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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2017 di
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RI 1 RI 2 RI 3
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contro |
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la decisione del 15 novembre 2017 (n. 5097) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione dell'8 aprile 2016 con cui il Municipio di Breggia ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per ristrutturare e trasformare in abitazione un edificio (part. __________, sezione di Morbio Superiore) di sua proprietà; |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di
un rustico-stalla (part. __________ sub A) in stato d'abbandono, situato nel
nucleo di Morbio Superiore. Le appartiene inoltre la casa abitata più a nord
(part. __________ sub A), separata da un cortile (part. __________). Verso sud,
il rustico confina con il fondo di RI 1 (part. __________), sul quale vi è tra
l'altro un edificio abitato (sub B) con un giardino attiguo.
ESTRATTO MAPPA
N
B. a. Nell'ottobre 2015 CO
1 ha chiesto al Municipio di Breggia il permesso di ristrutturare e trasformare
il suddetto rustico in un'abitazione articolata su due piani. L'intervento prevede
di mantenere i muri esterni del manufatto, sventrandone l'interno (solette,
ecc.), rifacendo il tetto, i pavimenti e tutti i serramenti delle aperture
esistenti, tra cui due rivolte a sud (verso la part. __________).
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti (a)
RI 1, (b) RI 3 e RI 4 (proprietario e usufruttuaria della part. __________)
nonché (c) RI 2 (part. __________).
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 95378), con decisione dell'8 aprile 2016 il Municipio ha
rilasciato a CO 1 il permesso richiesto, subordinandolo a svariate condizioni,
fra cui quella di murare una terza apertura della facciata sud (a livello del
sottotetto e non riportata sui piani) e di dotare di un vetro smerigliato la
finestra al pian terreno (del locale WC-doccia); ha fra l'altro imposto anche l'inoltro
di una notifica per lo smaltimento delle acque (attraverso un pozzo pompa da
allacciare alla canalizzazione pubblica). Le opposizioni sono state evase di
conseguenza.
C. Con unico giudizio del
15 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha respinto i tre ricorsi interposti dai
vicini opponenti.
Il Governo ha ritenuto completi i piani di progetto, considerando
essenzialmente prive di pertinenza le carenze in punto all'apertura non
raffigurata (comunque non autorizzata) e a due camini esistenti (non previsti);
per il sistema di smaltimento delle acque ha invece rimandato alla condizione
di licenza. Ha inoltre considerato di natura prettamente privata, e pertanto
ininfluente, la questione concernente la chiusura delle aperture del rustico
(oggetto di una causa civile). Lo stabile controverso, ha precisato, non si
porrebbe in contrasto con l'art. 17 delle norme di attuazione del piano
regolatore di Breggia, sezione Morbio Superiore (NAPR), essendo contiguo agli
edifici limitrofi (privi d'aperture). Poco conta invece che vi sarà un cambiamento
di destinazione, visto che il fabbricato potrebbe anche essere demolito e
ricostruito nella stessa posizione. Riferendosi alle distanze della LAC richiamate
dall'art. 17.3 NAPR, ha pure osservato che tutte le aperture di cui è previsto
il mantenimento non sarebbero rivolte verso le costruzioni dei ricorrenti ma
parti di fondo libere, senza richiamare distanza.
D. Avverso il predetto
giudizio, con un'unica impugnativa RI 1, RI 3 e RI 4 nonché RI 2 si aggravano
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato,
insieme alla licenza edilizia.
Riproponendo le censure rimaste inascoltate, i ricorrenti eccepiscono in buona
sintesi che la radicale ristrutturazione e trasformazione del rustico-stalla -
da assimilare a una nuova costruzione - sarebbe contraria all'art. 17 cpv. 3.1
NAPR, che (senza l'accordo del vicino) non permette di edificare a confine
stabili con aperture. Riproponendo due aperture sulla facciata sud - situata a
una distanza zero dalla part. __________ - il progetto manterrebbe e aggraverebbe
un momento di contrasto esistente, arrecando un pregiudizio al fondo vicino, in
spregio all'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
(LST; RL 701.100) e alla relativa
giurisprudenza. La trasformazione sostanziale dell'edificio, non riscaldato con energia rinnovabile, aggiungono,
disattenderebbe anche le prescrizioni del regolamento sull'utilizzazione dell'energia
del 16 settembre 2008 (RUEn; RL 740.110).
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riporta delle osservazioni dell'Ufficio
dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili. Il Municipio, come pure CO 1,
postulano il rigetto dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorre, in appresso.
F. Con la replica e le dupliche, i ricorrenti rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in licenza si sono riconfermati nelle rispettive posizioni, in parte sviluppando ulteriormente le proprie tesi, che, se del caso, verranno discusse più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva degli insorgenti, vicini opponenti, personalmente e
direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Contrariamente a quanto eccepisce l'istante
in licenza, parimenti manifesto è che, vertendo il loro gravame sul medesimo
complesso di fatti e oggetto del contendere, nulla impediva agli insorgenti di
agire congiuntamente per far valere in giudizio le loro rivendicazioni (cfr.
art. 41 LPAmm).
Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) e dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della controversia emergono
in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il
sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare idoneo a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. La zona del
nucleo di villaggio è soggetta a regolamentazione particolare, costituita dalle
indicazioni planivolumetriche contenute nell'elaborato grafico del piano degli
interventi edilizi nel nucleo di villaggio (PNIE), dalle relative disposizioni
contenute nella tabella delle altezze e dalle
prescrizioni dell'art. 17 NAPR. Il PNIE indica specificatamente gli edifici
e i manufatti soggetti a vincolo conservativo e le nuove edificazioni
possibili (cfr. art. 17 cpv. 1 NAPR). Queste ultime sono in particolare disciplinate
all'art. 17 cpv. 3, che per quanto qui interessa così recita:
3.1
Le nuove edificazioni sono possibili:
• in sostituzione delle costruzioni definite edifici demolibili e ricostruibili
• all'interno del perimetro dei comparti definiti aree edificabili a completamento del tessuto edilizio tradizionale.
La superficie occupata dalle
nuove costruzioni dovrà essere commisurata alla potenzialità oggettiva offerta
dal sito, stimata tenendo conto della necessità di non compromettere la
configurazione spaziale di cortili o gli allineamenti con le costruzioni contigue.
È ammessa l'edificazione in contiguità e l'edificazione a confine, se senza
aperture; con aperture, salvo accordo tra confinanti, dovranno essere
rispettate le seguenti distanze:
• m 1.50 da un fondo aperto;
• m 3.00 da prospetti di edifici senza aperture;
• m 4.00 da prospetti di edifici con aperture.
[..]
La norma, al cpv. 3.2, prevede inoltre una serie di disposizioni da rispettare, tra cui ne figura una riferita agli
allineamenti delle nuove costruzioni lungo le pubbliche vie (lett. a) e
un'altra riguardante ancora le distanze (lett. d):
3.2.
a) in linea di principio tutte le nuove costruzioni devono essere allineate lungo le contrade, le piazze e i viottoli dei nuclei; in caso di arretramento per la formazione di corti o giardini, lungo le suddette aree pubbliche devono essere allineati muri di cinta o di sostegno di altezza non inferiore a m 2.00, fatta eccezione per casi adeguatamente motivati da esigenze progettuali di natura funzionale o ambientale;
[..]
d) riguardo ai rapporti di vicinato e, in particolare, per quanto attiene alle distanze da altri lotti o da altre costruzioni, valgono le disposizioni della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero (LAC);
[..]
2.2. Dalla suddetta regolamentazione emerge anzitutto che all'interno
del nucleo di villaggio sono ammesse anche nuove costruzioni, che possono in
particolare sorgere al posto di edifici demolibili e ricostruibili,
in quanto ritenuti privi di valore architettonico ambientale (cfr. pure
rapporto di pianificazione del giugno 2002/
dicembre 2003, di cui alla revisione del PR approvata con ris. gov. n. 4245 del
6 settembre 2005, pag. 24).
In base all'art. 17 cpv. 3 NAPR le nuove edificazioni devono però attenersi
alla disciplina sulle distanze. Lo si deduce inequivocabilmente dal cpv. 3.1
che - similmente a molti altri piani regolatori - fissa le distanze da
rispettare riallacciandosi in sostanza all'ordinamento delle distanze stabilito
dalla LAC per l'edificazione di nuove fabbriche (art. 120 e 124 LAC), fatta
eccezione delle regole sulle aperture (art. 125 seg. LAC; cfr. STA 52.2010.208
del 19 ottobre 2010 consid. 5.1, 52.2004.308 del 3 novembre 2004 consid. 5.1). Lo
ribadisce inoltre il cpv. 3.2 che, per quanto attiene alle distanze da altri
lotti o da altre costruzioni, impone tassativamente di ossequiare le
disposizioni della LAC. L'art. 17 cpv. 3.1 NAPR regola quindi, da un lato, la
distanza dal confine, stabilendo che le nuove costruzioni devono di principio
rispettare una distanza di almeno m 1.50 da un fondo aperto e che possono
sorgere sul confine solo se sono prive di aperture. Dall'altro, disciplina la
distanza da altri edifici, operando una distinzione a dipendenza della presenza
di aperture: se gli edifici fronteggianti sono privi di aperture, le nuove
costruzioni possono sorgere o in contiguità o a una distanza di almeno 3.00 m;
se tali edifici sono invece dotati di aperture, la distanza minima tra edifici
è di 4.00 m.
Quest'ordinamento si applica come detto a tutte le nuove edificazioni. La norma
non esonera in particolare dal rispetto delle distanze i nuovi edifici, eretti
al posto di altri (demolibili e ricostruibili) che non le ossequiavano. Del
resto, a differenza dell'onere di allineare le nuove costruzioni lungo le
pubbliche vie (contrade, piazze, ecc.) - che può peraltro anche essere osservato
mediante formazione di muri, in caso di arretramento per formare un giardino o
una corte (cfr. art. 17 cpv. 3.2 lett. a NAPR) - la norma non pone nemmeno un
obbligo di replicare la superficie e la configurazione volumetrica di
precedenti manufatti. La nozione di edifici demolibili e ricostruibili posta
a fondamento dell'art. 17 NAPR non s'identifica in effetti con quella di ricostruzione,
per cui s'intende generalmente la riedificazione, senza ampliamenti, di un'opera edilizia sostanzialmente identica dal
profilo dell'ubicazione, della foggia, della destinazione e delle dimensioni, a
una costruzione preesistente, distrutta o demolita (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 643 ad
art. 1 LE). In caso d'intervento assimilabile a una nuova edificazione, il
nuovo edificio può anche avere un volume o una superficie maggiore (fermo
restando il rispetto delle altezze stabilite dal PNIE e le potenzialità oggettive
del sito ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.1 NAPR). Può però anche essere inferiore,
segnatamente qualora si renda necessario arretrare la costruzione al fine di
osservare le distanze fissate dall'art. 17 cpv. 3 NAPR. Resta riservato un
diverso accordo tra confinanti o tutt'al più una deroga, se ne sono dati i
presupposti (cfr. art. 17 NAPR).
3. 3.1. In
concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede la ristrutturazione
integrale del vecchio rustico-stalla di proprietà della resistente, che verrà
trasformato in un edificio abitativo di due piani. Come a ragione censurano i
ricorrenti, è evidente che l'intervento è da ricondurre a una nuova
costruzione. Dal profilo dell'identità, la nuova abitazione ben si distinguerà
infatti dal vecchio manufatto non abitabile, un tempo adibito a cascina-stalla
e deposito (o accessorio al servizio della casa sulla part. __________), ormai
da anni in evidente stato di degrado e abbandono (che è tutt'al più ancora solo
parzialmente impiegato per stoccare merce varia, cfr. foto annesse alla domanda
di costruzione e alla perizia arch. Andina del maggio 2017, doc. G). Fatta astrazione
dai muri perimetrali, del manufatto non resterà più nulla: lo stabile, ancorché
di dimensioni contenute, sarà sventrato e riorganizzato al suo interno,
verranno rifatte le solette, i pavimenti, le scale e le pareti interne. Sarà
inoltre rifatto completamente il tetto, con tutta la carpenteria. Verranno poi
posati e/o sostituiti tutti i serramenti. L'edificio sarà inoltre allacciato
all'acqua potabile e alla canalizzazione, ciò che permetterà di renderlo
abitabile, dotandolo di servizi igienici e
cucina. Per natura e tipologia, ma anche per il suo costo importante (poco
inferiore a fr. 200'000.-, a fronte di
un valore ufficiale di stima della part. __________ che non raggiunge fr. 6'000.-, cfr. formulario domanda di
costruzione ed estratto SIFTI), l'intervento - contrariamente a quanto ritenuto
dal Municipio - non è assimilabile a un semplice cambiamento di destinazione
(senza modifiche strutturali), ma a una vera e propria nuova edificazione.
3.2. Ferme queste premesse, contrariamente a quanto concluso dal Governo, è
evidente che la nuova casa d'abitazione non rispetta le distanze prescritte
dall'art. 17 cpv. 3 NAPR, applicabile come detto a tutte le nuove edificazioni
o quelle ad esse assimilabili. Lo stabile non si attiene in particolare alla
distanza minima di 4 m dall'edificio di RI 1 (part. __________ sub. B), che sorge
sul prolungamento verso sud della facciata est del rustico della resistente
(cfr. infra, schema).
Anzitutto perché, sul lato ovest, il citato stabile della ricorrente RI 1 è
munito di un balcone al primo piano. Tale balcone è da considerare un'apertura
a prospetto, che chiama distanza già per rapporto al lato della terrazza lungo
ca. m 1.50, posto a una distanza di m 1.28 dalla parallela facciata sud del rustico
(cfr. citata perizia, pag. 14 ad D8 e relativa planimetria; cfr. in senso
analogo, STA 52.2010.208 citata consid. 5.2). E ciò quand'anche si debba
osservare che la distanza del balcone di m 1.28 è apparentemente inferiore a
quella (m 1.50) che prevedeva il progetto di ristrutturazione dell'edificio
sulla part. __________, approvato una trentina d'anni fa (cfr. doc. G e Q con i
piani del 1988, prodotti da RI 1 al Governo).
Ma non solo. Il rustico disattende a ben vedere anche la distanza di 4.00 m dalla
facciata ovest da cui sporge il citato balcone, munita di aperture su entrambi
i livelli, con cui forma un angolo di poco inferiore a 90° (cfr. piante di
progetto; cfr. anche citata perizia con planimetrie). Ad essa non può pertanto
tornare applicabile la regola sviluppata dalla giurisprudenza che permette a
corpi sporgenti - ad angolo retto - da edifici contigui di non rispettare alcuna
distanza verso le facciate adiacenti (cfr. STA 52.1996.185 del 21 gennaio 1997,
parz. pubbl. in RDAT II-1997 n. 29 consid. 2 con schemi, 52.2010.208 citata
consid. 5.2). Fintanto che non forma almeno un angolo di 90° con il prospetto
sud del rustico, tale facciata continua infatti a "chiamare distanza"
(cfr. STA 52.1996.185 citata consid. 2).
SCHEMA
In queste circostanze può invece rimanere aperta la questione di sapere se il
controverso rustico, nella misura in cui sorge pure a confine con il giardino
accessorio all'edificio (sub B) della ricorrente RI 1 - in assenza di un
accordo di quest'ultima - non rispetti nemmeno le distanze da confine verso
un fondo aperto ai sensi dell'art. 17 NAPR, nozione quest'ultima non
sempre d'immediata comprensione (cfr. RDAT II-1999 n. 33). Se sussista invece
pure un contrasto dal profilo delle distanze tra aperture è invece questione
che qui non interessa, ritenuto che l'ordinamento delle distanze dell'art. 17
NAPR non ha recepito le regole sulle aperture previste dalla LAC (art. 125
segg.).
4. 4.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite
- è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in
contrasto col nuovo diritto. Queste
costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie)
a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo
apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Giusta l'art. 86 cpv. 3 del regolamento
della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le
quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla
conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se:
(a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione,
alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da
consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica
sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Queste norme hanno ripreso la
disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far
tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di
legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65),
che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente
realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in
epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa
importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT
II-1994 n. 46 consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la
trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità
della costruzione preesistente dal profilo
delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove
ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il
nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per
caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne
derivano, soppesando attentamente gli
interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;
RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, 1994-II n. 46; Scolari,
op. cit., n. 515 seg. ad art. 70
LALPT). Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di
costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono
comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si
prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle
preesistenze difformi, un risultato che
l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD
II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2013.199 del 16 settembre 2014 consid.
3.1, 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).
4.2. In concreto la radicale ristrutturazione con cambiamento di destinazione
del rustico-stalla in edificio abitativo deve essere considerata alla stregua
di una trasformazione sostanziale, che travalica chiaramente i limiti degli
interventi ammessi dall'art. 66 LST e 86 RLSt. Non potrebbe quindi essere
autorizzato nemmeno in virtù di tali norme. Come detto l'edificio progettato è
di fatto assimilabile a una nuova costruzione, che sovverte l'identità di
quella preesistente, a vocazione essenzialmente agricola e di deposito (o accessorio
al servizio di un altro stabile), in stato di degrado e abbandono. Non è quindi
un'opera che da questo profilo possa richiamarsi alla garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite. Gli art. 66 LST
e 86 RLSt non permettono infatti di prevalersi di preesistenze difformi - in
concreto, i nudi muri esterni del rustico - per ottenere un risultato che il
nuovo diritto non permette di conseguire, perpetuando in una veste del tutto nuova
e diversa (che nemmeno all'apparenza dà un senso di continuità, ciò che
comunque non basterebbe, cfr. Konrad
Willi, Die Bestizstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlage
innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 101) un momento di contrasto
esistente, ovvero, il mancato rispetto dell'ordinamento sulle distanze (cfr. supra,
consid. 3.2). Anche da questo profilo, nell'esito, la licenza edilizia e il
giudizio impugnato che la conferma non potrebbero quindi essere tutelati.
5. 5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto,
annullando di conseguenza il giudizio impugnato e la licenza edilizia, senza
che occorra soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate dagli insorgenti.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della resistente CO 1, secondo soccombenza.
Il Comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non
per tutelare suoi interessi particolari. L'istante in licenza rifonderà inoltre
a RI 2 e a RI 3 e RI 4, assistiti da un legale, adeguate ripetibili per
entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). RI 1 non ne ha per contro diritto,
essendo comparsa come avvocato in causa propria (cfr. STA 52.2012.406 del 2
gennaio 2013 e rimandi).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 15 novembre 2017 (n. 5097) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia dell'8 aprile 2016 rilasciata dal Municipio di Breggia per la ristrutturazione con cambiamento di destinazione dell'edificio di cui alla part. __________.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta
a carico di CO 1, la quale rifonderà inoltre a RI 2 e a RI 3 e RI 4 fr.
1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Ai ricorrenti va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di
anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera