Incarto n.
52.2018.208

 

Lugano

8 agosto 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2018 della

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 aprile 2018 della Rettoria di CO 2, che in esito al concorso per la delibera delle opere da capomastro per il risanamento del tetto in piode della Chiesa di __________ ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.    Il 9 febbraio 2018 la Rettoria di CO 2 (CO 2) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore per il risanamento del tetto in piode della Chiesa di __________ (FU n. __________ pag. __________).

Il bando (numero 5) preannunciava che i lavori sarebbero stati attribuiti al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

 

-        economicità-prezzo                  45%

-        referenze per lavori analoghi     27%

-        attendibilità dei prezzi               20%

-        formazione di apprendisti            5%

-        perfezionamento professionale    3%

 

Relativamente all'assegnazione della nota sul criterio referenze per lavori analoghi il capitolato prevedeva quanto segue (pos. 224.500/510):


Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

risanamento o rifacimento di tetti in piode di edifici storici o beni culturali tutelati a livello cantonale o locale.

Lavori eseguiti negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2018, compreso lavori in corso per un importo delle opere maggiore o uguale a CHF 80'000.00 IVA esclusa.

Per lavori iniziati prima del 2008 o lavori in corso fa stato l'importo fatturato negli anni 2009-2018.

 

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

 

Nota 6 (massima)

Per la realizzazione di 5 o più lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 10 anni.

Nota 5

Per la realizzazione di 4 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 10 anni.

Nota 4 (sufficiente)

Per la realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 10 anni.

Nota 3

Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 10 anni.

Nota 2

Per la realizzazione di 1 lavoro analogo eseguito dall'imprenditore negli ultimi 10 anni.

 

Nel caso in cui l'impresa non possedesse alcuna referenza valida, la stessa impresa non sarà presa in considerazione per l'aggiudicazione (pos. 233, criteri di idoneità).

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale (%).
L'impresa esecutrice autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.

Distinta referenze per lavori analoghi, compilare allegato no. 1 (come indicato alla posizione 252.120).

Il bando (numero 13) informava circa la possibilità di interporre ricorso contro gli atti di gara dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione.
Nessuno li ha tuttavia impugnati.

 

 

B.  a. Nel termine stabilito sono pervenute al committente sette offerte, tra cui quella della CO 1 di __________ (CO 1), per fr. 194'110.10, e quella della RI 1 di __________ (RI 1), per fr. 207'628.51.

b. Dopo l'apertura delle offerte, il consulente del committente, lo studio __________, ha chiesto ai concorrenti di precisare il numero di mappale relativo alle referenze addotte con le rispettive offerte, segnalando nel contempo che "(…) Vi ricordo che le referenze per essere valide devono rispettare i criteri del CPN 102, pos 224.500, ed in particolare devono essere elencate nell'inventario dei beni culturali tutelati a livello cantonale o locale" (cfr. messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2018 di __________ ai concorrenti, agli atti).

 

                                  c. Dopo aver escluso l'offerta della __________ perché "non ha presentato nessuna referenza valida" e corretto l'importo di quella della RI 1, il consulente del committente ha ponderato le 6 offerte rimaste in gara sulla base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti, allestendo la graduatoria, che per quanto qui interessa si presenta come segue:

 

 

CO 1

RI 1

 

Nota

Punti

Nota

Punti

Economicità-prezzo

6.000

2.700

5.261

2.367

Referenze

5.000

1.350

5.000

1.350

Attendibilità

3.791

0.758

5.291

1.058

Apprendisti

5.750

0.288

5.500

0.275

Perfezionamento

5.250

0.158

6.000

0.180

Nota finale

 

5.254

 

5.230

Graduatoria finale

1

2

 

 

Preso atto dell'esito della valutazione, il 17 aprile 2018 la Rettoria ha deciso di aggiudicare la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.254 punti.

 

 

C.  Avverso la predetta decisione la RI 1, seconda in graduatoria con 5.230 punti, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Esposti i fatti, la ricorrente ha contestato la valutazione del committente in punto al criterio di aggiudicazione referenze per lavori analoghi, ritenendola errata laddove ha considerato valide solo 4 delle 7 addotte. Ha annotato che se da un lato è vero che per essere riconosciuti come referenze i lavori avrebbero dovuto riguardare edifici storici o beni culturali tutelati, dall'altro è altrettanto vero che in nessun punto del capitolato è stato specificato che tali opere avrebbero dovuto essere "inserite nell'inventario dei beni culturali tutelati a livello cantonale o locale consultabile sul sito: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario-dei-beni-culturali/consultazione/", come sostenuto invece dal consulente del committente nel suo rapporto di valutazione, fatto suo dall'ente banditore (cfr. Calcolo nota ai criteri d'aggiudicazione allegato al rapporto tecnico/economico e proposta di delibera, pag. 1). Escluse a ragione le opere "Restauro torba privata" e "Recupero edifici Alpe __________", edifici (storici) effettivamente senza tutela, a mente della RI 1 la committenza avrebbe dovuto considerare valida quella concernente le Stalle __________. Queste ultime, situate ai mapp. __________ di __________ "sono specificamente menzionate nelle norme di attuazione del piano regolatore di __________, sotto la voce 'Art. 10: Beni culturali' e vengono protette in modo categorico con la disposizione 'Le costruzioni agricole di __________ sono da conservare allo stato attuale'". Ciò che le rende in maniera indiscutibile dei "beni culturali tutelati a livello locale", indipendentemente dalla loro iscrizione all'inventario cantonale. Donde la necessità di rivalutare il punteggio attribuitole per il criterio in parola. La correzione da apportare (riconoscimento di 5 referenze valide, per le quali percepirebbe la nota 6 e quindi 1.62 punti) - ha concluso l'insorgente - è tale da sovvertire la graduatoria, permettendole, con i suoi 5.5 punti finali, di scavalcare la rivale.

D.  a. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il committente, il quale ha difeso il proprio operato per rapporto all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, sottolineando di aver correttamente considerato ai fini della valutazione delle referenze per lavori analoghi "unicamente i lavori eseguiti sugli edifici elencati nell'inventario cantonale dei beni culturali"; inventario che, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto ed è dunque esaustivo. Detta scelta - ha precisato la Rettoria - è giustificata già solo dal fatto che la chiesa di __________, oggetto dell'appalto, "è particolarmente pregiata e ricca di opere meritevoli di tutela, ed è a sua volta inserita nell'inventario cantonale dei beni culturali allestito dall'Ufficio dei beni culturali (UBC) del Cantone Ticino", e che quindi i lavori analoghi "possono riguardare unicamente quelle opere che pure figurano in detto inventario". L'ente banditore ha affermato come sia estremamente importante far capo a tale strumento "se si considera oltretutto che per l'opera è prevista l'erogazione di un contributo cantonale e che l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla vigilanza dell'Ufficio dei beni culturali e deve tenere conto dei rigidi vincoli posti dalla Legge sulla protezione dei beni culturali e dal relativo Regolamento". D'altra parte, ha precisato ancora la Rettoria, la referenza Stalle __________ non avrebbe potuto essere accettata neppure se si fosse fatto riferimento alle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________, come preteso dalla ricorrente. L'art. 10 NAPR, avente quale marginale beni culturali, non fa infatti riferimento ad alcuna tutela o protezione specifica, ma si limita a rilevare che "le costruzioni agricole di __________ sono da conservare allo stato attuale". Quand'anche si volesse considerare valida quest'ultima referenza, ha annotato per finire il committente, altrettanto si dovrebbe fare con quella concernente il Palazzo __________ di __________ addotta dalla deliberataria, tale edificio essendo inserito in un insediamento catalogato nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Ai fini della classifica nulla muterebbe atteso che, in tal caso, entrambe le concorrenti verrebbero premiate con il massimo dei punti.

b. Ad identica conclusione è pervenuta l'aggiudicataria, con motivazioni sostanzialmente analoghe.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.



E.  Delle argomentazioni espresse dalle parti con le successive memorie scritte si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

Considerato,               in diritto

 

1.     1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.


1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.2.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cfr. anche art. 53 cpv. 1 del regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Altri criteri di aggiudicazione sono possibili, purché in relazione con la commessa (cfr. art. 53 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cfr. art. 32 cpv. 1 e 2 LCPubb), ed essere accompagnati dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale (cfr. art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

2.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.2, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.2; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, vol. 16, Zurigo-Basilea-Ginevra 2008, n. 167, pag. 65).

2.3. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 citata consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516). La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

2.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61, pag. 318). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-                 la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-                 una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

-                 una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata consid. 2.2).

Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).


3.  A mente della ricorrente, la valutazione delle referenze operata dal committente sarebbe lesiva del diritto. Richiamandosi al rapporto tecnico/economico del suo consulente, esso avrebbe infatti ritenuto ingiustificatamente valide soltanto quattro delle (sette) referenze da lei addotte, attribuendole la nota 5. L'insorgente sostiene che l'assegnazione dell'errato punteggio si fonda principalmente sul fatto che sono stati riconosciuti quali lavori analoghi "unicamente gli oggetti inseriti nell'inventario cantonale dei beni culturali, gestito dall'ufficio dei beni culturali e consultabile online". A torto l'ente banditore ha scartato la referenza riferita ai lavori eseguiti sulle Stalle __________, trattandosi, queste ultime, di beni culturali tutelati a livello locale secondo le NAPR. Arrivando a un totale di 5 referenze valide, l'insorgente avrebbe quindi dovuto ottenere la nota massima.

3.1. Come esposto in narrativa, il capitolato prevedeva per il criterio di aggiudicazione referenze per lavori analoghi la seguente disposizione (pos. 224.510):

 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

risanamento o rifacimento di tetti in piode di edifici storici o beni culturali tutelati a livello cantonale o locale (…)

 

Ora, da questa prescrizione emerge in modo chiaro che per essere ritenute valevoli, le referenze avrebbero dovuto riguardare solo edifici storici o beni culturali tutelati a livello cantonale o locale. Le regole di gara non richiedevano una loro iscrizione nell'inventario dei beni culturali allestito dall'UBC. Inutilmente la deliberataria e il committente sostengono che la scelta di considerare quali valide referenze unicamente i lavori effettuati su beni catalogati nel citato inventario era (già) stata comunicata ai concorrenti in occasione del sopralluogo obbligatorio, come lo attesterebbero peraltro le dichiarazioni rilasciate da altre due concorrenti e prodotte in duplica dalla Rettoria sub doc. 5 e 6. Ora, il committente può di principio modificare le prescrizioni concorsuali prima dell'apertura delle offerte (BRK 2004-014 dell'11 marzo 2005; BR 4/2010 S66 pag. 219 segg.). Ciò non sembra essere avvenuto in concreto, atteso che oltre al messaggio di posta elettronica inviato il 3 aprile 2018 dal consulente del committente (cfr. supra, Bb; al quale l'insorgente ha peraltro risposto "che la pos. 224.500 non dice esattamente quanto riportato nella tua email") - posteriormente, dunque, all'apertura delle offerte -, dagli atti non risulta che la precisazione della pos. 224.500 CPN 102 sia stata formalmente comunicata loro durante il sopralluogo obbligatorio del 23 febbraio 2018. Le dichiarazioni di cui ai doc. 5 e 6 prodotte in questa sede dalla stazione appaltante non possono evidentemente supplire alla carenza di una chiara comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti prima dell'apertura delle offerte.

3.2. Come sopra ricordato (cfr. consid. 3.1), il criterio d'aggiudicazione delle referenze per lavori analoghi fa riferimento ad edifici storici e beni culturali tutelati a livello cantonale o locale. Così come impostato, esso sembra riallacciarsi alla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100), in vigore nel nostro Cantone dal 1° novembre 1997.
Secondo
l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 1 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).
Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (cfr., pro multis: STA 90.2013.14 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dei beni culturali dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). L'inventario dei beni culturali allestito dall'UBC costituisce lo strumento della conoscenza e dell'informazione attorno al quale ruota tutta l'attività pubblica di protezione dei beni culturali. Composto di schede informative di ogni bene protetto (art. 43 cpv. 1 LBC e 32 cpv. 3 del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC, RL 445.110), a disposizione soprattutto degli operatori nel campo della protezione dei beni culturali, esso non ha l'effetto giuridico costitutivo di istituire la protezione sul bene inventariato (cfr. STA 90.2003.62 del 7 febbraio 2007 consid. 9), ma bensì una portata solo conoscitiva (censimento, art. 31 RBC). Determinante è, come detto, l'istituzione formale della tutela degli immobili nel quadro della pianificazione territoriale. Stando così le cose, occorre ora esaminare se le referenze Stalle __________ e Palazzo __________ possono essere ritenute valide indipendentemente dalla loro catalogazione nell'inventario cantonale.

3.3. Stalle __________
Il piano regolatore di __________ è stato approvato con risoluzione del 25 giugno 1997 (n. __________) dal Consiglio di Stato. Esso, pertanto, non poteva tener conto del quadro normativo previsto dalla LBC, entrata in vigore solo il 1° novembre seguente. Né il piano in vigore lo considera attualmente, atteso come le successive varianti non abbiano riguardato la questione dei beni culturali. L'autorità comunale ha comunque affrontato autonomamente la questione per il tramite dell'art. 10 NAPR, che individua i beni culturali e, per quanto qui interessa, istituisce una tutela per le costruzioni agricole di __________ (e quindi per le stalle di cui ai mapp. __________) imponendone il mantenimento allo stato attuale. La qualifica di beni culturali tutelati a livello locale delle stalle di __________ non può quindi essere negata; chiara è altresì la loro protezione quand'anche gli interventi ammessi sono limitati al mantenimento dello stato attuale. A torto l'ente banditore ha quindi risolto di scartare tale referenza.


3.4. Palazzo __________
L'approvazione del piano regolatore della Sezione __________ del Comune __________ è invece successiva all'entrata in vigore della LBC (cfr. ris. gov. del 22 agosto 2006, n. __________). La questione della tutela dei beni culturali è stata affrontata nell'ottica di quest'ultima legge, di cui riferisce l'art. 41 NAPR, che elenca i beni culturali e stabilisce, per quelli di importanza comunale, gli interventi ammissibili (cfr. terz'ultimo paragrafo della norma). Tra questi non figura il Palazzo __________. Tale edificio non è dunque tutelato né a livello locale, né a livello cantonale. Nulla muta al riguardo il suo sicuro valore storico-architettonico attestato anche dall'inventario svizzero degli insediamenti da proteggere (ISOS della Repubblica e Cantone Ticino, vol. 3.2 __________, Berna 2010, pag. 353 segg., 359), il quale, tuttavia, non esplica una tutela diretta ai sensi della LBC ma deve essere attuato nell'ambito della pianificazione dai comuni interessati (cfr. per una spiegazione diffusa in merito: STA 90.2010.7/8/26 del 4 luglio 2011 consid. 5.2). Non porta ad altra conclusione il fatto che l'edificio sia inserito nel nucleo di __________ per il quale è prevista l'elaborazione di un piano particolareggiato (ad oggi non ancora attuata) e che, fino all'entrata in vigore di quest'ultimo, si applichino norme specifiche quali quelle previste all'art. 50 NAPR. Queste prescrizioni non riguardano infatti il Palazzo __________ in modo particolare, ma si riferiscono al nucleo nella sua entità. Da notare, infine, che nell'elenco di cui all'art. 41 NAPR figurano invece la chiesa dei SS. __________ (BC 8) e il lavatoio (BC 21), siti anch'essi nel nucleo di __________ e tutelati quali beni culturali di interesse comunale. Ciò conferma che il comune non ha inteso tutelare in modo specifico il Palazzo __________. Lo stesso non può di conseguenza essere considerato quale valida referenza, come auspicato dalla CO 1 e dal committente.

3.5. Ne segue che con le sue 5 referenze valevoli, la ricorrente avrebbe dovuto ricevere la nota 6, rispettivamente 1.62 punti. Da ciò deriva che, non essendo state sollevate obiezioni in merito ai punteggi assegnati in relazione agli altri criteri di aggiudicazione, alla stessa doveva essere aggiudicata la commessa, risultando il suo punteggio complessivo (5.5 punti) superiore a quello (5.254) conseguito dalla CO 1.

 

 

4.  Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto. Non avendo la ricorrente richiesto l'assegnazione diretta del mandato in suo favore, gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione.

 

 

5.  L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

 

 

6.  La tassa di giustizia è ripartita in parti uguali tra la Rettoria e la CO 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione del 17 aprile 2018 con cui la Rettoria di CO 2 ha assegnato alla CO 1 di __________ le opere da capomastro per il risanamento del tetto in piode della Chiesa di __________ è annullata;

1.2.  gli atti sono rinviati alla Rettoria per nuova decisione.

 

 

2.  La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della Rettoria e della  in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata quale anticipo spese.

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera