|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2017 di
|
|
RI 1, ,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 21 dicembre 2016 del Consiglio di Stato (n. 5906) che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 settembre 2016 con cui la Sezione della circolazione l’ha riammesso alla guida e gli ha imposto la presentazione, entro 12 mesi, di un rapporto di iQ-Center by Ingrado, attestante il seguito di un percorso psicoeducazionale e l’astinenza dal consumo di alcol durante questo periodo; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui
ricorrente, è nato il 17 dicembre 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre
nel 1972.
Nel 2008 ha subito una revoca di 3 mesi della patente per eccesso di velocità.
B. a. Il 10 agosto
2015, verso le ore 22.05, RI 1 ha circolato nel comune di __________, alla
guida del veicolo __________ targato TI __________, in grave stato di ebrietà,
con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue minima di 2.01 grammi
per mille. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito
sequestrata dalle forze dell'ordine.
b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento
del reato di guida in stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv.
2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01) - scostandosi parzialmente dalla proposta del competente Procuratore
pubblico - con decisione 16 settembre 2016 il Presidente della Pretura penale
ha condannato l’insorgente a una pena pecuniaria di fr. 8'400.-, corrispondente
a 60 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna (sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni) e gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-.
C. a. Nel
frattempo, preso atto del rapporto di polizia 14 agosto 2015 relativo alla
suddetta infrazione, il 1° settembre 2015 la Sezione della circolazione,
sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico
riscontrato nel sangue (≥ 1.6 per mille), in applicazione degli art. 15d
cpv. 1 LCStr e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27
ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), gli ha revocato la patente a titolo preventivo e
cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel
contempo di sottoporsi a una perizia specialistica presso l'Unità di Medicina e
Psicologia del Traffico (UMPT) a cura della dr. med. __________.
b. Preso atto della perizia 4 dicembre 2015 rassegnata dal medico del traffico
SSML, con decisione 15 dicembre 2015 la Sezione della circolazione ha revocato
al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che
nessun riesame sarebbe avvenuto prima del maggio 2016. La riammissione alla
guida è stata tuttavia subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva) atta ad approfondire le proprie condotte e il proprio rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base dell'analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico SSML steso dall'UMPT attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, richiamante tra l’altro gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr e dichiarata immediatamente esecutiva, è cresciuta in giudicato incontestata.
D. a. Dopo aver
ricevuto un’istanza di riammissione alla guida con il rapporto del centro di
competenza IQ-Center by Ingrado del 12 agosto 2016 (attestante lo svolgimento
del programma che era stato disposto nei suoi confronti), il 23 agosto 2016 la
Sezione della circolazione ha invitato RI 1 a presentare anche il rapporto di
verifica conclusiva del medico del traffico.
b. Il 5 settembre 2016, il ricorrente si è
sottoposto a tale esame.
Preso atto del relativo referto (perizia semplificata di verifica conclusiva
dell’idoneità alla guida), allestito quello stesso giorno dalla dr. med. __________,
con decisione 28 settembre 2016 la Sezione della circolazione ha annullato con
effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso RI 1 alla
guida (dispositivo n. 1.1), subordinando tuttavia il mantenimento della licenza
alla presentazione, entro 12 mesi dalla riammissione alla guida, di un rapporto
di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso
psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e strutturato in una presa a
carico di almeno 12 mesi (un colloquio mensile) atta ad approfondire le proprie
condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme,
nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo di presa a
carico psicoeducazionale - sulla base dell'analisi dell'EtG del capello
eseguite con frequenza trimestrale dall'IACT (dispositivo n. 1.2).
La decisione, richiamante in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr,
è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Con giudizio 21
dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal
conducente avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento, levando a
un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Alla luce della perizia allestita dal medico
del traffico, il Governo, pur tenendo conto di uno scritto dello psicologo e psicoterapeuta
FSP __________ prodotto dal ricorrente, ha reputato eque e proporzionate,
nell’ottica della sicurezza del traffico, le condizioni alle quali è stato
subordinato il mantenimento della licenza di condurre.
F. Avverso
quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme al dispositivo n. 1.2
della decisione dell’autorità di prime cure, previa concessione dell'effetto sospensivo
al gravame. In via subordinata, chiede che le condizioni impostegli siano ridotte
ad un periodo di 6 mesi.
Il ricorrente contesta in particolare la proporzionalità del provvedimento,
considerato che ha già rispettato tutte le condizioni che gli erano state
imposte per la riammissione alla guida: avrebbe pertanto già dimostrato di
essere idoneo e di non aver più consumato alcolici. Nega di essere mai stato
affetto da una dipendenza, di presentare un rischio di recidiva o altre
problematiche legate al consumo di alcol. Neppure la recente perizia, aggiunge,
fornirebbe plausibili spiegazioni per le condizioni che gli sono state imposte
dall’autorità dipartimentale, su suggerimento del medico del traffico.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
H. Il ricorrente ha rinunciato a replicare.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione del ricorrente emerge con sufficiente chiarezza
dalle perizie di medicina del traffico e dagli ulteriori documenti agli atti.
La perizia genericamente sollecitata dal ricorrente volta a stabilire se vi
sono o meno rischi per una dipendenza da alcol, come si vedrà, non appare
idonea a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai
state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d
cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il
conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).
L'esistenza di una dipendenza
dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità
esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a
motore e si rivela incapace di liberarsi
o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni,
l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno
stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II
82, consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016,
consid. 4.1).
2.2. Secondo l’art. 17 cpv. 3 LCStr, la
licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato
può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un
eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata
può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. Tale norma, applicabile
- così come la previgente (art. 17 cpv. 3 vLCStr, in vigore fino al 31 dicembre
2004, cfr. STF 6A.77/2004 del 1° marzo 2005, consid. 1) - ai permessi revocati
per motivi di sicurezza giusta l’art. 16d cpv. 1 LCStr, disciplina due
questioni distinte: da un lato, le condizioni per la futura restituzione
della licenza, fissate al momento della revoca di sicurezza, volte a comprovare
la scomparsa dell’inidoneità; dall’altro, le condizioni dopo la riammissione,
che accompagnano la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la
guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell’interesse della sicurezza
della circolazione stradale (cfr. Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 566 segg.). Tali clausole accessorie devono essere adattate
alle circostanze del caso concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF 125 II 289
consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006, consid. 2), e ciò anche nella
misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale (art. 10
cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.,
RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo 2010, consid. 2.2).
In particolare, il Tribunale federale ritiene che, in caso di alcoldipendenza
ai sensi dell’art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la futura restituzione
del permesso di guida presuppone di regola la prova di un’astinenza controllata
di almeno un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2),
accompagnata mediante terapia (cfr. Rolf
Seeger in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung,
Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin,
Berna 2005, pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre"
edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale"
del 26 aprile 2000, pag. 8). Dopo la riammissione, sempre secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, la dimostrazione dell’effettiva scomparsa di
una dipendenza in senso medico rispettivamente di un consumo abusivo di alcol
rilevante dal profilo del traffico richiede una terapia e dei controlli durante
un ulteriore periodo di 4-5 anni, di principio comprensivi di un’astinenza
totale di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui
a scadenza mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata, consid. 2.4 e rimandi;
6A.61/2005 citata, consid. 2.1; cfr. anche decisione 26 ottobre 2016 del
Tribunale cantonale amministrativo di San Gallo, consid. 2.1 e 2.2; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Anderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 SVG, n. 16).
3.3.1. In concreto,
con decisione 15 dicembre 2015, la Sezione della circolazione, fondandosi anche
sul referto 4 dicembre 2015 del medico del traffico, aveva revocato al
ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi
dell’art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la sua riammissione
alla guida alle condizioni di cui si è detto narrativa (che prevedevano tra
l’altro il seguito di un percorso psicoeducazionale e un’astinenza controllata
su un arco di 6 mesi, cfr. supra, consid. Cb). Tale decisione, cresciuta
in giudicato, non può, di principio, essere rimessa in discussione.
Qui controverse sono ora le condizioni di monitoraggio - confermate dal Governo
con il giudizio impugnato - che la Sezione della circolazione gli ha imposto
con decisione 28 settembre 2016 di restituzione del permesso, ai fini del suo
successivo mantenimento. Condizioni, recepite dal rapporto conclusivo di
medicina del traffico 5 settembre 2016 della dr. med. __________, che esigono
in sostanza il seguito di un percorso psicoeducazionale (con colloqui mensili)
e l’astinenza dal consumo di alcol, sulla base di analisi del capello
trimestrali, per un ulteriore periodo di 12 mesi, da attestare mediante un
rapporto del centro di consulenza (supra, consid. Db). Il ricorrente
contesta tali vincoli, ritenendoli sproporzionati, avuto riguardo alla sua
situazione concreta, la quale non necessiterebbe di alcun ulteriore controllo o
trattamento. A torto.
3.2. Dal primo referto del 4 dicembre 2015,
risulta anzitutto che a RI 1 era stata negata l’idoneità alla guida a fronte di
un consumo cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (in
presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10)
sulla base delle dichiarazioni dell’interessato, del questionario Audit e dei
risultati dell’analisi del capello che mostravano un consumo cronico ed
eccessivo di etanolo [> 100 pg/mg, a fronte di un valore soglia di 30 pg/mg,
cfr. al riguardo: DTF 140 II 334, consid. 7] nei tre mesi antecedenti il
prelievo (cfr. “conclusioni”). Il medico del traffico aveva in particolare
riscontrato una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio
irresistibile (malgrado la venuta in perizia non era riuscito a trattenersi dal
consumare in modo eccessivo, cfr. sub “criteri di dipendenza”). Da notare,
aggiungeva il medico in sede di conclusioni, che l’interessato si proclama[va]
astinente dal giorno della guida in stato di ebrietà (“non ho più bevuto un
fico secco di niente”); inoltre, durante la perizia egli aveva tenuto un
discorso poco strutturato ed adeguato, in cui non aveva evocato la
consapevolezza dei rischi della guida in stato di ebrietà ed aveva minimizzato
le sue azioni ed il suo reato banalizzando quanto accaduto.
3.3. In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva 5 settembre 2016,
il medico del traffico dopo aver riesaminato la situazione del ricorrente, e considerando
in particolare gli esiti delle due analisi trimestrali tossicologiche del
capello eseguite dall’IACT (attestanti l’astinenza dal consumo di alcol nel
periodo febbraio-luglio 2016), il rapporto favorevole 12 agosto 2016 di iQ-Center
by Ingrado (che confermava la partecipazione alle sedute di consulenza
psico-educativa sull’arco di 6 mesi e al corso “Prevenzione della recidiva”),
come pure i risultati della propria perizia (integrata di un’anamnesi
intermedia, un esame clinico e un colloquio, durante il quale l’interessato -
che si era dichiarato astinente da gennaio 2016 - aveva fatto prova di una
buona capacità di autocritica, capendo gli errori commessi senza minimizzarli e
proponendo delle strategie efficaci da mettere in atto per non recidivare),
ha concluso che RI 1 dovesse essere considerato di nuovo idoneo alla guida dei
veicoli a motore. Al fine di garantire una prognosi migliore, ha
tuttavia suggerito le qui controverse condizioni da subordinare alla
restituzione del permesso, che la Sezione della circolazione ha fatto
proprie nella decisione 28 settembre 2016.
3.4. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tali condizioni
risultano corrette e senz’altro adeguate alla sua situazione concreta, ove solo
si consideri che in sede di perizia 4 dicembre 2015, come visto, gli era stata
negata l’idoneità a fronte di un consumo
cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (a fronte di 3
criteri secondo la definizione CIM-10, tra cui la perdita di controllo e un
desiderio smodato), era emersa una sua preoccupante incapacità di scindere il
consumo di alcol dalla guida - come aveva dimostrato il grave, ancorché primo,
episodio di guida in stato di ebrietà occorsogli il 10 agosto 2015 - e una totale
inconsapevolezza dei rischi in cui era incorso. Invano il ricorrente si
richiama al periodo di astinenza, agli esami tossicologici e al percorso
psicoeducazionale a cui si è già regolarmente e correttamente sottoposto
sull’arco di 6 mesi. Questi trattamenti e controlli - svolti invero su un
periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente indicato dalla giurisprudenza
(cfr. supra, consid. 2.2) - sono certo fattori positivi, ma che
costituivano solo la premessa per la restituzione della licenza di condurre e
comprovare la scomparsa dell’inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata,
consid. 2.1). Considerato infatti che il Tribunale federale ritiene che dopo
la riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di
consumo abusivo di alcol - può essere richiesta un’ulteriore astinenza
controllata di 3 anni e una terapia di 2 anni (oltre all’anno per la
riammissione di cui si è detto, cfr. supra consid. 2.2), non vi è chi
non veda come le condizioni dettate all’insorgente per un periodo aggiuntivo di
12 mesi siano senz’altro da ritenere proporzionate e ampiamente contenute nel
solco della citata giurisprudenza. I vincoli così imposti - ai quali il
ricorrente si sta verosimilmente attenendo (cfr. email 14 ottobre 2016 della
consulente di iQ-Center by Ingrado SA alla Sezione della circolazione agli
atti, da cui risulta che il ricorrente ha sottoscritto quel giorno il relativo
contratto di monitoraggio) - non risultano particolarmente incisivi, ma al
contrario del tutto usuali (cfr. anche Mizel,
op. cit., pag. 568 seg.) e inevitabilmente necessari al fine di garantire
una prognosi migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione
dal consumo di bevande alcoliche, oltre che un maggiore approfondimento della
sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di future
ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in
possesso della ritrovata idoneità, nell’ottica del prevalente interesse alla
sicurezza della circolazione stradale. A titolo abbondanziale, non porta ad
altra conclusione la sommaria dichiarazione (prodotta con la replica al
Governo) resa dallo psicologo e psicoterapeuta FSP __________ (che ha visitato
il ricorrente agli inizi di ottobre 2016), la quale non si confronta con le
risultanze dei referti del medico del traffico, né con i suddetti aspetti. Dichiarazione
a cui il ricorrente, in questa sede, peraltro neppure accenna.
3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene
che le condizioni poste dalla Sezione della circolazione per il mantenimento
della patente risultino proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato
deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
4.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.
6.Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera