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Incarti n. 52.2017.561 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sui ricorsi 3 novembre 2017 della
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RI 1
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contro |
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a. la decisione 23 ottobre 2017 del municipio
di CO 2, che in esito al concorso ad invito concernente il servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani
(RSU) per
il periodo 2018 -
2019, ha escluso la ricorrente e
deliberato la commessa alla ditta CO 1 di; b. la decisione 23 ottobre 2017 del municipio di CO 2, che in esito al concorso ad invito concernente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti compostabili per il periodo 2018 - 2019, ha escluso la ricorrente e deliberato la commessa alla ditta CO 1 di;
c. la decisione 23 ottobre 2017 del municipio di CO 2, che in esito al concorso ad invito concernente il servizio di raccolta e smaltimento della carta e cartoni per il periodo 2018 - 2019, ha escluso la ricorrente e deliberato la commessa alla ditta CO 1 di; |
ritenuto, in fatto
A. Il 28 luglio 2017 il
municipio di CO 2 ha invitato 3 ditte, e segnatamente la __________ di __________
(di seguito: M__________), la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) e la CO 1
di __________ (in seguito: CO 1), a presentare un'offerta per i servizi di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) e compostabili, rispettivamente di
raccolta e smaltimento di carta e cartoni, per il periodo 2018 - 2019. La
documentazione di gara, impostata in maniera identica per tutti e 3 i servizi
messi a concorso, informava che la procedura era retta dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e preannunciava i
seguenti criteri e sottocriteri di aggiudicazione così ponderati:
1) Prezzo 65%
2) Parco veicoli 20%
2.1. Veicoli a diposizione 50%
2.2. Qualità ambientale 50%
3) Referenze
7%
4) Apprendisti
5%
5) Perfezionamento professionale
3%
Circa gli atti da produrre con l'offerta, le disposizioni particolari CPN 102
disponevano quanto segue:
252.100 Documenti da inoltrare con il
capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi
252.110 Le dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPUbb:
- AVS / AI / IPG
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- SUVA o istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);
- Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
- I documenti attestanti il rispetto delle disposizioni
in materia di protezione dei la-
voratori e dei Contratti Collettivi di lavoro vigenti
nel Cantone per la categoria (di-
chiarazione della Commissione paritetica).
Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei
requisiti al giorno del loro
rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non
possono essere state rila-
sciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o
un periodo inferiore esatto dal
committente nel bando o nella richiesta di offerta.
Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte
non sono ammesse e
comportano l'esclusione dell'offerta.
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni
richieste, nel rispetto di quanto
sopra e aggiornate, devono essere presentate redatte dai
competenti servizi alle
quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà
essere presentata anche in
fotocopia.
B. Nel termine stabilito tutte
le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando le seguenti
offerte:
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Ditta |
Raccolta e trasporto RSU |
Raccolta e trasporto rifiuti compostabili |
Raccolta e smaltimento carta e cartoni |
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M__________ |
fr. 133'660.80 |
fr. 55'296 |
fr. 47'088.- |
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CO 1 |
fr. 138'153.60 |
fr. 57'024.- |
fr. 45'986.40 |
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RI 1 |
fr. 128'044.80 |
fr. 55'296.- |
fr. 42'120.- |
Dopo valutazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con distinte decisioni del 23 ottobre 2017 il committente, rilevato che le offerte della RI 1 erano da scartare "in quanto al momento dell'inoltro dell'offerta non erano assolti completamente (dilazione) gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, come attesta la dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 13 settembre 2017 allegata al capitolato", ha aggiudicato le commesse alla CO 1, prima classificata in tutte e tre le graduatorie.
C. Con tre separate impugnative (a), (b) e (c), di tenore
identico, la RI 1 ha dedotto le tre predette decisioni dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio
degli atti al committente affinché si pronunciasse nuovamente previa inclusione
delle sue offerte. In via cautelare, la ricorrente ha domandato di concedere
effetto sospensivo ai gravami.
La RI 1 ha contestato la sua esclusione, sostenendo di aver versato tutti i
contributi AVS/AI/IPG/AF sino al 30 giugno 2017 ed annotando che la dilazione
di pagamento riportata nella dichiarazione dell'Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS) riguarderebbe un importo scoperto relativo al saldo 2015, divenuto
esigibile solo il 27 luglio 2017. Concernendo pertanto dei contributi sociali
divenuti esigibili nei 12 mesi precedenti il termine per l'inoltro delle offerte
(contribuiti dunque che i concorrenti non erano tenuti a dimostrare di aver
pagato), la dilazione in oggetto non può comportare la sua esclusione dalla
gara. A sostegno della propria tesi l'insorgente ha citato la giurisprudenza
del Tribunale cantonale amministrativo (le STA 52.2007.234/235 e 52.2011.416)
riferita agli art. 39 cpv. 5 e 8 del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) nella versione allora vigente
annotando che la stessa sarebbe da applicare per analogia al nuovo art. 39 cpv.
3 RLCPubb/CIAP, attualmente in vigore.
La ricorrente ha rilevato infine che la dilazione di pagamento cui è stata
posta a beneficio concerne contributi personali del suo titolare, non già i
contributi sociali della ditta individuale, che sono stati ad oggi tutti
integralmente pagati. La RI 1 ha annotato infine che il mancato pagamento dei
contributi personali costituirebbe una discriminazione di chi esercita
un'attività tramite una ditta individuale per rapporto a chi invece gestisce
una persona giuridica.
D. In sede di risposta il
committente e la deliberataria si sono opposti all'accoglimento delle impugnative.
a. Il municipio di CO 2 ha ribadito la legittimità dell'esclusione disposta nei
confronti della ricorrente. Tale misura - ha specificato - è stata adottata in
applicazione degli art. 25 lett. c LCPubb, 38 cpv. 1 lett. c e 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP,
dato che dalla dichiarazione IAS allegata all'offerta si evince chiaramente che
al momento del suo rilascio (13 settembre 2017), il pagamento dei contributi
personali AVS/AI/IPG/AF del titolare __________, per il periodo 01-12.2015, era
stato oggetto di dilazione. L'ente banditore ha rilevato poi come la giurisprudenza del Tribunale cantonale
amministrativo citata dall'insorgente
nel suo gravame sia inapplicabile nel caso di specie, dato che quei giudizi erano riferiti all'art. 39
cpv. 5 e 8 RLCPubb/CIAP nella versione allora vigente. Secondo il nuovo art. 39
cpv. 3 RLCPubb/CIAP, in vigore dal 26 agosto 2016, le dichiarazioni devono
comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio. Respinta infine
anche la censura riferita alla presunta disparità di trattamento nel pagamento
degli oneri sociali sollevata dalla RI 1, la stazione appaltante ha per finire rilevato
che se non fosse stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione, la ricorrente
sarebbe risultata la miglior offerente in tutte e tre le graduatorie.
b. Anche la deliberataria ha sollecitato il rigetto dei ricorsi, sottolineando
che l'odierna formulazione dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/
CIAP non lascia spazio ad alcuna interpretazione ed annotando che la richiesta
di dilazione per il pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG del titolare
della ricorrente, non può che comportare la sua estromissione dalla gara. Al
pari della stazione appaltante, anche la CO 1 ha considerato priva di fondamento
la contestazione ricorsuale riferita alla violazione della parità di trattamento,
limitandosi a rilevare che la scelta in punto alla tipologia di struttura entro
la quale esercitare la propria attività economica è libera e personale. La
deliberataria ha annotato infine che la ricorrente doveva comunque essere
esclusa dal concorso per aver compilato in maniera erronea le pos. 224.320 e
224.530 dei capitolati di appalto.
c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato
a presentare osservazioni.
E. Con le repliche la
ricorrente ha ribadito le proprie tesi e difeso la conformità delle proprie
offerte. Preso atto delle graduatorie ipotetiche in caso di non
esclusione della ditta RI 1 prodotte dal committente in sede di risposta, l'insorgente
ha per finire solleci-
tato l'annullamento delle risoluzioni impugnate e la loro riforma nel senso di
aggiudicarle direttamente le commesse.
F. Con le dupliche
la stazione appaltante e la deliberataria hanno sostanzialmente ribadito le
proprie tesi con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei
considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alle gare d'appalto, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la sua estromissione dalle procedure (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare le aggiudicazioni delle
commesse alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta
solo in caso di accoglimento dei ricorsi rivolti contro le decisioni di esclusione
(STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).
Con questa precisazione i gravami, tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb), sono pertanto
ricevibili in ordine e possono essere evasi con un giudizio unico (art. 76 cpv.
1 LPAmm) sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad atti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio
completo concernente i concorsi prodotti dal committente e l'ulteriore
documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sulle impugnative con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1.
Giusta l'art. 5 lett. c LCPubb il committente può aggiudicare la commessa oggetto
del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle
imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere
generale, volto a garantire le conquiste
sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28
ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb,
commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare
la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti
vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA
52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 2.2; 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 3.3). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi
dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato ulteriormente dall'art. 38 cpv.
1 lett. c e d RLCPubb/CIAP).
2.2. Riallacciandosi all'art. 5 lett. c LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
f) Contributi professionali;
g) Imposte alla fonte;
h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
All'offerta deve essere inoltre allegata
(art. 39 cpv. 2 RLCPubb/
CIAP):
- la
dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il ri-
spetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le
categorie di
arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.
Quanto al limite temporale delle
attestazioni richieste, l'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP,
nella versione in vigore dal 26 agosto 2016, stabilisce che le dichiarazioni
devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al
giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più
di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente
nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri
sociali e delle imposte, dispone ancora il cpv. 3 della medesima norma,
non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.
Tali disposizioni sono state riprese nella fattispecie dalla pos. 252.110 delle
disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto.
2.3. L'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP elenca, come detto,
i contributi sociali e le imposte il cui pagamento deve essere comprovato
mediante apposita dichiarazione dell'autorità che li preleva. L'art. 39 cpv. 5
RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore sino al 25 agosto 2016, stabiliva
quattro scadenze trimestrali, che definivano i limiti temporali della prova
richiesta. In particolare, precisava che le dichiarazioni svizzere erano valide
unicamente se attestavano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:
a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il
pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno
precedente;
b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30
giugno il
pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno
precedente;
c) per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30
settembre il
pagamento dei contributi fino al 31 marzo;
d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31
dicembre il
pagamento dei contributi fino al 30 giugno.
Come già accertato in passato da questo Tribunale (vedi le STA 52.2011.416 del
21 novembre 2011 e 52.2007.234-235 del 21 agosto 2007, citate dalla ricorrente),
la norma era formulata nell'ottica delle diposizioni dell'Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947(OAVS;
RS 831.01) che regolano il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG di ditte con una
massa salariale annua inferiore a fr. 200'000.-. Essa considerava in effetti
soltanto i contribuiti trimestrali (oneri sociali trimestrali), ossia
gli acconti che i datori di lavoro di questa categoria sono obbligati a versare
entro il 10 del mese successivo alla scadenza trimestrale. L'art. 39 cpv. 5
RLCPubb/CIAP non teneva conto né dei contributi AVS/AI/IPG che le ditte con una
massa salariale superiore al limite suddetto erano tenute a versare
mensilmente, né dei conguagli che la cassa stabiliva ed esigeva all'inizio di
ogni anno secondo scadenze variabili e comunque diverse da quelle in uso per
gli acconti, né degli altri contributi (AD, LAMal, LAINF, LPP, PEAN ecc.)
prelevati e pagabili secondo differenti modalità. Il Tribunale aveva ritenuto
che nonostante l'incompleta formulazione, l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP
imponesse in sostanza ai concorrenti di dimostrare di aver pagato i contributi
esigibili prima della scadenza del penultimo trimestre che precedeva il trimestre
in cui era compreso il termine per l'inoltro delle offerte e che indipendentemente
dal fatto che si trattasse di acconti o di conguagli, pagabili mensilmente,
trimestralmente o annualmente, i concorrenti erano in altri termini dispensati
dall'obbligo di dimostrare di aver pagato i contributi esigibili soltanto nel
trimestre immediatamente precedente quello che comprendeva il termine per l'inoltro
delle offerte. Regola, questa, che si avvicinava a quella prevista per la dimostrazione
dell'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali (cfr. art. 39 cpv. 6
RLCPubb/CIAP nella versione in vigore fino al 25 agosto 2016). Il vecchio art.
39 cpv. 8 RLCPubb/CIAP prevedeva, dal canto suo, che le dilazioni di pagamento
degli oneri sociali e delle imposte non erano ammesse e comportavano
l'esclusione dell'offerta. Il Tribunale cantonale amministrativo, nel suo
giudizio del 21 agosto 2007, aveva ritenuto che alla norma non potesse essere
attribuito un valore assoluto nel senso che qualsiasi dilazione di pagamento
comportava l'esclusione dell'offerta e che, per coerenza con l'ordinamento dei
termini di pagamento dei contributi sociali e delle imposte sancito dall'art.
39 cpv. 5 e 6 RLCPubb/CIAP, le dilazioni di pagamento avrebbero comportato l'esclusione
dalla gara soltanto se si riferivano ai tributi che i concorrenti dovevano dimostrare
di aver pagato per essere considerati idonei a conseguire l'aggiudicazione. Non
potevano dunque riferirsi ai contributi che diventavano esigibili soltanto nel
trimestre immediatamente precedente quello che comprendeva il termine per l'inoltro
delle offerte.
2.4. L'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore dal 26 agosto 2016
e quindi applicabile alla fattispecie, non definisce più i termini temporali per
le attestazioni del pagamento dei contributi sociali mediante quattro scadenze
trimestrali, ma si limita a precisare che le dichiarazioni devono
comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al
giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più
di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal
committente nel bando o nella richiesta di offerta. Esso prevede inoltre
che le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono
ammesse e comportano l'esclusione delle offerte.
3. 3.1. La ricorrente ritiene che a
fronte della modifica di legge entrata in vigore il 26 agosto 2016 - con la
quale il nuovo art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP ha, da un lato, sostanzialmente
aumentato, da 3 a 12 mesi, il periodo di validità delle dichiarazioni relative
al pagamento degli oneri sociali e, dall'altro, ripreso testualmente il
testo del vecchio art. 39 cpv. 8 aRLCPubb - la giurisprudenza di questo
Tribunale evocata al consid. 2.3 debba essere adattata al nuovo termine (12
mesi). Osserva che nella misura in cui, nel caso concreto, il termine per
l'inoltro delle offerte scadeva il 29 settembre 2017, i concorrenti erano tenuti
a dimostrare di aver pagato i contributi sociali e le imposte esigibili fino ad
un anno prima e che le dilazioni di pagamento divenute esigibili nei 12 mesi
precedenti il termine per l'inoltro dell'offerta non comportavano
l'estromissione dalla gara. La RI 1 sostiene di aver assolto ai suoi obblighi
di corresponsione sino al 29 settembre 2016 e obietta di essere stata a torto
estromessa dalla gara, poiché la dilazione di pagamento del conguaglio di fr.
13'783.65 relativo al 2015 riguarda un onere sociale che è diventato esigibile
soltanto dopo il 27 luglio 2017, ovvero nei 12 mesi precedenti il termine per
l'inoltro delle offerte. Essa avrebbe insomma per oggetto una prestazione che
la ricorrente non era tenuta a dimostrare di aver onorato. Tali censure sono
prive di fondamento.
3.2. Nella fattispecie le regole di gara (pos. 252.100 disposizioni particolari
CPN 102) hanno ripreso alla lettera il contenuto del nuovo art. 39 cpv. 3
RLCPubb/CIAP, attualmente in vigore. Come rettamente ritenuto dalla stazione
appaltante e dalla deliberataria, le STA 52.2007.234-235 del 21 agosto 2007 e 52.2011.416
del 21 novembre 2011 citate dall'insorgente nel
suo gravame non sono di giovamento alcuno per la sua tesi. Esse concernono
infatti l'art. 39 cpv. 5 e 8 RLCPubb/CIAP
nella versione previgente ed il loro contenuto è privo di pertinenza con l'art.
39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP effettivamente entrato in vigore il 26 agosto 2016. Il
tenore letterale della norma - che riunisce ora in un solo capoverso i
previgenti cpv. 5 e 8, con le modifiche di cui si è detto (cfr. supra, consid.
2.4) - è chiaro e non si presta ad interpretazioni di sorta. Alla prescrizione non
può che essere attribuito un valore assoluto nel senso che (a) le dichiarazioni
di cui ai cpv. 1 e 2 devono comprovare l'avvenuto pagamento degli oneri sociali
e delle imposte, nonché il rispetto dei CCL vigenti nel Cantone al giorno
del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e che (b) le dilazioni
di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano
l'esclusione dell'offerta. Checche ne dica la ricorrente, l'intento del
legislatore cantonale sotteso al nuovo emendamento adottato era certamente
quello di obbligare i concorrenti a dimostrare di aver corrisposto i contributi
e le imposte elencati al cpv. 1 sino al giorno del rilascio delle relative dichiarazioni
o al giorno determinante per l'emittente. Non vi sarebbe altrimenti stato
motivo di stralciare le quattro scadenze trimestrali previste dalla vecchia
normativa (art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP) proprio al fine di non costringere i
concorrenti a dimostrare che i contributi erano stati pagati sino alla scadenza
dei termini per l'inoltro delle offerte (cfr. le STA 52.2007.234-235 e
52.2011.416 citate, consid. 2.2). Per coerenza con l'ordinamento dei limiti
temporali delle attestazioni richieste sancito dal nuovo art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP,
qualsiasi dilazione di pagamento risultante dalle dichiarazioni di cui al cpv.
1 esibite dall'offerente, non può che comportare la sua esclusione dalla gara.
3.3. Nel caso di specie, la RI 1 ha
allegato alle offerte tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2
RLCPubb/CIAP, compresa quella, datata 13 settembre 2017 e rilasciata dall'IAS,
attestante il mancato pagamento degli oneri sociali relativi al periodo
01-12.2015, per il quale la ricorrente risultava posta al beneficio di una
dilazione, non ammessa in virtù dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Poco importa che
questa dilazione riguardasse in concreto i contributi personali AVS/AI/IPG/AF
del suo titolare __________ (cfr. doc. 4, 5 e 6) e non già quelli paritetici, che
sarebbero stati tutti regolarmente versati. Contrariamente a quanto afferma la
ricorrente, non vi è alcuna disparità di trattamento tra coloro che svolgono la
loro attività tramite una ditta individuale per rapporto a chi la esercita invece
attraverso una persona giuridica. Come rettamente sostenuto dalla CO 1, la scelta
in punto alla tipologia di struttura entro la quale svolgere la propria
attività economica è libera e personale; chi ne predilige una a dispetto di
un'altra, deve di conseguenza assumersi anche tutte le conseguenze (siano esse
positive o negative) che una simile scelta comporta. Sennonché la ricorrente,
che ha deciso di esercitare la propria attività di impresa di trasporti,
servizio raccolta rifiuti, servizi comunali in genere (cfr. estratto RC,
agli atti) tramite una ditta individuale, non poteva non sapere che a far stato,
per la verifica dell'adempimento del criterio di idoneità di carattere generale
sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb, sarebbero state le attestazioni personali
del suo titolare (vedi al riguardo la scheda informativa "Dichiarazioni
oneri sociali, imposte e rispetto del CCL" pag. 3, versione del
01.02.2017).
Dato che l'atto in discussione, alla data del suo rilascio (13 settembre 2017), attestava che la RI 1 era posta al beneficio di una dilazione di pagamento, a giusto titolo essa è stata dunque esclusa dall'aggiudicazione conformemente agli art. 25 lett. c LCPubb, nonché 38 cpv. 1 lett. c e 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Il provvedimento - del tutto conforme al diritto - resiste con certezza alle critiche ricorsuali sollevate dalla RI 1.
4. Esclusa a ragione, non occorre a questo punto esaminare la fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate dalla CO 1 con riferimento all'errata compilazione, da parte della RI 1, delle pos. 224.320 e 224.530 delle disposizioni particolari CPN 102, poiché non potrebbe comunque condurre ad altro risultato. Ne segue non le è data facoltà di impugnare le aggiudicazioni in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra, consid. 1).
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno respinti nella misura in cui sono ricevibili.
6. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande volte a concedere effetto sospensivo alle impugnative.
7. La tassa di
giustizia, commisurata al lavoro occasionato dai ricorsi
ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità
per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi (a), (b) e (c) sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa verserà alla CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
; , ; , |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera