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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso 27 novembre 2017 dell'
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RI 1,
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contro |
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la decisione 17 novembre 2017 del municipio di CO 2 che in esito al concorso a invito per le opere di progettazione del rifacimento del campo da calcio sintetico ha deliberato la commessa alla CO 1; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 4 luglio 2017 M__________,
coordinatore sportivo in seno al dicastero sport del comune CO 2 ha contattato
per e-mail l'arch. RI 1 informandolo della necessità di sostituire l'attuale
manto in sintetico del campo da calcio comunale e di provvedere a ulteriori
interventi di miglioria. Il funzionario ha pertanto invitato l'arch. RI 1 a
presentare un preventivo d'onorario per l'incarico di progettazione, previo
esperimento di un sopralluogo, così da sottoporre le varie offerte al Municipio
per l'assegnazione dei lavori ancora entro la fine di luglio.
b. Il 20 luglio 2017 RI 1 ha inviato un preventivo al municipio di CO 2
indicando di aver considerato le seguenti prestazioni:
- analisi della situazione e della documentazione esistente
- rilievo dei dati mancanti
- discussione con autorità comunali e cantonali, eventuali incontri con le società sportive
- progetto di massima e definitivo
- stima iniziale dei costi e relazione tecnica finale con preventivo definitivo
- elaborazione della documentazione necessaria alla stesura del relativo Messaggio municipale
- presentazione dei documenti al Municipio
L'onorario stimato dall'architetto ammontava a fr. 21'819.60, scontato a fr. 18'900.-.
B. a. Con scritto del 4 settembre 2017, il municipio
di CO 2 ha ringraziato RI 1 per la stima d'onorario, ricevuta nell'ambito
di un primo sondaggio di mercato. L'ha quindi informato di aver approvato
la messa a concorso con procedura a invito delle opere di progettazione del rifacimento
del campo da calcio e l'ha esortato a confermare il suo interesse a partecipare
alla gara entro il 13 settembre 2017. L'esecutivo comunale ha inoltre indicato
che il bando di concorso con relativo capitolato era in fase di allestimento e
di poter prevedere di presentare il messaggio municipale per la primavera
del prossimo anno, per poter eseguire i lavori nella pausa di campionato
invernale 2018-2019 oppure nell'estate 2019.
b. Con e-mail 15 settembre 2017 RI 1 ha confermato la propria partecipazione
al concorso a invito.
C. a. Dopo uno scambio di
corrispondenza elettronica con M__________ intercorsa tra il 10 e il 15 novembre
2017, con scritto del 17 novembre successivo RI 1 ha chiesto spiegazioni al
municipio in merito al predetto concorso. In particolare ha comunicato di aver
appreso il 10 novembre 2017 da un municipale che non solo il bando di concorso
era stato inoltrato ai partecipanti, ma anche che le offerte erano già
pervenute ed erano state aperte e valutate. L'arch. RI 1 si è detto stupito della
notizia, poiché non avrebbe mai ricevuto il bando di concorso.
b. Con scritto 21 novembre 2017 il municipio ha comunicato a RI 1 di avergli inviato
la documentazione relativa al concorso per posta semplice, così come avvenuto
per gli altri tre concorrenti invitati, i quali hanno partecipato alla gara
entro il termine utile, ossia il 30 ottobre 2017.
c. Frattanto, il 17 novembre 2017 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, la cui offerta del valore di
fr. 21'665.- è giunta prima in graduatoria con il punteggio 5.37. La
decisione di aggiudicazione indicava che erano stati invitati i seguenti concorrenti:
- CO 1
- G__________ C__________RI 1
e che le relative offerte erano state valutate secondo i criteri di aggiudicazione fissati nel bando di concorso:
- Prezzo 70%
- Referenze inerenti a prestazioni analoghe 22%
- Apprendisti 5%
- Perfezionamento professionale 3%
La risoluzione è stata intimata pure a RI 1.
D. Contro la predetta decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1 chiedendone l'annullamento e il conseguente rinvio degli atti al committente affinché indica un nuovo concorso, il tutto previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente ha eccepito l'irritualità della procedura concorsuale, essendo stato privato, suo malgrado, della possibilità di impugnare gli atti di gara - mai ricevuti - e di partecipare alla stessa. Ha inoltre contestato la ponderazione (70%) del criterio di idoneità riferito al prezzo, nonché l'idoneità degli altri concorrenti a progettare impianti sportivi esterni, non essendo i medesimi architetti paesaggisti.
E. a. Al ricorso si è
opposto il committente, eccependo innanzitutto la carenza di legittimazione attiva dell'insorgente il quale, non
avendo inoltrato nessun'offerta, non potrebbe vantare alcun interesse degno di
tutela all'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso andrebbe in ogni
caso respinto anche nel merito. La mancata ricezione della documentazione di
gara non potrebbe, a mente del committente, inficiare la regolarità della
procedura. Da un lato, nessuna norma imporrebbe di inviare l'invito a partecipare
ai concorsi tramite lettera raccomandata, dall'altro lato il ricorrente non potrebbe
prevalersi di alcun diritto a essere annoverato tra i concorrenti, essendo la
scelta degli stessi riservata esclusivamente alla stazione appaltante. Oltre a
ciò, avendo già inviato un preventivo il 20 luglio 2017, la partecipazione alla
gara del ricorrente avrebbe pure potuto configurare un caso di preimplicazione.
Essendosi comunque svolta con tre partecipanti, la gara sarebbe del tutto
valida.
Poco credibile, a mente del municipio, la tesi dell'insorgente secondo cui non
gli sarebbero stati recapitati né gli atti di gara, né il successivo e-mail del
28 settembre 2017, con cui M__________ lo
informava che la documentazione gli era stata inoltrata. Se anche fosse, ha
soggiunto il committente, l'arch. RI 1, informato con scritto del 4 settembre
2017 che il bando di concorso era in fase di allestimento, avrebbe dovuto attivarsi
con maggior sollecitudine anziché attendere due mesi prima di chiedere
informazioni riguardo alla gara.
b. Pure l'aggiudicataria ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa,
difendendo la decisione di aggiudicazione con argomentazioni generiche.
F. Con la replica il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, affinandole con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Ha inoltre contestato la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria operata dal committente, il quale avrebbe suddiviso in modo inammissibile il prezzo offerto a corpo, di fr. 61'900.-, tenendo in considerazione soltanto il valore di fr. 21'665.00, corrispondente al 35% del totale. L'insorgente ha altresì contestato l'esistenza di un caso di preimplicazione dovuto all'invio della sua stima d'onorario prima dell'allestimento del concorso e ha segnalato che analoga fattispecie si è verificata con l'aggiudicataria, che pure avrebbe insinuato un preventivo.
G. a. Con la duplica il committente si è riconfermato
nella propria posizione. Ha in particolare difeso la decisione di assegnare la
commessa alla CO 1, idonea a suo parere a fornire le prestazioni richieste. In
merito alla correzione del prezzo offerto da quest'ultima, la stazione
appaltante ha spiegato che l'offerta, per un prezzo globale di fr. 61'900.-,
contemplava una serie di prestazioni non previste dagli atti di gara. Tuttavia,
avendo l'aggiudicataria indicato come si sarebbe dovuto suddividere l'onorario
in caso di esecuzione parziale del mandato, la committente ha preso in
considerazione soltanto le parti riferite al progetto di massima (10%) e al
progetto definitivo (25%).
b. L'aggiudicataria, con la duplica, ha sostenuto che dal momento che il bando
di gara permetteva di deliberare singole fasi della commessa, la suddivisione
del prezzo offerto non presterebbe il fianco alla critica. Ha inoltre difeso la
propria idoneità a eseguire la commessa grazie alla presenza in seno alla ditta
dell'ing. G__________, socio gerente da anni iscritto all'albo professionale dell'ordine
degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
1.2. Controversa è la questione di sapere se
il ricorrente sia legittimato a ricorrere contro la decisione di
aggiudicazione, non avendo inoltrato alcun'offerta.
1.2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha
diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente
toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa. La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella,
identica, racchiusa negli art. 48
lett. a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Introducendo il requisito
dell'interesse degno di protezione il legislatore
ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,
cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento
impugnato non sia toccato altrimenti che
qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza
di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta
però l'esistenza di un interesse
degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di
diritti soggettivi, atteso che anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere
sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm
basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,
immediato ed attuale all'annullamento o alla
modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un
giudizio più favorevole (cfr. RtiD II-2015 n. 6 consid. 2; I-2015 n. 10 consid.
1.3.1 con riferimenti; STA 52.2017.318 del 18 ottobre 2017 consid. 1.2.1).
1.2.2. In materia di pubblici acquisti un siffatto interesse può essere
riconosciuto unicamente a chi ha partecipato ad un procedimento concorsuale e
in tale veste può quindi aspirare ad essere
riammesso in gara (in caso di esclusione, rispettivamente mancata
selezione) o a conseguire la commessa (in caso di delibera ad un altro
concorrente; STA 52.2015.2 del 16 aprile 2015 consid.
2; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 63 e segg.).
1.2.3. Nel caso di specie il committente ha instaurato una procedura a invito per l'aggiudicazione di una
commessa pubblica scegliendo quattro partecipanti, tra cui il
ricorrente. Dopo essersi accertato del suo interesse a concorrere, il 22 settembre
2017 la stazione appaltante ha pertanto inviato a RI 1 un fascicolo, intitolato
Concorso a invito - Bando di concorso Progetto di rifacimento campo da calcio
sintetico, il quale conteneva la descrizione dell'oggetto della commessa, i
criteri di aggiudicazione con il relativo metodo di valutazione, altre regole
generali nonché l'indicazione del termine di ricorso contro il medesimo documento.
1.2.4. Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto tale fascicolo. Contrariamente
a quanto sostenuto dal committente, la questione di sapere se il bando di concorso
sia stato correttamente notificato non è priva di importanza. Se è vero che la
scelta dei partecipanti alla gara è rimessa
all'apprezzamento della stazione appaltante e che, in concreto, il numero
minimo di concorrenti (tre) è stato raggiunto pure senza la presenza
dell'insorgente (cfr. art. 10 cpv. 3 LCPubb), è pur vero che la
documentazione di gara, anche in una
procedura a invito, costituisce una decisione impugnabile (art. 37 lett.
a LCPubb). Decisione che il concorrente, già per il fatto di essere stato
invitato a prendere parte al procedimento, è legittimato a contestare dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo (Cassina, op.
cit., pag. 59).
Occorre pertanto appurare se e quando gli atti sono stati ricevuti dall'insorgente.
Dall'esito di tale accertamento potrà essere ammessa o negata la sua legittimazione
a impugnare la decisione di aggiudicazione. In caso di avvenuta notifica del
bando di concorso, occorrerebbe concludere che il ricorrente ha rinunciato a
inoltrare la propria offerta e, pertanto, dovrebbe essergli negato qualsiasi
interesse a ricorrere. Per contro, la mancata notificazione del bando potrebbe
condurre a riconoscere al ricorrente, privato suo malgrado della possibilità di
partecipare al concorso, un interesse degno di protezione nella misura in cui
il postulato annullamento dell'intera gara gli permetterebbe di aspirare al
conseguimento della commessa nell'ambito di una nuova procedura.
1.2.5. In effetti, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti
alcun pregiudizio (art. 20 LPAmm). Tale regola è tuttavia temperata dal
principio della buona fede e da quello della sicurezza giuridica, allo scopo di
evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire
illimitatamente il termine per impugnarla. Pertanto, quando una parte è venuta
a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere
diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché
l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle
regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo
eventuale ricorso contro una notifica tardiva della decisione (Messaggio 23
maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., cap.
4.3. pag. 1959; André Grisel, op.
cit., pag. 877 seg. n. 5; Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 32). In
quest'ordine d'idee l'art. 68 cpv. 1 LPAmm stabilisce che il termine per
presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza"
della decisione impugnata.
1.2.6. La stazione appaltante, che ha
inoltrato il bando di concorso per posta semplice, non è stata in grado
di dimostrare l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del ricorrente. Incombendo
al committente la prova della data di
notifica della documentazione di gara (cfr.
STA 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 1.3; Cassina, op. cit., pag. 61), occorre ritenere che
l'invio non è mai giunto a destinazione.
Non può essere seguita la tesi della stazione appaltante secondo cui il
ricorrente avrebbe tardato ad attivarsi, pur dovendosi attendere la notifica
della decisione. L'insorgente è infatti stato contattato dal municipio il 4
settembre 2017, con uno scritto che ha fatto seguito alla stima d'onorario del
20 luglio 2017. In questo frangente, il committente l'ha sì informato che il
bando di concorso era in fase di allestimento, tuttavia la tempistica indicata
(presentazione del messaggio municipale per la primavera dell'anno successivo
ed esecuzione dei lavori nell'inverno 2018-2019 o addirittura nell'estate 2019)
non lasciava intendere che lo stesso sarebbe giunto nel giro di pochi giorni.
Nemmeno l'e-mail 28 settembre 2017 con cui M__________ ha comunicato al ricorrente
di aver inviato il bando di concorso la medesima settimana dimostra senza
dubbio che il ricorrente abbia preso conoscenza dell'emanazione del bando di
concorso. Non esiste prova della lettura del messaggio, né si potrebbe del
resto addebitare una qualsiasi negligenza al ricorrente per non aver
controllato l'account di posta elettronica, mezzo che non è prescritto dalla
LPAmm per l'intimazione di atti, né abitualmente utilizzato per comunicazioni
ufficiali dall'autorità che interviene in una procedura (cfr. art. 17 a 19
LPAmm).
1.2.7. Visto quanto precede, non si può far altro che riconoscere a RI 1 il
diritto di ricorrere contro la decisione con cui il committente ha assegnato a
un altro concorrente la commessa. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb)
è dunque ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I documenti agli
atti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con
cognizione di causa.
2. Il ricorrente ha
criticato la ponderazione del criterio di aggiudicazione del prezzo,
ritenendola eccessiva siccome superiore al limite del 50% fissato dall'art. 53
cpv. 5 RLCPubb/CIAP. La censura è proponibile in questa sede, non avendo il
ricorrente potuto avversare il bando di concorso a causa dell'irrita
notificazione.
2.1. L'art. 53 cpv. 5 RLCPubb/CIAP stabilisce che di regola la ponderazione di
un singolo criterio non deve superare il 50%.
In una sentenza del 2002
(STA 52.2001.453 del 7 gennaio 2002), emanata quando era in vigore il
vecchio regolamento del 1° ottobre 2001 (BU 2001, 323), il Tribunale cantonale amministrativo
ha chiaramente spiegato che la norma applicabile
all'epoca (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) aveva valenza di pura e semplice
raccomandazione stante il suo contenuto letterale, caratterizzato dall'uso
della forma verbale condizionale (la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe
superare il 50%). Nel nuovo regolamento il dovrebbe è diventato un deve,
nel contesto però di una prescrizione aperta dalla locuzione "di
regola", che la priva di qualsiasi carattere imperativo lasciando spazio
ad un regime derogatorio. Altrimenti detto, in circostanze particolari nulla impedisce
ad un committente di assegnare a singoli criteri di aggiudicazione una
ponderazione superiore al 50%.
2.2. Nel caso concreto, il committente ha ponderato il criterio del prezzo al
70%. Per quanto opinabile ciò possa apparire, la progettazione riguarda
un'opera tutto sommato semplice e il valore della commessa è esiguo. In queste
circostanze, la ponderazione del criterio al 70% non costituisce un abuso del
potere di apprezzamento riservato al committente, al quale il Tribunale non può
sostituirsi, non essendogli permesso un controllo dell'adeguatezza delle regole
di gara (art. 38 cpv. 2 LCPubb). La censura va pertanto respinta.
3.Il ricorrente ha
inoltre eccepito l'inidoneità dell'aggiudicataria a ottenere la commessa. Le
opere appaltate rileverebbero infatti esclusivamente del campo di attività
dell'architetto paesaggista. Il titolare della CO 1, iscritto all'albo OTIA
quale ingegnere civile, non disporrebbe pertanto di valida autorizzazione per allestire
progetti di questo genere.
3.1. La legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di
architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1) distingue in modo chiaro tra
l'attività dell'architetto e quella dell'ingegnere, prevedendo per le medesime
due diversi gruppi professionali con differenti settori di competenza, a
seconda del titolo di studio (art. 3 cpv. 1 e art. 8 LEPIA). Per potere essere
esercitata ognuna di queste professioni deve essere oggetto di una specifica
autorizzazione (art. 3 cpv. 2 lett. a e art. 4 regolamento di applicazione
della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di
architetto del 5 luglio 2005; RLEPIA; RL 7.1.5.1.1). È vero che né la LEPIA, né il relativo regolamento di applicazione definiscono i concetti di "architettura",
"ingegneria", o di "opera architettonica" di
cui neppure viene fatta menzione. Si tratta comunque di concetti giuridici
indeterminati, il cui contenuto normativo deve essere concretamente definito di
volta in volta dalle autorità preposte all'applicazione della LEPIA e alla vigilanza
sulle professioni di architetto e di ingegnere, tenendo conto delle circostanze
specifiche del caso. In presenza di contestazioni circa la loro
interpretazione, le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,
limitandosi a verificare che l'interpretazione data dall'autorità decidente
alle nozioni in parola non travalichi i limiti della latitudine di giudizio che
deve esserle riconosciuta nell'ambito dell'applicazione di dette nozioni (STA
52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 4.2., confermata in STF 2C_828/2010).
3.2. Nel caso concreto, nulla permette di concludere che per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto della commessa sia necessaria l'autorizzazione a esercitare
come architetto paesaggista. Se è vero che gli atti di gara richiamano la norma
SIA 105, attinente all'architettura paesaggistica, è pur vero che tale riferimento
deriva con ogni verosimiglianza dall'offerta allestita dallo stesso ricorrente
prima dell'apertura del concorso a invito. Stima d'onorario che definiva le
prestazioni proprio in funzione delle fasi previste dalla predetta norma SIA e
che il committente ha ripreso alla lettera. Tale indizio non basta quindi a dedurre
che le opere appaltate siano riservate esclusivamente al campo di attività
dell'architetto paesaggista. Il servizio aggiudicato alla CO 1, circoscritto
alla progettazione della sostituzione del manto sintetico di un campo da calcio,
non appare particolarmente complesso né pone specifiche esigenze
architettoniche. Non si tratta in altri termini di un progetto di entità tale
da richiedere necessariamente l'intervento di un architetto paesaggista. Su
questo aspetto, la decisione di affidare la commessa a un ingegnere civile, che
dispone senz'altro delle competenze tecniche per la realizzazione di quanto
richiesto, non lede pertanto il diritto.
4. A mente
dell'insorgente, la stazione appaltante avrebbe suddiviso in modo inammissibile
il prezzo offerto dall'aggiudicataria, assegnando la commessa per un valore
inferiore.
4.1. Il bando di concorso, al punto n. 5, indicava che i concorrenti erano
tenuti a elaborare un'offerta per le seguenti prestazioni:
- Analisi della situazione e della documentazione esistente;
- Rilievo dei dati mancanti;
- Discussione con autorità comunali e cantonali, eventuali incontri con le società sportive;
- Progetto di massima e definitivo;
- Stima iniziale dei costi e relazione tecnica finale con preventivo definitivo;
- Elaborazione della documentazione necessaria alla stesura da parte del Municipio del relativo messaggio municipale all'indirizzo del Consiglio comunale;
- Presentazione dei documenti al Municipio.
4.2. L'aggiudicataria, nella propria offerta, ha indicato di essere a disposizione per effettuare diverse prestazioni, vale a dire:
- Progetto di massima: studio di fattibilità + basi di progettazione + analisi varianti
- Progetto definitivo: ottimizzazione del progetto di massima e dei costi
- Basi d'appalto: allestimento basi d'appalto
-
Progetto esecutivo: completamento
progetto definitivo
piani esecutivi e di dettaglio definitivi
- Esecuzione: direzione lavori completa per l'esecuzione del lavori come da progetto
In caso di svolgimento parziale del mandato, ha inoltre specificato l'aggiudicataria, le percentuali di ripartizione saranno le seguenti:
- Progetto di massima: 10%
- Progetto definitivo: 25%
- Basi d'appalto: 10%
- Progetto esecutivo: 20%
- Esecuzione: 35%
L'aggiudicataria ha quindi proposto un
prezzo forfetario per le predette prestazioni di fr. 61'900.-.
4.3. Il committente ha preso in considerazione unicamente il valore esposto per
il progetto di massima e per il progetto definitivo e ha di
conseguenza valutato l'offerta dell'aggiudicataria tenendo conto di un prezzo pari al 35% di quello offerto,
ossia fr. 21'665.-.
Tale modo di procedere è inammissibile. L'offerta elaborata dalla CO 1 contemplava
servizi non richiesti, malgrado il bando di concorso specificasse esattamente quelli
che i concorrenti avrebbero dovuto includere nel preventivo. Tra questi,
l'elaborazione del progetto di massima e di quello definitivo occupava soltanto
una posizione su sette. Dall'offerta dell'aggiudicataria non è possibile dedurre
se essa abbia inteso includere in queste poste pure tutte le altre prestazioni.
La CO 1 ha in buona sostanza presentato un'offerta non conforme alle esigenze
esposte dal committente nella documentazione di gara, inserendo delle
prestazioni supplementari non richieste. Questo difetto non poteva essere sanato
dalla stazione appaltante semplicemente applicando al prezzo globale le percentuali
indicate per servizi che non corrispondono in tutto e per tutto a quelle oggetto
della commessa. Già per questo motivo, il ricorso merita accoglimento e la decisione
di aggiudicazione deve essere annullata.
5. Non ci si può
tuttavia esimere dal rilevare un ulteriore motivo di annullamento della
risoluzione impugnata.
Con la propria risposta di causa, l'ente appaltante ha messo in dubbio la
possibilità del ricorrente di vedersi aggiudicare la commessa poiché lo stesso
aveva inviato un preventivo prima dell'apertura del concorso, ciò che
determinerebbe un caso di preimplicazione.
In effetti, come esposto in narrativa, prima di indire il concorso a invito la
stazione appaltante ha chiesto all'insorgente di preparare un preventivo per le
medesime prestazioni. Una volta ottenuto, ha deciso di avviare la procedura che
qui ci occupa, definendo la fase precedente un'esplorazione di mercato. Ebbene,
non soltanto la partecipazione del ricorrente alla gara poteva essere
problematica dal punto di vista di una sua preimplicazione, la quale, in
effetti, potrebbe risultare dal fatto che il preventivo allestito dal medesimo
è servito per definire le prestazioni da mettere a concorso: il committente ha
ripreso parola per parola quelle indicate dal ricorrente con l'offerta. La
procedura a invito era tuttavia inattuabile già per il semplice fatto che il
committente ha dapprima esplorato il mercato richiedendo un'offerta alla ricorrente
e pure all'aggiudicataria, circostanza, quest'ultima, risultante dallo scritto
4 settembre 2017 del committente alla medesima e che, segnalata dall'insorgente
in sede di replica, è rimasta incontestata. Questo Tribunale ha già avuto modo
di rilevare che non si può sondare il mercato facendo credere a chi viene inter-pellato
che si procederà con un incarico diretto, ciò che nella fattispecie era
comunque fattibile, trattandosi di una commessa la cui spesa prevedibile non
superava il limite di fr. 150'000.- di cui all'art. 13 cpv. 1 lett a LCPubb. Questo
modo di agire è illegale, poiché lede l'affidamento precontrattuale che i
concorrenti ripongono nell'inoltrare un'offerta ad un ente pubblico soggetto
alla LCPubb (STA 52.2005.159 del 26 settembre 2005 e rinvii). Nel caso in
esame, il committente ha violato pure i principi della buona fede e della trasparenza
instaurando una procedura a invito pur conoscendo già le offerte dei partecipanti.
Queste informazioni sono suscettibili di influenzare
il committente nell'allestimento del bando di concorso, che potrebbe pilotare a
favore dell'uno o dell'altro concorrente. Anche per questo motivo la decisione
di delibera va annullata, al pari della procedura che l'ha preceduta, viziata
da una crassa lesione dei principi che governano l'ordinamento delle commesse
pubbliche.
6. Visto quanto
precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata al pari della
procedura di concorso.
7. La presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
8. La tassa di giustizia è posta a carico del comune CO 2 e dell'aggiudicataria secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Questi ultimi rifonderanno al ricorrente, patrocinato da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 17 novembre 2017 con cui il municipio di CO 2 ha aggiudicato le opere di progettazione del campo da calcio sintetico alla CO 1 è annullata assieme alla procedura di concorso a invito che l'ha preceduta.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del comune CO 2 e della CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 1'000.-) ciascuno. All'insorgente è restituito l'anticipo versato.
3. Il comune CO 2 e la CO 1 rifonderanno a RI 1 ognuno l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera