Incarto n.
52.2018.19

 

Lugano

20 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2017 di

 

 

 

RI 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 dicembre 2017 (n. 5703) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 agosto 2017 della Polizia Cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, con cui gli è stata negata l'autorizzazione cantonale per l'esercizio di attività private di investigazione e di sorveglianza presso la __________ di __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Con istanza del 22 maggio 2017 la __________, ____, ha chiesto alla Polizia cantonale il rilascio dell'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione di RI 1 in qualità di agente di sicurezza.

 

B.   Dopo accertamenti, con decisione del 25 agosto 2017 la Polizia cantonale ha respinto la domanda ritenendo che RI 1 non offrisse sufficienti garanzie per un corretto esercizio di questa delicata attività. Il diniego è stato in particolare motivato dal fatto che quest'ultimo aveva a suo carico un precedente per rapina e un divieto di accedere a manifestazioni sportive in Italia; inoltre nei suoi confronti era ancora aperto un procedimento penale per i reati di truffa, falsità in documenti e contravvenzione alla legge sull'assicurazione infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20). Infine l'interessato era stato in cura presso una psichiatra dal 2011 al 2015, periodo durante il quale aveva dovuto assumere anche psicofarmaci.

 

 

C.   Con giudizio del 13 dicembre 2017 (n. 5703) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la suddetta decisione. Il Governo cantonale ha considerato che i vari elementi evidenziati dall'autorità di prime cure fossero sufficienti a farlo apparire inidoneo all'esercizio della professione di agente di sicurezza.

 

 

D.   Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Contesta la valutazione operata dalle precedenti autorità e sostiene che la decisione impugnata sia lesiva del principio della proporzionalità e della parità di trattamento. Rimprovera alla Polizia cantonale di avere trasmesso al suo datore di lavoro dati personali, ciò che avrebbe provocato il suo licenziamento, e di avere nell'occasione abusato della sua autorità.


E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
A identica conclusione perviene il Dipartimento delle istituzioni con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

F.    In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23 cpv. 2 della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 (Lapis; RL 550.400). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), e la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 Lapis, chiunque intende esercitare una delle attività che, in base all'art. 1 Lapis, ricadono nel campo di applicazione di questa legge deve chiedere al Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un'autorizzazione.
L'art. 5 cpv. 1 Lapis prevede che la stessa è concessa se il richiedente è cittadino svizzero o di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio o dell'Unione europea, maggiorenne e in possesso dei diritti civili (lett. a), possiede il proprio domicilio politico o dispone almeno di un domicilio di affari nel Cantone (lett. b), è una persona di buona condotta (lett. c), possiede un'adeguata formazione (lett. d), dispone del permesso di soggiorno che lo autorizzi all'esercizio di un'attività lucrativa se straniero (lett. e), ha stipulato presso una compagnia svizzera un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento (lett. f).
L'art. 8 Lapis precisa che l'autorizzazione è rifiutata a chi non adempie le condizioni previste dalla legge (cpv. 1). In particolare, precisa il cpv. 2, essa è in ogni caso rifiutata a chi, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto al casellario giudiziale fintanto che l'iscrizione non sia cancellata (lett. a); dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi (lett. b); è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale (lett. c); è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di ca-renza beni (lett. d); per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività (lett. e).

2.2. Competente per il rilascio dell'autorizzazione è il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale (art. 1 cpv. 1 del regolamento della Lapis del 17 dicembre 1976; RLAPIS; RL 550.410).

 

 

3.    3.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente critica le valutazioni effettuate dalla Polizia cantonale e la conclusione a cui questa è giunta. A suo dire la condanna per rapina, ormai cancellata dal casellario giudiziale, il divieto di accesso a manifestazioni sportive in Italia, a cui non avrebbe fatto seguito alcuna sanzione penale, e il procedimento penale pendente, per il quale all'epoca non era stata emessa nessuna condanna, sono elementi che l'autorità non poteva tenere in considerazione ai fini della decisione che era chiamata ad adottare. Sostiene poi che la Polizia cantonale abbia ecceduto nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento ritenendolo non idoneo dal punto di vista psicologico, allorquando l'Ufficio assicurazione invalidità lo aveva giudicato completamente abile al lavoro sotto questo profilo. Lamenta altresì la violazione del principio della parità di trattamento e della proporzionalità sostenendo che ad altre persone, tra cui il correo nella rapina da lui commessa nel 2006, sia stata concessa, quantomeno per un periodo limitato, un'autorizzazione per poter esercitare l'attività di agente di sicurezza.

 

3.2. Giova anzitutto premettere che, considerati gli evidenti interessi pubblici in gioco, le delicate funzioni svolte nell'ambito del particolare settore d'attività che la Lapis si prefigge di regolare giustificano la scelta del legislatore di esigere da chi intende operare in questo settore l'adempimento di accresciuti requisiti di integrità morale e, di riflesso, di legittimare un regime autorizzativo che pone condizioni piuttosto severe e restrittive (STA 52.2013.27 del 7 settembre 2013 consid. 4.3). In questo senso l'art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis sancisce tra le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività private di investigazione e di sorveglianza quella della buona condotta. L'art. 8 cpv. 2 Lapis, che concretizza tale requisito, nonostante una formulazione meno aperta e nonostante le varie modifiche legislative intervenute negli anni - e in particolare l'allineamento della Lapis ai principi della legge sulle armi del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54; BU 2016/035) - ha comunque mantenuto anche una formulazione generale, ora alla lett. e del citato disposto, con la quale si è voluto confermare il margine di apprezzamento dell'autorità nei casi in cui la condotta del richiedente sia dubbia. In tal modo si è voluto infatti assicurare che, ad esempio, alle persone con precedenti penali che, pur non ricadendo sotto l'art. 8 cpv. 2 lett. a Lapis, con il loro comportamento non forniscono comunque sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle attività disciplinate da questa legge possa essere rifiutata l'autorizzazione in parola (cfr. rapporto n. 7085R del 6 aprile 2016 della Commissione della legislazione sul messaggio del 14 aprile 2015 concernente la modifica della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 e sul complemento del 13 gennaio 2016 concernente l'aggiornamento dell'art. 8 cpv. 2, in: RVGC 2016/2017, vol. 2, pag. 708 e 709).

3.3. Per tornare al caso di specie, non si può condividere la tesi del ricorrente laddove sostiene che l'autorità di prime cure non doveva tenere in considerazione i suoi burrascosi trascorsi di vita e l'esistenza di un ulteriore procedimento penale a suo carico. Si tratta in effetti di circostanze di indubbia rilevanza ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. e Lapis, il quale appunto impone di considerare la situazione del richiedente in maniera più ampia e di stabilire se vi siano elementi che, concretamente, permettono di dubitare della sua idoneità. Ora, benché ormai eliminata dal casellario giudiziale, la condanna inflitta all'insorgente nel 2008 si riferisce ad un reato estremamente grave, qualificato come un crimine ai sensi dell'art. 10 CP, che, oltre a comportare una lesione del patrimonio della vittima, denota un carattere violento dell'autore. Il fatto che egli abbia ampiamente collaborato con le autorità di perseguimento penale e che abbia superato con successo il periodo di sospensione condizionale della pena, non permette ancora di ignorare che RI 1, in un momento di difficoltà personale, abbia cercato di risolvere i propri problemi optando per una soluzione particolarmente riprovevole.
A ciò si deve aggiungere anche il fatto che egli è stato oggetto di un DASPO (acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) della durata di tre anni, misura di prevenzione prevista dalla legge italiana al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, che vieta al soggetto ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica di accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. RI 1 si era in effetti reso protagonista nel 2010 di disordini in occasione di una partita di calcio svoltasi a __________, circostanza, questa, che nel presente ambito non depone certo a suo favore. Anche l'apertura di un ulteriore procedimento penale, benché ancora in corso al momento dell'inoltre dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, è una circostanza che giustamente la Polizia cantonale ha tenuto in considerazione. Indipendentemente dall'esito, questo indica che il richiedente aveva nuovamente interessato le autorità di perseguimento penale per dei reati di una certa importanza. Già per questi motivi le valutazioni operate dalla Polizia cantonale, del tutto pertinenti, reggono all'esame del Tribunale, rientrando pienamente nel margine di apprezzamento che la legge le riserva in questo settore.
Può a questo punto restare aperto il quesito di sapere se all'accoglimento dell'impugnativa osterebbe anche il fatto che il ricorrente dal settembre 2010 ha sofferto di sindrome da disadattamento a reazione mista ansioso-depressiva, con ripercussioni sulla capacità lavorativa sino a inizio luglio 2011 (cfr. rapporto finale SMR con esame del 26 settembre 2011), ritenuto comunque che, secondo la perizia pluridisciplinare 8 marzo 2016 allestita dal Servizio di accertamento medico dell'Ente ospedaliero cantonale, questa problematica sembrerebbe essere stata risolta.

Non giova infine all'insorgente appellarsi al principio della parità di trattamento e della proporzionalità. Il riferimento ad altri casi analoghi al suo, in cui sarebbe stata rilasciata l'autorizzazione litigiosa, è del tutto inconferente. Innanzitutto occorre considerare che ogni singola fattispecie va valutata in base alle peculiarità che la contraddistinguono. Ma quand'anche fossero state rilasciate delle autorizzazioni a persone che, come il ricorrente, non offrono sufficienti garanzie di idoneità, visti i preminenti interessi pubblici in gioco, questo non permetterebbe ancora a quest'ultimo di invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità (cfr. ad esempio STA 52.2018.558 del 7 marzo 2019 consid. 7.1, 52.2017.625 del 30 ottobre 2018 consid. 3, 52.2015.81 del 18 maggio 2016 consid. 6).
Ne consegue pertanto che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, è senz'altro a giusto titolo che la Polizia cantonale, dapprima, e il Governo cantonale, in seguito, hanno ritenuto che RI 1 non adempie le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta, anche solo per un periodo di tempo limitato.

 

4.    Esulano invece dall'oggetto della presente vertenza le altre censure sollevate dall'insorgente secondo il quale la Polizia cantonale avrebbe disatteso la legge sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1) e sarebbe incorsa in un abuso d'autorità.
Per quanto attiene alla pretesa trasmissione illecita di dati all'ex datore di lavoro del ricorrente, premesso che la LPD è inapplicabile in specie (cfr. art. 2 cpv. 1 LPD), si deve considerare che in ogni caso eventuali violazioni in materia andavano semmai fatte valere secondo la procedura prevista dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100) e/o, in caso di pretese risarcitorie, secondo le norme del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). Se poi RI 1 intendeva sporgere denuncia nei confronti della Polizia cantonale per il reato di abuso d'autorità, giusta l'art. 312 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), allora doveva rivolgersi all'autorità di perseguimento penale (art. 12 e segg. del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007; CPP; RS 312.0).

 

5.    5.1. Visto quanto precede, il ricorso, manifestamente infondato, va dunque respinto con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella da essa tutelata.

5.2. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria, comprensiva della designazione di un patrocinatore d’ufficio pagato dallo Stato, deve pure essere respinta. A questo proposito si deve infatti considerare che il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300) e che la lite non poneva delle questioni giuridiche di una complessità tale da rendere necessaria la designazione a favore dell’insorgente di un legale, capace di assisterlo a questo stadio della lite. Prova ne è che RI 1 ha dimostrato attraverso i suoi allegati di causa di essere perfettamente in grado di condurre da solo la propria causa davanti a questo Tribunale (art. 7 LAG).

5.3. La tassa di giustizia è quindi posta a carico del ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.


2.    La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

 

3.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera