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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2017 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5
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contro |
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la decisione dell'8 novembre 2017 del Consiglio di Stato (n. 4937) che respinge l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione del 10 giugno 2016 con cui il Municipio di Capriasca ha ordinato la demolizione completa del rustico sulla part. ________ (sezione Cagiallo); |
ritenuto, in fatto
A. __________, deceduta
nel 2014 e alla quale è subentrata la relativa comunione ereditaria, era
proprietaria di un rustico situato nel Comune di Capriasca, a Cagiallo (in
località __________), in zona agricola. L'edificio (part. __________), eretto
in contiguità con un altro fabbricato (mapp. __________), è costituito da tre
costruzioni contigue, originariamente non collegate tra loro, di cui una era
destinata ad abitazione (sub A) e le altre due a stalla (sub B e C). I
fabbricati che lo compongono sono censiti nell'inventario degli edifici fuori
delle zone edificabili del Comune come "meritevole 1A" (sub A),
rispettivamente "meritevole 1d" (sub B e C). Il fondo è incluso nel
perimetro del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e
impianti protetti (PUC-PEIP).
B. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 66217), il 10 luglio 2009 il Municipio ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia per il rifacimento del tetto e delle solette, la modifica delle aperture e per lavori di ordinaria manutenzione del rustico, a condizione che fossero mantenute le quote, le pendenze e le sporgenze originarie della copertura, nonché le geometrie. Il progetto non prevedeva alcun cambiamento di destinazione.
C. a. Il 31 luglio 2010
la stessa impresa incaricata dei lavori ha inoltrato una variante a posteriori
per interventi non autorizzati realizzati in corso d'opera, in particolare per
il cambiamento delle pendenze originarie del tetto, un'ulteriore modifica delle
aperture, la creazione di collegamenti interni fra i tre fabbricati, la
sistemazione delle facciate con intonacatura dei muri esterni, in origine in
pietra a faccia vista.
b. Al rilascio del permesso in sanatoria si sono opposti i Servizi
dipartimentali (avviso n. 72182). La Commissione cantonale in materia di
rustici ha in particolare ritenuto che i lavori eseguiti avessero modificato in
maniera grave e inammissibile l'aspetto esterno, la volumetria e la struttura
edilizia dei rustici originali. L'edificio sub A avrebbe perso il suo valore
storico-culturale e le peculiarità architettoniche. Inoltre, sarebbe stato
attuato un cambiamento di destinazione abusivo dell'edificio inventariato come "rustico
agricolo" (1d), trasformato in spazio abitativo.
Fatto proprio tale avviso, il 14 gennaio 2011 il Municipio ha negato la licenza
edilizia in sanatoria.
c. Con decisione del 18 maggio 2011, rimasta inimpugnata, il Consiglio di Stato
ha respinto un ricorso dell'istante contro tale rifiuto, escludendo in
particolare che i predetti interventi potessero essere autorizzati in base agli
art. 24, 24c e 24d della legge sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).
D. a. Preso atto
dell'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione
del 29 aprile 2013 il Municipio ha ordinato a __________ la demolizione e
rimozione totale del rustico e di tutte le superfici esterne pavimentate,
nonché dei parapetti, del cancello in metallo, dei muri di sostegno e del
sistema di smaltimento delle acque. Il provvedimento è stato confermato dal
Governo con giudizio del 18 settembre 2013.
b. Adito dalla proprietaria, con sentenza del 27 febbraio 2015 (n. 52.2013.456)
il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia annullato la decisione
governativa unitamente all'ordine di demolizione del Municipio, al quale ha
rinviato gli atti, affinché, esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un
nuovo avviso dei Servizi dipartimentali, si esprimesse di nuovo sui
provvedimenti di ripristino. La Corte cantonale ha in sintesi ritenuto non
inverosimili gli asseriti rischi per la stabilità del fabbricato contiguo;
senza approfondire oltre la questione, ha poi messo in discussione il rispetto
del principio di proporzionalità della demolizione; infine, per le altre opere
toccate dal ripristino (superfici pavimentate, parapetti, muri, ecc.), ha
rilevato che non era stata preventivamente accertata l'esistenza di una
violazione materiale.
c. Con sentenza del 4 maggio 2015 (1C_220/2015), il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un ricorso interposto dall'Ufficio federale dello
sviluppo territorale ARE contro tale giudizio di rinvio. Esprimendosi sui
requisiti posti dall'art. 93 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110) per impugnarlo, l'Alta Corte federale ha nondimeno
osservato che:
"1.6.1. Certo, l'eventuale accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale: non è tuttavia
adempiuta l'ulteriore condizione imposta dall'invocata norma, segnatamente
quella di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
La Corte cantonale ha infatti rilevato che gli accennati rischi, addotti per la
prima volta dinanzi ad essa, secondo cui la demolizione del rustico nuocerebbe
alla stabilità del fabbricato eretto in contiguità, non appaiono inverosimili.
Ha quindi ritenuto che occorrerebbe di conseguenza interpellare un tecnico allo
scopo di valutare se del caso l'opportunità di ordinare misure alternative alla
demolizione totale, non approfondendo tuttavia oltre la questione, poiché l'ordine
di ripristino violerebbe comunque il principio di proporzionalità. Ora,
riguardo a eventuali problemi di stabilità del fabbricato adiacente, neppure i
due consulenti interpellati dalla proprietaria hanno escluso la possibilità di
attuare l'imposta demolizione: anche secondo le loro conclusioni è infatti
sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato contiguo, per esempio "lasciando
parte dei muri da demolire a formare contrafforti". Come rettamente
sottolineato dal ricorrente, le modalità di esecuzione dell'ordine di
ripristino possono senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle
misure di ripristino (cfr. sentenza 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid.
3.5 e 3.6). La Corte cantonale ha nondimeno rilevato, invero in maniera difficilmente
comprensibile, che eventuali rischi non apparirebbero inverosimili, per cui
occorrerebbe interpellare un tecnico e, senza tuttavia approfondire oltre la
questione, ha imposto al Municipio di esperire gli accertamenti opportuni: ciò
poiché la demolizione del rustico non sarebbe conforme al principio di
proporzionalità.
1.6.2. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte cantonale si è fondata
unicamente sulle generiche osservazioni della proprietaria del fondo, formulate
sulla base di un referto di un architetto da lei incaricato, nel quale,
contrariamente agli accertamenti delle Autorità comunali, della Commissione
cantonale in materia di rustici, dei Servizi dipartimentali e del Governo
cantonale, in maniera poco convincente è rilevato che la struttura muraria
originaria sarebbe stata mantenuta. Con una motivazione assai scarna il
Tribunale cantonale amministrativo propone quindi di adottare le misure
alternative suggerite dalla proprietaria, segnatamente la chiusura dei
collegamenti tra i corpi del rustico, con divieto di destinazione a uso
abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, il ripristino del tetto e
delle aperture secondo quanto approvato, nonché l'eliminazione dell'intonaco
dai muri esterni, poiché la fattibilità di questi interventi non potrebbe
essere esclusa a priori. Queste affrettate conclusioni si scontrano sia con
l'accertamento contenuto nella decisione governativa, secondo cui
l'impossibilità dell'eliminazione dell'intonaco è stata ammessa dalla
proprietaria stessa, sia con la deduzione, logica e corretta, che proprio gli
ingenti costi necessari per ristabilire l'immobile secondo i progetti approvati
dimostrano che si tratta di una nuova costruzione, irrimediabilmente priva
delle caratteristiche dell'opera originale.
1.6.3. La Corte cantonale ha poi aggiunto, in maniera poco comprensibile, come
non risulterebbe che le opere esterne, in particolare il cancello in metallo,
le superfici esterne pavimentate e i muri di sostegno, sarebbero state oggetto
di una procedura edilizia in sanatoria. Ora, nulla impediva alla proprietaria
di presentare una siffatta domanda, il cui esito sarebbe stato con ogni
verosimiglianza negativo, trattandosi di opere manifestamente recenti e
realizzate anch'esse in mala fede, come risulta chiaramente dalle fotografie
prodotte dal ricorrente e che per di più possono essere facilmente rimosse
(cfr. sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.7 e 2.9, 1C_522/2010 del
19 aprile 2011 consid. 3.7 e 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 2.2).
Ne segue che i richiesti accertamenti possono essere effettuati assai
rapidamente e senza importanti costi supplementari, per cui non si è in
presenza di una procedura defatigante né dispendiosa, visto che l'ordine di
ripristino municipale di per sé rispetta la prassi vigente in materia (cfr.
sentenza 1C_215/2014, citata). Del resto, spetta di massima alla proprietaria
produrre una relazione sulla maniera con la quale intende procedere alla
demolizione e stabilizzare il fabbricato eretto in contiguità."
E. Ripreso possesso dell'incarto, il 24 giugno 2015 il Municipio ha esperito un sopralluogo alla presenza di tutte le parti. Dopo aver interpellato i Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 23 dicembre 2015 ha poi intimato alla comunione ereditaria di sospendere l'uso dell'edificio e presentare una perizia statica. Preso atto della documentazione da essa prodotta (limitata a dei preventivi di spesa), con decisione del 10 giugno 2016 il Municipio ha quindi nuovamente ordinato la demolizione completa della costruzione sul fondo, e più precisamente:
a. la demolizione totale del rustico e rimozione di tutto il materiale;
b. la demolizione e rimozione di tutte le superfici esterne pavimentate in pietra naturale;
c. la rimozione completa dei parapetti in legno, del cancello in metallo e di ogni altro eventuale manufatto esterno;
d. la demolizione e rimozione completa di tutti i muri di sostegno in pietra naturale;
e. la rimozione completa del sistema di smaltimento delle acque luride e meteoriche;
f. il ripristino del terreno circostante secondo il presumbile profilo originale con relativo rinverdimento.
F. Con risoluzione dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro tale provvedimento interposto da RI 2, in rappresentanza della comunione ereditaria. Dopo aver disatteso delle censure di ordine formale, il Governo ha tutelato la misura di rispristino. Ritenuta assodata la violazione materiale (sfociata nel diniego del permesso cresciuto in giudicato), ha osservato come l'abuso perpetrato fosse grave e manifesto. Ha considerato che la proprietaria si fosse scostata in modo importante dal progetto conservativo autorizzato nel 2009, ricordando in sostanza le importanti difformità al tetto e gli altri interventi che hanno permesso di realizzare - al posto dei tre originari fabbricati contigui - un unico edificio residenziale, con un consistente ampliamento della superficie abitabile e una modifica radicale dell'aspetto esterno. Ha quindi attribuito un peso accresciuto al ripristino di una situazione conforme al diritto, negando la possibilità di adottare altri provvedimenti meno incisivi. Analoga conclusione ha tratto per la rimozione - non contestata - delle altre opere esterne (pavimentazione, muri, ecc.). Ammessa la proporzionalità del provvedimento, la precedente istanza ha infine rilevato come gli insorgenti non avessero più riproposto l'obiezione relativa ai rischi per la stabilità del fabbricato contiguo, che non osterebbe comunque a una demolizione (fermo restando che le modalità d'esecuzione dell'ordine andranno definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino).
G. I membri della
comunione ereditaria rappresentati da RI 2 impugnano ora tale giudizio davanti
a questo Tribunale, postulando che sia annullato e riformato limitatamente alla
demolizione del rustico (lett. a), nel senso che sia ordinato il ripristino
dell'edificio come previsto dalla licenza edilizia rilasciata dal Municipio.
Per il resto chiedono la conferma dell'ordine municipale (demolizione e ripristino
delle opere esterne, lett. b-f).
Riproponendo le eccezioni formali rimaste inascoltate, rimproverano anzitutto
alle precedenti istanze di non essersi attenute, da più punti di vista, al
giudizio di rinvio del 27 febbraio 2015 di questo Tribunale, cresciuto in
giudicato, e alle istruzioni in esso contenute.
Contestano il rispetto del principio di proporzionalità, riaffermando la loro
buona fede e lamentando le spese (ca. fr. 300'000.-) derivanti dal
provvedimento (che si dimezzerebbero in caso di una demolizione parziale).
Ribadiscono segnatamente la bontà delle misure già proposte (chiusura dei
collegamenti tra i corpi, divieto d'uso abitativo di quelli originariamente
adibiti a stalla, ripristino del tetto e delle aperture e rimozione dell'intonaco),
che sarebbero maggiormente idonee e praticabili. La distruzione dell'edificio
metterebbe invece a repentaglio la stabilità del fabbricato contiguo, oltre a
deturpare l'assetto territoriale e paesaggistico della zona.
H. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'ARE, l'Ufficio delle domande di costruzione
(UDC) e il Municipio, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in
appresso.
I. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. Anche di questi allegati si dirà, se del caso, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
la legittimazione attiva dei ricorrenti, nella misura in cui hanno
evidentemente agito quali singoli membri della comunione ereditaria fu __________
(e non come comunione in quanto tale, che non ha capacità processuale, cfr. DTF
125 III 219 consid. 1a; STF 1C_247/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 2.2 e
rimandi). Ci si potrebbe semmai chiedere se l'abilitazione a insorgere non
debba a questo punto essere riconosciuta solo all'erede RI 2, frattanto
divenuto unico proprietario del fondo (a seguito di divisione ereditaria del 27
dicembre 2016). Non occorre però soffermarsi su tale aspetto visto che il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), va comunque respinto nel merito.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto
archiviato del Tribunale relativo al precedente giudizio del 27 settembre 2015
e da quello richiamato dall'UDC riguardante la licenza edilizia del 10 luglio
2009 (n. 66217), noti alle parti. Non occorre assumere altre prove (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2. Da respingere
sono anzitutto le critiche con cui gli insorgenti rimproverano alle istanze
inferiori di aver disatteso il principio della res iudicata del citato
giudizio del 27 febbraio 2015 e le istruzioni che avrebbe impartito questo
Tribunale.
2.1. In base all'art. 86 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo
può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza
inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito,
ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di
procedura. I motivi della sentenza di rinvio, soggiunge il cpv. 3, devono
essere posti a fondamento della nuova decisione.
Questa norma riflette un principio generale applicabile nella procedura
amministrativa: un giudizio di rinvio vincola l'istanza a cui la causa è
rinviata che, al pari di quella che l'ha reso, è tenuta a conformarsi alle
istruzioni impartite. Di principio, i motivi della decisione di rinvio limitano
pertanto la cognizione dell'autorità inferiore, nel senso che quest'ultima rimane
legata a quanto già definitivamente deciso dall'autorità di ricorso, la quale -
a sua volta - non può ritornare sul suo giudizio nell'ambito di un ricorso
successivo (cfr. DTF 131 III 91 consid. 5.2; STF 9C_457/2013 del 26 dicembre
2013 consid. 6.2 e rimandi; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 65 LPamm).
2.2. In concreto, come visto in narrativa, con la citata sentenza del 27
febbraio 2015 questo Tribunale ha retrocesso gli atti di causa al Municipio
affinché - esperiti gli opportuni accertamenti e raccolto un nuovo avviso ex
art. 47 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992 (RLE; RL 705.110) - si esprimesse nuovamente sui provvedimenti di
ripristino. Contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, con tale giudizio
il Tribunale non ha tuttavia tranciato in modo risolutivo alcuna questione di
fondo. Piuttosto, ha ritenuto che sussistessero delle carenze d'istruttoria,
così come ricordato dal Governo. A quello stadio - senza approfondire oltre la
questione - ha in particolare considerato non inverosimili i rischi addotti per
la stabilità dell'edificio contiguo (che sarebbe stato necessario
approfondire). In ogni caso - assumendo che la struttura originaria del rustico
fosse stata mantenuta - ha messo in discussione la proporzionalità della
demolizione, non potendo escludere a priori soluzioni alternative per il
ripristino di una situazione conforme al diritto (quali le misure proposte
dalla proprietaria: chiusura dei collegamenti tra i corpi del rustico, divieto
di destinazione ad uso abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla,
ecc.). Conclusioni, che il Tribunale federale ha invero criticato, siccome affrettate
(supra, consid. Dc).
In queste circostanze, nulla impediva insomma al Municipio di pronunciarsi
nuovamente mediante un ordine di demolizione del rustico, una volta completata
l'istruttoria.
2.3. Al riguardo va pure osservato che il Municipio, compiendo i propri
accertamenti, non ha disatteso alcuna istruzione di questo Tribunale.
2.3.1. Dopo aver esperito un sopralluogo, l'Esecutivo comunale ha in
particolare invitato gli eredi __________ a presentare una perizia statica
allestita da un tecnico (per definire le misure preventive da adottare per
preservare l'integrità della costruzione adiacente; cfr. intimazione del 23
dicembre 2015). Facoltà di cui essi non hanno tuttavia fatto uso, limitandosi a
produrre dei preventivi riferiti all'onorario dell'ingegnere e alla demolizione
(totale o parziale), precisando peraltro che secondo gli specialisti
interpellati una perizia statica non può dare risultati attendibili fintanto
che non si effettueranno interventi diretti sul manufatto: la stessa avrebbe
infatti costi esorbitanti e non darebbe risultati concludenti, essendo legata
agli aspetti fisici dell'edificio, coi vari provvedimenti da prendere al
momento (cfr. scritto del 29 aprile 2016).
In queste circostanze non è dato di vedere come si possa rimproverare il
Municipio di non aver assolto i propri compiti istruttori. Tanto più che il
Tribunale federale ben ha ricordato come spetti di massima alla proprietaria
produrre una relazione sulla maniera
con la quale intende procedere alla demolizione e stabilizzare il fabbricato
eretto in contiguità (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.3).
2.3.2. Il Municipio non ha inoltre omesso di raccogliere un nuovo avviso ex
art. 47 RLE dai Servizi generali. Conformemente al citato giudizio di questo
Tribunale, prima di pronunciarsi di nuovo sui provvedimenti di ripristino ha in
effetti interpellato i Servizi dipartimentali, i quali si sono in sostanza
riconfermati nel precedente avviso (cfr. scritto del 10 novembre 2015), poi
ribadito anche davanti al Governo (cfr. risposta del 1° settembre 2016). Non si
è dunque manifestamente in presenza di un ordine di demolizione emanato dal
Municipio senza risentire l'autorità dipartimentale (art. 47 RLE).
3. 3.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la
demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i
regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze
siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento
dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito
di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia
processuale e al divieto di
formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando
la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il
contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr.
RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 del 20
dicembre 2018 consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2;
Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE).
3.2. L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per
la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario
al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di
ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto
autorizzato, quando la demoli-zione non persegue scopi d'interesse pubblico,
oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse
lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi
pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del
16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verifica-ta
comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme
al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne
deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le
tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità di
fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi
maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che
degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21
consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
4. 4.1. In
concreto, come visto in narrativa, l'esistenza di una violazione del diritto
materiale è già stata accertata con la decisione del 14 gennaio 2011 con cui il
Municipio (sulla base dell'avviso cantonale n. 72182) ha rifiutato la licenza
edilizia a posteriori per gli interventi realizzati in corso d'opera. Tale
rifiuto è stato pure confermato dal Governo, che ha a sua volta escluso la
possibilità di rilasciare un'autorizzazione eccezionale in base agli art. 24
segg. LPT (supra, consid. C). Non vi è ragione di rimettere in
discussione tali decisioni, pacificamente cresciute in giudicato. Da questo
profilo, nulla osta dunque all'adozione di un provvedimento di ripristino.
Nessuno pretende il contrario.
4.2. A un attento raffronto dei piani e delle fotografie agli atti (integrate
da quelle prodotte dall'ARE e dal sopralluogo del 24 giugno 2016), bisogna
convenire con le precedenti istanze e l'ARE che gli interventi intrapresi non
sono affatto di trascurabile importanza. L'allora proprietaria - tramite suo
marito RI 2 e l'impresa incaricata dei lavori (cfr. ricorso del 6 luglio 2016)
- si è infatti scostata in modo rilevante dal progetto autorizzato nel 2009,
che come visto prevedeva unicamente degli interventi di natura essenzialmente
conservativa (in particolare, il rifacimento del tetto e delle solette e la
modifica delle aperture esistenti, e meglio una leggera estensione verticale delle
porte). L'edificio formato da tre diverse costruzioni contigue -
originariamente non collegate tra loro e di cui una era destinata ad abitazione
(sub A) e le altre due a stalla (sub B e C) - sono in pratica state trasformate
in un'unica nuova casa di vacanza. L'insieme formato dai tre rustici meritevoli
di conservazione non è di fatto più riconoscibile. Tutte le pendenze del tetto
sono state alterate, ciò che - a ben vedere - ha ovunque permesso di innalzare
il fabbricato da ca. 1 a 2 m (cfr. quote alla gronda, piani facciate ovest,
sud, est e nord). Le falde sopra il sub A sono pure state riorientate,
sopprimendo il timpano rivolto a sud. Questo fronte (sud), affacciato sulla
valle, è stato inoltre completamente ridisegnato, non solo mediante gli interventi
al tetto e l'innalzamento dei muri, ma anche con il rifacimento di quasi tutte
le aperture (quattro nuove finestre dotate di gelosie e soppressione della
porta in legno della stalla sub C; cfr. piani facciata sud). Analoga situazione
si riscontra sugli altri prospetti. A est è stata chiusa l'unica apertura
originaria del sub A, mentre a ovest la porta posteriore in legno della stalla
di cui al sub B è stata rimpiazzata da una finestra con persiane. I muri
originari in pietra a faccia vista sono inoltre stati tutti ricoperti da
intonaco, lasciando solo affiorare qua e là qualche pietra sparsa. La
trasformazione, come annota l'ARE, ha inoltre implicato un notevole cambiamento
di destinazione, non autorizzato, in particolare dei corpi originariamente
scollegati e adibiti a stalla (con un consistente ampliamento della superficie
abitabile che supera ora i 100 mq, di cui ca. 15 mq al sub A e ca. 90-100 mq ai
sub. B+C; 140 mq secondo il formulario caratteristiche dell'edificio,
cfr. progetto 2010). In definitiva, se anche non fosse stato
demolito e ricostruito interamente, bisogna concludere che il controverso
stabile - colpito in modo massiccio in tutte le componenti che concorrevano a
plasmarne l'identità (volumetria, destinazione, aperture, tetto, struttura dei
muri perimetrali dei tre corpi contigui) - debba essere assimilato a una nuova
costruzione, ben diversa da quella originaria che doveva essere conservata secondo
il progetto avallato con la licenza edilizia del 2009. In tal senso
vanno dunque puntualizzate le considerazioni espresse in modo un po' affrettato
nel precedente giudizio (consid. 4.3).
4.3. Gli interventi realizzati senza permesso sono insomma gravi e importanti.
Essi si pongono in chiaro contrasto con uno dei principi cardine della
pianificazione del territorio, segnatamente quello della separazione del
territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf Muggli,
in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,
Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo
2017, Vorbemerkungen zu den art. 24-24e und 37a, n. 16). L'edificio,
incluso nel perimetro del PUC-PEIP, si pone oltretutto in urto con tale piano
(approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012) e con il
correlato art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del
28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Svariati sono i contrasti con le norme d'attuazione
del PUC-PEIP (NAPUC-PEIP), che regolano i principi generali (cfr. art. 13) e le
prescrizioni d'intervento per gli oggetti classificati nella categoria 1a e 1d
(art. 15). Norme, che esigono tra l'altro il
mantenimento delle volumetrie e la conservazione nella forma e struttura
originaria dei muri perimetrali dell'edificio (cfr. art. 15.2.1; cfr. pure art.
39 cpv. 3 OPT), escludono sopraelevazioni (art. 15.3), vietano la formazione di
nuove aperture e modifiche a quelle esistenti (art. 15.4.1), impongono di
mantenere le facciate nel loro aspetto originario (bandendo l'intonacatura coprente
dei muri in pietra faccia a vista o in rasa pietra, art. 15.4.4) e
richiedono che il rifacimento del tetto rispetti il suo stato originario e
conservi la geometria, l'orientamento del colmo, le quote (alla gronda e al
colmo), le pendenze delle falde e le sporgenze originarie (art. 15.6).
Alla demolizione dell'edificio e al ripristino dello stato naturale del terreno
sussiste quindi un importante interesse pubblico (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9;
STF 1C_480/2019 citata consid. 5.2; cfr. inoltre l'art. 39 cpv. 5
OPT richiamato dall'ARE).
Una tale misura s'avvera inoltre come l'unica soluzione idonea e
necessaria per ristabilire una situazione di legalità. Nulla possono in
particolare dedurre gli insorgenti dal permesso del 10 luglio 2009, a cui non
si sono attenuti: la casa trasformata è come detto assimilabile a un nuovo
edificio, ben differente da quello della domanda di costruzione del 2009, che
avrebbe dovuto mantenere la struttura e i tratti essenziali dei tre originari
corpi contigui. Il postulato ripristino dell'edificio di cui al mapp. __________
così come previsto dalla licenza edilizia rilasciata dal Municipio non può
quindi entrare in considerazione, poiché di quei fabbricati meritevoli di
conservazione non è in pratica rimasto più nulla. Al contrario, a fronte dell'entità
degli interventi edilizi eseguiti in contrasto con il diritto materiale
applicabile, con le precedenti istanze occorre concludere che non si possa
prescindere da una demolizione totale del rustico (cfr. pure STF 1C_106/2017 citata
consid. 3.6, 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4 in RtiD II-2015).
Come anche indicato dal Governo, a una simile misura non si oppone alla fin
fine alcun problema d'ordine tecnico, legato in particolare alla stabilità dell'edificio
contiguo, che gli insorgenti hanno rinunciato a sostanziare davanti alle
istanze inferiori (supra, consid. 2.3.1). Del resto, come rilevato dal
Tribunale federale, a rigore nemmeno i consulenti a suo tempo interpellati
avevano propriamente escluso la possibilità di attuare una demolizione,
ritenendo piuttosto sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato
contiguo, per esempio lasciando parte dei muri da demolire a formare
contrafforti (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.1; cfr. scritto dell'11
febbraio 2014 dell'ing. __________). La documentazione prodotta dagli
insorgenti al Municipio non fa che avvalorare queste deduzioni (cfr. preventivi
citati). Per il resto, le modalità d'esecuzione dell'ordine di ripristino
potranno senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di
ripristino (cfr. STF 1C_220/2015 citata consid. 1.6.1 e rimandi),
Ciò detto, dal profilo della proporzionalità si può senz'altro attribuire un
peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione
conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura
economica (spese di demolizione, anche se ingenti), lamentati dai proprietari
che hanno comunque posto l'autorità di fronte al fatto compiuto.
4.4. Invano gli insorgenti invocano in particolare il principio della buona
fede. Tanto più che lo stesso RI 2 ha ammesso di aver, in nome di mia moglie
__________, dato l'ordine alla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturare il
rustico per poterci abitare, pur aggiungendo che sarebbe difficile far
capire che mai avrei pensato di andare contro le istituzioni e la legge, ho
fatto un gravissimo errore però in buona fede senza pensare a lucro,
effettivamente se si ripristina un rustico è per avere la possibilità di
abitarlo, anche solo temporaneamente (cfr. ricorso al Governo del 6 luglio
2016). Egli per primo, e anche per mezzo della ditta incaricata dei
lavori (già istante in licenza), ben doveva quindi conoscere i limiti del
permesso ricevuto. Disponendo l'esecuzione di lavori che si sono manifestamente
scostati da tale licenza, non poteva pertanto non attendersi di essere confrontato,
prima o poi, con un ordine di demolizione. Peraltro, anche le violazioni
dell'ordinamento edilizio commesse dalle persone ausiliarie professioniste del
ramo sono, di massima, ascritte pure al committente, che di regola non può
quindi prevalersi con successo del principio
della buona fede (cfr. STF 1C_106/2017 citata consid. 4.2 e rimandi). Va poi
ricordato che l'obbligo della licenza edilizia per le costruzioni è da
considerarsi un fatto notorio, a maggior ragione se eseguite fuori della zona
edificabile (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1 e rimandi).
4.5. In conclusione, come rettamente stabilito dal Governo, il controverso
ordine di demolizione e rimozione del rustico risulta per finire giustificato e
proporzionato, e in particolare necessario per ripristinare una situazione
conforme al diritto, al cui rispetto sussiste come detto un'importante
interesse pubblico, anche in un'ottica di parità di trattamento (cfr. STF
1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.6). Non ne va diversamente per le
altre recenti opere esterne sul fondo che hanno alterato la morfologia e le
caratteristiche del terreno circostante, di cui gli stessi ricorrenti chiedono
la demolizione e rimozione (cfr. petitum; cfr. inoltre STF 1C_220/2015
citata consid. 1.6.3). Per quanto un tale provvedimento comporti un'inevitabile
perdita di valori patrimoniali, non si può inoltre ignorare che l'allora
proprietaria ha agito a proprio rischio, sapendo o comunque dovendo sapere dell'illegalità
dei suoi investimenti (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9 e rinvii).
5. 5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso è di conseguenza respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la
soccombenza. Non si assegnano ripetibili all'ARE (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera