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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso 8 marzo 2018 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 12 febbraio 2018 con cui la Delegazione del Consorzio Depurazione Acque della __________ in esito al concorso concernente la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche unità di cogenerazione per l'ampliamento e l'ottimizzazione della stazione di depurazione __________ a __________ ha deliberato le opere alla CO 1 a __________; |
ritenuto, in fatto
che il __________ il Consorzio Depurazione Acque della __________ (in seguito: Consorzio Depurazione) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche unità di cogenerazione per l'ampliamento e l'ottimizzazione della stazione di depurazione __________ a __________ (FU __________ pag. __________ e segg.);
che gli atti di concorso preannunciavano che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenendo conto dei seguenti criteri di aggiudicazione, così ponderati:
1. prezzo 40%
2. qualità 35%
3. referenze 17%
4. apprendisti 5%
5. perfezionamento professionale 3%
che al concorso hanno partecipato tre concorrenti, tra cui il consorzio __________
(in seguito: T__________), composto delle ditte X 1 e RI 1, che ha inoltrato un'offerta
di fr. 305'964.-;
che, dopo valutazione delle offerte
pervenute, la Delegazione del Consorzio Depurazione il 12 febbraio 2018 ha
attribuito la commessa alla CO 1 che, con un'offerta di fr. 294'246.-, è giunta
prima in graduatoria con 5.57 punti; il consorzio T__________ si è invece
classificato al terzo posto con 3.65 punti;
che la RI 1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro questa
decisione, di cui postula l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo
al gravame;
che la ricorrente ha contestato il calcolo effettuato dal committente per la determinazione della penale per il minor rendimento elettrico dell'impianto, chiedendo genericamente di rivedere i punteggi assegnati per il primo criterio (prezzo), ma senza tirare conclusioni particolari in suo favore;
che al ricorso si è
opposto il committente che ha preliminarmente contestato la legittimazione
ricorsuale della sola RI 1, ditta che ha partecipato al concorso non
autonomamente ma quale consorziata con la X 1; inoltre, la sua classifica al terzo
posto imporrebbe pure di negarle la facoltà di contestare l'aggiudicazione, dato
che essa con il suo ricorso non ricaverebbe alcun vantaggio per superare in graduatoria
i concorrenti che la precedono; annota infine il committente che essa non
rivendica nemmeno l'aggiudicazione in suo favore;
che nel merito, il committente dà atto alla ricorrente dell'errore da essa
denunciato in relazione alla valutazione del criterio del prezzo; tuttavia, la
correzione auspicata non porterebbe alla modifica della posizione
dell'insorgente, che rimarrebbe confinata al terzo posto;
che la deliberataria è rimasta silente, così come l'Ufficio di vigilanza sulle
commesse pubbliche;
che in replica la ricorrente ha ribadito di aver agito anche per conto della sua consorziata, in forza di una procura rilasciatale per l'inoltro del ricorso; per il rimanente, essa annota che la committente ha ammesso l'errore nella calcolazione del minor rendimento dell'impianto (e per finire nell'assegnazione dei punti al criterio del prezzo), solo grazie all'inoltro del suo gravame;
che in duplica il Consorzio Depurazione si è confermato nelle sue precedenti allegazioni e domande;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che alla ricorrente va invece negata la legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1)
a contestare l'esito del concorso, come peraltro postulato dal committente;
che, in effetti, alla gara ha partecipato il consorzio T__________, composto
delle ditte RI 1 e X 1;
che il consorzio è una
società semplice ai sensi dell'art. 530 della legge federale di complemento del
codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo
1911 (CO; RS 220) che non ha capacità giuridica, né processuale; solo i singoli
membri della società, riuniti in un litisconsorzio necessario, fruiscono della
legittimazione attiva (DTF 131 I 153 consid. 5), anche se per prassi questo
Tribunale è solito riconoscere la potestà ricorsuale anche al consorzio in
quanto tale, partendo dall'assunto che comparenti siano i suoi soci (RDAT
II-2002 n. 47); evenienza, quest'ultima, che non si verifica in concreto;
che difatti, l'atto ricorsuale è stato inoltrato solo in nome e per conto della
RI 1, senza alcun minimo accenno all'esistenza né del consorzio T__________, né
della ditta consorziata, né di un potere di rappresentanza in favore della
ricorrente, circostanze da cui eventualmente dedurre che il gravame fosse stato
presentato legittimamente anche a nome e nell'interesse della consorziata X 1;
che la circostanza che in corso di causa la X 1 ha inoltrato uno scritto in cui
delega e ratifica gli atti della ricorrente nella procedura ricorsuale che il
consorzio T__________ avrebbe intentato contro la decisione del committente non
viene in soccorso alla ricorrente: essendo già ampiamente trascorsi i termini
ricorsuali, sanabile era semmai solo il difetto del potere di rappresentanza,
non invece il difetto di legittimazione attiva a ricorrere;
che, ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che la ricorrente nemmeno ha
rivendicato la commessa in suo favore, quand'an-che fosse stato ricevibile, il
ricorso sarebbe stato infondato nel merito;
che, in effetti, dopo correzione dell'errore giustamente denunciato dalla
ricorrente nel calcolo del minor rendimento dell'impianto offerto e riprese le
valutazioni delle offerte dei concorrenti, il consorzio T__________ di cui fa
parte la ricorrente sarebbe comunque rimasto al terzo posto in classifica,
conclusione, questa, del resto nemmeno contestata dalla ricorrente;
che pertanto essa non avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazio-ne;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere dichiarato
irricevibile;
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
concedere al ricorso effetto sospensivo;
che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio di lavoro occasionato al Tribunale,
è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà al
committente, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della RI 1. L'importo di fr. 2'000.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle spese processuali le viene restituito. Essa rifonderà al committente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei termini e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera