolari soluzioni alternative (spostamento,
riduzione del volume, ecc.). Al di là delle considerazioni sull'accesso, la cui
ubicazione può effettivamente risultare condizionata dalla strada, nemmeno il
ricorrente tenta invero di spiegare per quale ragione il suo fondo - a maggior
ragione tenendo conto del citato frazionamento messo in luce dal Governo (cfr.
giudizio impugnato, pag. 7) - non possa essere edificato diversamente (magari
senza sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità), riducendo al minimo
l'impatto sul biotopo.
Già per tale motivo, analogamente a quanto rilevato per il primo progetto alle
cui considerazioni si rimanda integralmente (consid. 2 e 3), non può che essere
confermato il giudizio governativo che ha annullato la licenza edilizia del 27
ottobre 2016.
7.2. Come stabilito dalla precedente istanza, neppure la soluzione sostitutiva
prospettata dal progetto 2 può ad ogni modo essere ritenuta confacente
ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN.
Lo studio __________ allegato alla domanda non si prefigge in effetti la
ricreazione di un biotopo il più equivalente possibile a quello distrutto - con
cui come detto non si confronta -, ma il recupero di altri "elementi
naturali e semi-naturali presenti" (cfr. pag. 3). Punto di partenza
non è quindi lo spazio vitale tutelato e le sue funzioni, ma, come eccepiscono
i vicini, altre componenti (quali i muri a secco) non considerate dal piano
regolatore. In queste circostanze, per quanto anche il fine di creare un nuovo
habitat per la piccola fauna terrestre e per l'avifauna (realizzando nicchie
nei muri a secco e un piccolo varco nel muro a confine verso il riale quale collegamento
faunistico, oltre alla posa di 55 arbusti autoctoni: prugnolo selvatico,
biancospino, olivello spinoso, ecc.) possa essere ritenuto corretto e degno di
nota (come anche indicato dal Governo), è evidente che ciò non basta per
rendere la sostituzione confacente. Non è invero dato di vedere come il
ripristino di due muri a secco con una piccola nicchia o la messa a dimora di
piante ornamentali su una striscia di prato larga 3 m (che non si distingue più
di tanto dal giardino delle abitazioni attigue, cfr. anche pianta PT e
rendering dei progetti 1 e 2), possano avere la medesima funzione di un vero e
proprio boschetto formato da una diversificata flora, con vari arbusti e alberi
d'alto fusto, da cui evidentemente diverse specie animali potevano trarre
profitto (cfr. foto doc. 2, 3 e 4 prodotte con la risposta del 4 dicembre 2017,
che corrispondono alle foto di cui ai già citati doc. F, G e H; cfr. inoltre supra,
consid. 2.5). Neppure lo studio naturalistico lo spiega. Tanto meno il
ricorrente. Ancora troppo importante è inoltre la riduzione quantitativa: da
400-500 mq a circa trecento (cfr. planimetria annessa allo studio __________).
Aspetti, tutti questi, passati sotto silenzio dall'UNP - che, come per il
progetto 1, ha dedotto che vi sarebbe un ristabilimento della funzione
ecologica dell'elemento EN4 e un aumento del valore ecologico, ma senza in
realtà procedere ad alcun paragone concreto con entità e importanza del biotopo
protetto e con il suo stato prima dell'abbattimento abusivo delle piante (cfr.
avviso cantonale n. 98032 e risposta del 16 gennaio 2017 al Governo) - e che rendono
ancora una volta la sua valutazione, fatta propria dal Municipio, insostenibile.
7.3. A fronte di tutto ciò, si deve pertanto ritenere che non sono date le
premesse per una deroga al divieto di manomissione del biotopo ai sensi dell'art.
22 cpv. 5 NAPR e del diritto federale su cui si fonda, come a ragione stabilito
dall'Esecutivo cantonale. Invano il ricorrente lamenta in questa sede una
violazione dell'autonomia comunale: trattandosi di un oggetto protetto ai sensi
dell'art. 18 LPN in combinato disposto con l'art. 18b LPN, l'art. 22 NAPR non
ha in concreto una propria portata autonoma (cfr. per analogia, DTF 133 II 220
consid. 2.7). Attraverso questa disposizione, il Comune non potrebbe insomma
autorizzare interventi edilizi che si pongono in contrasto con i requisiti
minimi di diritto federale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 OPN), ripresi
anche dal diritto cantonale (art. 9 LCPN, art. 11 RLCN).
Da ultimo, parimenti da
respingere è la generica doglianza con cui l'insorgente lamenta ora una
violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). Tale garanzia tutela
in effetti unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata; la
garantisce quindi solo nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico
nell'interesse pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione
del territorio e della protezione della natura (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3a,
111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6). Nella
misura in cui è volta a contestare il vincolo pianificatorio sul suo fondo in quanto
tale, la censura cade comunque nel vuoto, ritenuto che, come detto, tale restrizione
non può di principio essere rimessa in discussione in questa procedura (cfr. supra,
consid. 3).
8. Distanza dai corsi d'acqua
Nel progetto in questione casa D__________ è stata accorciata di circa m 1.60
per aumentare la distanza dal vicino riale (cfr. piante di progetto). Tale
correttivo non basta tuttavia ancora a rendere l'edificio conforme dal profilo
delle distanze dalle acque (art. 41c cpv. 1 OPAc): lo esclude la
presenza del pozzo luce ai piedi del-
la facciata sud-ovest, che continua a invadere per circa m 0.70 lo spazio
riservato al riale __________ (cfr. pianta PT).
Per principio, tale spazio deve infatti essere rispettato anche dalle
costruzioni interrate (cfr. Christoph
Fritzsche, in: Hettich/Jansen/Norer, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz
und Wasserbaugesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 113 ad art. 36a).
Insostenibile è l'opposta deduzione del Governo, che ha ritenuto applicabile
una fascia larga solo 8 m (a dispetto di quanto riportato sulle stesse piante
di progetto): la larghezza dell'alveo (da m 2.41 a 2.59) va infatti cumulata
agli 8 m che concorrono a definire lo spazio da applicare a ogni lato lungo le
acque in base al chiaro testo del cpv. 2 lett. a delle disposizioni transitorie
della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc ("8
metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente";
cfr. supra, consid. 4.3 e 4.4). Considerato che non può entrare
in questione un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 secondo
periodo OPAc - dal momento che il fondo non si trova in una zona densamente
edificata (lett. a), né costituisce una singola particella non edificata all'interno
di una successione di fondi edificati (lett. b), così come già indicato al
consid. 5 -, occorre inevitabilmente concludere che il progetto, non essendo
evidentemente ad ubicazione vincolata, si pone in contrasto con l'art. 41c
cpv. 1 OPAc. D'altra parte, nulla avrebbe impedito al ricorrente di progettare
diversamente questa parte dell'edificio. Contrariamente a quanto egli afferma,
al difetto non può invece essere posto rimedio in questa sede semplicemente
sopprimendo il pozzo, poiché esso costituisce lo sbocco della termopompa, come
a ragione annotano i vicini resistenti. Ne discende che, anche per questo
motivo, il progetto, così come impostato, non risulta conforme al diritto.
9.Alla luce dei
difetti sin qui emersi, occorre concludere che il giudizio del Governo che ha
annullato la licenza edilizia merita senz'altro conferma. Ritenuto che il
progetto richiede un apprezzabile ripensamento, soprattutto per rispettare maggiormente
il biotopo protetto, anche in questo caso si può prescindere dall'esaminare le
ulteriori puntuali eccezioni sollevate dai resistenti (rettifica per il
sorpasso di SUL, larghezza del terrapieno a valle di casa D__________, ecc.),
che non potrebbero ad ogni modo portare a miglior esito.
Il ricorso (b) è di conseguenza respinto.
10. Dato l'esito delle due impugnative
(a) e (b), così come indicato nei precedenti considerandi (consid. 6 e 10), la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta interamente a carico di RI 1,
secondo soccombenza.
L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere ai resistenti CO 3 e CO 4, assistiti
da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'600.- è posta a carico di RI 1, il quale è inoltre tenuto a
rifondere a CO 3 e CO 4 un importo di complessivi fr. 2'600.-, a titolo di
ripetibili per questa sede.
All'insorgente va restituito l'importo (fr. 1'000.-) versato in eccesso a
titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera