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PA 1 |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2018 di
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RI e RI 2
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contro |
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la risoluzione del 6 febbraio 2018 (n. 600) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con la quale il 9 settembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato loro il rinnovo del permesso di dimora; |
ritenuto, in fatto
A. Il 9 settembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 30 maggio 2016 dai cittadini turchi RI 1 (1979) e RI 2 (1981) RI 2 e volta ad ottenere il rinnovo del loro permesso di dimora annuale, di cui beneficiavano dal 2005, fissando loro un termine fino al 9 novembre successivo per lasciare il territorio del Canton Ticino.
Fondandosi sui loro interrogatori di polizia, l'autorità ha ritenuto che il centro di vita e dei loro interessi non si trovasse in Ticino bensì nel Canton Soletta, dove svolgevano un'attività lucrativa e risiedevano gran parte del tempo. Ha soggiunto che il loro rientro saltuario a L__________ non era sufficiente per mantenere il permesso. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 64, 64d e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
B. Con giudizio del 6 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non prorogare la loro autorizzazione di soggiorno in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.
C. Contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
Sostengono che, malgrado il soggiorno nel Canton Soletta per motivi di lavoro, il centro dei loro interessi personali è rimasto in Ticino dove si trova l'essenziale dei loro rapporti familiari, sociali e privati e rientrano regolarmente. Affermano che la loro situazione è mutata dopo il loro interrogatorio di polizia, in quanto nel frattempo RI 2 è tornata a risiedere stabilmente nel nostro Cantone e suo marito vi rientra ogni fine settimana. Ritengono che il provvedimento sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
E. In fase di replica gli insorgenti ribadiscono i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni mentre il Governo è rimasto silente.
F. Con decisione del 18 luglio 2018 comunicata a questo Tribunale il medesimo giorno, l'Ufficio della migrazione del Canton Soletta ha sospeso la domanda del 15 marzo 2018 di RI 1 e RI 2 volta ad ottenere l'autorizzazione a cambiare Cantone allo scopo di risiedere nella Svizzera interna, in attesa di una decisione cresciuta in giudicato sul ricorso interposto dagli stessi interessati dinnanzi alle autorità ticinesi contro il mancato rinnovo del loro permesso di dimora.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100) e il gravame in oggetto tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), ci si può invero chiedere se gli insorgenti abbiano ancora un interesse pratico e attuale nella presente vertenza, ritenuto che pendente causa hanno richiesto alle autorità solettesi il cambiamento di Cantone. Tale quesito può comunque rimanere qui indeciso in quanto, come si vedrà in appresso, la loro impugnativa va in ogni caso respinta nel merito.
Ricevibile in ordine entro questi limiti, il gravame può essere senz'altro deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2).
L'art. 66 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) sancisce che uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.
2.2. L'art. 37 LStr dispone che il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone. Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone, soggiunge il cpv. 4 della medesima norma, non è necessario alcun permesso.
Secondo l'art. 67 OASA, il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone (cpv. 1). Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi. La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16 OASA (cpv. 2).
L'art. 16 cpv. 1 OASA prevede che il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.
3. 3.1. Interrogata il 29 agosto 2016 dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno nel nostro Cantone, RI 2 ha dichiarato tra le altre cose di svolgere circa una trentina di ore di lavoro al mese per la __________ GmbH a __________ (SO), che da 2 o 3 anni suo marito lavorava come autista per la __________ GmbH di __________ (SO), che la maggior parte del tempo lo trascorrevano a __________ (SO) dove hanno preso in locazione un appartamento con una pigione mensile di fr. 1'200.-, e di rientrare al loro domicilio coniugale situato in via __________ a L______ all'incirca due fine settimana al mese.
A sua volta interrogato, RI 1 ha affermato di avere iniziato a lavorare per la _________ GmbH nel marzo 2013 (dapprima a tempo parziale e da 4 mesi a tempo pieno per fr. 3'500.- netti mensili) in quanto in Ticino non trovava un impiego, soggiungendo di non aver fatto delle ricerche particolari per trovarne uno sul nostro territorio. Ha poi dichiarato che sua moglie lavorava da circa un anno a tempo parziale (2-3 giorni al mese) per la ditta ______ di __________ e che per problemi di salute essa era sotto controllo e in cura presso un medico con studio a __________ (BE). Ha soggiunto di trascorrere la maggior parte del tempo con sua moglie a __________ in un appartamento di 3½ locali a lui intestato e con un affitto mensile di fr. 1'200.– tutto compreso, e di pagare per quello di 4½ locali a L__________ fr. 650.- tutto compreso, precisando che era suo fratello __________, il quale vi alloggiava, a versare la pigione. Ha inoltre affermato di recarsi con la moglie saltuariamente in Ticino, all'incirca due fine settimana al mese.
3.2. Alla luce di queste dichiarazioni bisogna pertanto convenire con le autorità inferiori che il centro di vita e degli interessi dei ricorrenti non si trova in Ticino bensì nel Canton Soletta, dove svolgono un'attività lucrativa e dispongono di un appartamento nel quale risiedono regolarmente e durante la maggior parte del loro tempo, mentre il recapito di Locarno è meramente di comodo.
RI 1 e RI 2 hanno cercato un lavoro non qualificato nella Svizzera interna che potevano senz'altro reperire in Ticino, dove peraltro vivono diversi loro parenti di cui essi si prevalgono per sostenere che il centro dei loro interessi familiari sarebbe rimasto nel nostro Cantone. Del resto, essi non negano di non avere fatto delle ricerche particolari per trovare un impiego sul territorio ticinese. Inoltre la loro presenza nel Canton Soletta non è dettata esclusivamente da motivi professionali. In effetti, i ricorrenti stessi hanno ammesso di trascorrere la maggior parte del tempo nella Svizzera interna e di rientrare saltuariamente in Ticino, all'incirca solo due fine settimana al mese. Tenuto conto della loro lunga presenza sul territorio solettese, non si può quindi ritenere che essi vi soggiornino temporaneamente senza avervi trasferito il centro dei loro interessi (cfr. art. 16 OASA in relazione con l'art. 37 cpv. 4 LStr).
Non permette di giungere a conclusioni a loro più favorevoli l'argomento secondo cui la loro situazione sarebbe mutata dopo il loro interrogatorio di polizia, laddove sostengono che RI 2 sarebbe tornata a risiedere stabilmente nel nostro Cantone e RI 1 vi rientrerebbe ora ogni fine settimana. Lo dimostra il fatto che il 15 marzo 2018 i ricorrenti hanno formalmente richiesto alle autorità solettesi l'autorizzazione a cambiare Cantone allo scopo di trasferirsi definitivamente sul loro territorio (cfr. la decisione del 18 luglio 2018 Departement des Innern, Migrationsamt, des Kantons Solothurn, trasmessa al Tribunale e perfettamente nota agli insorgenti).
3.3. Infine, visto che RI 1 e RI 2 hanno il centro dei loro interessi nel Canton Soletta, non è nemmeno dato di vedere come essi possano ritenere che il mancato rinnovo del loro permesso di dimora ottenuto per risiedere in Ticino sia lesivo del principio della proporzionalità.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. In effetti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste solidalmente a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia di
complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente
a loro carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere