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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2018 della
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RI 1
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contro |
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il bando e la documentazione del concorso indetto il 23 febbraio 2018 dal Dipartimento delle finanze e dell'economia per aggiudicare le opere da rifacimento pavimento sportivo in materiale sintetico occorrenti alla palestra del Liceo di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 23 febbraio
2018 il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle finanze e
dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da rifacimento pavimento
sportivo in materiale sintetico occorrenti alle (3) palestre del Liceo di __________
(FU n. __________ pagg. ________).
Le prescrizioni e disposizioni particolari CPN 102 annesse al fascicolo di gara
fornivano la seguente descrizione della commessa (pos. 131.100-200):
Il presente appalto ha per oggetto la
realizzazione delle opere di rifacimento della pavimentazione sportiva in
materiale sintetico presso la palestra del liceo cantonale di __________.
I lavori prevedono la rimozione della pavimentazione esistente comprese le
bussole e le piastre di fissaggio delle pertiche e delle spalliere e la
realizzazione della nuova pavimentazione sportiva in materiale sintetico con il
ripristino delle bussole e delle piastre di fissaggio di cui sopra.
La posizione 142.100 descriveva i dati caratteristici dell'opera (esistente)
oggetto dell'intervento come segue: stratigrafia: misto e plania - asfalto
fuso 7 cm - asfalto 3 cm - materassino antitrauma 8 mm con rete - rivestimento
poliuretanico 5 mm - totale 11.3 cm.
Le quantità principali delle opere da rifacimento pavimenti sintetici erano le
seguenti (pos. 143.100): superficie della pavimentazione in materiale
sintetico 1'250 mq. Quanto alle delimitazioni dell'appalto, la pos. 151.100
prevedeva che quest'ultimo comprende il rifacimento della pavimentazione e
la fornitura e posa di bussole e piastre di fissaggio attrezzi. Dal
descrittivo e modulo d'offerta (cfr. pagg. 20-26) si evince che le opere messe
a concorso riguardano la rimozione della pavimentazione sintetica esistente e
della pavimentazione incollata sull'asfalto, la preparazione del sottofondo
tramite pallinatura, smerigliatura o bocciardatura per la posa della
pavimentazione sportiva, la fornitura e posa della pavimentazione sportiva con
base in gomma calandrata armata con rete in poliestere (14 mm), quella di un
rivestimento superiore con materiale poliuretanico bicomponente (3 mm), la posa
delle bussole e delle piastre di fissaggio, nonché l'esecuzione delle diverse
demarcazioni dei campi.
Alla posizione (h) Idoneità degli offerenti, il bando di concorso
stabiliva che potevano partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o
la sede in Svizzera. La ditta deve avere realizzato almeno una opera da pavimento
sportivo in materiale sintetico per un importo IVA compresa uguale o maggiore di
fr. 100'000.- realizzati e terminati negli ultimi 5 anni.
Medesima indicazione era contenuta negli atti di gara (pos. 223
disposizioni particolari CPN 102).
Il bando (lett. g) e la documentazione del concorso (cap. 2.2 e 2.3, pag. 5) stabilivano
che il consorziamento non era ammesso e che il subappalto era consentito per le
opere da rigatura.
B. Contro il
predetto bando di concorso è insorta la RI 1. Essa ha chiesto in via principale
l'annullamento del concorso e la sua riapertura nel rispetto della legge in
materia di subappalto e consorziamento. In via subordinata, ha domandato la
modifica del bando nel senso di consentire il consorziamento, alternativamente,
di ammettere la facoltà di subappalto anche per la prestazione specifica della pavimentazione
sintetica a valere quale parziale compensazione del divieto di consorziamento. Ha
pure postulato la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
A mente sua, le clausole con cui l'ente banditore vieta il consorziamento,
rispettivamente ammette il subappalto limitatamente alle opere di rigatura, sarebbero
inammissibili, in quanto ostacolerebbero una libera ed efficace concorrenza tra
gli offerenti. Il risultato che si ottiene, ha soggiunto la ricorrente, è
quello di fatto di estromettere altri possibili candidati, tranne uno solo, _______,
l'unico (in __________; cfr. doc. E) a disporre di tutti i presupposti
per poter concorrere senza appoggiarsi a terze ditte. Qualora si volesse
considerare giustificato l'interesse per il committente di affidare i lavori ad
un solo imprenditore, ha concluso la RI 1, la facoltà di subappalto dovrebbe
essere consentita anche per la prestazione specifica della pavimentazione
sintetica, soprattutto in considerazione del fatto che la preparazione del
sottofondo assume un'importanza decisiva per l'esecuzione a regola d'arte del
rivestimento.
C. a. All'accoglimento
del gravame si è opposto il committente, il quale ha avversato con dovizia di
motivazioni le tesi dell'insorgente. La stazione appaltante ha domandato per
cominciare la revoca dell'effetto sospensivo concesso al ricorso in via supercautelare.
In ordine, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente,
che non ha comprovato di essere abilitata a concorrere, con riferimento al
criterio di idoneità previsto dal bando di gara che limita l'accesso alle sole
ditte attive nell'ambito
della posa di pavimenti sportivi in materiale sintetico. Nel merito, la
stazione appaltante ha sostenuto che l'introduzione nel bando della
prescrizione che vieta il consorzio offre un bacino di potenziali concorrenti
maggiore, visto peraltro l'ambito specifico della prestazione in esame. L'esclusione, ha soggiunto, non avrebbe
migliorato la posizione di quegli offerenti che non adempiendo i criteri di
idoneità prefissati dal committente, credono - erroneamente - di poter sopperire
a tale mancanza associandosi alle cosiddette "ditte idonee". Puntualizzati i limiti della commessa così come definiti negli atti di
gara, la stazione appaltante ha poi annotato di aver lecitamente e correttamente
limitato la possibilità di subappalto alle (sole) prestazioni specialistiche di
rigatura, opere accessorie rispetto alla prestazione caratteristica della
commessa, rappresentata in concreto dalla fornitura e posa di (ben) tre pavimenti
sportivi in materiale sintetico, e non già dalla preparazione del sottofondo
come affermato a torto dalla RI 1.
b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
D. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb).
1.2. Resta da esaminare la legittimazione attiva della RI 1, partendo dalla
premessa che in assenza di regolamentazione da parte della LCPubb la procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
1.2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha
diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. La nozione di interesse degno
di protezione corrisponde a quella, identica,
racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi, atteso che anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RtiD II-2015 n. 6 consid. 2, I-2015 n. 10 consid. 1.3.1 con riferimenti).
1.2.2.
In materia di commesse pubbliche, il diritto di ricorrere contro un bando viene di norma riconosciuto a chi
adempie tutti i presupposti per potervi partecipare, all'occorrenza previa modifica
di talune regole di cui viene eccepita l'illegittimità (cfr. RtiD I-2015 n. 10 consid. 1.3.1; cfr. pure: DTF 137 II
313 consid. 3.3; STA 52.2017.318 del 18 ottobre 2017 consid. 1.2.2, 52.2014.201
dell'11 settembre 2017 consid. 1.3.1; Peter
Galli/André Moser/
Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, n. 1319 segg., in materia di
legittimazione a ricorrere contro un'aggiudicazione diretta).
1.2.3. La ricorrente è un'impresa
attiva nel settore dell'esecuzione di opere edilizie e del genio civile.
Nell'ambito della sua attività, si occupa in particolare dell'esecuzione di
opere di pavimentazione stradale, di realizzazione di pavimenti industriali e
sottofondi, di pavimentazioni speciali per lo sport in materiali sintetici
(palestre, campi da tennis in terra battuta, materiale sintetico ed erba
sintetica, piste d'atletica in materiale sintetico, campi sportivi in erba
sintetica, ecc..), nonché dell'esecuzione di lavori di isolazione ed impermeabilizzazione
(cfr. estratto RC della RI 1 reperibile in internet sul sito www.zefix.ch; vedi
inoltre il sito internet della società).
Contrariamente a quanto assume il committente, l'accesso alla gara non era
limitato alle (sole) ditte specializzate nella posa di pavimentazioni sportive in
materiale sintetico. I documenti del concorso (cfr. lett. h del bando e pos.
223 CPN 102) stabilivano infatti chiaramente che potevano partecipare tutte le
ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera che hanno eseguito e terminato
negli ultimi 5 anni almeno un'opera da pavimento sportivo in materiale
sintetico per un importo IVA compresa uguale o maggiore di fr. 100'000.-.
Avendo la ricorrente addotto diverse pregresse opere di pavimentazioni sportive
e campi da gioco eseguite in consorzio o con subappalto in assenza di più
precise condizioni di partecipazione, essa ha reso verosimile di essere in
grado di inoltrare un'offerta valida in caso di ripetizione del concorso modificando
la clausola del consorziamento nel senso da lei auspicato. La legittimazione
attiva può dunque esserle riconosciuta.
1.3. Il gravame può essere evaso nel merito
sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente
e l'ulteriore documentazione esibita dalla ricorrente bastano per statuire
sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2. Il
bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si
rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per
invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per
l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione
di servizi. Esso costituisce un insieme di
regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro
procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione
del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti - comprendenti nel caso di specie le
condizioni di gara e l'elenco prezzi - costituiscono la lex specialis
del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi
devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali
del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole
della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF
125 I 203 segg.; RDAT II-1997 n. 47, II-1994 n. 5, 1982 n. 14).
Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente
banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che
l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire
integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).
Ipotesi, questa, che si verifica quando
quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto,
quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la
sicurezza del diritto e la buona fede
(DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco
Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare,
nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale
amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le
varie clausole contemplate da questi atti non siano insostenibili, in quanto
fondate su considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali
(RtiD II-2011 n. 8 consid. 2; STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 2,
52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013
consid. 2).
3. 3.1. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, il consorzio tra offerenti è di principio ammesso. Il
committente, soggiunge la norma, può tuttavia limitare od escludere questa
possibilità nel bando (cpv. 2). Il subappalto è invece vietato a meno che non
sia ammesso dagli atti di gara (art. 24 LCPubb).
3.1.1. Il consorzio serve a creare sinergie tra gli offerenti, permettendo di
partecipare alla gara anche ad operatori economici che, qualora concorressero
da soli, non sarebbero in grado o avrebbero comunque minori probabilità di conseguire
l'aggiudicazione per insufficienza di mezzi e di capacità operative (cfr. STA
52.2004.354 del 30 novembre 2004 consid. 2.2).
3.1.2. Il divieto di subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb, ma non dal Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500), è essenzialmente
volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal
profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della
commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal
committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per
prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le
attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il
divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) stabilisce
infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto.
Quanto alla giurisprudenza, in passato questo Tribunale ha già avuto modo di
evidenziare che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono il subappalto,
gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza
secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa
deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1
RLCPubb/CIAP; RtiD I-2016 n. 13; STA 52.2017.316 del 14 febbraio 2018 consid.
2.3, 52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1).
3.2. La decisione di limitare o escludere il consorzio tra offerenti, come pure
quella di ammettere il subappalto, rientrano nel quadro delle scelte che il
committente è chiamato preliminarmente ad effettuare in ordine alla definizione
del profilo dei concorrenti entranti in considerazione ai fini dell'aggiudicazione.
Si tratta pertanto di decisioni che, per certi aspetti, possono essere ricondotte
al tema dell'idoneità dei concorrenti (art. 20 LCPubb; cfr. inoltre la STA
52.2004.354 citata consid. 2.2).
3.3. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di un
ampio potere discrezionale, che è tenuto ad esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono
comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire
adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi
generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare
un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda
sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta
dei criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte
dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di
una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di
potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Censurabili, da questo profilo, sono
quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla
materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini
dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che
limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 52.2017.383 del 22
gennaio 2018 consid. 4.2 e rinvii). Analoghe considerazioni valgono nel caso di
decisioni volte a limitare o precludere ai concorrenti la possibilità di consorziarsi
per partecipare alla gara, come pure nel caso di quelle che ammettono la
facoltà di far capo a dei subappaltatori (cfr. le STA 52.2006.153 del 18 maggio
2006 consid. 3.1, 52.2005.320-321 del 25 ottobre 2005 consid. 2.3, 52.2004.354 citata
consid. 2.3).
4. Nel
caso concreto, i lavori per il rifacimento della palestra del Liceo di __________
contemplano opere di rimozione della pavimentazione esistente, di
sottostruttura, di pavimentazione sintetica e di demarcazione. Il committente
ha ritenuto di assegnare tali interventi mediante un'unica procedura di
concorso, avvalendosi tanto della facoltà di escludere il consorzio fra
offerenti riservatagli dall'art. 23 cpv. 2 LCPubb, quanto della facoltà di ammettere
il subappalto concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LCPubb.
4.1. La ricorrente contesta avantutto la clausola che esclude il consorzio fra
imprenditori, ritenendola discriminatoria. Essa limi-
terebbe infatti in modo inammissibile la libera concorrenza, consentendo ad una
sola ditta attiva in __________, la ______, la possibilità di concorrere senza
appoggiarsi a terze ditte.
Ora, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il capitolato non limitava
affatto la partecipazione alla gara alle ditte specializzate nella posa di
pavimenti sportivi in materiale sintetico attive in Ticino. Come sopra
ricordato (cfr. consid. 1.2.3), i documenti del concorso stabilivano infatti
chiaramente che alla stessa potevano partecipare tutte le ditte aventi il domicilio
o la sede in Svizzera, che avessero dimostrato di aver realizzato e
terminato negli ultimi 5 anni almeno un'opera da pavimento sportivo in materiale
sintetico per un importo IVA compresa uguale o maggiore di fr. 100'000.-. È
dunque assai verosimile che sull'insieme del territorio nazionale vi siano più ditte
in grado di fornire le prestazioni richieste, come peraltro annotato dal
committente. Non appare quindi fuori luogo sostenere che quando sul mercato
sono presenti più concorrenti in grado di eseguire i lavori messi a concorso,
l'esclusione del consorzio non pregiudica la libera concorrenza. Anche se
opinabili, le altre giustificazioni presentate dal committente per giustificare
l'esclusione della possibilità di formare consorzi non appaiono palesemente
prive di fondamento. Il fatto che il mantenimento dell'apertura della gara ai
consorzi potrebbe apparire preferibile dal profilo della libera concorrenza non
permette di ravvisare nella decisione dell'ente banditore una violazione del
diritto sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che
la legge gli riserva in ordine alla definizione del profilo del concorrente al
quale intende aggiudicare la commessa. Sussistendo sufficienti ragioni per
affidare i lavori oggetto della commessa ad un unico offerente, occorre ora verificare
se la facoltà di subappalto avrebbe perlomeno dovuto essere ammessa per le opere
da pavimentazione sintetica, come postulato a titolo alternativo dalla ricorrente.
4.2. La RI 1 censura
la clausola degli atti di gara che permette il subappalto (soltanto) per le
opere da rigatura. A suo giudizio, quest'ultima facoltà dovrebbe essere
consentita anche per la prestazione specifica della pavimentazione sintetica,
soprattutto in considerazione del fatto che la preparazione del sottofondo
assume un'importanza decisiva per l'esecuzione a regola d'arte del
rivestimento. Le argomentazioni della ricorrente non possono essere
condivise.
Come esposto in narrativa, le opere messe a concorso con il bando
impugnato riguardano la rimozione della pavimentazione sportiva di tre palestre
comprese le bussole e le piastre di fissaggio delle pertiche e delle spalliere,
la posa - previa pallinatura smeragliatura o bocciardatura del
sottofondo - della nuova pavimentazione sportiva in materiale sintetico con il
ripristino delle bussole e delle piastre di fissaggio precitate, eventuali
opere a regia, nonché l'esecuzione delle diverse demarcazioni dei campi. A
dispetto di quanto afferma l'insorgente, la sola preparazione del sottofondo
non riveste un'importanza decisiva nell'ambito della presente commessa. Essa
consiste in concreto in puntuali e semplici rappezzi da effettuare alla bisogna
una volta rimossa la pavimentazione sportiva esistente. Si vedano al proposito
gli interventi di preparazione denominati pallinatura smeragliatura o bocciardatura
alla pos. R172.193 del modulo d'offerta, che non possono che riferirsi a lavori
da effettuarsi sul sottofondo esistente (parte d'opera che si mantiene) e non
già per la creazione di uno ex novo. Stando così le cose, non si può in
alcun modo qualificare la pavimentazione sintetica alla stregua di una "prestazione
specifica" (cfr. ricorso, pag. 5) e, quindi, di un'opera d'importanza
secondaria, suscettibile in quanto tale di essere legittimamente subappaltata. La
fornitura e la posa di (ben) tre pavimenti sportivi in materiale
sintetico rappresenta invero la parte
predominante dei lavori messi a concorso. Checché ne dica la ricorrente, con
l'ausilio della generica dichiarazione rilasciatale dall'arch. __________ (cfr.
doc. I), i concorrenti non possono delegare
a terzi questi interventi, poiché così facendo demanderebbero ad altri
l'esecuzione di una delle prestazioni principali e caratteristiche della
commessa, per non dire l'attività peculiare che la contraddistingue.
Se ne deve concludere che, tenuto conto dell'ampio margine discrezionale di cui fruisce l'ente
banditore nella definizione delle condizioni di gara, la scelta del committente
di permettere il subappalto delle opere di rigatura (recte: demarcazione),
lavori speciali d'importanza secondaria, dev'essere tutelata.
5. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
6. 6.1.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera