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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1054) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 16 ottobre 2017 con cui la Sezione della circolazione l'ha riammesso alla guida, fissando determinate condizioni; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente,
è nato il 6 ottobre 1987 ed è titolare di una licenza di condurre.
B. a. Il 17 maggio 2016,
il ricorrente ha circolato a __________ (__________), alla guida del veicolo __________ targato __________,
sotto l'influsso di stupefacenti (con una concentrazione minima di 2.5 mg/l THC
nel sangue). Fermato dalle forze dell'ordine, la licenza di condurre gli
è stata subito sequestrata.
b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento del reato di guida in stato di
inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. b della legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), con decisione
del 5 luglio 2016, cresciuta in giudicato, il Procuratore pubblico del Canton __________
ha condannato l'insorgente a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere
(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) e una multa di fr.
800.-.
C. a. Nel frattempo,
preso atto del rapporto di polizia relativo a tale infrazione, il 4 luglio 2016
la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una sua inidoneità alla
guida, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato
con effetto immediato, ordinandogli di sottoporsi a una perizia specialistica
presso l'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT) a cura della dr. med.
__________.
b. A fronte della perizia del 30 settembre 2016 rassegnata dal medico del
traffico SSML - che l'aveva ritenuto non idoneo alla guida, riscontrando tra l'altro
un consumo di alcol eccessivo -, con decisione del 22 novembre 2016 la Sezione
della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato
(con un periodo di sospensione di 3 mesi). La riammissione alla guida è stata
subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado (iQ-Center) attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi, nonché (b) l'astinenza, durante questo periodo, dal consumo di alcol e (c) di sostanze stupefacenti;
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, richiamante tra l'altro gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr, è cresciuta in giudicato incontestata.
D. a. Ricevuta l'istanza
di riammissione alla guida con il rapporto favorevole del centro di competenza
iQ-Center del 1° agosto 2016, la Sezione della circolazione ha invitato
l'insorgente a presentare anche il rapporto di verifica conclusiva del medico
del traffico, a cui si è quindi sottoposto.
b. Preso atto del referto della dr. med. __________
("perizia semplificata di verifica conclusiva dell'idoneità alla guida"
del 10 ottobre 2017), con decisione del 16 ottobre 2017 la Sezione della
circolazione ha annullato con effetto immediato il provvedimento di revoca in
vigore e riammesso l'insorgente alla guida (dispositivo n. 1.1). Il
mantenimento della licenza è stato però subordinato (dispositivo n. 1.2) alla
presentazione - entro 12 mesi dalla riammissione - di un rapporto di iQ-Center
attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo
alcologico con una presa a carico di almeno 12 mesi, nonché (b) l'astinenza dal
consumo di alcol e (c) di sostanze stupefacenti, durante questo periodo, così
come si dirà meglio più avanti. La decisione, richiamante in particolare
gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Con giudizio del 7
marzo 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal
conducente avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento, levando a
un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Disattesa una censura riferita all'obbligo
di motivazione, il Governo, alla luce delle perizie agli atti, ha essenzialmente
ritenuto conformi alla giurisprudenza e al principio di proporzionalità le condizioni imposte per il mantenimento della licenza
di condurre, sia con riferimento al consumo di alcol (di cui il medico del
traffico aveva riscontrato un abuso),
sia al prolungato uso di stupefacenti (cannabis) in passato.
F. Avverso il predetto giudizio, con ricorso dell'11
aprile 2018 l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, unitamente al
dispositivo n. 1.2 della decisione della Sezione della circolazione, che
andrebbe riformato nel senso che il rapporto di iQ-Center dovrebbe solo attestare
un'astinenza dal consumo di stupefacenti per 6 mesi (con analisi dell'urina
e/o del capello a scadenza trimestrale) e, ma solo in via subordinata, di
alcol.
Il ricorrente ritiene in pratica sproporzionati gli oneri disposti nei suoi
confronti sia per durata, che per frequenza. Viste le misure già scontate, il
percorso psicoeducazionale sarebbe eccessivo; così pure la prova dell'astinenza
da alcol e da stupefacenti che andrebbe semmai ridotta così come indicato nel petitum.
Lamenta un abuso del potere d'apprezzamento e un accertamento inesatto dei
fatti rilevanti, sostenendo in particolare che non sarebbe mai stata accertata
una sua dipendenza da sostanze. Errate e non supportate da riscontri oggettivi
sarebbero in tal senso le perizie del medico del traffico, che contesta su più
punti.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b
LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).
2.2. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol
è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di
alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si
rivela incapace di liberarsi o di
controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni,
l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno
stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82
consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid.
4.1).
2.3. II Tribunale federale reputa affetto da
tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra
persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole
o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza
del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il
consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia
suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è
più in grado di scindere l'uso della droga
dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si
ponga al volante sotto l'influsso di
queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II
559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato
e moderato consumo di canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità
alla guida. A questo riguardo sono pure determinanti le abitudini di consumo
del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della
circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017
consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4, 1C_446/2012 del
26 aprile 2013 consid. 3.1).
3. 3.1. Secondo l'art.
17 cpv. 3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre
revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate
condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto
e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.
Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione
della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza (art.
16d LCStr), volte a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro,
le condizioni dopo la riammissione, che
accompagnano di regola la decisione di resa del permesso, finalizzate a
supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse
della sicurezza della circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II 71 consid. 2b; STA 52.2017.58
del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna
2015, pag. 566 segg.). Tali clausole accessorie devono essere adattate
alle circostanze del caso concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF 125 II 289
consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006 consid. 2), e ciò anche nella
misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale (art. 10
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999; Cost., RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo 2010
consid. 2.2).
3.2. Per dottrina e giurisprudenza, in caso di dipendenza da alcol ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr,
la restituzione del permesso di guida presuppone di regola la prova di un'astinenza
controllata di almeno un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1, 129 II 82
consid. 2.2), accompagnata mediante terapia (cfr. Rolf Seeger, Alkohol und
Fahreignung, in: Handbuch der ver-kehrsmedizinischen
Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft
für Rechtsmedizin, Berna 2005 [Handbuch], pag. 27; Manuale "Indizi per
l'inidoneità a condurre" del 26 aprile 2000 edito dal Gruppo di esperti
"Sicurezza della circolazione stradale", pag. 8). Dopo la
riammissione, l'effettiva scomparsa di una
dipendenza (in senso medico) o di un consumo abusivo di alcol rilevante dal
profilo del traffico richiede ancora una terapia e dei controlli durante un ulteriore
periodo di 4-5 anni, di regola comprensivi di un'astinenza controllata totale
di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui a scadenza
mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata consid. 2.4 e rimandi, 6A.61/2005 citata
consid. 2.1; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura,
Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 17 SVG; Seeger,
op. cit., pag. 28 seg.). Indicazioni
analoghe sono peraltro riscontrabili anche nelle raccomandazioni mediche più
recenti, che, in caso di riammissione alla guida, per consolidare l'idoneità e
diminuire il rischio di recidiva, suggeriscono in particolare un'astinenza
controllata dal consumo di alcol fino a 2-3 anni, a dipendenza della gravità
del caso (cfr. schede della Società Svizzera di Medicina Legale [SSML]: "Fahreignung und Alkohol,
Betäubungsmittel und psychotrop
wirksame Medikamente" del 1° aprile 2018, "Consensus concernant le
contrôle d'abstinence et le suivi du comportement de consommation, Alcool,
drogues (sans cannabis) et médicaments", agosto 2013, sub www.sgrm.ch).
3.3. Similmente, in caso di tossicomania o consumo di stupefacenti
rilevante per la circolazione stradale, ai fini della riammissione, per
comprovare che non vi è più inidoneità, la persona interessata deve di regola
osservare un'astinenza medicalmente controllata fino a un anno (cfr. DTF 131 II
248 consid. 4.1; STF 1C_220/2011 del 24 agosto 2011 consid. 2), assistita da un'adeguata
terapia (cfr. Bruno Liniger,
Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch, pag. 33 seg.; citato Manuale
"Indizi per l'inidoneità a condurre", pag. 8). In caso di decorso favorevole,
la restituzione va poi condizionata al proseguimento di tale percorso per un
ulteriore anno, con successivo ciclo di osservazione di due anni (con controlli
dell'astinenza mediante analisi di laboratorio, eventualmente senza
accompagnamento terapeutico; cfr. Liniger,
op. cit., pag. 34-36; Mizel, op.
cit., nota 2776 a pag. 569; cfr. peraltro, nella stessa direzione temporale,
anche le citate recenti raccomandazioni della SSML).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, con decisione del 22 novembre 2016, cresciuta in
giudicato incontestata, la Sezione della circolazione, fondandosi sul referto del
30 settembre 2016 del medico del traffico, aveva revocato al ricorrente la
licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi dell'art. 16d
cpv. 1 lett. b LCStr. La riammissione alla guida era stata subordinata, in buona
sostanza, all'onere di seguire un percorso psicoeducazionale e a un'astinenza
controllata dall'uso di alcol e stupefacenti sull'arco di 6 mesi, cui il
ricorrente si è attenuto.
4.2. Qui controverse sono ora le condizioni - confermate dal Governo con il
giudizio impugnato - che l'autorità dipartimentale gli ha imposto annullando la
revoca e riammettendolo alla guida.
Clausole che ai fini del mantenimento della licenza impongono in particolare:
(a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e
strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (con un colloquio mensile,
atta ad approfondire le proprie condotte e il suo rapporto con la guida, la strada
e il rispetto delle norme), (b) l'astinenza, durante tale periodo, dal consumo
di alcol (con analisi del capello trimestrali) e (c) di stupefacenti (con
controlli tossicologici delle urine almeno ogni quindici giorni e/o del capello
ogni tre mesi), da attestare mediante un rapporto del centro di consulenza
iQ-Center.
Il ricorrente contesta tali vincoli, ritenendoli in sostanza sproporzionati e
ingiustificati avuto riguardo alla sua situazione concreta, criticando
anzitutto le perizie di medicina del traffico da cui traggono origine, in
particolare il primo referto del 2016, che sarebbe contradittorio e privo di
riscontri oggettivi. A torto.
4.3. Dalla perizia del 30 settembre 2016 risulta che il medico del traffico aveva ritenuto il ricorrente non idoneo alla guida
a fronte di "un consumo di cannabis con un'astinenza al momento
attuale" (confermata dai risultati delle analisi tossicologiche), ma
rilevando che egli non aveva "tenuto durante la presente perizia un discorso
strutturato, coerente ed adeguato, non ha evocato la consapevolezza dei rischi
della guida sotto l'influenza di cannabis e ha minimizzato le sue azioni ed il
suo reato", senza rendersi conto "della gravità del suo gesto" e
banalizzando quanto accaduto. Il medico specialista aveva inoltre dedotto "un
consumo eccessivo di alcol" (in presenza di due criteri di dipendenza
secondo la definizione della CIM-10 [Classificazione
Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10° revisione,
dell'Organizzazione mondiale della sanità], ovvero "craving" e
maggiore tolleranza) sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e dei
risultati dell'analisi del capello (che mostravano un consumo eccessivo di
etanolo nei tre mesi antecedenti il prelievo), sospettando il passaggio di utilizzo da una sostanza all'altra (cannabis-alcol),
a rischio per l'interessato (cfr. conclusioni, pag. 7 e pag. 6).
4.3.1. Il medico del traffico, come ben emerge da quest'ultimo punto, gli aveva
quindi negato l'idoneità anzitutto per un consumo eccessivo di alcol, rilevante
dal profilo del traffico. Poco conta che non si trattasse di alcoldipendenza in
senso medico. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la nozione di
dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 2 lett. b LCStr, come visto,
non si identifica con quella medica: la stessa è infatti ammessa già allorquando
la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da
diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di
liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà (cfr. supra,
consid. 2.2). Al di là del risultato al questionario AUDID evocato dal
ricorrente, da una valutazione obiettiva degli esiti degli esami tossicologici
e delle sue dichiarazioni in sede di perizia emerge chiaramente l'esistenza di un
massiccio consumo di alcol, con un desiderio intenso e una maggior tolleranza,
conformemente a quanto indicato dal perito. L'esame del capello - che per
giurisprudenza costituisce un mezzo appropriato sia per dimostrare un consumo eccessivo,
sia per comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. DTF 140 II 334
consid. 3; STF 1C_106/2016 citata consid. 3.3, 1C_615/2014 dell'11 maggio 2015 consid.
2.3.1; Mizel, op. cit., pag. 163)
- aveva infatti attestato una concentrazione del metabolita EtG (51 pg/mg) tale
da non poter che dimostrare una sua tendenza ad assumere quantità eccessive di
alcol, a dispetto delle sue dichiarate
abitudini ("2-3 volte la settimana 1-2 bicchieri per occasione"
o, dopo il ritiro della patente, "un paio di birre a week-end", pag.
3) - del tutto inverosimili. Al
riguardo va in particolare ricordato che valori superiori a una concentrazione di 30 pg/mg di EtG attestano per prassi
l'esistenza di un consumo di alcol ad alto rischio ("Consommation à
haut risque" o "High-Risk-Drinking"; cfr. DTF 140 II 334
consid. 7), laddove a questa soglia corrisponde un consumo medio quotidiano di
60 g d'alcol o, in altri termini, di ca. 6 unità di bevande alcoliche ogni
giorno (cfr. STF 1C_106/2016 citata consid. 3.2; STA 52.2016.345 del 7 marzo
2017 consid. 5.4 e rimandi), non a un paio
di bicchieri a settimana. Il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva poi
continuato a consumare alcol anche dopo che gli era stato ordinato di sottoporsi
alla perizia d'idoneità e nonostante un'ulteriore viva raccomandazione di
astenersi dal consumare alcolici (cfr. perizia, pag. 4). In queste
circostanze, plausibile e supportata da riscontri oggettivi risulta pertanto la
deduzione secondo cui l'insorgente -
ancorché non dipendente in senso medico - oltre a consumare in modo reiterato
alcol in dosi massicce, mostrava un forte desiderio o comunque delineava
una perdita di controllo nell'uso di tale sostanza e aveva una maggiore
tolleranza, che egli stesso aveva del resto ammesso (cfr. perizia, pag. 5).
Aspetti, tutti questi, già tali da farlo apparire più a rischio di ogni altro automobilista di mettersi alla guida in uno stato che non
gli permette di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
4.3.2. A fronte del grave precedente di guida sotto l'influsso di THC, della
sua scarsa consapevolezza al riguardo (all'evidenza risultante dalle sue
dichiarazioni: "non sono stato pericoloso, stavo andando
tranquillo, non ho fatto nessuna infrazione, non sono stato pericoloso né per
me né per gli altri", cfr. perizia, pag. 5) e del quadro alcologico
emerso, plausibili risultano inoltre le deduzioni del perito che aveva messo in
evidenza anche un problematico consumo di canapa, connotato sì da un'attuale
astinenza, ma pure da una banalizzazione dell'accaduto e da un sospetto di
passaggio di consumo da una sostanza all'altra (cannabis-alcol). In tal senso
va evidenziato che l'uso di canapa non va mai considerato isolatamente, ma
sempre nell'anamnesi completa delle sostanze assunte (alcol, medicamenti,
droghe) e della coscienza del problema di scindere il consumo dalla guida (cfr.
Liniger, op. cit., pag. 37).
Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va ricordato che
il suo uso in relazione al traffico stradale
non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai
Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen
in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, pag. 229 seg.), poiché
comporta delle limitazioni sulla percezione, sulla psicomotricità e
sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di
condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559
consid. 4a). L'inidoneità, come visto, va di regola ammessa allorquando
l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di
un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante
sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. supra, consid. 2.3), che può
risultare potenziato dal concomitante uso di alcol (cfr. DTF 124 II 559 consid.
4b). Anche da questo profilo, il quadro del ricorrente era dunque piuttosto
preoccupante e tutt'altro che da minimizzare.
5. 5.1. In sede di
perizia semplificata di verifica conclusiva del 10 ottobre 2017, il medico del
traffico, riesaminata la sua situazione, ha rilevato come egli si fosse
attenuto alle condizioni e fosse entrato in un periodo di cambiamento riguardo
alle proprie abitudini di consumo di alcol, modificando il suo comportamento in
rapporto alle sue responsabilità, e che dovesse pertanto essere considerato di
nuovo idoneo alla guida di veicoli a motore. Lo specialista ha segnatamente
considerato gli esiti (negativi) delle analisi tossicologiche del capello (Etg)
e delle urine (svolte tra febbraio e settembre 2017, attestanti l'astinenza dal
consumo di sostanze per un periodo di almeno 6 mesi), il rapporto favorevole del
1° settembre 2017 di iQ-Center (che confermava la partecipazione alle sedute di consulenza psico-educativa e al corso "Prevenzione
della recidiva"), come pure i risultati della propria perizia (comprensiva
tra l'altro di un colloquio durante il quale l'interessato aveva dato prova di
capacità di autocritica, capendo gli errori commessi senza minimizzarli e
proponendo delle strategie efficaci da mettere in atto per non recidivare). Al
fine di garantire una prognosi migliore, ha tuttavia suggerito di subordinare
la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto attestante: il
seguito di un "percorso psicoeducazionale di tipo alcologico e
tossicologico" (con almeno un colloquio mensile), nonché l'astinenza dal
consumo di alcol (sulla base di analisi del capello trimestrali) e di
stupefacenti (con controlli tossicologici dell'"urina a sorpresa, almeno
una volta al mese").
5.2. Ora, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, le condizioni così
suggerite dal perito risultano senz'altro proporzionate e giustificate alla
luce della sua situazione concreta. Invano si richiama al periodo di astinenza,
agli esami tossicologici e al percorso psicoeducazionale a cui si è già
regolarmente e correttamente sottoposto sull'arco di 6 mesi. Questi trattamenti
e controlli - svolti invero su un periodo dimezzato rispetto a quello di un
anno solitamente indicato dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3) -
sono certo fattori positivi, ma che costituivano solo la premessa per la
restituzione della licenza di condurre e comprovare la scomparsa
dell'inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata consid. 2.1). Analogo
ragionamento vale per le sue dichiarate intenzioni di non voler riprendere a
bere alcol e fumare cannabis ("da quando non fumo mi sento molto meno
stanco e ho più voglia di fare", pag. 5). Per quanto attiene all'alcol,
considerato che il Tribunale federale ritiene che dopo la riammissione -
non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di consumo abusivo di
alcol - occorra un'ulteriore astinenza controllata di 3 anni e un
accompagnamento terapeutico di 2 anni, non vi è chi non veda come le relative
condizioni dettate all'insorgente per un periodo aggiuntivo di 12 mesi siano
ampiamente contenute nel solco della giurisprudenza federale e prassi in
materia (cfr. supra, consid. 3.2.). Identica conclusione vale per quelle
imposte con riferimento al consumo di sostanze stupefacenti (cfr. supra,
consid. 3.3), sebbene al riguardo vada rilevato come la Sezione della
circolazione - senza particolari ragioni - non si sia compiutamente allineata
alle indicazioni (modalità e frequenza) suggerite dal medico del traffico, che
per la dimostrazione dell'astinenza ha ritenuto sufficiente richiedere delle
analisi tossicologiche dell'urina, a sorpresa, almeno una volta al mese (non
ogni 15 giorni e del capello ogni 3 mesi; cfr. supra, consid. 4.2). Poiché
su questo punto non emergono in concreto ragioni per scostarsi dalle
indicazioni dell'esperto - peraltro in linea con quelle della prassi per quanto
concerne il consumo di canapa qui in discussione (cfr. al riguardo: Linger, op. cit., pag. 36; cfr. anche SSML
"Aide mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis" del gennaio 2014)
- limitatamente a tale aspetto il dispositivo della decisione di riammissione
va rettificato. A scanso di equivoci, va inoltre precisato che il percorso
psicoeducazionale specifico che egli deve proseguire è evidentemente di "tipo
alcologico e tossicologico", così come annotato dal perito (e non solo "di
tipo alcologico", come per svista riportato dall'autorità dipartimentale).
I vincoli così imposti - e ai quali il ricorrente si sta verosimilmente
attenendo (cfr. email del 15 novembre 2017 del consulente di iQ-Center alla
Sezione della circolazione agli atti, secondo cui l'insorgente ha sottoscritto
quel giorno il contratto di monitoraggio) - sono senz'altro conformi al
diritto; non procedono segnatamente da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento conferito all'autorità decidente dall'art. 17 LCStr. Non
risultano neppure particolarmente incisivi, ma necessari al fine di garantire
una prognosi migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione
dal consumo di alcol e droghe leggere, oltre che un maggiore approfondimento
della sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di
future ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in
possesso della ritrovata idoneità, nell'ottica del prevalente interesse alla
sicurezza della circolazione stradale.
6. 6.1. Sulla scorta di quanto
precede, il gravame deve essere parzialmente accolto, riformando ai sensi dei
considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della
circolazione che esso ha tutelato.
6.2. La modesta tassa di giustizia esposta dal Consiglio di Stato resta
immutata, mentre quella del Tribunale cantonale amministrativo, commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa,
è posta a carico del ricorrente, nella misura della sua consistente soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
All'insorgente, assistito da un legale, vanno riconosciute ripetibili
commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 49
cpv. 1 LPAmm). Tenuto conto della somma già versata a titolo di
anticipo, la differenza scoperta per le spese processuali è compensata con l'indennità
per ripetibili dovuta dallo Stato.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1054) del Consiglio di Stato e il dispositivo n. 1.2 della risoluzione del 16 ottobre 2017 della Sezione della circolazione sono riformati come segue:
1.2. [presentazione
di un rapporto di iQ-Center entro 12 mesi dalla riammissione: invariato] "(..)
attestante:
- il
seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e
tossicologico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (..)"
[per il resto invariato]
- [astinenza dal consumo di alcol: invariato]
- "l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti - durante l'intero periodo di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi tossicologiche (screening completo) dell'urina eseguite a sopresa (almeno una al mese) a cura dell'IACT".
2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali (fr. 1'200.-). L'importo scoperto (fr. 300.-) è compensato con le ripetibili (fr. 300.-) dovute dallo Stato per entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera