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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 novembre 2017 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) che ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 2'500.-; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è titolare di un
diritto di usufrutto vita natural durante sui mappali n. 151 e 152 di __________,
di proprietà di suo figlio __________. Su questi fondi sorgono due edifici
connessi l'uno all'altro, i quali hanno beneficiato di due distinte licenze
edilizie (una per il solo mappale n. 151 e una per i mappali n. 151 e 152),
richieste dallo stesso RI 1, con le quali è stato autorizzato il rifacimento di
entrambi i tetti e, per quanto attiene allo
stabile di cui alla part. n. 152, la sua sopraelevazione di un piano per permettere la creazione di un nuovo
appartamento con accesso tramite la scala già esistente nello stabile sul
mappale n. 151. Il costo totale degli interventi è stato indicato in fr.
350'000.- in sede di domande di costruzione.
Il 12 aprile 2017, RI 1 ha notificato al Municipio l'inizio dei lavori, indicando
il proprio nominativo quale impresa di costruzione e direzione lavori.
B. L'8 giugno 2017 è stato esperito un controllo sul suddetto cantiere da parte della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (CV-LEPICOSC) e della Commissione paritetica cantonale (CPC) durante il quale è stata rilevata la presenza di tre operai intenti ad eseguire degli interventi edili; essi hanno dichiarato di essere stati assunti da RI 1. Il 13 giugno 2017 la CV-LEPICOSC ha ordinato la sospensione dei lavori, visto che i tre operai trovati sul cantiere non erano riconducibili ad alcuna ditta iscritta all'albo delle imprese. Il 25 agosto 2017 detta autorità ha notificato a RI 1 l'avvio di una procedura disciplinare e, preso atto delle osservazioni da questi inoltrate, con risoluzione del 10 novembre 2017 gli ha inflitto una multa di fr. 2'500.- per violazione dell'art. 4 LEPICOSC e meglio per aver affidato l'esecuzione di lavori edili rientranti nel campo d'applicazione della LEPICOSC a degli operai non riconducibili ad una ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione.
C. Contro questa decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che il fatto di aver assunto tre operai, pagandoli in totale meno di fr. 30'000.-, per eseguire dei lavori edili sui fondi di suo figlio, non permetta né di parificarlo ad un'impresa di costruzione ai sensi dell'art. 1 LEPICOSC, né di considerare che quale committente egli abbia affidato i medesimi a degli operai non riconducibili ad una ditta iscritta all'albo. Invoca la violazione della garanzia della proprietà e del principio della presunzione di innocenza.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto
necessario, riprese in seguito.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC e la
legittimazione attiva dell'insorgente,
destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è certa.
1.2. Il ricorrente lamenta la violazione del principio della presunzione
d'innocenza (art. 32 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e della garanzia della proprietà (art. 26
Cost.), senza tuttavia minimamente darsi la pena di spiegare per quali ragioni
e in che misura questi diritti fondamentali sarebbero stati nell'occasione
disattesi. Su questi punti l'impugnativa,
anche perché redatta da un avvocato, non risponde ai requisiti minimi di
motivazione esatti dall'art. 70 LPAmm per poter essere esaminata nel
merito e deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
1.3. Entro questi limiti il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
2. 2.1. Secondo
quanto stabilito dall'art. 1 cpv. 1 LEPICOSC, sono considerate imprese di
costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali
che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e
genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami
affini. Giusta l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive
attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori
specialisti. L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli
operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di
attività (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC
l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o
particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza
particolari conoscenze nel ramo della
costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2
LEPICOSC). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi
preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori
specialisti questo limite è fissato a fr.
10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC, il quale disciplina
gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti,
emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo di requisiti
professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti edilizi e della legislazione
ambientale (lett. a), delle norme a tutela della sicurezza sul cantiere (lett.
b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro
(lett. c), delle prescrizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di
lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d), nonché l'adempimento degli
obblighi in materia di contributi sociali e di determinati obblighi fiscali
(lett. e - f; cfr. Messaggio 30 agosto 1988 n. 3344 del Consiglio di Stato
concernente la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore;
STF 2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). La violazione delle
disposizioni della LEPICOSC è punita dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la
multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC).
Il contravventore è punibile
indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di
progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di
subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC). Per esplicita disposizione di legge,
non è pertanto passibile di sanzione soltanto chi esercita abusivamente
la professione di impresario costruttore o di operatore specialista, ma anche
il committente che affida i lavori ad un'impresa di costruzione o ad un operatore
specialista non iscritti all'albo. Al committente viene quindi fatto obbligo di
cerziorarsi che l'impresa di costruzione o l'operatore specialista ai quali
affida i lavori siano iscritti all'albo.
2.2. Dai materiali legislativi riferiti alla legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,
emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle
insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione
attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti
professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini
dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte.
Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché
minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee ad operare,
è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo
le imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e
sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente
semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche
nel ramo delle costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e
rinvii ivi citati).
3.3.1. Come accennato
in narrativa, l'insorgente contesta che egli possa
essere considerato alla stregua di un'impresa di costruzioni giusta l'art. 1
LEPICOSC o quale committente dei lavori eseguiti sui mappali n. 151 e 152 e, di riflesso, che i tre operai da
lui ingaggiati siano a loro volta da equiparare ad un'impresa edile, e ciò già
per il fatto che egli aveva assunto i medesimi mediante contratto di lavoro
assicurando loro una retribuzione complessiva di fr. 28'652.-, inferiore dunque
alla soglia di fr. 30'000.- fissata dalla legge. Il costo complessivo di fr.
350'000.-, indicato nelle domande di costruzione, non comprenderebbe solo i
lavori di capomastro ma altresì la posa dei ponteggi, le opere da lattoniere, le
opere da pittore con restauro della facciata, gli impianti elettrici, i
serramenti e altro ancora.
3.2. Secondo quanto emerge dagli atti, le opere edili autorizzate sui mappali
n. 151 e 152 di __________ erano di entità tale da poter essere eseguite unicamente
da ditte iscritte all'albo delle imprese. Le stesse non potevano infatti essere
considerate di modesta importanza o particolarmente semplici, ai sensi dell'art.
4 cpv. 2 LEPICOSC, in quanto prevedevano il rifacimento completo del tetto, per
entrambi gli edifici esistenti, e ancor più la sopraelevazione di un piano della
casa di cui al mappale n. 152. L'insorgente d'altronde, per poter eseguire tali
interventi, ha dovuto far capo a manodopera specializzata e ad attrezzature importanti
(ad esempio una gru), ciò che già esclude che si possano ritenere date le condizioni
per ammettere che le stesse fossero di modesta importanza o particolarmente
semplici.
La tesi del ricorrente, secondo cui la
retribuzione pattuita con i tre operai incaricati della loro esecuzione era inferiore
a fr. 30'000.-, non permette di pervenire ad una diversa conclusione. Ai
fini dell'applicazione dell'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, determinante è infatti il
costo preventivabile dell'intero intervento. L'importo di fr. 28'652.- indicato
dall'insorgente alla Cassa compensazione AVS/AI/IPG quale salario loro versato,
oltre che a apparire inferiore a quanto indicato nei tre contratti di lavoro
prodotti alla CPC e nel formulario individuale di domanda per frontalieri,
nonché a risultare non conforme alle disposizioni del contratto collettivo in
vigore per il settore (cfr. scritto del 15 dicembre 2017 da parte della CPC
all'insorgente), si riferisce al solo costo della manodopera, al quale deve
comunque essere aggiunto quantomeno il costo del materiale, dei macchinari e
dell'impostazione del cantiere (dei ponteggi a titolo di esempio).
Per il che nel caso concreto è assolutamente certo che la soglia di fr.
30'000.- stabilita dall'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC sia stata di gran lunga superata.
3.3. Anche l'argomento addotto dal ricorrente secondo cui egli non avrebbe
agito in qualità di committente, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC, essendosi limitato ad assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato gli operai rinvenuti sul cantiere in occasione del controllo
operato l'8 giugno 2017 dalla CV-LEPICOSC, non può essere seguito.
Sebbene la terminologia usata dalla legge sembri voler presupporre l'esistenza
di un contratto d'appalto - frequentemente utilizzato in ambito edilizio per pattuire
l'esecuzione di lavori per conto di terzi - ai fini della qualifica di "committente"
ex art. 16 cpv. 3 LEPICOSC il tipo di accordo che è stato concluso tra le parti
non è determinante. La disposizione in questione deve essere intesa nel senso che, in caso di infrazioni alla LEPICOSC,
punibile è sia colui che esegue materialmente l'opera, sia colui che ne chiede
o ne organizza l'esecuzione a prescindere da quelle che sono dal profilo
giusprivatistico le relazioni contrattuali che intercorrono tra questi soggetti.
Nel caso in esame il ricorrente si è accordato con degli operai per l'esecuzione
dei lavori autorizzati dal Municipio sui mappali n. 151 e 152 di __________,
concludendo con loro un contratto di lavoro. Si tratta di un tipo di contratto
speciale con il quale possono essere convenute delle prestazioni simili a
quelle pattuibili attraverso un contratto d'appalto o di mandato, con la sola
differenza che il dipendente viene a trovarsi in un rapporto di subordinazione
rispetto al datore di lavoro. Significativo è comunque il fatto che tali
contratti sono stati conclusi a tempo determinato e pertanto il rapporto di
lavoro istauratosi tra le parti era circoscritto alla sola ed esclusiva
esecuzione delle opere edili in questione, senza che vi fosse l'intenzione di instaurare
un rapporto duraturo. Indipendentemente dunque dal tipo di contratto stipulato,
è senz'altro a giusta ragione che la CV-LEPICOSC ha ritenuto che l'insorgente fosse
nel caso specifico punibile quale committente dei lavori eseguiti sui fondi di
proprietà del figlio per avere affidato i
medesimi a persone che non avrebbero potuto realizzarli in quanto non iscritte
all'albo cantonale delle imprese di costruzione.
4. 4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con
conseguente conferma della decisione qui impugnata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera