statuendo sul ricorso 5 aprile 2018 dell'
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RI 1,
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contro |
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la decisione 27 marzo 2018 del municipio di CO 1 che lo ha escluso dalla procedura di concorso d'architettura a due fasi per la riqualifica del comparto centrale __________; |
ritenuto, in fatto
che il __________ il
comune CO 1, rappresentato dal suo municipio, ha indetto un concorso
d'architettura a due fasi, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare la progettazione di una scuola dell'infanzia comprensiva di un
rifugio di protezione civile (cfr. FU __________ pag. 1942 segg.);
che l'avviso di gara, al punto 9, annunciava che l'iscrizione scritta sarebbe
dovuta pervenire al committente entro venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11:00
corredata dai seguenti documenti:
- formulario di iscrizione e autocertificazione, compilato e firmato;
- i documenti che comprovino l'adempimento delle condizioni di partecipazione (criteri di idoneità) secondo il punto 1.5.1 del programma di concorso;
-
copia della ricevuta comprovante il
versamento del deposito di fr. 300.- sul conto intestato a Cassa comunale __________,
[…];
che il punto 2.2 del
programma di concorso precisava inoltre che non sarebbero state ammesse
iscrizioni pervenute in ritardo;
che il 22 marzo 2018 è stato inviato per lettera raccomandata il formulario chiedente
l'iscrizione al predetto concorso del consorzio formato dall'arch. RI 1, quale
capofila, e dallo studio di architettura __________;
che il documento è stato recapitato al committente soltanto il 24 marzo 2018
alle ore 8:41;
che con decisione 27
marzo 2018 il committente ha escluso dalla procedura l'arch. RI 1, rilevando
che il formulario di iscrizione al concorso non era pervenuto entro il termine
stabilito (23 marzo 2018 alle ore 11:00);
che contro tale decisione è insorto l'arch. RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo di essere ammessi alla prima fase del concorso;
che il gravame riporta in calce il nome del ricorrente, che non ha tuttavia
apposto la propria firma autografa;
che il ricorrente non ha allegato la decisione impugnata;
che a sostegno della sua domanda ha addotto un ritardo di poco conto e le dichiarazioni
del responsabile dell'ufficio postale di Sementina, che avrebbe garantito la
consegna via espresso entro i termini di concorso;
che il Tribunale ha richiamato gli atti dal committente, senza intimazione del gravame per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che l'impugnativa è tempestiva (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che può essere lasciato aperto il quesito di sapere se il ricorrente sia
legittimato a presentare un ricorso a suo nome contro la decisione di
estromissione dal concorso (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1) per il quale si è candidato in
consorzio con uno studio di architettura, non menzionato nel gravame (cfr. STA
52.2002.132 del 7 maggio 2002 consid. 2);
che, come detto, non occorre esaminare la questione poiché l'impugnativa va
comunque respinta nel merito;
che per la medesima ragione non occorre assegnare un termine al ricorrente per
sanare l'omissione della firma sul gravame e per produrre la decisione impugnata
(art. 70 LPAmm);
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) il gravame può essere evaso da un giudice unico,
senza intimazione del medesimo alle parti (art. 72 LPAmm), né istruttoria (art.
25 LPAmm);
che secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e
tempestivo; il committente, soggiunge il cpv. 2, esclude dalla procedura
le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cfr. pure art. 42 cpv. 1 lett. a regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6);
che l'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di
forma particolare rilevanza; quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di
aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le
prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente,
quanto da parte dei concorrenti; resta riservato
il divieto di formalismo eccessivo, derivante dall'art. 29 della Costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di
escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti;
che l'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (cfr. STA 52.2015.456 del 13 novembre 2015; 52.2011.589 del 6 febbraio 2012 consid. 2.3; 52.2011.153 dell'11 maggio 2011 consid. 2; 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi contenuti);
che l'avviso di gara pubblicato dal committente e il relativo programma di
concorso stabilivano che l'iscrizione sarebbe dovuta pervenire entro venerdì 23
marzo 2018 alle ore 11:00; in proposito il programma di concorso precisava che
non sarebbero state ammesse iscrizioni pervenute in ritardo;
che esigendo che arrivasse effettivamente presso la sede indicata, ossia che entrasse nella sfera di disposizione dell'ufficio in questione, l'ente banditore ha chiaramente e inequivocabilmente attribuito un valore ricettizio alla candidatura dei concorrenti (cfr. STA 52.2012.292 del 21 settembre 2012 consid. 4; 52.2002.238 del 9 luglio 2002);
che questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che
l'offerta è un atto soggetto a ricezione e deve quindi pervenire alla committenza
prima della scadenza della gara (cfr. 52.2012.292 del 21 settembre 2012); dal
profilo legale si avvera pertanto determinante il momento in cui l'offerta
arriva in mano alla stazione
appaltante (Olivier
Rodondi, Les délais en droit des marchés publics, in: RDAF 2007 I
277 segg., in particolare pag. 285);
che il rischio di una tardiva ricezione da parte della
committenza grava indubitabilmente sui concorrenti, i quali devono prendere i
provvedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giunga per tempo all'ente
banditore; all'occorrenza, portandola di persona e consegnandola brevi manu;
che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'ente banditore non dispone di alcun margine di apprezzamento in relazione al termine stabilito per la consegna degli atti;
che secondo la dottrina infatti, il rispetto di questo termine è una condizione preliminare ed essenziale per procedere all'esame di qualsiasi offerta; ha carattere perentorio, poiché una sua eventuale inosservanza viene sanzionata per legge con l'estromissione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;
che è del resto unanimemente riconosciuto che il mancato rispetto del termine per la presentazione di un'offerta costituisce un grave vizio di forma (Rodondi, op. cit., pag. 285; Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 110);
che l'estromissione dal concorso delle offerte giunte
tardivamente nelle mani della committenza è una delle tante regole imperative
contenute nell'ordinamento sulle commesse pubbliche, la cui disattenzione
lederebbe in modo inammissibile il principio della parità di trattamento tra
concorrenti (Peter Galli/André Moser/ Elisabeth
Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 507 segg.);
che nel caso concreto è indubbio e incontestato che il modulo di iscrizione
alla prima fase del concorso, inviato per lettera raccomandata il 22 marzo
2018, è stato recapitato all'ente banditore solo
il sabato 24 marzo 2018 alle ore 8:41 (cfr. estratto track and trace);
che essendo giunta oltre il termine fissato in maniera inequivocabile dal committente,
la candidatura non poteva pertanto entrare in considerazione per le successive
fasi della procedura;
che a giusta ragione il committente l'ha quindi estromessa dal concorso;
che non costituisce eccesso di formalismo dedurre effetti preclusivi dall'inosservanza del termine in questione; al contrario, ammettere la candidatura tardiva avrebbe costituito una palese violazione del diritto;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame,
manifestamente infondato, va senz'altro respinto nella misura in cui è
ricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
La vicecancelliera |