|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 27 ottobre 2017 della Commissione dei reclami della Facoltà di scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana che ha respinto il suo gravame in materia di esclusione dagli studi; |
ritenuto, in fatto
A. Il 5 settembre 2017 RI 1, iscritta al bachelor in scienze della comunicazione presso l'Università della Svizzera italiana (USI), ha sostenuto per la terza volta l'esame di psicologia della comunicazione. La candidata non ha superato l'esame.
B. Con decisione del 20 settembre 2017 RI 1 è stata informata dell'esito negativo del suo esame ed esclusa dal programma di bachelor e dalla Facoltà di scienze della comunicazione dell'USI (Facoltà), avendo la medesima esaurito i tre tentativi disponibili per superare la prova.
C. Contro tale decisione RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Commissione dei reclami della Facoltà sostenendo innanzitutto che il contenuto dell'esame non corrispondeva a quanto annunciato sul sito internet dell'Università. Oltre a ciò, ha reso noto di aver avuto un incontro con la professoressa __________, responsabile del corso in questione, dopo aver appreso dell'esito negativo dell'esame e che le spiegazioni fornitele in tale occasione non le avrebbero permesso di comprendere la valutazione insufficiente della prova, che a proprio giudizio avrebbe meritato una nota più alta.
D. Con decisione del 29 settembre 2017 la Commissione dei reclami della Facoltà, in nome della Facoltà stessa, ha respinto l'impugnativa. Essa ha tutelato la valutazione dell'esame rilevando che la ricorrente non ha risposto a una domanda che valeva il 25% della nota, mentre nelle altre due domande non ha comunque raggiunto la sufficienza. In merito al contenuto dell'esame, l'autorità ha invece ritenuto che spetta agli studenti informarsi in classe o sulla piattaforma informatica preposta alla pubblicazione dei materiali didattici del corso, anziché fare affidamento sulle informazioni meramente indicative esposte sulla pagina internet dell'ateneo.
E. RI 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento oltre alla rivalutazione dell'esame da parte di un perito esterno e la sua riammissione alla Facoltà qualora l'esito fosse uguale o maggiore a 5. La ricorrente ha inoltre domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La medesima ha ribadito la critica avanzata davanti all'istanza inferiore secondo cui la terza domanda d'esame concerneva un argomento diverso dal tema dei sistemi motivazionali interpersonali, su cui la stessa si era preparata affidandosi alle informazioni pubblicate sul sito internet dell'USI. La mancata risposta a tale quesito non dovrebbe pertanto essere presa in considerazione ai fini della valutazione. L'insorgente ha quindi lamentato la violazione del proprio diritto di essere sentita, eccependo la carenza di motivazione della decisione impugnata, con cui l'autorità non si sarebbe espressa nel merito della nota assegnatale. Alla ricorrente non sarebbe inoltre stata fornita alcuna scheda di valutazione o presa di posizione dell'esaminatrice che motivi la nota insufficiente. La stessa ha quindi chiesto l'edizione di tali documenti da parte della Facoltà.
F. Al gravame si è opposta la Facoltà. Essa ha innanzitutto sostenuto che la professoressa __________, in occasione del colloquio tenutosi con la ricorrente, avrebbe fornito a quest'ultima dettagliate motivazioni in merito agli errori e alle imprecisioni del suo esame, oltre a chiari ragguagli sui parametri di giudizio utilizzati. Non sarebbe pertanto stata commessa alcuna violazione del diritto di essere sentito. Pure la decisione su reclamo sarebbe sufficientemente motivata, considerato che la ricorrente si sarebbe limitata a una contestazione generale, senza entrare nel merito della valutazione delle singole risposte da lei fornite. La Facoltà ha inoltre affermato di non disporre di una scheda di valutazione e ha contestato che il giudizio della professoressa possa essere ritenuto arbitrario, avuto riguardo della sua esperienza e della sua competenza. In merito ai temi dell'esame ha ribadito le argomentazioni di cui alla decisione impugnata, escludendo in particolare che la ricorrente possa prevalersi della tutela della sua buona fede nelle concrete circostanze.
G. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1
lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca
del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.
3 LUSI/SUPSI), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per i motivi che verranno
meglio esposti in seguito, il Tribunale non entra nel merito della valutazione
dell'esame della ricorrente per quanto attiene alle prime due domande (cfr. infra
consid. 2.3); non occorre pertanto assumere le prove offerte dall'insorgente al
riguardo, ossia la perizia sull'esito della prova e l'edizione degli esami di
altri studenti. Nemmeno occorre accertare ulteriormente la fattispecie in
relazione alla censura riferita alla terza domanda d'esame. Al proposito,
l'insorgente ha richiesto l'edizione di diversi documenti: il piano di studi
presentato dalla professoressa __________ al delegato agli studi relativo
all'anno 2016/2017, il tracciato delle comunicazioni pubblicate sulla
piattaforma i.corsi durante l'anno e le informazioni fornite dalla
segreteria per gli esami del Decanato relative agli argomenti previsti per
l'esame. Prove che non potrebbero apportare tuttavia alcun elemento utile ai
fini del giudizio, ritenuto che, come verrà precisato in appresso, dalle stesse
dichiarazioni della ricorrente emerge che essa non ha diligentemente messo in
atto quanto ci si poteva attendere per venire a conoscenza del programma del
corso che non aveva frequentato e degli argomenti oggetto dell'esame (cfr. infra
consid. 3.3).
2. La ricorrente ha
innanzitutto eccepito la violazione del suo diritto di essere sentita per
carenza di motivazione della decisione impugnata.
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per
scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto
di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta
sufficiente - ed adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45,
consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere
d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232
consid. 3.3; Scolari, op. cit.,
n. 395 e 536).
2.2. La violazione dell'obbligo di
motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali
carenze di motivazione possono comunque
essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità
decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli
argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.
43).
2.3. Nel caso concreto, la decisione del 20 settembre 2017 con cui la ricorrente
è stata estromessa dagli studi informava soltanto del mancato superamento
dell'esame di psicologia della comunicazione. Allegato alla decisione vi era il
certificato degli esami del 2 (recte 20) settembre 2017 dal quale risultava che
nella predetta prova la ricorrente aveva ottenuto la nota 4 (insufficiente
sulla scala da 1 a 10 applicata dall'ateneo). Ulteriori spiegazioni sono state
fornite soltanto oralmente alla ricorrente dalla professoressa in occasione di
un colloquio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Facoltà, tali
comunicazioni verbali non sono idonee a garantire il diritto di essere sentita
dell'insorgente non soddisfacendo, all'evidenza, le esigenze poste dall'art. 46
cpv. 1 LPAmm. Nemmeno nel prosieguo della procedura è mai stata formulata
motivazione scritta sulla valutazione della prova. Né con la decisione
impugnata né in questa sede la Facoltà si è infatti concretamente espressa sul
merito della valutazione, sebbene la ricorrente abbia segnalato già in sede di
reclamo di non avere compreso le ragioni a giustificazione del risultato
negativo conseguito. Con il ricorso qui in esame, inoltre, la stessa ha eccepito
tale lacuna ed esplicitamente richiesto (almeno) una presa di posizione scritta
della professoressa con la quale confrontarsi. Come detto, l'autorità inferiore
non ha fornito alcuna traccia di soluzione dell'esame o altro commento
dell'esaminatrice. Agli atti è presente unicamente una copia dell'esame, sul
quale figurano i punteggi assegnati dalla professoressa alle risposte, ossia 5
alla prima, 5.5 alla seconda e 0 alla terza, oltre a qualche scarna, e in parte
illeggibile, annotazione. Nulla insomma che permetta, da un lato,
all'insorgente di compiutamente esercitare i propri diritti di difesa e,
dall'altro, al Tribunale di esprimersi efficacemente sul giudizio espresso
dalla professoressa. Non è infatti possibile dedurre su quali elementi l'esaminatrice
abbia fondato la propria decisione e di conseguenza verificare se questa sia
corretta espressione dell'(ampio) potere di apprezzamento riservatole (cfr. infra
consid. 3.1). La censura si rivela quindi fondata.
Già per questo motivo, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata,
al pari di quella di esclusione dagli studi della ricorrente, con conseguente
rinvio degli atti alla Facoltà per nuova, motivata, decisione.
3. Disponendo il
Tribunale di sufficienti elementi per determinarsi in merito, può invece essere
esaminata la censura riferita al tema della terza domanda di esame. La
ricorrente ha sostenuto che le informazioni disponibili sul sito internet
dell'USI, più precisamente sulla pagina dedicata al corso di psicologia della
comunicazione, riportavano che durante il corso sarebbe stato proposto un
laboratorio facoltativo che prevedeva l'analisi di un film alla luce della
teoria dei sistemi motivazionali interpersonali, al termine del quale
gli studenti avrebbero prodotto un elaborato di gruppo, la cui valutazione
sarebbe valsa il 25% del voto complessivo. Agli studenti che invece non
avrebbero partecipato al laboratorio sarebbe stata sottoposta una domanda
aggiuntiva sul tema dei sistemi motivazionali interpersonali.
L'insorgente, che non ha frequentato il corso né il laboratorio, si sarebbe
quindi preparata su questo argomento, su cui tuttavia, inaspettatamente, la
domanda d'esame non verteva. Di conseguenza, questa non dovrebbe essere presa
in considerazione ai fini della valutazione.
3.1. Nell'ambito del controllo di decisioni
in materia di valutazioni scolastiche
e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo
apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo
soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le
valutazioni insostenibili, poiché
integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza
di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato
dall'esaminatore (cfr. messaggio
n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In
questo ambito, specie quando si tratta
di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza
della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze
scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo
riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un
controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni
manifestamente sbagliate della prova
fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è
lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna
relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid.
3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3;
2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).
3.2. La Facoltà ha innanzitutto ricordato che per l'art. 21 cifra 1 del
regolamento degli studi, emanato dal consiglio di Facoltà di scienze della
comunicazione il 2 luglio 2008, fanno oggetto d'esame le materie previste dal
piano degli studi e che, secondo la cifra 3 della norma, la verifica delle
conoscenze e competenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso
con un esame che verte sull'ultima edizione dello stesso.
L'autorità ha sostenuto che al fine dell'individuazione dell'ultima edizione del
corso oggetto della prova di esame occorre riferirsi esclusivamente a quanto pubblicato
nella piattaforma informatica i.corsi, dove i professori mettono a
disposizione degli studenti il materiale didattico. Il fatto che il corso in
questione non richieda la frequenza obbligatoria non dispenserebbe lo studente candidato
all'esame dal ricostruire il contenuto e il materiale su cui poi verterà la
prova di esame.
3.3. La tesi della Facoltà è sostenibile e merita di essere tutelata. Se è vero
che le informazioni riportate sul sito web dell'USI indicavano che il
laboratorio era dedicato allo studio dei sistemi motivazionali
interpersonali e che la domanda d'esame destinata a sostituire l'elaborato
scritto sarebbe stata incentrata sul medesimo argomento, è pur vero che la
ricorrente, che non aveva frequentato l'ultima edizione del corso, si sarebbe
dovuta informare sugli effettivi contenuti del medesimo in generale e del
laboratorio in particolare. Le giustificazioni riguardo al fatto che l'accesso
alla piattaforma era protetto da una password non possono essere tutelate, in
quanto la medesima non ha addotto di aver richiesto i dati di accesso né alcuna
informazione complementare circa gli argomenti trattati in classe. Il fatto di
aver seguito il corso in un'edizione precedente non dispensava in effetti
l'insorgente dall'attivarsi per ottenere precisi ragguagli, segnatamente presso
la professoressa stessa, circa il programma del corso e del laboratorio. Gli
studenti devono infatti attendersi che il professore possa trattare argomenti
diversi di semestre in semestre e spetta a loro aggiornarsi sui temi delle
lezioni impartite.
Tanto più che, come sostenuto dalla Facoltà senza smentita della ricorrente,
nemmeno la domanda aggiuntiva dell'esame della sessione precedente concerneva i
sistemi motivazionali interpersonali. Su questo punto, il gravame si
rivela pertanto infondato.
4. Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di quella di esclusione dagli studi del 20 settembre 2017. Gli atti sono retrocessi alla Facoltà affinché renda una nuova decisione convenientemente motivata.
5. Dato l'esito, non
si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) essendo l'USI intervenuta
in causa per ragioni dipendenti dalla sua funzione. Essa è comunque tenuta a
rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Date queste circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria, estesa al
beneficio del gratuito patrocinio, diviene priva d'oggetto.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 27 ottobre 2017 della Commissione dei reclami della Facoltà di scienze della comunicazione dell'USI e quella del 20 settembre 2017 con cui l'insorgente è stata esclusa dal programma di bachelor e dalla Facoltà sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati alla Facoltà per nuova decisione.
2. Non si preleva tassa di giustizia. L'USI rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
|
5. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera