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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 898) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 5 ottobre 2017 con cui la Sezione della circolazione ha annullato una revoca di sicurezza, prescrivendogli determinati obblighi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato il 4 febbraio 1970 e
ha conseguito la licenza di condurre nel 1990.
In passato (2008) ha subito due revoche d'ammonimento per eccessi di velocità.
B. a. Il 10 giugno 2011
il ricorrente ha circolato a __________, alla guida del veicolo __________
targato __________, sotto l'influsso di stupefacenti (metadone, oppiacei),
addormentandosi mentre si trovava in colonna. Fermato dalle forze dell'ordine,
la licenza di condurre gli è stata subito sequestrata.
b. A fronte di queste circostanze, la Sezione della circolazione, sospettando
una sua dipendenza da stupefacenti, ha disposto a due riprese dei periodi
semestrali di astinenza controllata, durante
i quali il ricorrente è tuttavia risultato positivo (certificato del 15 marzo
2012) rispettivamente, nonostante sollecito, non ha prodotto quanto
richiesto (cfr. scritto del 7 novembre 2012).
Il 14 novembre 2012, l'autorità dipartimentale gli ha quindi revocato la
licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame
sarebbe avvenuto prima di 18 mesi. La riammissione alla guida è stata
subordinata alla condizione di presentare un certificato medico attestante,
sulla base di controlli tossicologici settimanali, l'astinenza dal consumo di
stupefacenti per un periodo di almeno 24 settimane.
C. a. Dopo aver subito
diverse condanne per violazioni alla legge federale sugli stupefacenti - a
seguito di reiterati consumi non autorizzati di eroina (in periodi compresi tra
marzo 2011 e aprile 2015; cfr. decreti di accusa del 16 giugno 2014, 4 marzo
2015 e 21 marzo 2016) - nel corso del 2017, per essere riammesso alla guida, l'insorgente
si è infine sottoposto ai controlli tossicologici richiesti.
b. Preso atto delle risultanze favorevoli di diverse analisi del capello e di
un certificato medico dell'8 agosto 2017 del dr. med. __________ (attestante l'avvenuta
affrancazione controllata dal consumo di sostanze stupefacenti), con decisione del
5 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato
la risoluzione del 14 novembre 2012. Rilevando che la lunga assenza di
esercizio alla guida comporta per giurisprudenza la ripetizione degli esami da
conducente, con la stessa decisione l'autorità ha però disposto, da un lato,
(1) che l'insorgente avrebbe potuto richiedere il rilascio di una licenza per allievo
conducente e sottoporsi agli esami teorici e pratici di guida; dall'altro, (2) che
avrebbe dovuto presentare, ogni due mesi e per un anno, un certificato medico
attestante (a seguito di 2-3 controlli tossicologici mensili) la mantenuta
astinenza e affrancazione dal consumo di stupefacenti. La risoluzione,
immediatamente esecutiva, è stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 17
cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01).
D. Con giudizio del 28
febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal
conducente avverso il suddetto provvedimento. Riepilogati i fatti e illustrata
la giurisprudenza in materia, il Governo ha anzitutto tutelato il contestato
obbligo di superare un nuovo esame di guida (pratico e teorico), ritenendolo
giustificato e rispettoso del principio di proporzionalità, alla luce del tempo
trascorso (6 anni e 8 mesi) senza che l'insorgente guidasse più un veicolo. Ha
poi tutelato anche l'altra condizione riferita all'astinenza controllata, visto
il lungo periodo contraddistinto dall'uso di stupefacenti, che avevano
durevolmente compromesso la sua idoneità alla guida, solo di recente ristabilita.
E. Avverso tale giudizio,
RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
che sia annullato assieme alla decisione dell'autorità di prime cure e
chiedendo di essere riammesso alla guida. In via subordinata, sollecita un
rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previ ulteriori
accertamenti.
In sostanza, il ricorrente ribadisce sommariamente che il provvedimento
disposto nei suoi confronti sarebbe ingiustificato e sproporzionato. Rimprovera
al Governo di non aver considerato a sufficienza il certificato medico del dr.
med. __________, che ha attestato la sua idoneità, né esperito altri
accertamenti.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone l'Esecutivo cantonale, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
G. In sede di replica, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. I
conducenti di veicoli a motore devono essere non soltanto idonei alla guida, ma anche capaci di condurre (cfr. art. 14 cpv. 1 LCStr). Tale capacità
comprende, da un lato, la conoscenza delle norme della circolazione, dei
segnali e delle demarcazioni; dall'altro, include anche la capacità di
guidare un veicolo a motore senza mettere in pericolo gli altri utenti della
strada e di saper interpretare correttamente e reagire in modo adeguato di
fronte alle condizioni del traffico (cfr. art. 14 cpv. 3 LCStr; Messaggio Via
sicura 2010, FF 2010 7508; STF 1C_135/2017 del 7 giugno 2017 consid. 4.2.1).
Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, l'autorità è
tenuta a ordinare gli accertamenti necessari (cfr. STF 1C_135/2017 citata
consid. 4.2.1). L'interessato può in particolare essere sottoposto a una corsa
di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro
provvedimento opportuno (cfr. art. 15d cpv. 5 LCStr).
2.2. Per giurisprudenza, un'astinenza dalla guida di lunga durata è idonea a
fondare dubbi sulla capacità di condurre. Al riguardo non è possibile procedere per schematismi, ma occorre valutare le
circostanze concrete (cfr. STF 1C_135/2017 citata consid. 4.2.2,
1C_464/2007 del 22 maggio 2008 consid. 3.3). Il Tribunale federale, nella
propria prassi, ha in particolare ritenuto legittima l'imposizione di nuovi
esami a conducenti che non avevano più guidato per una durata di circa 5 anni
(a seguito di una revoca di sicurezza rispettivamente per un problema di
alcol), a prescindere dalla loro precedente esperienza di autista (breve: DTF
108 Ib 62 consid. 3b o lunga: STF 1A.146/1993
del 31 agosto 1994, riassunte in STF 1C_135/2017 citata consid. 4.2.2). Al
proposito la massima Corte ha infatti considerato che un simile lasso di
tempo può comportare la perdita degli automatismi necessari a una guida sicura;
tanto più se si considerano i parziali mutamenti delle norme della circolazione
e l'aumento del traffico intervenuti (cfr. DTF 108 Ib 62 consid. 3b; STF
1C_137/2017 citata consid. 4.2.2, 1C_464/2007 citata consid. 3.3; cfr. inoltre RDAT
II-2002 n. 79 consid. 4.3 e rimandi).
2.3. In concreto, come visto in narrativa, il ricorrente è stato privato della
patente a seguito del grave episodio di guida sotto l'influsso di stupefacenti,
occorsogli il 10 giugno 2011. Da questa data e sulla scorta della revoca di
sicurezza a tempo indeterminato del 14 novembre 2012, l'insorgente non ha poi
più condotto un veicolo. Al momento della controversa decisione del 5 ottobre
2017 - con cui la Sezione della circolazione gli ha in sostanza imposto di
superare un nuovo esame teorico e pratico di conducente
- erano dunque trascorsi 6 anni e 4 mesi, ovvero una durata ampiamente
superiore a quella ritenuta dalla citata giurisprudenza per dubitare seriamente
della sussistenza della capacità di condurre e prescrivere un simile onere (ciò
che peraltro anche la dottrina meno severa al riguardo sostiene: cfr. Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 111 ad art. 15d, che indica un'"asticella"
di 6 anni; cfr. STF 1C_137/2017 citata consid. 4.2.3).
A fronte di queste circostanze, con il Governo occorre pertanto concludere che
l'obbligo disposto nei confronti dell'insorgente di sottoporsi a nuovi esami -
al fine di assicurare che egli disponga ancora dei necessari automatismi per
condure in sicurezza un veicolo e abbia ancora dimestichezza con le norme della
circolazione (in parte nuove) - non procede in nessun caso da un esercizio
scorretto del potere d'apprezzamento riservato all'autorità decidente. E ciò
indipendentemente dalla precedente lunga esperienza del conducente.
Su questo punto, il provvedimento della Sezione della circolazione, tutelato
dal Consiglio di Stato, conforme alla prassi e rispettoso del principio di
proporzionalità, va pertanto confermato.
3. 3.1. Secondo l'art.
17 cpv. 3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre
revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate
condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto
e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.
Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione
della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza, volte
a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la
riammissione, che accompagnano di regola la
decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a
prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della sicurezza della
circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II
71 consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis
de conduire, Berna 2015, pag. 566 segg.).
3.2. In concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione
ha inoltre imposto al ricorrente di sottoporsi a ulteriori controlli
tossicologici per la durata di un anno (presentando un certificato medico, ogni
due mesi). Tale onere, contrariamente a quanto sembra credere l'insorgente, non
è finalizzato a dimostrare la sparizione della sua inattitudine. L'autorità
dipartimentale (sulla base della documentazione medica agli atti, tra cui il
certificato del dr. med. __________) lo ha in effetti ritenuto di nuovo idoneo
alla guida, e in particolare - allo stato attuale - libero da ogni forma di
dipendenza da stupefacenti che possa pregiudicare la guida sicura (cfr. art. 14
cpv. 2 lett. c LCStr). Tant'è che ha ritirato la revoca di sicurezza del 14
novembre 2012.
La controversa condizione mira invece chiaramente a consolidare la sua
guarigione e scongiurare il pericolo di ricadute, nell'interesse della
sicurezza della circolazione stradale. Stato, questo, che nel caso dell'insorgente
deve essere evidentemente garantito già ai fini del nuovo esame di conducente
(cfr. art. 7 cpv. 1 OAC e allegato I), che - come visto - non è stato disposto
a causa d'inidoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr), ma per seri
sospetti sulla sua capacità di condurre (art. 14 cpv. 3 LCStr; supra,
consid. 2). In queste circostanze, cade dunque nel vuoto il generico rimprovero
alle precedenti istanze di non aver adeguatamente considerato il certificato
del dr. med. __________.
Ne discende che la controversa condizione - ampiamente contenuta nel solco
della prassi in materia (cfr. al riguardo: Bruno Liniger, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen
Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 34 seg.; Mizel, op. cit., nota 2776 a pag. 569) e
rispettosa del principio di proporzionalità (visto oltretutto il suo lungo
passato di consumi di droghe pesanti, eroina) - non risulta lesiva del diritto.
Anche su questo punto, così come dedotto dal Governo, il provvedimento
dev'essere di conseguenza tutelato.
4. Stante tutto quanto precede, il ricorso è respinto.
5. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera