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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
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RI 1 RI 2RI 2
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contro |
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la decisione del 23 marzo 2018 (n. 1337) del Consiglio di Stato che revoca al RI 2 la nomina quale rappresentante dello Stato in seno al consiglio di RI 1 di __________ e designa in sua vece CO 1; |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è una
fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC; RS 210) con sede nel
Comune di __________. Essa è iscritta nel registro di commercio sin dal 1929 ed
ha per scopo la gestione e l'amministrazione di un centro per persone
anziane ed altre affini, ai sensi della legge
concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento dell'attività
a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz; RL 873.100).
Il suo statuto, nella versione attualmente in
vigore approvata il 12 gennaio 2017 dalla competente autorità di
vigilanza, prevede all'art. 4 che organo della fondazione è il consiglio di
fondazione, il quale è composto da cinque membri e, segnatamente, dal Parroco o
amministratore parrocchiale pro tempore di __________, da un membro designato
dal Municipio del Comune di __________, possibilmente membro del Patriziato di __________,
__________ e __________, da un membro designato dall'Ufficio patriziale del
Patriziato di __________, __________ e __________, nonché da due membri designati
dal Vescovo della Diocesi di __________.
B. Al fine di ottemperare
a quanto previsto dall'art. 22 LAnz, secondo cui ogni struttura sociosanitaria
riconosciuta è tenuta a garantire allo Stato una rappresentanza nel suo organo
esecutivo, il 3 luglio 2012 il Consiglio di Stato ha nominato in questo ruolo,
sino al 31 dicembre 2015, il RI 2, che a quel tempo già sedeva dal 2005 nel consiglio
di RI 1, quale membro designato dal Vescovo.
Tale nomina è quindi stata confermata con risoluzione governativa del 2 dicembre 2015 per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre
2019.
C. Il 28 marzo 2018 il
Consiglio di Stato si è rivolto al consiglio di RI 1 per informarlo della sua
intenzione di sostituire il proprio rappresentante in seno all'organo esecutivo
dell'istituto, onde sottrarsi alle reiterate critiche formulate dall'ex
presidente di quest'ultimo, CO 1, e dal suo
patrocinatore circa l'inopportunità di continuare a riunire in capo alla
medesima persona la funzione di rappresentante dello Stato, ai sensi dell'art.
22 LAnz, e della Diocesi. Il Governo ha quindi comunicato all'organo
direttivo di voler designare quale proprio rappresentante CO 1, invitando il medesimo ad intraprendere i passi
necessari per adeguare gli statuti della RI 1.
Rispondendo a tale scritto, il 16 marzo 2018 il consiglio di fondazione ne ha
contestato il contenuto. In particolare ha rilevato come la designazione del RI 2 quale rappresentante dello Stato in seno
alla RI 1, oltre che ad essere rispettosa dell'art. 22 LAnz, fosse il frutto di
una scelta a suo tempo effettuata dello stesso Consiglio di Stato e successivamente
ribadita dallo stesso Governo cantonale, la quale non aveva mai dato luogo
a problemi o a possibili conflitti d'interesse.
D. Dando seguito ai propri propositi, con risoluzione 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha deciso di revocare con effetto al 26 marzo 2018 la nomina del RI 2 quale rappresentante dello Stato in seno al consiglio di RI 1 di __________ ed ha quindi nominato al suo posto CO 1.
E. Avverso questa decisione la RI 1 e il RI 2
insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Censurano la violazione del loro diritto di essere sentiti, per non essere
stati posti nella condizione di potersi esprimere in maniera adeguata sulle
intenzioni del Governo e per le carenti motivazioni poste da quest'ultimo a
fondamento del controverso provvedimento.
Nel merito contestano la decisione del
Consiglio di Stato, ritenendola arbitraria, in quanto adottata senza
alcuna valida giustificazione. Ritengono infatti pretestuose le argomentazioni
addotte dall'autorità di prime cure circa l'inopportunità di avere una persona
che rappresenti nello stesso tempo all'interno del consiglio di fondazione lo
Stato e la Curia Vescovile. Rilevano come il Governo non possa nominare un
proprio rappresentante in seno al Consiglio di fondazione in dispregio a quanto
stabilito dallo statuto che non gli conferisce
una simile prerogativa. Sostengono infine che un siffatto diritto non può
nemmeno essere dedotto dall'art. 22 LAnz, norma che prevede unicamente
la facoltà del Cantone di farsi rappresentare negli organi esecutivi degli
istituti sosciosanitari riconosciuti.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che CO 1 con argomenti di
cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
e discende dagli art. 27 cpv. 2 LAnz e 84 lett. a della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
1.2. Contrariamente a quanto sostenuto da CO 1 nei suoi allegati di causa, la
legittimazione attiva dei ricorrenti deve senz'altro essere ammessa.
Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è
particolarmente toccato dalla
decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante
giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata
cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che
permetta di distinguerla da quella di
un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione
attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse
personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento
arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di
mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2, RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro
multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2, 52.2014.8 del 22
luglio 2015 consid. 2). Ora, nel caso si specie tali requisiti sono
adempiuti per entrambi gli insorgenti. In quanto persona che è stata nominata
dal Consiglio di Stato quale rappresentante dello Stato per il periodo
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019 in seno all'organo direttivo della RI 1, il RI
2 è senz'altro direttamente toccato dalla decisione con cui gli è stato
revocato tale mandato nei propri legittimi interessi. Non permette di sovvertire
questa conclusione il semplice fatto che il querelato provvedimento non
influisca sulla sua qualità di membro del consiglio di fondazione. Dal canto
suo anche per la RI 1 deve essere ammessa
una relazione particolarmente stretta con la decisione impugnata nella misura
in cui la stessa è suscettibile di avere delle ripercussioni sull'organizzazione
e sulla composizione del suo organo direttivo.
1.3. Ne discende pertanto che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 LPAmm).
2.
I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro
diritto di essere sentiti. Rimproverano a questo proposito al Consiglio di
Stato di avere adottato la decisione impugnata a sorpresa, senza averli preventivamente
interpellati e senza avere dato loro modo di esprimersi in maniera adeguata
sulle sue intenzioni. Sostengono inoltre che la stessa sarebbe carente dal
profilo della motivazione.
Tali rimproveri vanno esaminati preliminarmente, poiché quanto invocato dagli insorgenti
costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (DTF 137 I 195 consid. 2, 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464
consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati,
innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta
insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101). Tale norma assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su
tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione
e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di
determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1,
120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich
Häfelin/Georg Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
7a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680). Nel nostro cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio
secondo il quale le parti hanno il diritto di essere sentite. Per l'art. 35
LPAmm esso viene esercitato, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che
l'autorità adotti una decisione (cpv. 2), salvo eccezioni che qui non
interessano (cpv. 3).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il
dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64
consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente
le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro,
ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della
portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso
(DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54
consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre
2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).
2.2. Nel caso di specie le suddette garanzie procedurali non sono state
disattese.
A questo proposito si deve innanzitutto
considerare che nella sua lettera del 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato
aveva preventivamente informato il Consiglio di fondazione delle sue intenzioni,
tant'è vero che quest'ultimo con scritto del 16 marzo successivo aveva poi
preso puntuale posizione al riguardo. È vero che in quell'occasione il
Governo non ha interpellato personalmente il RI 2, toccato in modo diretto e a
titolo personale dalla misura di revoca del suo mandato di rappresentante dello
Stato. In ogni caso si deve considerare che, nella sua veste di membro dell'organo
direttivo della RI 1, egli era venuto sicuramente a conoscenza degli intenti
del Governo cantonale ed ha potuto esprimersi sui medesimi attraverso la
predetta presa di posizione del consiglio di fondazione, adottata, come risulta
dagli atti, all'unanimità dai suoi membri e quindi anche con la partecipazione e
l'approvazione del RI 2.
Per il resto si deve poi ritenere che i requisiti minimi di motivazione
previsti dalla giurisprudenza sopra menzionata sono stati nell'occasione ossequiati
dal Governo. L'argomentazione addotta, per quanto succinta e riferita al
precedente scambio di corrispondenza tra le parti interessate, ha infatti
consentito agli insorgenti di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata
pronuncia, ovvero del fatto che il Consiglio di Stato non ritiene più
opportuno di continuare a riunire in capo ad uno stesso membro del consiglio di
fondazione la funzione di rappresentante dello Stato e della Diocesi. Prova ne
è che essi sono stati in grado di impugnare detta decisione dinanzi a questo
Tribunale con la dovuta cognizione di causa, dando prova di averne
perfettamente compreso il contenuto e la portata. Sapere poi se gli argomenti
addotti nell'occasione dal Governo siano
fondati o meno è una questione di merito, che sarà esaminata qui
di seguito.
Ne discende pertanto che nel caso di specie i diritti di parte dei ricorrenti
non sono stati disattesi.
3. 3.1. Come
esposto in narrativa, l'art. 22 LAnz dispone che ogni
struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a garantire allo Stato una
rappresentanza nel suo organo amministrativo. Lo scopo della norma è chiaro e consiste nel permettere al
Cantone di contribuire e partecipare alla conduzione e alla gestione di quegli
istituti per gli anziani che beneficiano di sussidi statali, onde meglio
garantire un utilizzo razionale ed economico delle risorse pubbliche messe a
loro disposizione. Né la legge né i materiali legislativi precisano tuttavia in
che modo tale rappresentanza debba essere assicurata allo Stato. Stante la
formulazione piuttosto aperta della suddetta disposizione di legge, si deve
considerare che, in linea anche con la prassi seguita in questi anni dal Dipartimento
della sanità e della socialità (DSS), per la sua attuazione è sufficiente che allo
Stato venga perlomeno riconosciuta la facoltà di indicare tra coloro che già
siedono in seno all'organo direttivo della
struttura in questione una persona che si faccia garante della tutela dei suoi
interessi. È quanto avvenuto nel caso concreto con il RI 2, che pur
essendo uno dei due membri del Consiglio di fondazione la cui designazione
spetta per statuto alla Curia vescovile, dal mese di luglio del 2012 rappresenta
anche lo Stato in seno a tale gremio.
3.2. Chiarita la portata dell'art. 22 LAnz, si deve comunque riconoscere che
nella scelta della persona chiamata a rappresentarlo, il Cantone dispone della
più ampia libertà. In quest'ottica esso può anche decidere di cambiare il
proprio rappresentante, fondandosi su
valutazioni di mera opportunità, dovendo essergli riconosciuto in questo
particolare ambito un vasto potere d'apprezzamento.
Ora, giusta l'art. 69 LPAmm, il controllo dell'apprezzamento da parte di questo
Tribunale non è illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità
decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia
esercitato in spregio dei principi generali del diritto. In assenza di
una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza
gli è invece precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). L'autorità di ricorso deve in
particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della
precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli
estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o
dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesiva
dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla
parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (cfr. RDAT I-1994 n. 34; DTF 104 Ia 206; STA 52.2015.497
del 25 gennaio 2016 consid. 4.2; STA
52.2016.271 del 22 marzo 2017 consid. 4; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II.
ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).
3.3. Come esposto in narrativa, nel caso concreto la scelta di revocare il mandato di rappresentanza al RI 2 è
stata sostanzialmente motivata dal Consiglio di Stato con l'inopportunità
di continuare a riunire in capo ad uno stesso membro del Consiglio di
fondazione la funzione di rappresentante dello Stato e della Diocesi. Ora, una
simile giustificazione desta invero non poche perplessità in quanto, più che da
ragioni effettive, riconducibili ad una reale o perlomeno potenziale
incompatibilità tra i ruoli ricoperti dal RI 2 nel consiglio di fondazione,
sembrerebbe essere principalmente dettata dalla volontà da parte del Consiglio
di Stato di far cessare le critiche al riguardo provenienti dall'esterno, sulle
quali comunque, con lettera dell'8 agosto 2017 al patrocinatore di CO 1, il
Direttore del DSS __________ si era espresso, respingendole e difendendo la scelta
a suo tempo operata dall'Esecutivo cantonale per quanto attiene alla
designazione del proprio rappresentante. Non bisogna inoltre dimenticare che
nel luglio del 2012 il Consiglio di Stato aveva nominato quale rappresentante del
Cantone il RI 2, conscio del fatto che quest'ultimo era membro del consiglio di
RI 1 su designazione del Vescovo, per poi ancora rinnovargli tale incarico anche
in vista del quadriennio 2016-2019.
Ad ogni buon conto, per quanto discutibile e opinabile appaia, la decisione del
Governo di non più voler far riferimento alla persona del RI 2 per la tutela
dei suoi interessi in seno alla RI 1 non può ancora essere considerata a tal
punto insostenibile da poter essere censurata in questa sede. Essa non poggia
infatti su considerazioni completamente estranee alla materia o altrimenti
lesive dei principi fondamentali del diritto e, soprattutto, non procede da un
esercizio abusivo del vasto potere discrezionale di cui dispone il Consiglio di
Stato in questo genere di questioni. D'altra parte non si può misconoscere al
Governo il diritto di ritornare sulle proprie precedenti scelte, se da una nuova
valutazione della situazione concreta esso dovesse ritenere non più adeguata
alle circostanze del caso l'attuale soluzione che vede il membro del Consiglio
di fondazione designato dalla Diocesi rivestire anche il ruolo di
rappresentante dello Stato. Si tratta in effetti di questioni di mera
opportunità che, come detto, sfuggono al potere cognitivo che questo Tribunale
può esercitare.
Di conseguenza, si deve ritenere che su questo punto il gravame deve essere
respinto, anche perché, come verrà meglio specificato qui di seguito, la
decisione di revoca del mandato adottata dal Governo ticinese non influisce in
alcun modo sulla carica di membro del consiglio di fondazione ricoperta dal RI
2.
4.
4.1. Come esposto in narrativa i ricorrenti contestano la querelata
risoluzione governativa anche laddove la stessa designa CO 1 quale nuovo
rappresentante del Cantone in seno alla RI 1. A questo proposito rilevano in
particolare come il Governo non possa nominare un proprio rappresentante nel consiglio
di fondazione in dispregio a quanto stabilito dallo statuto che non gli
conferisce una simile prerogativa.
4.2. La censura è senz'altro fondata e, come tale, merita accoglimento. Già si è detto sopra che l'attuale statuto
della RI 1 prevede che il suo organo direttivo sia costituito da 5 persone, di
cui una è il Parroco di __________, una è nominata dal Municipio di __________,
una dall'Ufficio patriziale del Patriziato di __________, __________ e __________,
e due dal Vescovo della Diocesi di __________. Lo Stato non dispone del diritto
di nominare un proprio consigliere in virtù dell'attuale statuto. L'art. 22
LAnz non gli conferisce alcun diritto in questo senso. L'organizzazione delle
fondazioni è in effetti disciplinata dal
diritto federale e in particolare dall'art. 83 CC, giusta il quale gli organi della fondazione, nonché il modo di
amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione. Eventuali modifiche
dell'organizzazione o del fine della fondazione possono essere disposte
unicamente dall'autorità federale o cantonale competente, su proposta dell'autorità
di vigilanza e previo coinvolgimento dell'organo di fondazione (art. 85 e 86
CC). Dal canto suo l'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore
della fondazione, apportare delle modifiche accessorie all'atto di fondazione,
sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non
pregiudichino i diritti di terzi (art. 87 CC). Stante il carattere esaustivo
di questa norme, nessuna disposizione di diritto cantonale può derogare all'ordinamento
legale istituito dal CC in materia di fondazioni. La decisione del Consiglio di
Stato di designare CO 1 quale rappresentante del Cantone in seno alla RI 1 non
è quindi suscettibile di determinare che questa persona acquisisca lo statuto
di membro del suo organo direttivo, pena la violazione del principio della
forza derogatoria del diritto di rango superiore.
Tale questione doveva comunque essere ben nota anche al Governo stesso visto
che nel suo scritto del 28 marzo 2018, laddove comunicava al consiglio di
fondazione di voler designare quale proprio rappresentante CO 1, invitava
il medesimo ad intraprendere i passi
necessari per adeguare gli statuti della RI 1.
Pertanto, nella misura in cui CO 1 non è già
membro del consiglio di RI 1, né lo può
diventare per effetto della risoluzione governativa qui impugnata, la sua
nomina a rappresentante dello Stato all'interno di questo gremio non può essere
tutelata, in quanto contraria a
quanto disposto dall'art. 22 LAnz, il quale, in linea con gli scopi da esso
perseguiti, stabilisce (logicamente) che la persona chiamata a ricoprire
un simile incarico debba far parte dell'organo amministrativo della struttura
sociosanitaria in questione. Se così non fosse,
infatti, il ruolo di rappresentante del Cantone sarebbe completamente
sprovvisto di qualsiasi senso e utilità.
Ne discende pertanto che, sotto questo profilo, il presente gravame s'avvera del
tutto fondato.
5. Stante tutto quanto
precede, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la querelata
risoluzione governativa è annullata limitatamente al punto n. 2 del suo
dispositivo.
Per il resto la stessa è confermata. Ciò determina
però che lo Stato si trovi ora sprovvisto di un proprio rappresentante ex
art. 22 LAnz all'interno della RI 1. Di conseguenza
gli atti vanno trasmessi all'Esecutivo cantonale affinché proceda a nominarne
uno nuovo, in sostituzione del RI 2, scegliendolo tra gli attuali membri del consiglio
di fondazione.
6. Visto l'esito, la tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico, metà ciascuno, del resistente CO 1, e
dei ricorrenti, questi ultimi in solido tra loro (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Le ripetibili sono compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la risoluzione del 23 marzo 2018 (n. 1337) del Consiglio di Stato è
annullata limitatamente al punto n. 2 del suo dispositivo;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché designi tra gli
attuali membri del suo consiglio di fondazione un nuovo rappresentante dello Stato
in seno RI 1, in sostituzione del RI 2.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del resistente CO 1 nella misura di fr. 600.- e per il resto (fr. 600.-)
a carico dei ricorrenti, in solido. A quest'ultimi va di conseguenza
restituita la somma di fr. 200.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle
presumibili spese processuali. Le ripetibili sono compensate.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera