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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 14 dicembre 2016 (n. 5644) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 17 febbraio 2016 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio in favore di A__________; |
ritenuto, in fatto
A. a. L'8 dicembre 2015, il cittadino kosovaro A__________ (1978) ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere autorizzato a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con la cittadina rumena RI 1 (1974), titolare di un permesso di domicilio UE/AELS e al beneficio di una rendita di invalidità (AI) e della relativa prestazione complementare (PC) e in favore della quale è stata istituita una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.
b. Il 4 febbraio 2016, il Servizio circondariale dello stato civile di __________ ha comunicato a RI 1 di avere ricevuto, per il tramite della nostra Rappresentanza in Kosovo, gli atti relativi alla domanda di esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio e l'ha invitata a documentare, entro il 4 aprile successivo, la prova della legalità della presenza di A__________ (autorizzazione di entrata), con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine sarebbe stata emessa una decisione di non entrata in materia della loro richiesta.
B. Il 17 febbraio 2016 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda a causa della precaria situazione finanziaria di RI 1, aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti e di diversi attestati di carenza beni, ritenendo che l'entrata e il soggiorno in Svizzera di A__________ avrebbe potuto comportare una richiesta di aiuti sociali. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonché 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
Il 6 aprile 2016, il Servizio circondariale dello stato civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio di RI 1 e A__________.
C. Con giudizio del 14 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per non rilasciare ad A__________ l'autorizzazione richiesta per i motivi addotti dal Dipartimento.
D. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che A__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e venga posto al beneficio di un permesso di dimora in attesa di contrarre matrimonio.
Ritiene che il fabbisogno della famiglia, benché sia superiore alle entrate, verrà colmato dalle prestazioni complementari all'AI di cui potrà beneficiare anche il suo futuro marito. Inoltre appare verosimile che A__________ possa trovare ed abbia il desiderio di reperire un impiego in Svizzera, ciò che potrebbe comportare anche la riduzione o finanche la rinuncia alle prestazioni complementari all'AI. Ricorda che per giurisprudenza le PC non sono considerate in ogni caso quale aiuto sociale ai sensi della LStr.
Sostiene poi che i debiti da lei contratti non sono di un'entità tale da impedire il rilascio del permesso al suo fidanzato.
Chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Dal canto suo, il Dipartimento segnala che la nostra Rappresentanza a Pristina ha ritirato la domanda di visto di A__________ per contrarre matrimonio, siccome divenuta priva di oggetto a seguito della decisione di irricevibilità pronunciata dal Servizio circondariale dello stato civile il 6 aprile 2016.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LStr, lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.
2.1.1. La regolamentazione del soggiorno dei cittadini stranieri fino alla decisione relativa al permesso è disciplinata dall'art. 17 LStr. Tale disposizione prevede che lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero (cpv. 1). Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura (cpv. 2). Le condizioni d'ammissione di cui all'art. 17 cpv. 2 LStr sono manifestamente adempite, precisa l'art. 6 cpv. 1 OASA, quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca previsti all'art. 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 90 LStr.
2.1.2. L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera previste agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra le altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art. 31 OASA, occorre segnatamente considerare l'integrazione del richiedente (a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d); la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di salute (f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).
Un permesso di dimora può essere rilasciato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lettera b LStr, in relazione con l'art. 31 OASA, per consentire alla persona straniera di preparare in Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (cfr. STF 2C_643/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.2). A tal fine occorre una conferma dell'Ufficio dello stato civile, secondo cui le pratiche in vista del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo utile (vedi Istruzione della Segreteria di Stato della migrazione SEM nel settore degli stranieri, n. 5.6.6, nella sua versione al 25.10.13, stato al 01.07.18). Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento familiare (mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di compiacenza, nessun motivo di espulsione).
L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora. Poiché la norma in parola ha carattere potestativo, le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale nell'applicazione di questa disposizione (cfr. art. 96 LStr).
2.1.3. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito all'art. 8 n. 1 CEDU permette comunque, a certe condizioni, di ottenere il diritto a un'autorizzazione di soggiorno, segnatamente in presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente con una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (DTF 137 I 351 consid. 3.2; STF 2C_671/2015 del 21 agosto 2015, consid. 6.1). Secondo il Tribunale federale, nella misura in cui l'ufficiale dello stato civile non è in grado di celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero che non ha dimostrato la legalità del suo soggiorno in Svizzera sulla base degli art. 98 cpv. 4 del Codice Civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e 67 cpv. 3 dell'Ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC; RS 211.112.2), l'autorità di polizia degli stranieri rilascerà un'autorizzazione di soggiorno temporanea in attesa di contrarre matrimonio a condizione però che non vi siano indizi di abuso di diritto ed appaia chiaramente che l'interessato, una volta sposato, adempirà le condizioni di ammissione in Svizzera (applicazione per analogia dell'art. 17 cpv. 2 LStr). In tal modo viene garantito il diritto al matrimonio sancito dagli art. 12 CEDU e 14 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Se, per contro, lo straniero in questione non potrà essere ammesso a soggiornare in Svizzera neppure dopo la celebrazione delle nozze, l'autorità competente deve negargli il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in vista del matrimonio: non avrebbe in effetti senso prolungargli il soggiorno nel nostro Paese a tale scopo, se in seguito non potrà in ogni caso risiedervi (DTF 137 I 351 consid. 3.7, confermato in 138 I 41).
2.2. Come accennato in narrativa, l'8 dicembre 2015 A________ ha chiesto alla Sezione della popolazione - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere autorizzato a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con la cittadina rumena RI 1, titolare di un permesso di domicilio UE/AELS.
Avendo avviato una procedura preparatoria al matrimonio (scritto 04.02.16 Servizio circondariale dello stato civile di __________) con una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera, l'interessato può pertanto richiamarsi, in linea di principio, agli art. 8 e 12 CEDU (STF 2C_200/2016 del 20 aprile 2016, consid. 3). Se poi egli possa essere autorizzato a entrare nel nostro Paese e beneficiare di un permesso di dimora temporaneo in attesa di sposarsi, è una questione che dev'essere esaminata nel merito della presente vertenza.
3. 3.1. Tornando al caso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione della popolazione di non autorizzare l'entrata in Svizzera di A__________ e non rilasciargli un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio con RI 1 a causa della precaria situazione finanziaria di quest'ultima, aggravata dalla presenza di procedure esecutive pendenti e di diversi attestati di carenza beni a suo carico.
Il Governo ha indicato che RI 1, invalida, percepisce mensilmente una rendita AI e la relativa prestazione complementare di fr. 1'457.–, oltre a una rendita di invalidità di fr. 816.– versata dalla __________. A queste entrate si aggiunge il contributo alimentare di fr. 1'200.– versato dal padre alla figlia della ricorrente __________, nata il 9 giugno 2004 da un precedente matrimonio, di modo che le sue entrate ammontano complessivamente a fr. 3'473.–. Per quanto riguarda il fabbisogno mensile di RI 1 e sua figlia, con la venuta in Svizzera di A__________ l'Esecutivo cantonale lo ha determinato in fr. 3'899.– = fr. 1'918.– di minimo vitale per tre persone + fr. 1'029.– di pigione comprensive delle spese accessorie + fr. 481.– di assicurazione malattia (fr. 34.– per la figlia e fr. 447.– per A__________) + fr. 117.– per altri oneri correnti + fr. 354.– per imprevisti.
3.2. La ricorrente, la quale non contesta il calcolo operato dal Consiglio di Stato, riconosce che le sue entrate sono inferiori al fabbisogno. Sostiene però che una volta ottenuto il permesso, A__________ sarà integrato nella rendita AI e le prestazioni complementari di cui essa beneficia. Visto che questo genere di prestazione non va considerata quale aiuto sociale ai sensi della LStr, egli non sarà esposto al motivo di revoca dell'autorizzazione di soggiorno previsto all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr.
Ora, a ben guardare, il gravame in rassegna appare divenuto
privo di oggetto, dal momento che il 6 aprile 2016 il Servizio circondariale dello
stato civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della
procedura preparatoria al matrimonio.
Ma quand'anche non lo fosse, l'impugnativa sarebbe in ogni caso destinata
all'insuccesso per i seguenti motivi.
RI 1, la quale è oggetto di procedure esecutive ed ha a carico diversi attestati di carenza beni, ammette che con la venuta del suo fidanzato in Svizzera le entrate di cui essi disporrebbero non sarebbero sufficienti a coprire il loro fabbisogno, se non facendo capo alle prestazioni complementari all'AI nelle quali verrebbe integrato A__________. Contrariamente però a quanto assume l'insorgente, che come detto è cittadina rumena e quindi dell'Unione europea, in caso di matrimonio il suo futuro marito non otterrebbe un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della LStr, bensì un permesso di dimora UE/AELS sulla base degli art. 7 lett. d ALC e 3 del relativo Allegato I. Ora, fintanto che A__________ non dimostrerà di disporre di un contratto di lavoro, egli non potrà risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in quanto, come ha già sancito il Tribunale federale, lo straniero che beneficia di prestazioni complementari alla rendita AVS o Al, vive in parte grazie all'assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC (STF 2C_52/2014 del 23.10.14, consid. 4.2; 2C_495/2014 del 26.09.14, consid. 4.4; 2C_7/2014 del 20.01.14; 2C_989/2011 del 02.04.12, consid. 3.3.4; 2C_222/10 del 29.07.10, consid. 6.2.2). Detta interpretazione non contraddice infatti la costante prassi federale, secondo cui le prestazioni complementari nel diritto interno (LStr) non rientrano sotto il concetto di aiuto sociale (DTF 135 II 265, consid. 3.7; STF 2C_495/14 del 26.9.14, consid. 4.4).
3.3. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori di avere negato l'entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso temporaneo ad A__________ in attesa di contrarre matrimonio con RI 1.
Va comunque già sin d'ora detto che A______ potrà senz'altro riattivare la procedura preparatoria, presentando presso la nostra Rappresentanza a Pristina una nuova richiesta volta ad ottenere il rilascio di un visto per contrarre matrimonio con RI 1, sempre che questa volta gli interessati ne adempino le condizioni.
4. 4.1. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore di A__________.
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va pure respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).
4.3. La tassa di giudizio è quindi posta a carico della ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere