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RI 1 |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 7 dicembre 2016 (n. 5515) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 13 giugno 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino portoghese RI 1 (1993) è giunto in Svizzera il 1° agosto 2005 per vivere con i propri genitori __________ e __________, titolari di un permesso di dimora UE/AELS nel nostro Paese, ottenendo a tale scopo un identico permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, valido fino al 31 maggio 2009 e in seguito rinnovato fino al 31 maggio 2014.
b. Dopo avere terminato le scuole dell'obbligo, il 20 agosto 2010 RI 1 ha intrapreso un apprendistato in qualità di addetto di cucina fino al 17 agosto 2011, quando ha sciolto di propria iniziativa il contratto di tirocinio. Dal 1° novembre 2011 al 30 luglio 2012, egli ha beneficiato delle indennità di disoccupazione e, dal 26 aprile 2012, di prestazioni di assistenza pubblica.
c. Il 17 giugno 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 1, in quanto era senza attività lucrativa, dipendeva dall'aiuto sociale ed aveva contratto diversi debiti. Gli ha comunque rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 31 maggio 2019 con l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa.
Il 3 luglio 2015 l'autorità dipartimentale lo ha però formalmente ammonito, con l'avvertenza che se fosse rimasto a carico dello Stato anche in futuro, o se la sua situazione debitoria si fosse aggravata oppure se avesse commesso un'infrazione all'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca della sua autorizzazione di soggiorno.
B. Dopo aver dato a RI 1 la possibilità di esprimersi, il 13 giugno 2016 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, fissandogli un termine fino al 15 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
A sostegno del provvedimento l'autorità di prime cure ha rilevato che l'interessato, nonostante l'ammonimento, continuava a percepire le prestazioni di assistenza pubblica e che il contratto di inserimento sociale sottoscritto con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) non gli conferiva lo statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). La decisione è stata resa sulla base degli art. 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Il 28 luglio 2016 è deceduto a __________ il padre di RI 1.
C. Il 7 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, soggiungendo che l'interessato non poteva prevalersi dell'ALC neppure per risiedere in Svizzera senza attività lucrativa, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento. Ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro nel Paese d'origine. Ha inoltre respinto la sua domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria.
D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Afferma di avere rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica in quanto sua madre __________ è in grado di mantenerlo, la stessa disponendo di uno stipendio più alto per avere cambiato posto di lavoro e beneficiando da poco di una rendita AVS da vedova. Anche in questa sede chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, volta ad esentarlo dal pagamento delle spese processuali.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Degli accertamenti esperiti in questa sede per aggiornare la situazione dal profilo finanziario e lavorativo del ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici ed a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino portoghese e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi, in linea di principio, del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2).
2.2. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).
L'art. 62 lett. e LStr - in vigore al momento della decisione impugnata (attuale art. 62 cpv. 1 lett. e LStr) - dispone che l'autorità competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - e le altre decisioni giusta la medesima legge, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.
2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la LStr prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr; cfr. anche art. 2 e 12 ALC).
Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero, occorre pertanto verificare preliminarmente se la decisione impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato trattato bilaterale.
3. 3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
L'art. 18 OLCP precisa dal canto suo che per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).
3.2. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è riservato tuttavia alle sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (vedi anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora: dell'Unione europea, CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 Allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE).
3.3. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale. I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
3.4. L'art. 3 paragrafo 1 Allegato I ALC dispone che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso (cfr. anche art. 7 lett. d ALC). Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, soggiunge il paragrafo 2 lett. a della medesima norma, tra l'altro, i discendenti minori di 21 anni o a carico.
3.5. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10, consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
4. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 1° agosto 2005, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare e che a partire della maggior età lo autorizzava a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. Dopo avere terminato le scuole dell'obbligo, il 20 agosto 2010 egli ha intrapreso un apprendistato in qualità di addetto di cucina fino al 17 agosto 2011, quando ha sciolto il contratto di tirocinio di propria iniziativa. Dal 1° novembre 2011 al 30 luglio 2012 l'insorgente ha beneficiato delle indennità di disoccupazione, mentre dal 26 aprile 2012 ha iniziato a dipendere dall'aiuto sociale.
Ritenuto che nell'estate del 2011 ha interrotto l'apprendistato di propria iniziativa, che alla fine di luglio 2012 ha esaurito le indennità di disoccupazione, e che da allora non si è procacciato un impiego, il ricorrente non può pertanto essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'ALC. Non permette di sovvertire quanto precede il contratto di inserimento sociale sottoscritto il 1° novembre 2015 con l'USSI per un'attività di utilità pubblica (AUP) fino al 31 ottobre 2016 con un incentivo di fr. 300.– mensili. Tale occupazione, decisa dallo Stato e prevista agli art. 31a-31l della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS; RL 871.100), è infatti una misura di inserimento socio-professionale cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni assistenziali, e non può quindi essere considerata alla stregua di un'attività economica reale ed effettiva.
Va inoltre considerato che, non essendo mai stato professionalmente attivo dopo l'apprendistato, l'interessato non può prevalersi dell'ALC neanche per la ricerca di un impiego, ritenuto che non ha più diritto alle indennità di disoccupazione.
RI 1 non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC, ritenuto che non ha maturato il diritto alla pensione e, nonostante soffra di sindrome ansioso-depressiva (certificato medico del 4 luglio 2016 della dr. med. __________, prodotto dinnanzi a Consiglio di Stato), non risulta sia colpito da inabilità permanente al lavoro.
Inoltre l'insorgente, il quale è caduto a carico dell'assistenza pubblica dal 26 aprile 2012 e che al momento del giudizio governativo impugnato aveva accumulato un debito complessivo nei confronti dello Stato di fr. 59'540.05 (estratto conto USSI del 10 novembre 2016), non dispone manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera senza attività.
5. 5.1. RI 1 non può più invocare l'ALC per poter conservare il suo permesso di dimora UE/AELS a titolo derivato in forza della sua età, in quanto la condizione alla quale sottostava la sua autorizzazione ottenuta nell'ambito del ricongiungimento familiare con i genitori nel nostro Paese (minore di 21 anni) non è più adempiuta, essendo egli attualmente 25 enne (cfr. art. 23 OLCP).
Egli potrebbe rivendicare tutt'al più un diritto derivato, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1 e 2 lett. a dell'Allegato I ALC, soltanto nel caso in cui fosse a carico dei genitori. In effetti, tale diritto può essere riconosciuto unicamente se il cittadino UE/AELS che soggiorna regolarmente in Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un alloggio appropriato e se il sostentamento dell'intera famiglia è garantito.
Ora, pur prendendo atto del decesso del padre del ricorrente avvenuto il 28 luglio 2016, bisogna comunque considerare che la madre __________, la quale continua a soggiornare regolarmente in Svizzera dove è professionalmente attiva, dispone di un permesso di dimora UE/AELS a titolo originario. Essa vive insieme al figlio in un appartamento di 3½ locali in via __________ a __________ che risulta senz'altro adeguato ad ospitarli. Ai fini del presente giudizio bisogna pertanto verificare se il mantenimento di RI 1, che dev'essere assicurato in linea di principio dal detentore del diritto originario, sia garantito conformemente all'art. 3 paragrafo 2 lett. a Allegato I ALC (DTF 135 II 369 consid. 3.1; STF 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 2.7; Istruzioni OLCP emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 9.6, stato al luglio 2018).
5.2. Dall'istruttoria esperita da questo Tribunale è stato confermato innanzitutto l'argomento ricorsuale secondo cui nel febbraio del 2017 RI 1 ha rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica e che da allora non le ha più richieste (scritto dell'USSI del 18 luglio 2018).
Ferma questa premessa, la famiglia del ricorrente può contare attualmente di entrate complessive provenienti dalla madre pari a fr. 4'137.65 mensili, composte da un salario netto di fr. 3'507.65 per l'attività che svolge per la __________ SA a decorrere dal 1° gennaio 2018 in qualità di collaboratrice ai servizi generali e di pulizia (contratto di lavoro a tempo indeterminato del 23 ottobre 2017 con conteggio per il mese di luglio 2018) e dalla rendita AVS per vedova di fr. 630.– di cui beneficia dalla fine di ottobre del 2016 (decisione del 31 ottobre 2016 della Cassa di compensazione AVS). Per quanto riguarda le loro uscite mensili, le stesse si compongono in totale come segue: fr. 1'509.– (forfait globale per il mantenimento per due persone secondo le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018; RL 871.115) + fr. 1'080.– (per la pigione, incluse le spese accessorie) + fr. 423.90 di premio cassa malati per l'assicurazione di base (fr. 124.50 per RI 1 già dedotto il sussidio cantonale RIPAM + fr. 299.40 per la madre __________). Il loro fabbisogno risulta pertanto di fr. 3'012.90, di modo che con le sue entrate attuali __________ riesce a coprire gli oneri mensili garantendo pure il mantenimento del figlio.
Certo, l'insorgente non può pretendere di rimanere a carico della madre sine die, ritenuto che non è colpito da un'infermità che gli impedirebbe di lavorare e beneficiare di una rendita di invalidità completa. RI 1 dovrà pertanto fare tutto il possibile per procacciarsi un'attività lucrativa. Egli va inoltre già sin d'ora reso attento che la sua situazione dal profilo finanziario e lavorativo andrà sistematicamente riesaminata dall'autorità dipartimentale durante la validità del suo permesso di dimora UE/AELS.
6. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina e la decisione dipartimentale impugnata annullata così come quella governativa che la tutela.
Del resto, prendendo atto delle risultanze istruttorie, il Dipartimento non si è più opposto all'accoglimento del gravame e si è rimesso al giudizio del Tribunale, mentre il Consiglio di Stato non ha neppure preso posizione al riguardo.
6.2. Visto l'esito dell'impugnativa, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm), di modo che le domande di assistenza giudiziaria formulate dal ricorrente dinnanzi al Tribunale e al Consiglio di Stato, volte a mandarlo esente dal pagamento delle spese processuali, divengono prive di oggetto.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione del 7 dicembre 2016 (n. 5515) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione del 13 giugno 2016 (REVOCA COM 12) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.
3. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diviene priva di oggetto.
4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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6. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere