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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 21 dicembre 2016 (n. 5899) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 26 luglio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino italiano RI 1 (1994) è giunto in Svizzera il 5 luglio 2006 per vivere con i propri genitori, titolari di un permesso di dimora UE/AELS nel nostro Paese, ottenendo a tale scopo un'identica autorizzazione nell'ambito del ricongiungimento familiare, valida fino al 1° marzo 2012 e in seguito rinnovata fino al 1° marzo 2017.
b. Dopo avere preso atto che il sostentamento dell'interessato (residente presso la madre, beneficiaria di una rendita d'invalidità con prestazioni complementari) era garantito dal versamento di prestazioni assistenziali erogate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), e dopo avergli concesso la possibilità di esprimersi al riguardo, il 26 luglio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di RI 1, non ritenendo più ossequiate le condizioni che avevano condotto al suo rilascio. L'Autorità dipartimentale gli ha inoltre fissato un termine con scadenza il 30 settembre successivo per lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 6 e 24 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 16 cpv. 1 e 23 cpv. 1 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
B. Il 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, soggiungendo che l'avere nel frattempo rinunciato a percepire aiuti sociali - contando sul sostegno derivante dalle prestazioni complementari versate alla madre - come pure l'asserzione di avere intrapreso un nuovo percorso formativo - circostanza tuttavia non provata - non mutavano il fatto che non disponesse di mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento. Inoltre l'interessato, maggiore di 21 anni, non è più a carico della madre, non avendo peraltro quest'ultima la "capacità finanziaria e reddituale per assumersi il mantenimento del figlio". L'Esecutivo cantonale ha infine considerato la revoca dell'autorizzazione di soggiorno conforme al principio della proporzionalità e ha respinto la richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria.
C. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Afferma di frequentare la Scuola __________ di __________ e di avere rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica, in quanto dal settembre del 2016 il suo sostentamento è assicurato dalla rendita d'invalidità con prestazioni complementari, di cui la madre e egli stesso beneficiano. Queste entrate permetterebbero dunque di coprire il fabbisogno del nucleo familiare e dimostrerebbero che l'interessato dispone dei mezzi finanziari sufficienti per vivere in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a allegato I ALC.
In via subordinata RI 1 chiede che la sua situazione sia considerata un caso di rigore ai sensi degli art. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), in quanto un eventuale rientro in Italia comporterebbe gravi conseguenze, legate al suo lungo soggiorno in Svizzera.
Anche in questa sede il ricorrente domanda di essere esentato dal versamento di un anticipo delle spese giudiziarie, subordinatamente che quest'ultimo sia commisurato alla sua situazione economica.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
E. Il 2 aprile 2019 l'USSI ha informato questa Corte del fatto che RI 1 aveva percepito prestazioni assistenziali dal febbraio al settembre del 2016, per un importo totale di fr. 9'192.85.
F. L'insorgente non ha dato seguito alla richiesta con la quale l'8 aprile 2019 il giudice preposto all'istruzione della causa lo ha invitato a documentare la sua attuale situazione finanziaria. L'istanza di proroga del termine, presentata dall'insorgente il 15 maggio 2019, si è avverata ampiamente tardiva.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 33 LStrI dispone che il permesso di dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStrI (cpv. 3). Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra le altre cose -, se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (lett. d) oppure se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).
2.3. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini dell'Unione europea soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; cfr. anche art. 2 e 12 ALC). Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero, occorre pertanto verificare preliminarmente se la decisione impugnata si giustifichi dal profilo del menzionato trattato bilaterale.
3. 3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 ad art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente costatata dall'ufficio del lavoro competente.
È considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività talmente ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1).
3.2. Il diritto di continuare a risiedere in Svizzera non è tuttavia riservato alle sole persone che dispongono della qualifica di lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività economica (cfr. anche art. 22 OLCP). A questo proposito fanno stato, oltre alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee (diventata la Corte di Giustizia dell'Unione europea; CGUE) in materia, anche il regolamento CEE n. 1251/70 previsto per i lavoratori dipendenti, malgrado la sua abrogazione in seno all'Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 allegato I ALC; STF 2C_417/08 del 18 giugno 2010 consid. 2.2).
Possono prevalersi di tale facoltà, al termine della loro attività lucrativa, in particolare i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto alla pensione e quelli residenti senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento). Non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza se questa incapacità sia dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato (art. 2 cpv. 1 lett. b 2° periodo del suddetto regolamento).
Per poter vantare un diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70, è però necessario che il lavoratore disponga ancora di tale statuto al momento in cui si verifica l'incapacità permanente al lavoro (STF 2C_1034/2016 del 13 novembre 2017 consid. 2.2 e 4.2).
3.3. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 allegato I ALC garantiscono invece, ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica, il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
3.4. L'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC dispone che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso (cfr. anche art. 7 lett. d ALC). Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, soggiunge il capoverso 2 lett. a della medesima norma, tra l'altro, i discendenti minori di 21 anni o a carico.
3.5. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2, 130 II 1 consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.
4. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera il 5 luglio 2006, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare e che lo autorizzava a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.
Agli atti non figurano indicazioni in merito all'esistenza di un percorso professionale dell'interessato, il quale dopo le scuole dell'obbligo non ha mai esercitato un'attività lucrativa e non può dunque essere considerato attualmente un lavoratore ai sensi dell'ALC. Il ricorrente, che in questa sede ha dimostrato di seguire una formazione presso la Scuola __________ di __________, non può invocare neppure il diritto di rimanere sancito dall'art. 4 cpv. 1 allegato I ALC, ritenuto che chiaramente non ha maturato il diritto alla pensione e non risulta colpito da inabilità permanente al lavoro.
RI 1, il quale è inoltre caduto a carico dell'assistenza pubblica dal febbraio al settembre del 2016, accumulando un debito complessivo nei confronti dello Stato di fr. 9'192.85 (cfr. estratto conto USSI del 2 aprile 2019), non dispone manifestamente di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera senza attività.
5. 5.1. L'insorgente non può più invocare l'ALC per poter conservare il suo permesso di dimora UE/AELS a titolo derivato in forza della sua età, in quanto la condizione alla quale sottostava la sua autorizzazione ottenuta nell'ambito del ricongiungimento familiare con i genitori nel nostro Paese (minore di 21 anni) non è più adempiuta, essendo egli attualmente 24enne (cfr. art. 23 OLCP).
RI 1 potrebbe rivendicare tutt'al più un diritto derivato, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a dell'allegato I ALC, soltanto nel caso in cui fosse a carico dei genitori. In effetti, tale diritto può essere riconosciuto unicamente se il cittadino UE/AELS che soggiorna regolarmente in Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un alloggio appropriato e se il sostentamento dell'intera famiglia è garantito.
Ora, occorre prendere atto che il ricorrente vive con la madre __________, la quale continua a soggiornare regolarmente in Svizzera dove percepisce una rendita d'invalidità con prestazioni complementari e dispone di un permesso di dimora UE/AELS a titolo originario. Essa abita insieme al figlio in un appartamento di 3.5 locali in Via __________ a __________, che risulta senz'altro adeguato ad ospitarli. Ai fini del presente giudizio bisogna pertanto verificare se il mantenimento del ricorrente, che deve essere assicurato in linea di principio dal detentore del diritto originario, sia garantito conformemente all'art. 3 cpv. 2 lett. a allegato I ALC (DTF 135 II 369 consid. 3.1; STF 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 2.7; Istruzioni OLCP emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 9.6, stato al gennaio del 2019).
5.2. Sebbene la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (cfr. art. 25 LPAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, giova ricordare che soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle proprie allegazioni, segnatamente in materia di diritto degli stranieri (cfr. art. 90 lett. b LStrI: obbligo di collaborare fornendo senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine; cfr. anche STA 52.2005.142 del 24 maggio 2005 consid. 3.2.), ciò che non si è verificato nella presente fattispecie. L'8 aprile 2019 il giudice preposto all'istruzione della causa ha infatti chiesto a RI 1 di fornire un aggiornamento e di documentare la propria situazione finanziaria, invito a cui l'insorgente non ha tuttavia dato seguito, limitandosi a formulare una tardiva richiesta di proroga del termine. Ne discende che a questo proposito i dati più recenti a disposizione dello scrivente Tribunale risultano dalla documentazione prodotta con il ricorso del 1° febbraio 2017 (cfr. in particolare la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 27 dicembre 2016).
5.3. Dall'istruttoria esperita in questa sede è comunque stato confermato l'argomento ricorsuale secondo cui nel settembre del 2016 RI 1 ha rinunciato alle prestazioni di assistenza pubblica e che da allora non le ha più richieste (cfr. scritto dell'USSI del 2 aprile 2019).
Ferma questa premessa, dal conteggio del 22 dicembre 2016 allegato alla decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 27 dicembre successivo, si evince che la famiglia di RI 1 può contare dal 1° gennaio 2017 su prestazioni complementari mensili pari a fr. 2'859.-, a cui vanno aggiunti fr. 477.- per il contributo relativo al premio dell'assicurazione malattia di __________ e fr. 438.- per quello dell'interessato (questi ultimi versati direttamente all'assicuratore LAMal), oltre a fr. 250.- di assegni familiari e fr. 324.- provenienti da rendite AVS/AI e LPP. Per quanto riguarda invece le uscite mensili, le stesse si compongono in totale come segue: fr. 2'447.50 quale forfait globale per il mantenimento di due persone, fr. 985.- per il canone di locazione (comprensivo delle spese accessorie), fr. 40.75 quale contributo minimo AVS, fr. 477.- per il premio forfettario dell'assicurazione malattia della madre e fr. 438.- per quello di RI 1.
Da questi dati si evince dunque che l'insorgente e la madre riescono a coprire il proprio fabbisogno mensile. Ciò non sarebbe tuttavia possibile senza l'erogazione delle prestazioni complementari poc'anzi menzionate, che contribuiscono in maniera preponderante al sostentamento del nucleo familiare. Ora, tale fattore è determinante per l'esito della vertenza. In effetti, secondo la giurisprudenza, laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC l'interessato deve richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che possono essere intraprese misure volte a mettere fine al soggiorno (DTF 135 II 265 consid. 3.5-3.7). Non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, RI 1 non può quindi conservare il suo permesso di dimora UE/AELS sotto questo profilo.
6. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione (art. 96 LStrI).
Il ricorrente è giunto in Svizzera il 5 luglio 2006 per ricongiungersi con i genitori. La sua presenza va quindi considerata di lunga durata, anche se bisogna prendere atto che dal 26 luglio 2016, giorno in cui l'Autorità dipartimentale gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, la sua presenza è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso.
Deve anche essere tenuto conto del fatto che durante il suo soggiorno nel nostro Paese non risulta che RI 1 - ormai 24enne - abbia mai svolto un'attività lucrativa, ma al contrario ha beneficiato di contributi assistenziali dal febbraio al settembre del 2016 e da allora vive grazie alle entrate percepite dalla madre. Va inoltre osservato che, dall'estratto rilasciato dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 27 giugno 2016, a suo carico risulta una procedura esecutiva vertente su un importo di fr. 491.75.
In merito al rientro e al reinserimento in Italia dell'insorgente deve essere considerato che egli vi ha vissuto i primi 11 anni della propria vita, ne conosce dunque gli usi e i costumi. Si tratta inoltre di un Paese con tenore e stile di vita comparabili al nostro, ragione per cui il rimpatrio di RI 1 non gli porrà insormontabili problemi di reinserimento, ritenuta anche la sua ancora giovane età. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o, eventualmente, di un posto di lavoro, che egli dovrà forzatamente affrontare una volta giunto in Italia, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine anche dopo una prolungata assenza all'estero. Va infine precisato che il ricorrente avrà la possibilità di stabilirsi lungo la fascia di frontiera con la Svizzera al fine di mantenere e facilitare i contatti con la madre, nonché di eventualmente continuare la formazione a cui risultava iscritto il 2 settembre 2016 (cfr. certificato di frequenza allegato al gravame).
7. In siffatte circostanze il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima deve essere confermata, risultando rispettosa del principio della proporzionalità.
8. 8.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.
8.2. La tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere