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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 dicembre 2016 (n. 5510) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane nell'ambito del suo rapporto di impiego; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stata nominata il 19 dicembre 2012 come Capoufficio (funzionaria dirigente) presso la Divisione delle risorse e attribuita all'Ufficio dei controlli della Sezione delle finanze a __________.
B. Il 22 agosto 2015 RI 1 ha dato alla luce una bambina e ha pertanto beneficiato di un congedo maternità.
C. a. Con scritto del 30
settembre 2015 RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni, chiedendo al Consiglio
di Stato di accettare le stesse con effetto al 31 dicembre successivo, ossia
con un preavviso di soli tre mesi, anziché di sei come previsto dalla legge.
b. Raccolto il preavviso favorevole del Capo della Sezione delle finanze, con
decisione del 1° ottobre 2015 la Sezione delle risorse umane ha preso atto
delle dimissioni di RI 1 per il termine da lei indicato e l'ha ringraziata per
l'attività svolta. L'ha altresì informata che avrebbe dovuto esaurire eventuali
diritti a vacanze, congedi e ore straordinarie entro la fine del rapporto di
impiego nel rispetto delle scadenze ordinarie e che, secondo l'art. 30 cpv. 2
del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014 (in vigore fino al
31 dicembre 2017; RDS; BU 2014, 367) una compensazione in denaro può essere
accordata unicamente nel caso in cui, per esigenze di servizio e senza colpa
del dipendente, le vacanze maturate non hanno potuto essere godute prima della
cessazione del rapporto d'impiego.
c. Con comunicazione elettronica del 2 dicembre 2015 RI 1 ha manifestato al suo
superiore l'intenzione di utilizzare le ore supplementari di lavoro da lei
accumulate per compensare i 12 giorni lavorativi che avrebbe dovuto prestare
dalla scadenza del suo congedo maternità (11 dicembre 2015) sino alla fine del
rapporto di impiego. Ha quindi chiesto al funzionario dirigente di preavvisare
favorevolmente tale modo di procedere, nonché la compensazione in denaro di
venti giorni di vacanza non goduti.
d. Il funzionario dirigente ha disatteso la richiesta della dipendente,
esprimendo un preavviso negativo.
D. Evadendo una richiesta
di RI 1, con decisione del 2 maggio 2016 la Sezione delle risorse umane le ha
negato la possibilità di compensare in denaro le vacanze non godute e di
giustificare l'assenza dal 12 al 31 dicembre 2015 con le ore supplementari
accumulate. In sintesi, l'autorità ha ritenuto che i presupposti per il
pagamento delle ferie non fossero dati siccome la dipendente, chiedendo di
anticipare la cessazione del rapporto di impiego, si sarebbe preclusa la
possibilità di godere di tutte le vacanze maturate; per lo stesso motivo ha
quindi respinto la richiesta di giustificare l'assenza dal posto di lavoro con le
ore supplementari invece che con vacanze.
E. Contro la predetta decisione RI 1 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato ribadendo le proprie richieste. Il Governo, con risoluzione del 7 dicembre 2016, ha respinto il gravame allineandosi alle motivazioni espresse dall'istanza inferiore.
F. RI 1 è insorta contro la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della medesima oltre che della risoluzione della Sezione delle risorse umane, con conseguente pagamento dei venti giorni di vacanze non godute previa compensazione delle ore supplementari attive sul saldo delle eccedenze con il periodo di assenza dal 14 al 31 dicembre 2015. La ricorrente ha osservato che la legge non prevede che il diritto al pagamento delle vacanze decada in caso di dimissioni del dipendente e ha sostenuto di non aver potuto usufruire delle vacanze né durante il termine di disdetta, poiché era in congedo maternità, né prima, poiché problemi legati alla gravidanza e alla mole di lavoro dettata dai suoi superiori non glielo avrebbero permesso. Ha inoltre contestato la deduzione di dodici giorni di vacanza operata dalla Sezione delle risorse umane a giustificazione dell'assenza immediatamente precedente la fine del rapporto di impiego, malgrado la ricorrente avesse richiesto di scalare le ore di lavoro accumulate (eccedenze).
G. Al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e la Sezione delle risorse umane con motivazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. A tali prese di posizione è seguito uno scritto con cui la ricorrente ha confermato le proprie domande e tesi senza ulteriori commenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data dall'art. 32 cpv. 2 della legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (in vigore sino
al 31 dicembre 2017; vLStip; BU BU 1954, 255), applicabile al caso di specie.
La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.
2. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili, sotto il profilo dell'apprezzamento, sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Bor-ghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
3. 3.1. Il diritto alle vacanze degli impiegati cantonali
è sancito all'art. 41 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), che prevede che essi
beneficiano, a dipendenza dell'età, di 4, 5 o 6 settimane di vacanza all'anno
(art. 41 cpv. 1 LORD). L'art. 29 cpv. 1 RDS prevede che per gli impiegati la
data e la durata delle vacanze devono essere preventivamente approvate dal
funzionario dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio e dei desideri
dell'interessato. Le vacanze, soggiunge il cpv. 3, non possono essere
compensate con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego
ove, per esigenze di servizio e senza colpa dell'impiegato, le vacanze maturate
non hanno potuto essere godute.
3.2. L'art. 69 cpv. 1 LORD dispone che l'orario normale di lavoro è di 42 ore
settimanali, riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda
per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal
Consiglio di Stato per circostanze straordinarie. Richiamando tale disposizione,
il Governo, con risoluzione del 1° luglio 2014, ha emanato una direttiva sulla
gestione delle presenze e delle assenze degli impiegati dello Stato (direttiva).
Questa, all'art. 3, precisa che la durata del lavoro di 42 ore settimanali
corrisponde a 8 ore e 24 minuti al giorno, salvo la vigilia dei giorni di festa
(7 ore e 24 minuti) e istituisce l'orario flessibile per gli impiegati (art.
7), stabilendo un'unica fascia dalle 07.00
alle 20.00 nei mesi invernali e dalle 06.00 alle 20.00 nei mesi estivi (art. 8
direttiva). L'art. 9 della direttiva prevede inoltre una fascia di presenza
obbligatoria (dalle 08.45 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.30, rispettivamente
alle 16.00 durante i mesi estivi). Essa stabilisce inoltre che le ore di lavoro
superiori alle 8 e 24 minuti all'interno della fascia di orario flessibile
vanno a incrementare il saldo (art. 11), che il dipendente può compensare in
tempo libero "scalo ore" per un massimo di 100.48 ore all'anno e di 5
giorni di scalo ore al mese (art. 16). Eccezioni possono essere concesse dal
funzionario dirigente con comunicazione scritta alla Sezione delle risorse
umane. L'art. 16 della direttiva prevede inoltre che il consumo è consentito se
è autorizzato dal funzionario dirigente, se le esigenze di servizio lo
permettono e se le ore da consumare sono attive sul saldo.
L'art. 17 della direttiva prescrive che il saldo positivo al 31 marzo di ogni
anno non può superare le 50 ore; in caso contrario è automaticamente riportato
a 50 ore. Per i funzionari dirigenti tuttavia, soggiunge la norma, vengono
trasferite sul contatore eccedenze annuali e possono essere recuperate; è
esclusa la compensazione in denaro.
L'art. 20 della direttiva stabilisce che il saldo ore positivo non può essere
compensato con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego
ove, per esigenze di servizio e senza colpa dell'impiegato, non ha potuto
essere scalato. In questi casi, aggiunge la norma, può essere compensato in
denaro il saldo ore accumulato fino ad un massimo di 100.48 ore, dedotti gli
scali ore già effettuati nell'anno di riferimento.
4. Nel caso
concreto, al momento in cui ha rassegnato le dimissioni la ricorrente disponeva
di 20 giorni di vacanza. Il suo saldo ore ammontava a 93.57 mentre quello delle
eccedenze, che in quanto funzionaria dirigente poteva accumulare, a 105.57. La
medesima avrebbe dovuto riprendere il lavoro al 14 dicembre 2015, alla scadenza
del suo congedo maternità, e prestare servizio per dodici giorni lavorativi
prima di cessare definitivamente la sua attività. La ricorrente ha però
rinunciato a presentarsi al lavoro chiedendo di giustificare la propria assenza
compensando le ore attive sul suo contatore di eccedenze. Malgrado abbia
usato tale termine, l'insorgente ha segnalato di disporre di circa 200 ore. La
medesima ha pertanto manifestato di voler utilizzare sia le ore attive sul
monte ore (93 e 57 minuti), sia le eccedenze vere e proprie,
misconoscendo verosimilmente che, per quanto attiene alla possibilità di
compensazione in denaro al termine del rapporto di impiego le prime sottostanno
a un regime analogo a quello previsto per le ferie (cfr. art. 20 direttiva), al
contrario delle seconde, per cui non è prevista alcuna forma di compensazione
(art. 17 direttiva). La richiesta della ricorrente appare invero strumentale al
fine di ricevere il pagamento in denaro del diritto alle vacanze di cui non
aveva beneficiato.
In ogni caso, che l'assenza della ricorrente durante gli ultimi giorni di
lavoro sia considerata vacanza oppure scalo ore, la decisione di negarle la
compensazione in denaro dei benefici non goduti in natura non viola il diritto.
È infatti sostenibile la conclusione a cui è giunta la Sezione delle risorse
umane, tutelata dal Consiglio di Stato, secondo la quale è stata la ricorrente
stessa a determinare la data di cessazione del proprio rapporto di impiego a
pochi giorni dopo la fine del congedo maternità, precludendosi consapevolmente
la possibilità di esaurire in natura il suo diritto. Malgrado le doglianze da
essa addotte con riferimento ai dissidi con il suo superiore, risulta che le
dimissioni sono state rassegnate in maniera libera e spontanea e che la
cessazione dell'attività con tre mesi di anticipo rispetto ai termini legali
(art. 59 cpv. 2 LORD) è intervenuta su sua esplicita richiesta. Le circostanze
addotte dall'insorgente per le quali non avrebbe potuto godere delle vacanze
durante i mesi precedenti al congedo maternità risultano quindi ininfluenti
siccome al momento in cui ha rassegnato le dimissioni la stessa poteva mettersi
in condizioni di usufruire appieno del suo diritto. A ragione l'insorgente
sostiene che se avesse chiesto, e ottenuto, di poter rassegnare le dimissioni
per fine di gennaio 2016, ossia con un termine di disdetta di quattro mesi,
avrebbe potuto trascorrere l'ultimo mese di lavoro in vacanza, rispettivamente
scalare le ore attive sul saldo, percependo l'intero stipendio. Ella non ha
tuttavia ritenuto di agire in questo modo per motivi indipendenti dalla volontà
dell'autorità di nomina, ma per ragioni interamente riconducibili alle sue
esigenze personali. La decisione governativa impugnata, al pari di quella
dell'autorità inferiore, appare pertanto immune da violazioni del diritto. Le
stesse sono conformi al principio testé ricordato secondo cui la compensazione
in denaro del diritto alle vacanze ha carattere eccezionale ed è riservata al
caso in cui al dipendente sia impedito di fruirne per esigenze di servizio.
Circostanza che, per le ragioni predette, la ricorrente non è riuscita a dimostrare.
5. Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 83 lett. g e 85 LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera