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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2018 di
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RI 2 e RI 1
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contro |
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la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1058) del Governo che ha: - respinto il loro ricorso contro la risoluzione del 31 gennaio 2017 con cui il Municipio di Breggia ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la sistemazione esterna (muro di sostegno; part. __________ RFP); - accolto ai sensi dei considerandi il gravame di CO 1 avverso la decisione del 17 maggio 2017 con cui lo stesso Municipio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia a posteriori per la sistemazione del giardino (part. __________ e __________), che ha annullato rinviando gli atti all'Esecutivo locale; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1e RI 2 sono comproprietari di due fondi (part. __________ e __________ RFP; in precedenza: part. __________ RFP) situati a __________, nel comune di Breggia. Il fondo a monte (part. __________), contraddistinto da un vasto pendio prativo, appartiene alla zona per residenze primarie (RP). Quello più a valle, su cui insiste un complesso di edifici, è inserito in zona nucleo di villaggio (NV).
B. a. Con domanda di
costruzione del 30 maggio 2012, i predetti hanno chiesto al Municipio il
permesso per ristrutturare e ampliare il complesso al fine di ricavare uno
stabile di tre appartamenti. A monte della palazzina residenziale, il progetto
prevedeva di realizzare un terrapieno con sei posteggi scoperti (delimitati da
parapetti), serviti da ovest da una nuova strada privata. Scendendo sul fianco
est, era prevista un'ulteriore sistemazione a terrazzi fruibile dagli
appartamenti, in particolare con un terrapieno sorretto da un muro a "L"
alto tra m 1.30 e 2.70, di cui si dirà meglio più avanti (cfr. infra
consid. 3).
b. Raccolto l'avviso
favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 80213), il
5 ottobre 2012 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia limitatamente
alla ristrutturazione e all'ampliamento dello stabile. L'ha per contro
rifiutata per la realizzazione della strada d'accesso e la formazione dei sei
nuovi posteggi (collegamenti verticali e muri di sostegno compresi), imponendo
il pagamento di un contributo sostitutivo.
c. Quest'ultima decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato il
23 gennaio 2013 e poi da questo Tribunale, che con sentenza del 7 maggio 2014
(n. 52.2013.70) ha respinto un ricorso dei proprietari RI 1.
C. Il 16 ottobre 2014 RI
2e RI 1 hanno inoltrato al Municipio una variante in forma di notifica - non
pubblicata - per modificare la finitura, da pietra naturale ad intonaco, delle
pareti dei muri della scala esterna a nord-ovest.
Raccolto un preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio
(UNP) - che ha riesaminato una condizione di licenza chiedente l'uso della
pietra per i muri esterni -, il 18 febbraio 2015 il Municipio ha avallato la
variante. Ha tuttavia domandato che la medesima finitura fosse attuata anche
per il muro di sostegno e di chiusura della corte creata con la
ristrutturazione sul lato est (spazio fruibile dall'appartamento al secondo
piano).
D. I proprietari hanno successivamente proseguito e ultimato i lavori. Per quanto qui interessa, il terreno sul fianco est dello stabile è stato sistemato con un terrapieno sorretto da un muro in calcestruzzo a "L" meno profondo, ma alto più di 3 m. Sul suo prolungo è stato inoltre eretto un muro a scogliera, che piega verso il fondo sottostante (part. __________), appartenente a CO 1. Sono inoltre state posate diverse cinte e una parte del fondo verso il confine est è stata sistemata a balze (con pali di legno).
E. a. Il 30 giugno 2015, RI
2e RI 1 hanno inoltrato al Municipio una notifica di variante chiedendo il
permesso a posteriori solo per una parte delle predette opere di sistemazione
esterna (muro a scogliera, recinzioni e balze), oltre che per dei lavori di
ristrutturazione al subalterno D.
b. Raccolto un preavviso favorevole dell'UNP, il 21 ottobre 2015 il Municipio
ha rilasciato il permesso richiesto alla condizione che il muro in
calcestruzzo a delimitazione della corte e di sostegno del terreno retrostante
l'immobile eseguito in calcestruzzo armato sia rivestito in pietra o
intonacato al naturale.
c. Adito dall'opponente CO 1, il 6 aprile 2016 il Governo ha tuttavia annullato
tale decisione. Ha essenzialmente ritenuto che la domanda fosse carente e non
permettesse di comprendere l'estensione di tutte le opere effettivamente
eseguite. Ha pure considerato inammissibile la condizione riferita al muro in
calcestruzzo, siccome non incluso nella notifica.
F. a. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, richiamato il predetto giudizio governativo, il 31 gennaio 2017 il Municipio ha ordinato a RI 2RI 1 di presentare una domanda di costruzione a posteriori per la sistemazione esterna realizzata sul fondo (disp. n. 1), comprensiva del predetto muro di recente intonacatura che non era stato indicato nei piani della domanda di costruzione originale (disp. n. 2).
b. Contro quest'ultimo punto, i destinatari dell'ordine sono insorti davanti al
Governo, chiedendone l'annullamento (ricorso a).
G. a. Nel frattempo, nel
marzo 2017 i proprietari RI 1 hanno presentato una nuova domanda di costruzione,
con cui si sono limitati a richiedere il permesso a posteriori per le medesime opere
della precedente notifica (muro a scogliera, recinzioni e balze), indicando le
altre - e in particolare il muro in calcestruzzo alto più di 3 m con il
terrapieno retrostante - come già approvate con la licenza edilizia del 2012.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro nuovamente suscitato
l'opposizione del vicino CO 1.
c. Fatto proprio l'avviso dipartimentale (n. 100796), il 17 maggio 2017 il
Municipio ha rilasciato il permesso, subordinandolo tra l'altro alla condizione
(dettata dall'UNP) di rivestire in pietra i muri in cemento e respingendo l'opposizione.
d. Quest'ultima risoluzione è stata impugnata davanti al Governo sia CO 1
(ricorso b), che dai proprietari RI 1 (limitatamente alla predetta condizione;
ricorso c).
H. Con un unico giudizio del 7 marzo 2018, l'Esecutivo cantonale ha evaso i tre gravami di cui si è detto. In particolare ha:
1. respinto l'impugnativa (a) di RI 2 e RI 1, confermando l'ordine di presentare la domanda di costruzione a posteriori (riguardante anche il muro in calcestruzzo intonacato);
2. accolto ai sensi dei considerandi quello (b) di CO 1 contro la licenza edilizia del 17 maggio 2017, che ha annullato rinviando gli atti al Municipio affinché - richiesti i piani e le informazioni mancanti (segnatamente le sezioni trasversali e il profilo longitudinale anche del citato muro con il terrapieno retrostante), raccolto un nuovo avviso cantonale e sentito l'opponente - si pronunciasse nuovamente sulla domanda, esaminando gli aspetti di sua competenza;
3. stralciato da ruoli, in quanto privo d'oggetto, il ricorso (c) dei proprietari contro la condizione della predetta licenza edilizia.
Il Governo ha (1)
anzitutto tutelato il contestato ordine di presentare una domanda in sanatoria,
a cui i ricorrenti non avevano dato seguito, visto che non tutte le opere
realizzate erano oggetto della loro domanda del marzo 2017, e in particolare il
muro in calcestruzzo con il retrostante terrapieno (sommariamente indicato in
verde come già approvato). Sebbene il progetto originale indicasse
approssimativamente simili opere, il Governo ha in sostanza considerato che le
stesse non erano state autorizzate con la licenza edilizia del 5 ottobre 2012
(ritenendo in tale contesto irrilevante il successivo scritto del Municipio del
18 febbraio 2015). Anche se le avesse approvate, ha aggiunto, non si potrebbe
affermare che il permesso copra le opere eseguite.
(2) Dopo aver ribadito le lacune della domanda di costruzione del 2017 (che
avrebbe dovuto contemplare anche il predetto muro con la relativa sistemazione
del terreno), il Governo ha in ogni caso rilevato che il Municipio non aveva
esaminato la conformità degli interventi con le norme d'attuazione del piano
regolatore (e in particolare con gli art. 7 e 32 cifra 4 NAPR): ha quindi
escluso di poter confermare il permesso a posteriori del 17 maggio 2017,
rinviando gli atti al Municipio come sopra indicato.
Infine (3), alla luce di tale esito, ha ritenuto privo d'oggetto il gravame dei
proprietari contro la condizione della licenza annullata; ha però tenuto conto,
a livello di ripartizione degli oneri processuali, del suo presumibile esito (e
meglio che il ricorso sarebbe verosimilmente stato accolto, visto che la
clausola si riferiva a un'opera non oggetto della domanda di costruzione).
I. RI 2e RI 1 impugnano ora tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e così riformato:
- il ricorso (a) è accolto e il punto n. 2 del dispositivo della decisione del 31 gennaio 2017 del Municipio è annullato;
- il ricorso (b) è parzialmente accolto e gli atti sono rinviati al Municipio per completamento della domanda e nuova pronuncia ai sensi dei considerandi (con l'esclusione del muro oggetto del punto n. 2 della decisione 31 gennaio 2017).
Postulano inoltre la
riforma del giudizio su tasse e ripetibili e, preliminarmente, la concessione
dell'effetto sospensivo.
Ripercorsi i fatti, i ricorrenti contestano in sostanza nuovamente che il muro
in calcestruzzo con il terrapieno retrostante non sia stato approvato nel 2012
insieme alla ristrutturazione con l'ampliamento del complesso residenziale. Il
diniego del permesso, affermano, si sarebbe riferito solo alle opere a monte,
connesse con la strada e i posteggi. Non anche a quelle sul fianco est. Lo
confermerebbe pure lo scritto del 18 febbraio 2015 (con cui il Municipio
avrebbe chiesto loro di intonacare tale muro), a cui si sarebbero attenuti.
Negano pertanto che occorra un permesso in sanatoria per tale manufatto. Da cui
le loro domande di giudizio, che implicherebbero anche una correzione degli oneri
processuali, in funzione del diverso esito dei ricorsi.
J. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione e il Municipio si riconferma nelle
rispettive posizioni, mentre CO 1 chiede che il ricorso sia respinto, con
argomenti di cui si dirà per quanto occorre in appresso.
K. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi di cui si riferirà, se del caso, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
la legittimazione attiva degli insorgenti, personalmente e direttamente toccati
dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 e 45 LE; art. 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta
nondimeno da verificare se il ricorso sia ricevibile avuto riguardo alla natura
della decisione.
1.2. Come visto, la presente lite ha per oggetto (1) la conferma del Governo
dell'ordine di presentare una nuova domanda di costruzione a posteriori per la
sistemazione esterna con il muro in calcestruzzo e (2) la pronuncia con cui ha
annullato la licenza edilizia in sanatoria, rinviando gli atti al Municipio per
nuova decisione, così come indicato in narrativa. Entrambe le determinazioni,
come si dirà in appresso, sono di natura incidentale.
2. Ordine di
presentare una domanda di costruzione
2.1. L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una
decisione amministrativa, incoercibile, mediante la quale l'autorità, accertato
che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso,
sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua
conformità col diritto materiale concretamente applicabile. Anche nei casi
dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio
della licenza edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di
una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una
domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di
una determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid.
1.2.2; RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018
consid. 2.1, 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento
in questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. STA 52.2017.469
citata consid. 2.1 e rinvii).
2.2. Anche se non mette
fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata
in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di
presentare una domanda in sanatoria era considerato alla stregua di un
provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende
l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera
edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia recentemente
rivista dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre
2020 consid. 3 e 5, pubblicata in RtiD I-2021 n. 12), il quale, pronunciandosi
su un'ingiunzione di presentare una domanda di costruzione a posteriori per la
trasformazione di un piano cantina in appartamento - richiamata anche la
giurisprudenza del Tribunale federale in materia - ha rilevato come tale ordine
non risolvesse definitivamente la questione a sapere se fossero o meno realizzati
gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente
se quest'ultimo potesse o meno essere approvato (cfr. STF 1C_516/2019 del 22
ottobre 2019 consid. 4 e 5.3, 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3). Ha
inoltre ricordato che - diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia
legge di procedura per le cause amministrative - in base alla LPAmm non sono
ora più considerate finali, ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno
o più punti litigiosi, ma non su tutti (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1.3; STA
52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2,
52.2014.238 del 25 giugno 2015). Richiamato pure l'interesse ad una
congruente interpretazione del diritto processuale
federale e cantonale - e risolvendo un
quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -
questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a
quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato
quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma
implica unicamente l'esigenza di dare avvio ad una procedura formale che, con
la collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli
aspetti di legittimità materiale degli interventi (cfr. STF 1C_516/2019 citata
consid. 4, 1C_294/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2, 1C_354/2011 citata
consid. 1.4.3; STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5). Un tale provvedimento è
quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv.
2 LPAmm (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5).
2.3. Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o
incidentali possono essere impugnate soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
L'esistenza
di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a
LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla
natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia
un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento
della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma
non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno
svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura
(cfr. STA 52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1, 52.2014.238
del 25 giugno 2015 e rimandi). L'art.
66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando
in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il
procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede
inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di
evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.591
citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2, 52.2014.238 citata e rimandi).
2.4. In concreto, come visto, il Governo ha confermato l'ordine rivolto ai
ricorrenti di presentare una domanda di costruzione anche per il muro in
calcestruzzo con il terrapieno retrostante che essi hanno realizzato sul fianco
est del pendio.
Ora se da un lato è certo che tale pronuncia - alla luce della giurisprudenza
sopraesposta (consid. 2.2) - costituisce una decisione di natura incidentale
(che non conclude la procedura edilizia, ma l'avvia), dall'altro ci si potrebbe
chiedere se, nella fattispecie, non sia data almeno una delle condizioni di cui
all'art. 66 cpv. 2 LPAmm, segnatamente quella di cui alla lett. b. Se questo
Tribunale, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, ritenesse in
particolare che il controverso muro in calcestruzzo con la relativa
sistemazione del terreno sia già stata autorizzata (come pretendono i
ricorrenti), ciò permetterebbe in effetti di porre fine almeno a parte della lite,
evitando l'avvio di un'ulteriore procedura suscettibile di complicare e procrastinare
inutilmente la vertenza. La
questione può rimanere aperta dato che, su questo punto, il ricorso va comunque
respinto.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, il
progetto edilizio del 2012 prevedeva di realizzare - a monte dell'edificio
- un terrazzamento (633.00 m/slm) con sei posteggi scoperti (delimitati
da parapetti), serviti a ovest da una nuova strada privata. Scendendo sul
fianco est del pendio, il terreno doveva essere sistemato con un ulteriore
terrapieno (631.60 m/slm), accessibile dall'appartamento al 2° livello e
sorretto da un muro a "L" lungo ca. 9 m. Secondo i piani, fatto salvo
un primo tratto (alto fino a m 2.70), tale muro avrebbe dovuto innalzarsi per ca.
m 1.30 (+ il parapetto di 1 m), arretrando leggermente da un muro esistente
(alto ca. m 1.40) che conteneva il pendio (cfr. viste sud-est e sud-ovest;
piano situazione e piante 1P e 2P). Ai suoi piedi, era indicato un altro
terrapieno (628.90 m/slm), che oltre il muro sottostante di chiusura di
una terrazza-corte (cfr. pianta PT), degradava in corrispondenza del fabbricato
sub D e il fondo part. __________.
SCHEMA (VISTA SUD-EST 2012)
SCHEMA (PIANO SITUAZIONE / PIANTE 1P - 2P 2012) N
Contrariamente a quanto affermato dal Governo, occorre ritenere che tale
sistemazione esterna - deducibile in modo sufficientemente chiaro dai piani del
2012 - è stata avallata con la licenza edilizia del 5 ottobre 2012. È ben vero
che tale decisione menzionava unicamente la ristrutturazione con l'ampliamento
dell'edificio. Non si può tuttavia ignorare che il contemporaneo diniego del
permesso si riferiva espressamente solo alla strada d'accesso e ai sei nuovi
posteggi, con i relativi collegamenti verticali e muri di sostegno (cfr.
dispositivo n. 1 e 2). Non anche a tutte le opere di sistemazione e degli spazi
esterni laterali, direttamente connessi all'edificio e indipendenti dai
parcheggi e dall'opera viaria a monte. Lo si deduce anzitutto dai piani
prodotti dal Municipio, sui quali è stata apposta l'etichetta che si limita a
indicare che non è approvata l'esecuzione dell'accesso veicolare e dei
relativi posteggi privati. Lo conferma anche, indirettamente, il giudizio del
7 maggio 2014 di questo Tribunale (STA 52.2013.70 citata), che aveva tra
l'altro escluso che il diniego includesse le opere esterne a nord-ovest (scala
d'accesso agli appartamenti e relativi collegamenti con la zona retrostante l'immobile)
- considerati parte integrante del progetto approvato - confermando invece il
rifiuto di approvare le opere di sistemazione a monte dell'edificio
(terrapieno, muri di sostegno, parapetti e scala d'accesso al posteggio),
giacché si trattava di interventi strettamente collegati - da un punto di
vista funzionale e costruttivo - alla realizzazione della strada e dei posteggi
(cfr. consid. 4.3).
Ne discende che i ricorrenti
potevano in buona fede ritenere approvati i predetti interventi di sistemazione
del terreno (incluso il muro a "L") previsti sul lato est, connessi
allo stabile e svincolati dagli stalli e dalla strada rifiutati. Tanto più che
di tali opere davano pure atto i piani approvati che essi hanno ancora
prodotto al Municipio nell'estate del 2013 per sbloccare i lavori
temporaneamente sospesi (cfr. scritto del 13 agosto 2013 dell'arch. __________
e piani allegati; cfr. pure decisione municipale del 28 agosto 2013 di revoca
del blocco lavori). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, irrilevante è
invece il fatto che il Municipio non avesse riportato nella licenza edilizia
del 2012 tutte le condizioni dell'avviso cantonale (riferite segnatamente alle
finiture dei muri esterni e dei parapetti), visto che quest'ultimo ne è stato
comunque dichiarato parte integrante.
3.2. Sennonché i ricorrenti non si sono attenuti ai piani originali approvati.
Dagli atti emerge in particolare che essi hanno innalzato il muro in
calcestruzzo a "L" che sostiene il terrapieno fino a quasi m 3.10
(oltre il parapetto), sbancando apparentemente il pendio sottostante e
demolendo il citato muro esistente (cfr. piano allegato alla domanda a
posteriori del 2015, in cui ai suoi piedi è indicata una quota di m 628.58 m/slm).
Muro sul prolungo del quale essi hanno poi eretto il manufatto a scogliera, che
piega verso il fondo del vicino CO 1.
In queste circostanze non è quindi possibile affermare che la sistemazione
eseguita sia già stata approvata con la licenza edilizia del 2012, come
pretendono gli insorgenti. Al contrario, v'è segnatamente da ritenere che anche
il contestato muro in calcestruzzo - così come concretamente realizzato - sia
tuttora sprovvisto di un permesso che l'autorizzi. Nulla muta al riguardo lo
scritto del 18 febbraio 2015 con cui il Municipio - nell'ambito della notifica
relativa al rivestimento con intonaco naturale del corpo scale a nord-ovest -
aveva domandato che la medesima finitura fosse attuata anche per il
muro di sostegno e di chiusura della corte creata con la ristrutturazione sul
lato est (spazio fruibile dall'appartamento al secondo piano). Al di là
dell'ambiguità di tale richiesta (che non è chiaro se si riferisca al muro che
sostiene il terrapieno accessibile dal 2° livello o a quello sottostante che
chiude la terrazza-corte, cfr. pianta PT e sezione C-C del 2012), in tale
indicazione non è in ogni caso ravvisabile un'autorizzazione a posteriori per
la sopraelevazione del muro in calcestruzzo e la relativa sistemazione del
terreno che i ricorrenti hanno attuato scostandosi dal permesso ricevuto.
3.3. Fermo quanto precede, e considerato che la procedura in sanatoria avviata
nel marzo 2017 è stata espressamente circoscritta al muro a scogliera, alle
recinzioni e alle balze formate su parte del fondo (cfr. piani) - come già
sottolineato dagli stessi ricorrenti (cfr. ad es. replica del 19 settembre 2017
al Governo) - non può che essere tutelato l'ordine di presentare una domanda di
costruzione a posteriori anche per il suddetto muro con la relativa
sistemazione del terreno. Va da sé che tale domanda (complementare) - che dovrà
evidentemente raffigurare compiutamente l'estensione delle opere in questione
(mediante piante, sezioni da cui si possa dedurre l'altezza e il livello del
terreno naturale, ecc.) - andrà trattata ed evasa congiuntamente con quella già
presentata, su cui il Municipio è chiamato a pronunciarsi nuovamente a seguito
del giudizio di rinvio del Governo (cfr. infra consid. 4). Va infine
puntualizzato che in tale ambito il Municipio potrà evidentemente verificare se
non vi siano altre opere - quali ad es. il lungo muro alto almeno m 1.50
presente più a monte (che la sezione A-A del marzo 2017 indica quale muro in
sasso completamento e sistemazione situazione esistente [quota 633.11
m/slm], ma che apparentemente non figurava nei piani del 2012, cfr. piano
situazione) o il muro e le scale eretti in corrispondenza del subalterno D
(indicati in verde nel pianta del marzo 2017) - che debbano parimenti essere
integrate nella procedura edilizia in sanatoria.
Stante quanto precede, su questo punto il ricorso risulta quindi infondato e
dev'essere pertanto respinto.
4. Licenza edilizia del 17 maggio 2017
4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia
la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una
decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V 141
consid. 1.1); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione
di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid.
4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono
retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare
ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2;
135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a
questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante
STA 52.2020.591 citata, 52.2018.206 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1 e
riferimenti).
4.2. In concreto, il dispositivo della risoluzione impugnata che ha annullato
la licenza edilizia del 17 maggio 2017 rinviando gli atti al Municipio affinché
si pronunci di nuovo sulla domanda di costruzione del marzo 2017 (dopo aver
raccolto i piani e le informazioni mancanti anche per il citato muro con il
terrapieno retrostante ed aver esaminato la conformità delle opere con le NAPR),
costituisce un giudizio incidentale, che non pone fine alla lite, né dà
istruzioni vincolanti sull'esito della procedura, che resta aperto. Potrebbe
quindi essere impugnato solo alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm
(cfr. supra consid. 2.3). I ricorrenti non chiedono invero l'annullamento
di tale giudizio, ma solo che sia riformato nel senso di escludere il
controverso muro (sempre perché a loro dire già autorizzato).
Da questo profilo il giudizio non fonda tuttavia alcun pregiudizio irreparabile
(art. 66 cpv. 2 lett. LPAmm); nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Inoltre - a
seguito di quanto appena considerato per l'ordine di presentare la domanda di
costruzione (consid. 3) - è da escludere che questo Tribunale potrebbe rendere
ora una decisione finale, che permetta in particolare di evitare una procedura
defatigatoria o dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). E ciò ove solo si
consideri che gli accertamenti chiesti dal Governo appaiono a ben vedere
superflui, poiché - come indicato dallo stesso Esecutivo cantonale - non tanto
oggetto della domanda del marzo 2017, ma piuttosto di quella (complementare)
che i ricorrenti devono ancora inoltrare (supra consid. 3.3). Domanda,
quest'ultima, che come detto il Municipio dovrà comunque trattare ed evadere
congiuntamente alla prima, esaminando la conformità con il diritto materiale
applicabile di tutte le opere realizzate sul pendio a est (cfr. supra
consid. 3.3).
Su questo punto, il ricorso non può pertanto che essere dichiarato
irricevibile.
5. A fronte di
quanto precede, e considerato che il giudizio impugnato non può essere
riformato a loro favore, cade di riflesso nel vuoto anche la loro domanda di
rivedere la ripartizione degli oneri processuali.
6. 6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso è respinto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei ricorrenti, soccombenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a rifondere
al vicino resistente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico. Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere