Incarto n.
52.2017.622

 

Lugano

26 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2017 della

 

 

 

RI 1 

patrocinata da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 30 ottobre 2017 con cui il municipio di CO 1 ha deciso di deliberare i lavori di esecuzione di un pontile mediante incarico diretto;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

che il 16 giugno 2017 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del __________ (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di realizzazione di un pontile per l'ormeggio di 24 natanti in località __________ (FU __________ pag. 5375);

che al concorso hanno partecipato quattro ditte, tra cui la RI 1;

che il 15 settembre 2017 il committente ha deciso di annullare il concorso per mancanza di offerte valide; tale risoluzione è rimasta incontestata;

che durante la seduta municipale del 30 ottobre 2017 il committente ha deciso di assegnare la commessa mediante incarico diretto ai sensi dell'art. 13 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), suddividendo la procedura come segue:

1.   fornitura pontile alla ditta __________ di __________;

2.   posa pontile e corpi accessori alla ditta __________ di __________;

3.   trasporto via lago degli elementi pesanti (corpi morti e catene) alla __________;


che contestualmente il municipio ha incaricato lo studio d'ingegneria civile __________ di __________ di inviare il modulo d'offerta ed elenco prezzi alle ditte sopramenzionate;

che al committente sono giunte tre offerte, che esso ha aperto il 28 novembre 2017, annotando i relativi importi in tre distinti verbali;

che, frattanto, la RI 1 si è rivolta per scritto al municipio rendendo noto di essere venuta a conoscenza dell'attribuzione diretta delle opere oggetto del concorso precedentemente annullato; essa ha quindi richiesto e ottenuto copia della risoluzione municipale 30 ottobre 2017;

che contro la predetta risoluzione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; ravvisando nella medesima una decisione di delibera per incarico diretto ne ha chiesto l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che, in estrema sintesi, la ricorrente ha contestato l'esistenza nel caso concreto di valide condizioni per procedere con licitazione privata, anziché esperire un pubblico concorso;

che il committente si è opposto al gravame eccependo innanzitutto l'inesistenza di una decisione impugnabile; la risoluzione avversata costituirebbe una semplice dichiarazione d'intenti, mentre la delibera dei lavori non sarebbe (ancora) avvenuta;

che con i successivi memoriali scritti le parti hanno ribadito le proprie tesi con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;

che giusta l'art. 37 LCPubb sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a)   gli elementi del bando;

b)   l'esclusione dell'offerente;

c)   la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

d)   l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;


che nel caso concreto, con la risoluzione impugnata il municipio non ha aggiudicato alcuna commessa pubblica;

che il medesimo si è limitato a scegliere quale via intraprendere per appaltare le opere occorrenti alla realizzazione del pontile, vale a dire la procedura per incarico diretto, e individuato le imprese a cui chiedere di inoltrare un'offerta per ogni fase dei lavori;

che emerge dagli atti che allo stadio attuale il municipio ha raccolto e aperto le offerte pervenutegli; non si è per contro ancora pronunciato sulle stesse, né ha di conseguenza deliberato alcun lavoro in relazione alle predette prestazioni;

che la scelta del tipo di procedura nell'ambito della quale assegnare una commessa pubblica non rientra nel novero delle decisioni impugnabili ai sensi dell'art. 37 LCPubb (cfr. STA 52.2011.131 con riferimenti, massimata in: RtiD II-2011 n. 21, STA 52.2005.111 del 2 maggio 2005);

che in siffatte condizioni manca l'oggetto della lite e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di un presupposto processuale (cfr. STA 52.2015.47 del 17 marzo 2015 con riferimenti);

che, dato l'esito, non occorre esprimersi circa l'ammissibilità della procedura instaurata dal municipio;

che a titolo abbondanziale vale comunque la pena rilevare che l'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, applicabile anche alle commesse assoggettate alla LCPubb in forza del rinvio dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb (cfr. STA 52.2011.95 del 20 maggio 2011 consid. 2 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 16), permette di assegnare una commessa direttamente e senza bando nel caso in cui nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito, non è presentata alcuna offerta valida, oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;

che tale evenienza si è verificata in concreto, atteso che il fallimento della procedura di pubblico concorso per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del pontile per mancanza di offerte valide risulta da una decisione di annullamento della gara passata in giudicato;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà inoltre congrue ripetibili al CO 1, patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente, a cui sarà restituito l'importo di fr. 1'800.- anticipato in eccesso.

 

 

3.   La ricorrente rifonderà inoltre al CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera