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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente Matteo Cassina, Stefano Bernasconi, supplente |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 18 dicembre 2017 della
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contro |
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la decisione 5 dicembre 2017 del municipio di CO 10, che in esito al concorso concernente la fornitura di generi alimentari, bevande alcoliche ed analcoliche alle case anziani della città ha aggiudicato ad altri concorrenti la fornitura di frutta e verdura, generi alimentari diversi, surgelati, caffè e thè, nonché gelati; |
ritenuto, in fatto
A. Il 22 agosto 2017 il municipio di CO 10 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di generi alimentari, bevande alcoliche ed analcoliche alle case anziani della città relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 (FU n. __________ pag. __________).
Il bando non preannunciava particolari criteri di idoneità e specificava unicamente che le forniture sarebbero state aggiudicate alla ditta con il minor prezzo trattandosi di beni ampiamente standardizzati. Alla cifra 6 avvertiva tuttavia che le offerte potevano essere compilate anche parzialmente (singoli capitoli) o in tutti i capitoli richiesti, ferma restando la facoltà del municipio di deliberare la commessa in blocco o per lotto. In effetti, il capitolato era suddiviso in diverse parti, così definite a dipendenza della merce richiesta:
A. frutta e verdura
B. pane
C. generi alimentari diversi
D. carne
E. salumeria
F. surgelati
G. pesce fresco
H. latticini
I. caffè + the
L. vino + grappa
M. bibite analcoliche
N. gelati
In ogni capitolo predisposto dal committente erano elencati i prodotti occorrenti, con l'indicazione per ognuno di una determinata quantità. I concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario di ogni derrata (IVA esclusa, al netto di ogni sconto), con il relativo totale. In ogni capitolo doveva poi essere riportata la somma del costo di tutte le merci, mentre nella prima pagina del modulo d'offerta doveva figurare l'ammontare dei totali dei capitoli compilati.
Nel bando era segnalato chiaramente che contro lo stesso e gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla loro messa a disposizione, fissata al 28 agosto 2017. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Al concorso hanno partecipato 42 ditte, tra cui la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), la quale ha inoltrato un'offerta per la fornitura di frutta e verdura (cap. A), generi alimentari diversi (cap. C), surgelati (cap. F), caffè + the (cap. I) e gelati (cap. N).
Ai fini della valutazione la stazione appaltante ha allestito una tabella per ogni capitolo, nella quale ha comparato, merce per merce, il prezzo totale proposto dai singoli concorrenti (con evidenziato in rosso quello più basso) ed il prezzo complessivo dato dalla somma del costo dei vari prodotti offerti.
Alla luce di tali tabelle, il 5 dicembre 2017 il municipio di CO 10 ha deliberato le commesse attribuendo in taluni casi un capitolo o parti di uno stesso capitolo a concorrenti diversi. Solo i lotti B, G, I e N sono stati assegnati ad un solo offerente. Alla RI 1 non è pertoccato alcunché.
C. Contro la decisione del 5 dicembre 2017 che le nega qualsiasi fornitura la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di dichiararla nulla, rispettivamente di annullarla, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente ha eccepito per cominciare una violazione del suo diritto di essere sentita, dolendosi della motivazione insufficiente riportata nella decisione impugnata e di non aver potuto accedere agli atti concorsuali prima dell'inoltro del ricorso.
Nel seguito, ha annotato che il committente ha assegnato diversi lotti suddividendoli tra i concorrenti, disattendendo le disposizioni di gara sia laddove specificavano che la commessa sarebbe stata aggiudicata in blocco o per capitoli, sia laddove stabilivano che la delibera sarebbe avvenuta a favore del miglior offerente.
Parimenti censurabile sarebbe il punto del capitolato che sancisce la possibilità di prolungare la delibera anche per il 2019.
D. a. In sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, negando di essere incorso in qualsivoglia violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente, che prima di inoltrare il ricorso ha chiesto ed ottenuto tutte le informazioni desiderate.
Nel merito, ha ricordato che l'unico criterio di aggiudicazione era il minor prezzo. La RI 1 ha presentato un'offerta nei capitoli A, C, F, I e N, di cui solo la prima era però completa, ottenendo il settimo posto in graduatoria insufficiente per conseguire la commessa.
Le regole di gara prevedevano effettivamente l'aggiudicazione in blocco o per capitoli. Nessuna ditta è stata tuttavia in grado di presentare un'offerta completa per i capitoli C, D, E, F, H, I, L, M e N, per cui la stazione appaltante ha proceduto tramite incarichi diretti in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), anche perché l'assegnazione delle commesse era diventata urgente e l'instaurazione di un nuovo concorso irragionevole. La RI 1 non possiede la legittimazione attiva per contestare siffatte delibere, non essendo in grado di fornire i generi alimentari secondo i lotti creati e assegnati per incarico diretto. D'altra parte, in passato la ricorrente ha avuto dei problemi in punto alla qualità di una fornitura (consegna di brodo scaduto), per cui non si poteva tenerla in considerazione senza violare il punto 0.11 del capitolato.
b. Ad identica conclusione è pervenuta la CO 8 di __________, aggiudicataria unica del capitolo I (caffe + the), la quale ha sottolineato l'infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente. Al pari della stazione appaltante, la resistente ha peraltro sollecitato il rigetto della domanda volta ad accordare effetto sospensivo all'impugnativa.
c. Tutte le altre deliberatarie sono rimaste silenti.
d. Anche l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato a presentare osservazioni.
E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente.
In particolare, la ricorrente ha rilevato come anni addietro
il concorso sia stato organizzato nello stesso modo, senza che si sa-
pesse se il concetto di minor prezzo fosse correlato all'offerta globale, al
capitolo o a singoli prodotti. Ribadito di non aver potuto accedere agli atti,
la RI 1 ha poi stigmatizzato l'operato del committente, che pur in presenza di
offerte incomplete, anche a livello di
singoli capitoli, ha poi aggiudicato commesse parziali ai concorrenti di suo
gradimento, facendoli passare in questa sede come incarichi diretti, invero
inammissibili in base all'art. 13 RLCPubb/CIAP.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
Il gravame, presentato entro il termine di dieci giorni dall'intima-zione della
decisione impugnata, è senz'altro tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb).
Posto che nessun concorrente è stato estromesso dalla procedura, la ricorrente è sicuramente legittimata a contestare sia la decisione che le è stata notificata, sia l'aggiudicazione operata nei lotti A, C, F, I e N ove ha concorso senza successo e teoricamente può quindi aspirare all'ottenimento della commessa in caso di accoglimento del gravame (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, LPAmm, RL 3.3.1.1). Come già spiegato in altre sentenze (da ultimo STA 52.2012.4 del 7 maggio 2012, pubblicata nella RtiD I-2013 n. 21), se il committente avesse stilato delle classifiche com'era suo dovere e la RI 1 si fosse trovata mal posizionata in graduatoria, tale circostanza non le avrebbe impedito di avversare le delibere operate dalla stazione appaltante, cresciute invece in giudicato nei confronti di tutti gli altri concorrenti che hanno rinunciato ad impugnarle. Sulla sussistenza in concreto di incarichi diretti che priverebbero l'insorgente della potestà ricorsuale si dirà in appresso nei considerandi di merito.
1.2. Con l'appunto sopra esposto, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione del rimedio giuridico. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 RLCPubb/CIAP indica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di procedura impiegata;
c) oggetto e entità della commessa;
d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti
minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse
pubbliche, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni
modo convenientemente motivate. Per risultare
adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in
ordine alle valutazioni operate dalla committenza.
La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, ma i
destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare
compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del 12 luglio 2006).
2.2. In concreto, nella decisione 5 dicembre 2017 notificata alla ricorrente il municipio di CO 10 si è limitato a comunicarle che non le era stata assegnata alcuna fornitura, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per eventualmente adire il Tribunale cantonale amministrativo. Queste scarne ed in parte crassamente errate informazioni non hanno tuttavia impedito all'insorgente di impugnare compiutamente ed in tempo utile la risoluzione di cui trattasi.
Nella memoria di risposta la stazione appaltante ha d'altronde illustrato le ragioni delle proprie scelte, confutando ogni argomentazione della ricorrente e versando agli atti l'intera documentazione afferente alla gara. Preso atto delle delucidazioni fornite, in replica la RI 1 ha contestato ulteriormente, in modo congruo e completo, la motivazione addotta dalla committenza.
Ne consegue che nel caso di specie non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa della comparente atta a giustificare l'annullamento in ordine della risoluzione querelata. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere sentita è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.
2.3. L'insorgente si duole di una lesione del suo diritto di essere sentita anche per non aver potuto compulsare tutti gli atti concorsuali prima dell'inoltro del gravame.
La questione è già stata ampiamente dibattuta e decisa da questa Corte in una sentenza regolarmente pubblicata (vedi RtiD II-2010 n. 12). In quel giudizio si è ricordato che il diritto di consul-tare gli atti, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e, a livello cantonale, dall'art. 32 LPAmm, può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cfr. art. 33 cpv. 1 LPAmm). In materia di commesse pubbliche, il committente è tenuto a tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti (art. 5 lett. g LCPubb), ma deve anche salvaguardare rigorosamente il principio della trasparenza (art. 1 lett. a LCPubb) e non ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso. Posto che una certa discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), di regola i concorrenti hanno il diritto di compulsare tutti gli atti concorsuali, in particolare allorquando posteriormente alle decisioni prese dalla stazione appaltante chiedono di poter visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso.
Poste queste premesse, dagli atti è impossibile evincere se il committente abbia effettivamente impedito alla ricorrente di accedere all'intero fascicolo concorsuale privo di dati sensibili intaccando il suo diritto di essere sentita. Pendente causa la RI 1 ha tuttavia avuto modo di compulsare tutti i documenti che desiderava e di esprimersi liberamente in merito con la replica. Il vizio - sempre che sia sussistito - è stato quindi pienamente sanato.
3. 3.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve es-sere compilato dal concorrente in ogni
sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete
o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere
escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Una diversa
conclusione, che permettesse di aggiudicare
la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse
ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura,
sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito
dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le
offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al
committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover
sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,
Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto
risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel
rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione
di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di
effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere
quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto
alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione
di qualsiasi commessa pubblica (STA 52.2011.426 del 17 ottobre 2011
consid. 3.2.).
3.2. L'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che la partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.). Essa è inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad impugnare gli elementi del bando esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002, n. 24). Per principio, contestazioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando sono quindi improponibili non soltanto nell'ambito dei ricorsi proposti contro le decisioni di aggiudicazione, ma anche nell'ambito delle impugnative inoltrate contro gli altri provvedimenti adottati dal committente, che possono essere dedotti davanti a questo Tribunale (art. 37 LCPubb). Eccezioni a questa regola valgono solo nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave ed evidente l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2011.4 del 25 gennaio 2011).
La lex specialis del concorso cresciuta incontestata in giudicato non vincola solo i concorrenti, impedendo alla RI 1 di contestare la clausola del capitolato che prevede la possibilità di estendere le forniture al 2019, ma anche - ed a maggior ragione - il committente che l'ha coniata.
3.3. Nel caso concreto, il municipio di CO 10 ha fissato quale unico criterio di valutazione il prezzo, rifacendosi agli art. 32 cpv. 3 LCPubb e 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Nel bando e nel capitolato ha poi stabilito che le offerte potevano essere compilate anche parzialmente (singoli capitoli) o in tutti i capitoli richiesti, riservandosi la facoltà di deliberare la commessa in blocco o per lotto. In ogni capitolo predisposto dal committente erano elencate le merci richieste, in correlazione con una determinata quantità. I concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario di ogni derrata (IVA esclusa, al netto di ogni sconto), con il relativo totale. In ogni capitolo doveva poi essere riportata la somma del costo di tutte le merci, mentre nella prima pagina del modulo d'offerta doveva figurare l'ammontare dei totali dei capitoli compilati. Il municipio di CO 10 non si è verosimilmente avveduto che con queste regole di gara ben difficilmente avrebbe ricevuto molte offerte valide, atteso che quelle prive del prezzo di un qualsiasi prodotto e quindi incomplete avrebbero dovuto essere scartate (cfr. art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP). Accettabili erano solo capitoli o intere offerte redatti completamente. Del resto, le offerte sono oggettivamente comparabili, soprattutto dal profilo del prezzo, solo se tutti i concorrenti le compilano interamente. Con una siffatta impostazione del concorso la stazione appaltante si è insomma preclusa la possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione pienamente conforme al principio della concorrenza efficace e della parità di trattamento tra concorrenti.
Ne è la prova la situazione venutasi a creare al rientro delle offerte, tutte incomplete, ad eccezione di qualche capitolo che alcuni concorrenti sono riusciti a compilare nella sua integralità. Invece di escludere dalla gara perlomeno i capitoli lacunosi siccome privi di qualche prezzo e di aggiudicare i singoli lotti al miglior offerente (se esistente, una volta effettuati gli scarti), il committente ha risolto di operare delle delibere complete ad un'unica ditta in soli quattro capitoli (B pane, G pesce fresco, I caffe + the, N gelati), mentre in tutti gli altri lotti ha effettuato delle aggiudicazioni parziali a diversi concorrenti, senza nemmeno assegnar loro soltanto la fornitura dei prodotti più economici offerti. Ad esempio, nel capitolo A (frutta e verdura) la commessa è stata attribuita a due concorrenti diversi, ai quali è stato addirittura assegnato il rifornimento delle stesse merci, indipendentemente dal loro costo. Operazione, questa, manifestamente inammissibile, lesiva delle prescrizioni di gara e del principio dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, nonché della parità di trattamento dei concorrenti (art. 1 lett. c e d LCPubb).
Per giustificare il modus operandi applicato, in questa sede
il municipio di CO 10 assevera di aver assegnato a ragion veduta incarichi
diretti, facendo capo legittimamente all'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP in
assenza di offerte complete e valevoli. La tesi risulta infondata (e con essa l'eccezione
di carenza di legittimazione attiva della ricorrente sollevata dalla stazione
appaltante), già solo perché in alcuni lotti (A, D, E, L) vi erano offerte
valide che potevano conseguire autonomamente la commessa senza necessità di
alcuna suddivisione artificiosa volta a favorire una pluralità di concorrenti. Il committente omette peraltro di
considerare di aver dovuto instaurare un concorso a procedura libera ai sensi
dell'art. 8 LCPubb, dal momento che la procedura ad invito e l'incarico
diretto, ovvero procedure a concorrenza limitata, sono ammesse soltanto nei
casi particolari previsti dalla legge (art. 7 cpv. 2 LCPubb), manifestamente
non dati nell'evenienza concreta. Una volta
scelta ed avviata una procedura libera la stazione appaltante non può però modificare i termini della gara come
meglio le aggrada, ma deve interrompere formalmente il procedimento in corso
mediante una decisione notificata a tutti i partecipanti e soggetta a ricorso,
indi può riaprire il concorso rispettando le modalità imposte dalla procedura
prescelta (Zufferey/
Maillard/Michel, op. cit., pag. 104; STA 52.2015.354 del 23 settembre
2015). Solo se il concorso è stato interrotto per mancanza di offerte valide o
perché nessun concorrente è stato in grado comprovare la propria idoneità si
può procedere con incarichi diretti giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, applicabile alle commesse del mercato
interno grazie al rinvio dato dall'art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb. Altrimenti
detto, non si può saltare da una procedura all'altra, come se nulla fosse.
Men che meno si può affermare di aver conferito incarichi diretti per giustificare
delibere insostenibili, volte ad accomodare errate impostazioni del capitolato
di appalto.
Se ne deve concludere che il municipio di CO 10 ha deliberato correttamente, nel rispetto delle condizioni di gara e della legge, solo i lotti B e G. Negli altri ha aggiudicato il capitolo o parti di esso violando il diritto. Più particolarmente:
· nel lotto A ha abusivamente frazionato la commessa assegnando la fornitura delle stesse merci a due concorrenti diversi;
· nei lotti C, D, E, F, H, L e M ha accettato offerte incomplete e illecitamente suddiviso la commessa tra più concorrenti;
· nei lotti I e N ha attribuito la fornitura ad un concorrente che ha presentato un'offerta incompleta (nell'offerta che si è accaparrata il lotto I manca infatti il prodotto 1.1, in quella che ha ottenuto il lotto N il prodotto 1.12).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione notificata alla RI 1 e le delibere 5 dicembre 2017 pronunciate nei lotti nei quali ha concorso la ricorrente siccome lesive del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione
della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
6. La tassa di giustizia è posta a carico delle parti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Ad eccezione della CO 8, che è intervenuta per avversare il gravame, tutte le altre aggiudicatarie vanno esenti da qualsiasi aggravio non avendo resistito all'im-pugnativa.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 5 dicembre 2017 notificata alla RI 1 di __________ e le risoluzioni di pari data con le quali il municipio di CO 10 ha aggiudicato i capitoli A, C, F, I e N nel concorso concernente la fornitura di generi alimentari, bevande alcoliche ed analcoliche alle case anziani della città sono annullate.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del committente in ragione di fr. 4'500.- e per il resto (fr. 500.-) a carico della CO 8 di __________.
Alla
ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- corrisposta a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera