Incarto n.
52.2017.5

 

Lugano

26 agosto 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

 

 

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2017 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinata da  PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 15 novembre 2016 (n. 5045) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 25 novembre 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. RI 1 nata __________ (1949), cittadina serba e croata, è entrata in Svizzera il 20 gennaio 2008 per sposarsi con il cittadino portoghese J__________ (1966), titolare di un permesso di domicilio UE/AELS nel nostro Paese. Le nozze sono state celebrate il 17 aprile 2008 a L__________. A seguito del matrimonio essa ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS, e il 20 gennaio 2013 le è stata rilasciata un'autorizzazione di domicilio UE/AELS.

I coniugi J__________ hanno lavorato per qualche tempo per il cittadino svizzero M__________, gestore di diversi esercizi pubblici in __________, alloggiando presso una delle sue strutture.

L'interessata ha una figlia, N__________, nata il __________ 1975 da una precedente relazione, la quale è coniugata e vive nel nostro Cantone.

 

b. Il 1° luglio 2014, i coniugi __________ hanno inoltrato alla Pretura del Distretto di __________ una causa di divorzio comune con accordo completo. Il Pretore ha sciolto il loro matrimonio il 1° ottobre 2014, dopo avere omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta dalle parti il 29 giugno 2014. Il 29 gennaio 2015, RI 1 ha ripreso il cognome da nubile.

Preso atto del divorzio, il 12 febbraio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS a RI 1, ponendola al beneficio di un permesso di domicilio ordinario con termine di controllo fissato per il 19 gennaio 2018.

 

 

                                  B.   a. Il 6 luglio 2015, RI 1 si è sposata a __________ con il cittadino serbo  R__________ (1970). Quest'ultimo ha poi richiesto il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare.

 

b. Dando seguito alla richiesta della Sezione della popolazione volta a verificare se i matrimoni contratti da RI 1 fossero di natura fittizia, la Polizia cantonale ha assunto a verbale l'interessata (il 18 settembre 2015),  R__________ (il 16 settembre 2015), J__________ (il 16 settembre e 12 ottobre 2015) e M________ (il 2 ottobre 2015), per poi allestire il 13 ottobre 2015 il seguente rapporto all'attenzione dell'Autorità dipartimentale e del Ministero pubblico:

"Fatti:

Prefazione: Si precisa che tutti gli imputati lavorano alle dipendenze di  M__________ e sono impiegati negli esercizi pubblici che ha in gestione. RI 1 e  J__________ si sono sposati a L__________ in data 17.04.2008. Hanno poi divorziato l'1.10.2014. In data 06.07.2015 RI 1 si è unita in matrimonio con R__________ ; tra i due vi è una differenza d'età di ventuno anni.

A mano della pratica amministrativa emanata dall'Ufficio della migrazione di Bellinzona, si è provveduto a verbalizzare  J__________. Inizialmente, è stato stilato un verbale d'interrogatorio amministrativo. Alla luce di quanto ha esposto, si è provveduto a verbalizzarlo in qualità d'imputato.  J__________ ha dichiarato che l'unione matrimoniale tra lui e RI 1 gli è stata proposta da  M__________, questo per agevolare la pratica del permesso di soggiorno per quest'ultima.  J__________ ha esposto che, avendo debiti ipotecari, il matrimonio con RI 1 è stato unicamente un atto di convenienza. Nel verbale del 16.09.2015 (rif. pag. 3 riga 24 - 28) ha espresso che  M__________ gli ha consegnato la somma di 20'000.- CHF in diverse rate di 3'000.- CHF, riferendogli che il denaro era di RI 1 per ripagarlo del gesto nobile che aveva compiuto sposandola.  J__________ ha confermato che il matrimonio è stato fatto unicamente per interessi e non vi erano né alcuna attrazione né amore tra le parti. Dalla loro unione RI 1 ha potuto usufruire del permesso di soggiorno valido per la Svizzera. Si precisa che  J__________ aveva debiti ipotecari superiori alle sue capacità finanziarie.  M__________ l'ha aiutato ad estinguerli trattenendo parte dello stipendio e consegnandogli unicamente 500.- CHF mensili per i suoi vizi.  J__________ ha riconfermato che non ha mai convissuto con RI 1, specificando che abitavano in un appartamento di uno stabile di proprietà  M__________ in quel di __________ ma ognuno di essi aveva una stanza propria, trascorrendo quindi vite separate.

R__________  è giunto in Svizzera in qualità di turista in data 16.06.2015, senza alcuna occupazione. Il rapporto con RI 1 avveniva a distanza poiché i due avevano modo di vedersi unicamente quando essa si recava in Serbia per le ferie. Durante l'audizione ha negato qualsiasi addebito di reato; a suo dire, l'unione matrimoniale è fondata su un rapporto d'amore senza contratto previo un compenso di denaro.

RI 1 ha dichiarato che  J__________ aveva oltre 20'000.- CHF di debiti ipotecari che lei stessa ha aiutato ad estinguere; infatti, ha autorizzato  M__________ a prelevare parte del suo stipendio per pagare i debitori. Entrambi gli stipendi erano gestiti da  M__________ il quale pagava i debiti e versava lo stipendio, dedotto i soldi che aveva anticipato. Anch'essa ha negato qualsiasi addebito di reato dichiarando che l'unione con  J__________ non è avvenuta tramite contratto previo un compenso di denaro.

 M__________ ha asserito di aver assunto  J__________ nel 2008. In quel periodo quest'ultimo era in una situazione finanziaria fallimentare motivo per il quale gli aveva conferito procura intestata a  V__________ per disporre del suo stipendio fronteggiando così alle sue necessità. Anche  M__________ ha negato qualsiasi addebito di reato estraniandosi del fatto di aver versato la somma di 20'000.- CHF per far sposare la coppia (rif. verbale __________ del 2.10.2015, pag. 4 riga 2- 6).  M__________ si è riservato il diritto di querelare in seconda istanza  J__________ per i reati di art. 173 CPS diffamazione / art. 174 CPS calunnia (rif. verbale __________ del 2.10.2015, pag. 5 riga 13 -17).

Per altri dettagli facciamo capo agli allegati".

 

Sulla base di queste deposizioni, il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale nei confronti di RI 1,  R__________, J__________ e M__________ per il reato di inganno nell'ambito del matrimonio putativo.

 

c. Fondandosi su tali riscontri, il 25 novembre 2015 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di domicilio a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 25 gennaio 2016 per lasciare il territorio elvetico.

L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che il matrimonio contratto dall'interessata con J__________, previo compenso di denaro, fosse fittizio e volto quindi a permetterle di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 3, 63, 64, 64d, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]).

 

d. Nel frattempo, rilevate le discrepanze emerse nei loro interrogatori, il 1° marzo 2016 l'Autorità penale ha predisposto un confronto tra RI 1 e J__________ nonché tra quest'ultimo e M__________.

Con decreto del 6 aprile 2016 (ABB __________), il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale avviato nei confronti di RI 1,  R__________, J__________ e M__________, in quanto J__________ aveva ritrattato le proprie dichiarazioni riguardo al fatto di avere contratto un matrimonio prezzolato con RI 1, di modo che non era stato possibile far luce sulle reali dinamiche della fattispecie per il reato di inganno all'autorità.

 

 

                                  C.   Con giudizio del 15 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere respinto diverse censure di ordine formale sollevate dall'interessata riconducibili alla violazione del suo diritto di essere sentita, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il matrimonio tra RI 1 e J__________ fosse fittizio, senza tuttavia esaminare la vertenza dal profilo della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente, la quale lamenta anche in questa sede la violazione del suo diritto di essere sentita, contesta di avere contratto un matrimonio fittizio. Rileva come non vi siano indizi in tal senso, ritenuto pure che J__________ ha ritrattato le proprie dichiarazioni e il procedimento penale è sfociato in un decreto d'abbandono. Sostiene che la decisione impugnata, oltre ad essere arbitraria e carente dal profilo dell'accertamento dei fatti, è lesiva in ogni caso del principio della proporzionalità e non tiene neppure conto che dal 2017 essa ha diritto a un permesso di soggiorno sulla base dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), essendo cittadina croata. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

                                  F.   In sede di replica, l'insorgente riconferma i propri argomenti ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario procedere all'audizione di V__________ e M__________, di __________ e __________, né di quelle di D__________ ,  P__________ e J__________, che la ricorrente chiede di sentire per poter dimostrare che il suo matrimonio con J__________ era genuino, in quanto le loro testimonianze non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali per il giudizio che è chiamato a rendere.

 

 

                                   2.   Secondo l'art. 90 LStrI, lo straniero deve collaborare all'accertamento dei fatti determinanti ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno e, di riflesso, sopportare le conseguenze derivanti dalla sua mancata cooperazione.

In questo senso, l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI dispone che il permesso di domicilio può essere revocato - tra le altre cose - se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI ovvero quando lo straniero ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali. Il motivo di revoca previsto dall'art. 62 lett. a LStrI corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4 lett. a dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). Sono di conseguenza considerati essenziali non soltanto i fatti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto (Pra 2002 n. 165 pag. 889, 2A.57/2002 consid. 2.2; STF 2A.551/2003 del 21 novembre 2003 consid. 2.1). Tra questi figurano l'intenzione di porre fine a una relazione coniugale o di avviarne una nuova, così come l'esistenza di figli nati fuori dal matrimonio (Pra 2002 n. 163 pag. 874, 2A.511/2001 consid. 3.3-3.5; STF 2A.551/2003 già citata). L'ottenimento fraudolento del permesso di domicilio può risultare anche dalla falsità o dall'incompletezza delle indicazioni su cui l'autorità si è fondata in un primo tempo per rilasciare il permesso di dimora e che, in mancanza di precisazioni ulteriori, sono risultate determinanti anche per il suo rinnovo e per la concessione dell'autorizzazione di domicilio. L'interessato non è inoltre liberato dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi preposti, dando prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i fatti determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid. 5.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine che il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che egli dovesse riconoscerne la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in malafede.

 

Sapere se le nozze siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto che lo straniero non avrebbe alcuna possibilità di ottenere in altro modo un permesso di soggiorno nel nostro Paese o che nei suoi confronti sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, la loro differenza di età nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 128 II 145 consid. 2.1, 123 II 49 consid. 4, 122 II 295; STF 2C_125/2011 del 31 agosto 2011 consid. 3, 2C_855/2010 del 25 maggio 2011 consid. 3, 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.4, 2A.496/2002 del 28 febbraio 2003 consid. 3.1). Va pure tenuto presente che l'assenza di vita in comune, anche se di breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I pag. 274).

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367 consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso quando lo straniero si richiama a un matrimonio che sussiste solo formalmente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso (DTF 128 II 145 consid. 2.2). In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 consid. 5a e rif.).

 

 

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente si è sposata con J__________ il 17 aprile 2008 a L__________, ottenendo a tale scopo precipuo un permesso di dimora UE/AELS e il 20 gennaio 2013 un'autorizzazione di domicilio. Essi hanno divorziato il 1° ottobre 2014.

Il 6 luglio 2015 RI 1 si è sposata a ________ con R__________, il quale ha poi richiesto il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Dando seguito alla richiesta della Sezione della popolazione volta a verificare se i matrimoni contratti da RI 1 fossero di natura fittizia, la Polizia cantonale ha assunto a verbale l'interessata (il 18 settembre 2015), R_______ (il 16 settembre 2015), J______ (il 16 settembre e 12 ottobre 2015) e M__________ (il 2 ottobre 2015).

Sulla base delle loro deposizioni, il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale nei loro confronti per il reato di inganno nell'ambito del matrimonio putativo.

Fondandosi su tali riscontri, il 25 novembre 2015 la Sezione della popolazione ha poi revocato il permesso di domicilio a RI 1, rimproverandole di avere contratto un matrimonio fittizio con J__________, previo compenso di denaro, allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera.

 

3.2. Sennonché bisogna considerare che dopo aver predisposto un confronto, il 1° marzo 2016, tra RI 1 e J__________ nonché tra quest'ultimo e M__________ a seguito delle discrepanze emerse nei loro interrogatori, con decreto del 6 aprile 2016 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale avviato nei confronti di RI 1,  R__________, J__________ e M__________, poiché non erano stati corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa come prevede l'art. 319 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). In effetti, J__________ aveva ritrattato le proprie dichiarazioni riguardo al fatto di avere contratto un matrimonio prezzolato con RI 1, di modo che non era stato possibile far luce sulle reali dinamiche della fattispecie per il reato di inganno all'autorità.

Nel decreto d'abbandono, il Procuratore pubblico ha considerato quanto segue:

2. Assunto a verbale il 16 settembre 2015, J__________ riferiva di aver conosciuto RI 1 nel 2007 presso il ristorante __________ al __________. A suo dire, dopo una breve convivenza di tre mesi, la coppia convolava a nozze il 17 aprile 2008 a L__________. A precise domande rispondeva di non aver mai avuto rapporti sessuali con RI 1 in quanto non gli piacevano né il suo fisico né il suo carattere, di non conoscere nessun parente della moglie, come pure di trascorrere poco tempo con lei. Alla richiesta di fornire maggiori dettagli sull'unione con RI 1 dichiarava che "...Voglio dichiararvi che purtroppo iI mio matrimonio con RI 1 è stato un matrimonio di convenienza. Un giorno  M__________ mi ha offerto CHF 20'000.– per sposare RI 1 la quale non aveva nessun permesso di soggiorno valido in Svizzera. Dall'unione con il sottoscritto ha potuto usufruire del permesso..." (Verbale amministrativo del 16.09.2015 di  J__________). Interrogato quindi in veste di imputato, __________ si riconfermava nelle proprie risposte riferendo che: "...__________ mi ha dato circa CHF 20'000.– dicendomi che erano soldi di RI 1 per il gesto nobile che avevo compiuto sposandola. I soldi me li ha consegnati di persona  M__________ in diverse rate di circa CHF 3'000.– ciascuna. II pagamento avveniva a __________ presso l'abitazione di  M__________. (...) Confermo pienamente quanto detto, ho fatto un matrimonio fittizio per permettere a RI 1 di ricevere il permesso. Non siamo mai stati assieme, non abbiamo mai convissuto e non abbiamo mai avuto alcun rapporto sessuale. Tra di noi vi era unicamente un rapporto di amicizia e conoscenza di lavoro..." (Verbale di Polizia del 16 settembre 2015 di  J__________). Sui motivi che lo avevano spinto a contrarre matrimonio spiegava di avere debiti per ca. CHF 20'000.–.

 

3. Interrogata nel merito, RI 1 negava ogni addebito riferendo che __________ mentiva, in quanto lei sarebbe stata innamorata di lui. A differenza di __________ dichiarava di non aver convissuto prima del matrimonio, ma che ogni qualvolta avevano libero trascorrevano la giornata insieme come tutte le coppie. Come __________ riferiva di non conoscere nessun componente della famiglia del marito. Relativamente alla loro situazione economica, RI 1 riferiva che sia lei che __________ si trovavano alle dipendenze di  M__________, il quale gestiva completamente i loro stipendi procedendo direttamente a tutti i pagamenti quali cassa malati, imposte, eventuali debiti, affitto, ecc., consegnandogli poi il restante, e meglio ca. CHF 2'200.– mensili per RI 1 e ca. CHF 500.– per __________. Parimenti la stessa riferiva che in quanto moglie aveva aiutato economicamente il marito, e meglio: "...il signor __________ J__________ era indebitato e, come detto prima, lavorava alle dipendenze del signor  M__________. Posso dire che aveva oltre CHF 20'000.– di debiti. lo l'ho aiutato e quando lavoravo alle dipendenze di  M__________, ho fatto richiesta che parte del mio stipendio veniva versato a  J__________ per saldare i suoi debiti..." (Verbale di Polizia del 18 settembre 2015 di RI 1).

 

4. Interrogato in data 2 ottobre 2015  M__________ dichiarava di aver assunto  J__________ a cavallo all'inizio del 2008, accorgendosi velocemente che lo stesso aveva dei problemi economici: "... J__________ mi cercava ripetutamente degli acconti e dopo parecchi mesi sono riuscito a stabilire che Io stesso era in una situazione finanziaria fallimentare. Egli abitava spesso nel mio stabile al secondo piano. Vista la buona natura del dipendente ho deciso di interessarmi dei suoi problemi finanziari e sono venuto immediatamente a conoscenza che  J__________ era in una situazione fallimentare. Nel frattempo lo stesso si era sposato con RI 1 ed entrambi abitavano nel mio stabile a __________, dove la signora svolgeva l'attività di badante al servizio di mia mamma che è poi stata ricoverata in casa anziani a __________. Nel 2014 mia mamma è venuta a mancare e RI 1 ha sempre lavorato alle mie dipendenze nei miei ristoranti. Seppure  J__________ non voleva parlare della sua situazione finanziaria, ben presto mi accorsi che aveva debiti per oltre CHF 30'000.–. ln comune accordo decidemmo che, alla scadenza delle fatture rispettivamente grazie agli accordi di pagamento convenuti con il suo locatore a __________ e con l'autorità di esecuzione, gli avrei anticipato i soldi che avrei poi trattenuto progressivamente dai suoi stipendi mensili (...) mi preme precisare che  J__________ aveva conferito procura a mia moglie V__________ per disporre del suo stipendio fronteggiando alle sue necessità..." (Verbale di Polizia del 2 ottobre 2015 di  M__________). Relativamente al versamento di CHF 20'000.– in rate da 3'000 dichiarava che "...non ho mai versato una simile somma e tanto meno con il fine di fare sposare la coppia. Non avevo nessun interesse a fare quanto descritto..." (Verbale di Polizia del 2 ottobre 2015 di  M__________) e ancora, confrontato alle dichiarazioni di __________ riferiva che "...quanto detto non corrisponde esattamente alla verità poiché versavo a  J__________ esclusivamente degli acconti fino a circa CHF 500.– su sua richiesta e trattenendo il resto per recuperare quanto da me anticipato per saldare i suoi debiti. A questa regola ci sono state alcune eccezioni tipo EUR 7'500.– che gli ho versato in una sola volta in occasione del matrimonio della sorella perché a suo dire essendo il testimone di nozze doveva partecipare in maniera diretta ai costi del matrimonio, questo secondo le loro usanze...se non erro era luglio 2009. (…) posso dire che entrambi (__________ e RI 1) hanno vissuto per circa 1-2 anni nel mio stabile a __________ e quindi hanno convissuto. Quanto dichiarato da  J__________ è completamente falso..." (Verbale di Polizia del 2 ottobre 2015 di  M__________).

 

5. Nuovamente interrogato in data 12 ottobre 2015 e confrontato alle dichiarazioni di RI 1 e __________, l'imputato riconfermava le proprie dichiarazioni, e meglio "... M__________ mi ha aiutato finanziariamente poiché ero indebitato. Come ha detto lui, ogni mese ricevevo la somma di CHF 500.– per i miei vizi e il resto dello stipendio lo gestiva  M__________ che provvedeva anche a saldare i miei debiti che ammontavano a circa CHF 17'000.–. (...)  M__________ mi consegnava somme di CHF 3'000.– e i pagamenti avvenivano presso il suo domicilio. Lui mi diceva che erano soldi di RI 1 per il gesto nobile che avevo fatto sposandola. (...) È corretto (che __________) mi ha aiutato finanziariamente. Voglio però ribadire che tra me e RI 1 c'era questo accordo di matrimonio di convenienza e  M__________ ne era al corrente. Preciso che non sono stato obbligato da nessuno a sposare RI 1. (...) Confermo pienamente che ho sposato RI 1 per pagare i miei debiti e lei da questa unione ha avuto il suo permesso di soggiorno in Svizzera..." (Verbale di Polizia del 12 ottobre 2015 di  J__________).

 

6. Vista la discrepanza nelle versioni rilasciate dalle parti, in data 1 marzo 2016 si procedeva a due verbali di confronto tra __________ e RI 1, nonché tra __________ e __________.

Confrontata alle sue stesse dichiarazioni secondo cui avrebbe fatto domanda a __________ di usare anche il suo salario per l'estinzione dei debiti del marito, RI 1 riferiva: "...Io ho aiutato __________ per i suoi debiti, nel senso che gli ho dato in due occasioni CHF 1000.– ogni volta per andare in Portogallo, ad esempio una volta in occasione del matrimonio di sua sorella. Preciso che in questa circostanza anche __________ gli aveva dato CHF 7000.– circa. Per il resto davo a __________ solo piccoli importi per fare la spesa per noi, per la nostra economia domestica (...). lo non ho mai chiesto a __________ di usare il mio stipendio per pagare i debiti di __________. No, no, quello è il mio stipendio e i soldi vanno a me..." (Verbale MP di confronto del 1° marzo 2016 di  J__________ e RI 1).

Dal canto suo, in questa circostanza __________ ritrattava quanto dichiarato in Polizia, riferendo "... Voglio precisare che io in Polizia non avevo capito. Tutto quello che ho detto sono menzogne. È vero che io avevo dei debiti, è per questo che sono andato a lavorare per  M__________. Poi, quando lavoravo per lui ho conosciuto RI 1 e mi sono innamorato. (...) il giorno del verbale io ero molto stanco, avevo lavorato di notte. Non capivo quello che mi dicevano i Poliziotti. lo ho raccontato questa, poi mentre parlavo mi sono detto "ma cosa stai dicendo?..." (Verbale MP di confronto del 1° marzo 2016 di  J__________ e RI 1), precisando ancora "...devo dire che in polizia io inizialmente non avevo capito bene. Poi c'è anche il fattore di mia moglie che è gelosa di RI 1. Lei non mi ha detto esattamente cosa dire, ma io sapevo che lei era molto gelosa. Dopo che ci siamo sposati mi ha intimato di non vedere mai più RI 1. lo avevo paura che se scopriva che avevamo anche dormito assieme e che io ero innamorato di lei, avrebbe potuto arrabbiarsi. lo avevo paura che mia moglie mi lasciasse e che magari mi portasse via anche mio figlio..." (Verbale di confronto MP del 1° marzo 2016 di  J__________ e __________ M__________). Contestatagli la gravità nel mentire all'autorità e reso attento sulle conseguenze penali di una denuncia mendace, __________ dichiarava: "...lo so, me ne scuso, io non volevo. lo volevo evitare di litigare con la moglie. Quando le ho detto dei verbali lei mi ha detto un po' cosa pensava e io ho riportato le sue parole. Non è che mi ha proprio istigato a mentire, però io volevo fare quello che mi diceva lei. Voglio scusarmi con le autorità e con le persone che ho ingiustamente accusato. Capisco di aver sbagliato. L'ho fatto a fin di bene, non pensavo di fare del male a nessuno..." (Verbale di confronto MP del 1° marzo 2016 di  J__________ e  M__________).

 

3.3. Malgrado il decreto d'abbandono del procedimento penale, il Consiglio di Stato ha confermato comunque la risoluzione dipartimentale sulla base di diversi aspetti della vita dell'interessata che considera sospetti, come la differenza di età tra RI 1 e J__________ (l'ex marito di 17 anni più giovane della ricorrente), il fatto che essi non conoscano i rispettivi famigliari più prossimi che vivono nel nostro Paese (le generalità del genero dell'insorgente residente ad A__________, rispettivamente, quelle del fratello del __________ che essa ha visto soltanto due volte), il luogo dove si sono conosciuti (nel 2007 in __________ o a __________), la durata della relazione prematrimoniale (nozze celebrate nell'aprile 2008, senza o con al massimo tre mesi di convivenza), la relazione extraconiugale del __________ con la sua attuale moglie e quella a distanza che  R__________ ha ammesso avere dal 2011 con RI 1, come pure la sottoscrizione delle conseguenze accessorie al divorzio tre mesi prima dello scioglimento dello stesso pronunciato un anno dopo l'ottenimento del permesso di domicilio, e il rifiuto della ricorrente di rispondere alla domanda relativa ai rapporti sessuali con l'ex marito.

 

3.4. Benché di regola l'Autorità amministrativa possa qualificare giuridicamente un certo evento in maniera autonoma, la medesima non può però scostarsi senza necessità da quanto accertato dal magistrato penale, che ha una migliore conoscenza della fattispecie, in particolare per aver esperito un'istruttoria nell'ambito della quale, come nel caso in rassegna, ha sentito le parti e interrogato testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5, 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.2, 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2, cfr. anche STA 52.2009.440 dell'8 febbraio 2010 consid. 2.1; per quanto riguarda in particolare la relazione con un decreto d'abbandono o di non luogo a procedere, vedasi la recente STF 2C_21/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.3).

Pertanto, in assenza di prove sul fatto che le nozze tra RI 1 e J__________ sarebbero state contratte previo compenso di denaro - che come detto è il motivo per il quale il Dipartimento ha fondato il provvedimento di revoca del permesso di domicilio alla ricorrente -, e tenuto conto che gran parte degli altri indizi rilevati dal Consiglio di Stato nel proprio giudizio sono già stati presi in considerazione e valutati dal Procuratore pubblico nel decreto d'abbandono emesso al termine del procedimento penale volto ad accertare l'esistenza del reato d'inganno nell'ambito del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 118 cpv. 2 LStrI, si deve concludere che i restanti elementi ritenuti dalla precedente Autorità di giudizio non permettono ancora di affermare con certezza che l'interessata, al momento del suo matrimonio, non fosse intenzionata a costituire un'autentica unione coniugale con J__________.

Piuttosto ci si potrebbe chiedere se RI 1 non si sia poi richiamata al proprio connubio in maniera abusiva, visto che  R__________ ha ammesso di avere una relazione (a distanza) con la stessa sin dal 2011. Sennonché, neppure tale indizio è sufficiente per confermare il giudizio da questo profilo.

Allo scopo di dimostrare la genuinità del suo matrimonio, dinnanzi al Consiglio di Stato l'insorgente aveva infatti versato agli atti le dichiarazioni scritte di V__________ e M__________, D__________ ,  P__________, __________ e __________, chiedendone pure l'audizione, i quali confermavano che J__________ e RI 1 avevano vissuto come una normale coppia sposata. Ciò attesta l'ipotesi che all'epoca il vincolo matrimoniale non era ancora compromesso e non è peraltro in contraddizione con il verbale di confronto tra J__________ e RI 1 e quello tra J__________ e M__________ riportati nel decreto d'abbandono del procedimento penale.

 

 

                                   4.   In siffatte circostanze, non si può pertanto concludere che le nozze tra J__________ e RI 1 siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, che la medesima si sia richiamata al matrimonio in maniera abusiva o che essa abbia fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali.

 

                                   5.   5.1. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

 

5.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione del 15 novembre 2016 (n. 5045) del Consi-
glio di Stato;

1.2.   la decisione del 25 novembre 2015 (__________) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Alla ricorrente va retrocessa la somma di fr. 1'500.– versata a titolo di anticipo per le presunte le spese processuali.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà complessivamente all'insorgente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere