|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 21 febbraio 2018 (n. 785) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 4 dicembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1949,
responsabile di una falegnameria di professione, è titolare da molti anni di
una licenza di condurre.
B. Preso atto di un certificato del 23 novembre 2017 del Dr. med. __________, che attestava che il ricorrente era stato degente presso il centro di riabilitazione della __________ fino all'8 giugno 2017 e presentava dei deficit cognitivi e delle carenze alla vista incompatibili con la conduzione di veicoli a motore, con decisione del 4 dicembre 2017 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico - ritenendo che egli non fosse più idoneo alla guida dal profilo medico - gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. b, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). È stata inoltre accompagnata da uno scritto che informava l'insorgente sulla necessità, nel suo caso, di adottare una tale misura cautelativa.
C. Con giudizio del 21
febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1
avverso la suddetta decisione di revoca, che ha confermato.
Richiamato, da un lato, il citato certificato del Dr. med. __________ e preso
atto, dall'altro, degli atti esibiti dal ricorrente - e meglio di un attestato
del Dr. med. __________ del 12 dicembre 2017 (da cui risulta che egli ha un
campo visivo orizzontale ridotto) e di una dichiarazione della __________ Srl
(contenente un giudizio positivo su una sua prova con un simulatore di guida
per test automobilistici, effettuata nell'agosto 2017) - il Governo ha in
sostanza stabilito che l'apprezzamento della situazione da parte della Sezione della circolazione, seppur
fondato su un semplice certificato, apparisse più attendibile e
vincolante di quello offerto dal ricorrente.
D. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla risoluzione della Sezione della circolazione.
In buona sostanza, l'insorgente rimprovera alle precedenti istanze di aver
confermato la revoca a tempo indeterminato sulla base di un carente accertamento dei fatti rilevanti, e meglio fondandosi
solo sul certificato del Dr. med. __________, senza procedere a un'istruttoria
che gli permettesse di dimostrare il suo stato di salute (dal profilo cognitivo
e oftalmologico), ledendo anche il principio di proporzionalità. Afferma tra l'altro
che il difetto al campo visivo di cui soffre (a seguito dell'ictus cerebrale
subito) sarebbe compensato da altre capacità.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari
osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
F. Il 10 settembre 2018, il ricorrente ha prodotto uno scritto inviato alla Sezione della circolazione (con annessi una valutazione neuropsicologica del 9 agosto 2018 dello psicologo specialista in neuropsicologia __________ e del Dr. med. __________ e un esame oftalmologico del 30 agosto 2018 del Dr. __________), alla quale ha chiesto di dargli la possibilità di guidare dopo un esame di guida approfondito da esperti. Chiede che una simile prova pratica venga altrimenti disposta da questo Tribunale, quale unico atto istruttorio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del
provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà più avanti, allo stadio attuale, non vi sono le
premesse per ordinare una corsa di controllo. Inoltre, ad eventuali carenze
istruttorie poste in essere dalle precedenti autorità potrà se del caso essere
posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti
all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità
alla guida. Qualora questa non sia più data, in particolare perché le
attitudini fisiche e psichiche di una persona non le consentono o non le consentono
più di guidare con sicurezza un veicolo a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b
LCStr), in base all'art. 16d cpv. 2 lett. a LCStr, la licenza di condurre
deve essere revocata a tempo indeterminato. Sotto questa disposizione ricadono
tutti gli aspetti di natura medica e psichica, che possono escludere l'idoneità
alla guida. Poiché la revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità
competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire
d'ufficio la situazione della persona implicata (cfr. DTF 139 II 95 consid.
3.4.1, 133 II 384 consid. 3.1, 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_7/2017 del
10 maggio 2017 consid. 3.2).
2.2. Il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 25 cpv. 3 lett. a LCStr,
ha emanato delle prescrizioni circa i requisiti minimi, fisici e psichici, per
i conducenti di veicoli a motore. Si tratta dei "requisiti medici minimi"
che devono essere soddisfatti per il conseguimento (e il mantenimento) della
licenza e sono definiti dall'allegato 1 dell'OAC (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC).
In base a tale allegato (nell'attuale versione, in vigore dal 1° luglio 2016),
il conducente non deve tra l'altro avere problemi di vista, in particolare dal
profilo dell'acuità visiva, del campo visivo e della motilità oculare (cfr.
cifra 1; cfr., pure, art. 9 cpv. 2 OAC). Per il campo visivo binoculare è
richiesto un campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi, un'estensione verso
destra e verso sinistra di almeno 50 gradi, come
pure, verso l'alto e verso il basso, di almeno 20 gradi; il campo
centrale deve essere normale fino a 20 gradi (cfr. cifra 1.2). Per il campo
visivo monoculare, è indicato un campo visivo normale, se la motilità oculare è
normale. Correzioni ai difetti visivi e, in
generale, deroghe ai requisiti medici minimi sono possibili nei limiti
stabiliti dall'art. 7 cpv. 1bis e art. 7 cpv. 3 OAC.
2.3. Per quanto attiene agli aspetti psicologici dell'idoneità alla guida, si
fa capo generalmente alla nozione di attitudine psicofisica. Al proposito, si
tratta in particolare di stabilire se una persona soffre di carenze a livello
di prestazioni cerebrali (deficit cognitivi in ambito di orientamento visuale,
concentrazione e attenzione, capacità di reazione e resistenza nervosa) a tal
punto che, con grande probabilità, una sua partecipazione al traffico stradale
in veste di conducente costituirebbe un onere eccessivo (cfr. DTF 133 II 384
consid. 3.1; STF 1C_7/2017 citata consid. 3.2).
Ai sensi della cifra 5 dell'allegato 1 dell'OAC, il conducente non deve in
particolare avere alcuna malattia o disturbo psichico di origine organica che
alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria,
il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Non
deve inoltre avere alcun sintomo maniacale o di depressione grave, né disturbi
del comportamento aventi ripercussioni sulla guida (allegato 1, cifra 5; cfr.
anche STF 1C_7/2017 citata consid. 3.3; inoltre, Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 7 ad art. 25; Cédric
Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 54 seg.).
2.4. Secondo l'art. 15d cpv. 1
LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di
verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui
l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e). Rientra in tali
casi segnatamente la comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una
persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia
fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. In una simile
ipotesi l'autorità - che ha l'obbligo di analizzare e chiarire d'ufficio la
situazione dell'interessato (supra, consid. 2.1) - non può di regola
rinunciare a disporre una perizia specialistica, a meno che l'inattitudine sia
manifesta (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_840/2013 del 16 aprile 2014
consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag.
66, 134 segg.; inoltre, Weissenberger, op. cit., n. 95 ad art.
15d). Per l'art. 28a cpv. 2
lett. b OAC, nei casi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr il medico che
effettua l'esame di verifica dell'idoneità deve disporre, almeno, del
riconoscimento di livello 3. In presenza di questioni medico-psicologiche
legate al traffico, soggiunge il cpv. 3, è richiesto un esame effettuato da un
medico del traffico SSML (livello 4) e da uno psicologo specialista in
psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica (o titolo
riconosciuto come equivalente dalla SPC; cfr. art. 5b e 5c OAC).
Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico del
traffico SSML può infine chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa
di controllo accompagnata da un medico e un esperto della circolazione (cfr.
art. 5j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).
3. 3.1. In
concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi
solo sul certificato del 23 novembre 2017 del Dr. med. __________, ha revocato
al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato in base all'art. 16d
cpv. 2 lett. a LCStr. L'autorità dipartimentale ha in particolare ritenuto che,
dal profilo medico, egli presentasse uno stato d'inidoneità alla guida. Ad analoga conclusione è in sostanza approdato il
Governo, confermando tale provvedimento. A torto.
3.2. Dal certificato in questione emerge che il ricorrente è stato degente
presso la __________ (in regime di Day Hospital) dall'11 aprile all'8 giugno
2017. Il Dr. med. __________ ha in particolare attestato che, alla
dimissione, dal punto di vista neurologico, le prove specifiche somministrate mediante Vienna Test, mostravano la
presenza di deficit cognitivi incompatibili con la conduzione di veicoli a
motore. Ha inoltre indicato che una
successiva rivalutazione mediante questo test, più volte rinviata, è
stata annullata sulla base delle risultanze della visita oftalmologica del Dr.
med. __________ (notifica del 17.11.2017) che non ha constatato un miglioramento
significativo a livello del campo visivo per cui conferma l'incapacità
alla guida di un veicolo.
Ora, a fronte del contenuto di questa dichiarazione,
contrariamente a quanto concluso dal Governo, appare evidente che l'autorità
dipartimentale non poteva disporre direttamente una revoca di sicurezza -
oltretutto senza neppure aver garantito all'interessato il diritto di essere
sentito prima di rendere la decisione (art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale
certificato poteva e doveva certo sollevare dubbi sull'idoneità alla guida del
ricorrente in base all'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, inducendo l'autorità
a svolgere maggiori approfondimenti. Non era però tale da permetterle di
concludere in modo perentorio - senza un'accurata
istruttoria (cfr. supra consid. 2.1) - che l'insorgente non abbia
più le attitudini fisiche e psichiche per condurre con sicurezza veicoli a
motore. Tanto più che la comunicazione del Dr. med. __________ non era
particolarmente documentata e, a ben vedere, non indicava neppure compiutamente
la natura e l'entità dei disturbi cognitivi e al campo visivo di cui soffre il
ricorrente.
Questo è quanto avrebbe dovuto rilevare il Governo, anziché limitarsi a
soppesare le risultanze del predetto certificato con i documenti esibiti dall'insorgente
in quella sede. Tanto più che, in sede di risposta, a fronte dell'attestato
oftalmologico del 12 dicembre 2017 del Dr. med. __________ prodotto, la Sezione
della circolazione aveva finanche affermato di ritenere necessario procedere
a una verifica di medicina del traffico giusta l'art. 15d cpv. 1
lett. e LCStr (cfr. osservazioni del 20 dicembre 2017).
3.3. Il controverso provvedimento, contrariamente a quanto indicato dalla
Sezione della circolazione nel suo scritto accompagnatorio del 4 dicembre 2017,
non è del resto solo una misura cautelativa, ma è una vera e propria
misura di sicurezza. Avesse inteso adottare unicamente un provvedimento cautelare
- destinato a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento volto a chiarire l'idoneità del
conducente - l'autorità di prime cure avrebbe dovuto disporre una misura
fondata sull'art. 30 OAC, che permette di revocare la licenza di
condurre a titolo preventivo, se sussistono
seri dubbi sull'idoneità alla guida (ciò che è di regola il caso allorquando
viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico, cfr. DTF 125 II
396 consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017, consid. 2.2; 1C_339/2016
del 7 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7).
Non una revoca fondata sull'art. 16d cpv. 1 LCStr.
3.4. Certo, non si può fare a meno di costatare come anche la documentazione
medica esibita dal ricorrente, soprattutto quella più recente prodotta in
questa sede (cfr. allegati a scritto del 10 settembre 2018), corrobori
ulteriormente i dubbi d'inidoneità, e meglio il sospetto che egli abbia un'emianopsia
omonima a destra e dei deficit neurocognitivi, suscettibili di essere
incompatibili con la guida sicura (e ciò al di là dell'esito della prova con il
simulatore per test automobilistici cui egli si sarebbe sottoposto nell'agosto
2017). Si tratta tuttavia di aspetti che, a maggior ragione ora, vanno meglio
approfonditi mediante esame d'idoneità alla guida, nel cui ambito potrà anche essere
considerata la recente valutazione della
psicologa specialista in neuropsicologia FSP __________ (la quale riferisce, da
un lato, di miglioramenti e compensazioni nell'esplorazione visiva e nell'analisi
spaziale, dall'altro, del persistere di una riduzione della velocità
attentivo-esecutiva, oltre a un'emianopsia che è da valutare da parte
dell'oftalmologo se compatibile con la guida in sicurezza, deducendo che, al
netto del disturbo visivo, penso che i test neuropsicologici, da soli,
non siano in grado di risolvere, senza una prova pratica da parte delle autorità
competenti, la risposta al quesito sull'abilità alla guida).
La Sezione della circolazione dovrà quindi raccogliere una perizia di medicina
del traffico, completa e circostanziata, integrandola all'occorrenza da un
esame d'idoneità affidato a uno psicologo specialista in psicologia del
traffico FSP (per la valutazione delle funzioni delle prestazioni cerebrali
cognitive, cfr. Munira Haag-Dawoud/Ulfert
Grimm, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung,
Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für
Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 86 seg. e tabella 2 a pag. 15, pag. 88 seg.).
Solo in caso di dubbi in merito al risultato dell'esame, su suggestione del
medico del traffico SSML, potrà invece essere disposta una corsa di controllo,
cui partecipino un medico e un esperto della circolazione (cfr. art. 5j
cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).
3.5. Da tutto ciò discende che la revoca di sicurezza a tempo indeterminato,
unitamente al giudizio governativo che la conferma, devono essere annullati
siccome lesivi del diritto.
Gli atti vanno retrocessi alla Sezione della circolazione affinché esperisca
gli atti istruttori necessari, così come indicato al precedente considerando
3.4, pronunciandosi anche su un'eventuale revoca a titolo preventivo ai sensi
dell'art. 30 OAC.
4. 4.1. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con
conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla
Sezione della circolazione, affinché proceda ai sensi del considerando 3.5.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per
procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF
2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5
aprile 2018). Non si preleva di
conseguenza la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del
Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 21 febbraio 2018 (n. 785) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4 dicembre 2017 della Sezione della circolazione sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi alla Sezione della circolazione affinché proceda come indicato al consid. 3.5.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente
fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze di ricorso.
All'insorgente va retrocessa la somma (fr. 1'500.-) versata a titolo di
anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera