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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 marzo 2018 dell'CO 1 che ha fissato in fr. 240.- (fr. 60.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2018 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________ (Val __________); |
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 2016 l'CO
1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno
forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate
nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.-/65.- per letto nel Comune di __________,
rispettivamente in fr. 40.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le
abitazioni non
collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo
quindici minuti di cammino.
B. Il 18 marzo 2018 RI 1 ha comunicato all'CO 1 che il suo rustico sito a __________ era agibile e annunciava quattro posti letto ad uso proprio. Con decisione del 20 marzo 2018 l'Ente turistico fatturava pertanto al proprietario l'importo di fr. 240.- (fr. 60.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per il 2018. RI 1 ha chiesto e ottenuto spiegazioni sulle aliquote applicate dall'CO 1, in particolare in merito ai criteri per l'applicazione della tariffa ridotta prevista per abitazioni con situazioni particolari, aliquota che secondo l'autorità era inapplicabile al suo caso.
C. Avverso la decisione
del 20 marzo 2018, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. Egli sostiene, in sostanza, che
l'abitazione di __________ debba poter beneficiare di una tariffa forfettaria
proporzionale, considerato che nel periodo invernale la stessa non può essere
utilizzata.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul
turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva
dell'insorgente, parte
del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1
LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni
turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di
soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata
esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche,
dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. art. 21
cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone
che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi,
pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi
collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri
stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di
appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie,
pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo
importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità
e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5
LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota
per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel
comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del
regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli
Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro
comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,
denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire
esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione
non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di
unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto
alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i
compiti di interesse
generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente
delimitati (RDAT 1976 N. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di
soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a
sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
2.3. Nell'evenienza concreta, l'CO 1 ha fissato le varie aliquote per la tassa
di soggiorno a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza dal 1°
gennaio 2017; segnatamente per il Comune di __________, di cui il nucleo di __________
fa parte, la tassa ammonta a fr. 60.-/65.- per posto letto, rispettivamente a
fr. 40.- per letto, in casi eccezionali, e meglio quando l'abitazione
secondaria non è servita da corrente elettrica ed è raggiungibile solo a piedi
con al minimo quindici minuti di cammino. L'ammontare, assai contenuto, di tale
tributo rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr.
DTF 121 I 273 cons. 5, 120 Ia 1 cons. 3f, 104 Ia 13).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che la sua abitazione di __________
debba beneficiare di una tariffa forfettaria proporzionata, ritenuto che il rustico
non può essere sfruttato nel periodo invernale vista l'assenza di un impianto
di riscaldamento (la casa non è allacciata alla rete elettrica e i pannelli
fotovoltaici non captano sufficiente luce nei mesi invernali), l'interruzione
dell'erogazione di acqua potabile in inverno (a causa del pericolo di gelo
delle condotte) e il fatto che la strada di valle sia spesso inagibile in
quanto il servizio di sgombero della neve non è garantito e a causa del rischio
di valanghe. L'insorgente paragona la situazione della sua casa di vacanza a __________,
per la quale gli è stata applicata la medesima aliquota, e che è però
agevolmente raggiungibile tutto l'anno in automobile o con i mezzi pubblici.
3.2. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente
con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur
prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in
funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente
regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.
Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente che le possibilità di
accesso alla Val __________, e in particolare alla località di __________,
durante i mesi invernali sono effettivamente alquanto limitate in ragione dei
motivi correttamente evidenziati nel ricorso, che sono noti anche a questo
Tribunale. Per il che, si può ritenere che le condizioni poste dall'CO 1 per
l'applicazione della tariffa ridotta, segnatamente quella riferita alla raggiungibilità
del luogo in meno di quindici minuti di cammino, sia data in specie almeno per
una parte non trascurabile dell'anno. Nonostante, dunque, l'offerta turistica
nella Val __________ sia di fatto rilevante, soprattutto nel periodo estivo, e
considerato che non è contestato che l'Ente turistico regionale si occupi
regolarmente della manutenzione dell'importante rete di itinerari pedestri
presente nella zona, garantendo l'attrattività del passeggio naturale, viste le
circostanze specifiche del caso in esame, si giustifica tutto sommato di applicare
alla casa di vacanza di RI 1 la riduzione tariffale prevista dall'Ente.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli
atti sono retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare al ricorrente la
tassa di soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 40.- per ogni posto
letto disponibile.
4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art.
47 cpv. 6 LPAmm), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili
al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 20 marzo 2018 dell'CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuo-
va decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera