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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 marzo 2018 (n. 1452) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 settembre 2017 con cui la Sezione della circolazione l'ha riammesso alla guida, fissando determinate condizioni; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è
nato il 15 febbraio 1978 e ha conseguito la licenza di condurre nel 1997.
b. In passato, l'insorgente ha subito una
revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi a
seguito di un grave episodio di guida in stato di ebrietà con una
concentrazione qualificata di alcol nel sangue (2.32 - 2.89 grammi per mille;
decisione del 18 gennaio 2007).
B. a. Il 25 settembre 2016,
verso le ore 22.50, il ricorrente ha nuovamente
circolato in uno stato di ebbrezza a __________, al volante del suo veicolo
(targato __________), con una concentrazione qualificata di alcol nel
sangue di 2.38 - 2.92 grammi per mille. La licenza di condurre veicoli a motore
gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.
b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento del reato di guida in stato di
inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), con
decreto d'accusa del 1° dicembre 2016, cresciuto in giudicato, il competente Procuratore
pubblico ha condannato l'insorgente a una pena pecuniaria di 90 aliquote
(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) e a una
multa di fr. 1'500.-.
C. a. Nel frattempo, preso atto
del rapporto di polizia relativo alla suddetta infrazione, il 21 ottobre 2016
la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una sua inidoneità alla
guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue (≥ 1.6
per mille), gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a
tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli di sottoporsi a una perizia
specialistica della dr. med. __________, medico del traffico SSML.
b. Esaminata la perizia del 19 dicembre 2016 consegnata dal medico del
traffico, con decisione del 30 dicembre 2016, cresciuta in giudicato
incontestata, la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la
licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo un periodo di sospensione
di 6 mesi. La riammissione alla guida è stata tuttavia subordinata alle
condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado (iQ-Center) attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi, nonché (b) l'astinenza, durante questo periodo, dal consumo di alcol (sulla base di analisi del capello ogni tre mesi);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
D. a. Ricevuta l'istanza di riammissione alla guida con il rapporto favorevole
del centro di competenza iQ-Center del 3 agosto 2017, la Sezione della circolazione
ha invitato il ricorrente a presentare anche il rapporto di verifica conclusiva
del medico del traffico, cui si è quindi sottoposto.
b. Preso atto del referto della dr. med. __________ ("perizia semplificata
di verifica conclusiva dell'idoneità alla guida" del 12 settembre 2017),
con decisione del 19 settembre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato
con effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso l'insorgente
alla guida (dispositivo n. 1.1). Il
mantenimento della licenza è stato però subordinato (dispositivo n. 1.2) alla
presentazione - entro 24 mesi dalla riammissione - di un rapporto di
iQ-Center attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico
di tipo alcologico con una presa a carico di almeno 24 mesi, nonché (b) l'astinenza,
durante questo periodo, dal consumo di alcol (sulla base di analisi del capello, eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto
Alpino di Chimica e di Tossicologia [IACT]). La decisione, richiamante
in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr, è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
E. Con giudizio del 28 marzo
2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal conducente
avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento.
Il Governo ha in sostanza ritenuto eque e
proporzionate le condizioni imposte per il mantenimento della licenza di
condurre, alla luce della situazione del ricorrente attestata dalla prima
perizia (con un consumo di alcol a rischio e una situazione di dipendenza), del periodo limitato (6 mesi) del
percorso già seguito e dei criteri
posti dalla giurisprudenza.
F. Avverso quest'ultimo
giudizio l'insorgente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullato con il dispositivo n.
1.2 della decisione dell'autorità di prime cure. In via subordinata, chiede che
le condizioni impostegli siano ridotte ad un periodo di 6 mesi.
Il ricorrente contesta in pratica la necessità e la proporzionalità delle clausole
dettate, considerati i suoi "progressi" a far tempo dall'infrazione e
la presa di coscienza dei suoi errori e del problema dell'alcol al volante,
ammessi anche dalla perizia conclusiva. Ritiene ingiustificato un ulteriore
periodo di controlli e monitoraggio, visto che è stato considerato idoneo alla
guida e che non è mai stato un alcolista.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
H. Il ricorrente ha rinunciato a replicare.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempiute (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare
essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude
l'idoneità alla guida (cfr. anche art.
14 cpv. 2 lett. c LCStr).
2.2. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol
è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di
alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di
controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni,
l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno
stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82
consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid.
4.1).
3. 3.1. Secondo l'art. 17 cpv.
3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a
tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni
se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la
persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.
Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione
della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza (art.
16d LCStr), volte a comprovare la scomparsa
dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la riammissione, che
accompagnano di regola la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della
sicurezza della circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II 71 consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna
2015, pag. 566 segg.). Tali
clausole accessorie devono essere adattate alle circostanze del caso
concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF
125 II 289 consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006 consid. 2), e ciò
anche nella misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale
(art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999; Cost., RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo
2010 consid. 2.2).
3.2. Per dottrina e giurisprudenza, in
caso di dipendenza da alcol ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr,
la restituzione del permesso di guida presuppone di regola la prova di un'astinenza
controllata di almeno un anno (cfr.
DTF 131 II 248 consid. 4.1, 129 II 82 consid. 2.2), accompagnata mediante
terapia (cfr. Rolf Seeger in:
Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin
der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 27;
Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile 2000 edito
dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", pag.
8). Dopo la riammissione, l'effettiva scomparsa di una dipendenza (in senso medico)
o di un consumo abusivo di alcol rilevante dal profilo del traffico richiede
ancora una terapia e dei controlli durante un ulteriore periodo di 4-5 anni, di
regola comprensivi di un'astinenza controllata totale di 3 anni e un
accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui a scadenza
mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata consid. 2.4 e rimandi; 6A.61/2005 citata consid. 2.1; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 17 SVG; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.). Indicazioni analoghe sono peraltro riscontrabili
anche nelle raccomandazioni mediche più recenti, che, in caso di riammissione
alla guida, per consolidare l'idoneità e diminuire il rischio di recidiva,
suggeriscono in particolare un'astinenza controllata dal consumo di alcol fino
a 2-3 anni, a dipendenza della gravità del caso (cfr. schede della Società
Svizzera di Medicina Legale [SSML]: "Fahreignung und Alkohol, Betäubungsmittel
und psychotrop wirksame Medikamente" del 1° aprile 2018, "Consensus
concernant le contrôle d'abstinence et le suivi du comportement de
consommation, Alcool, drogues (sans cannabis) et médicaments", agosto
2013, sub www.sgrm.ch).
4. 4.1. Come accennato in
narrativa, il 30 dicembre 2016 la Sezione della circolazione, fondandosi sul citato
referto di medicina del traffico del 19 dicembre 2016, aveva revocato al
ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi
dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr.
La riammissione alla guida era stata subordinata, in buona sostanza, all'onere
di seguire un percorso psicoeducazionale e un'astinenza controllata dall'uso di
alcol sull'arco di 6 mesi, cui il ricorrente si è attenuto.
4.2. Qui controverse sono ora le condizioni - confermate dal Governo con il
giudizio impugnato - che l'autorità dipartimentale gli ha imposto annullando la
revoca e riammettendolo alla guida.
Clausole che ai fini del mantenimento della licenza impongono: (a) il seguito
di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato di tipo alcologico (con
colloqui mensili, atti ad approfondire le proprie condotte e il suo rapporto
con la guida, la strada e il rispetto delle norme) e (b) l'astinenza dal
consumo di alcol (sulla base di analisi trimestrali del capello), il tutto per
un ulteriore periodo di 24 mesi, da attestare mediante un rapporto del centro iQ-Center.
Il ricorrente contesta come detto tali vincoli, ritenendoli sproporzionati,
avuto riguardo alla sua situazione concreta, la quale non necessiterebbe di
alcun ulteriore controllo o trattamento. A torto.
4.3. Dal primo referto del 19 dicembre 2016,
risulta anzitutto che il medico del traffico lo aveva ritenuto non idoneo alla
guida a fronte di "un consumo di alcol eccessivo, compatibile con
una dipendenza (in presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione
della CIM-10 [Classificazione Internazionale delle Malattie e dei
problemi sanitari correlati, 10° revisione, dell'Organizzazione mondiale della
sanità])", sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e dei risultati
dell'analisi del capello, che mostravano un consumo eccessivo di etanolo nei
tre mesi antecedenti il prelievo" (> 100 pg/mg, a fronte di un valore
soglia di 30 pg/mg), in contrasto con le sue dichiarazioni di astinenza (cfr.
conclusioni, pag. 8). Il medico del traffico aveva in particolare riscontrato
una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio intenso di
bere alcol (cfr. sub "criteri di dipendenza", pag. 7).
Dalla perizia - con cui il ricorrente neppure si confronta - emerge pertanto
che il medico specialista gli aveva negato l'idoneità non solo per abuso di
alcol, ma per alcoldipendenza. Sindrome che peraltro, secondo la stessa
giurisprudenza richiamata dal ricorrente (DTF 129 II 82), già una guida con una
concentrazione di alcol pari a 2.5‰ - ovvero solo di poco superiore al tasso
minimo (2.38‰) che gli era stato riscontrato al momento dell'ultima infrazione
(ma anche di quella del 2006) - lascia di regola seriamente ipotizzare. Da
respingere è dunque la sua obiezione, del
tutto generica, di non aver mai sofferto di un problema di alcolismo.
4.4. In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva del 12 settembre
2017, il medico del traffico, riesaminata la situazione del ricorrente, ha
rilevato come egli si fosse attenuto alle condizioni e fosse entrato in un
periodo di cambiamento riguardo alle proprie abitudini di consumo di alcol,
modificando il suo comportamento in rapporto alle sue responsabilità, e che
dovesse pertanto essere considerato di nuovo idoneo alla guida di veicoli a
motore. La dr. med. __________ ha segnatamente considerato gli esiti negativi delle due analisi trimestrali del
capello eseguite dall'IACT (attestanti l'astinenza dal consumo di alcol
nel periodo metà gennaio-luglio 2017), il rapporto favorevole del 3 agosto 2017 di iQ-Center (che confermava la
partecipazione alle sedute di consulenza psico-educativa sull'arco di 6 mesi e
al corso "Prevenzione della recidiva"), come pure i risultati della
propria perizia (comprensiva tra l'altro di un colloquio durante il
quale l'interessato ha "fatto prova di una buona capacità di autocritica,
ha capito gli errori commessi senza minimizzarli e ha proposto delle strategie
efficaci da mettere in atto per non recidivare"). Al fine di garantire una
prognosi migliore, ha tuttavia suggerito di subordinare la restituzione del
permesso alle condizioni qui controverse, che la Sezione della circolazione ha
fatto proprie.
4.5. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, simili condizioni
risultano proporzionate e giustificate alla luce della sua situazione concreta,
contraddistinta, come visto, da una dipendenza,
ma anche da recidive specifiche. I due gravissimi episodi di guida in stato di ebbrezza in cui è
incorso sull'arco di un unico decennio hanno effettivamente messo in luce una
sua preoccupante e reiterata
incapacità di scindere il consumo di alcol dalla guida, senza una vera
consapevolezza dei rischi in cui era incorso.
Se del primo episodio del 2006 colpiscono anche le conseguenze del suo stato
psico-fisico alterato, mentre si trovava al volante con un tasso alcolemico minimo del 2.32 ‰ (in
quelle condizioni non si era avveduto di un dispositivo di Polizia, urtando
segnali luminosi e non ottemperando all'alt intimatogli dall'agente), dell'infrazione
più recente sorprende soprattutto l'ingente quantità di alcol che, stando agli
atti, egli aveva ingerito nel lasso di sole due ore circa, prima di mettersi
alla guida (7 birre, secondo le sue dichiarazioni [cfr. rapporto di
constatazione del 25 settembre 2016 agli atti], ma probabilmente anche di più,
considerato che un tasso di 2.5‰ è di regola raggiunto con 3.5 l di birra, cfr.
DTF 126 II 185 consid. 2c). E ciò nel contesto di una domenica piuttosto
ordinaria, in cui il consumo era stato banalizzato ("…e poi vado con mio
padre a vedere la partita e visto che era tardi allora ho preso la macchina e
ho bevuto qualche birretta poi mi hanno fermato mentre tornavo a casa…",
cfr. perizia del 19 dicembre 2016, pag. 5). È ben vero che nel frattempo il
ricorrente si è regolarmente sottoposto al
periodo di astinenza e al percorso psicoeducazionale di 6 mesi disposti nei
suoi confronti, mostrando di essere entrato in un periodo di
cambiamento. Questi trattamenti e controlli
- svolti invero su un periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente
indicato dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3.2) - sono certo
fattori positivi, ma che costituivano solo
la premessa per la restituzione della licenza di condurre e comprovare la
scomparsa dell'inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata consid. 2.1).
Considerato infatti che il Tribunale federale ritiene che dopo la
riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di
consumo abusivo di alcol - occorra un'ulteriore
astinenza controllata di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di 2
anni, le condizioni ora dettate all'insorgente
per un periodo aggiuntivo di 24 mesi (astinenza e percorso psicoeducazionale)
non appaiono eccessive, ma contenute nel solco della giurisprudenza federale
(a ragione richiamata anche dalle precedenti istanze) e della prassi in materia
(cfr. supra, consid. 3.2). Non può quindi dirsi che i vincoli così
imposti procedano da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento conferito
all'autorità decidente dall'art. 17 LCStr. Le condizioni non risultano neppure
particolarmente incisive, ma necessarie al fine di garantire una prognosi
migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione dal consumo
di alcol, oltre che un maggiore approfondimento della sua personalità e delle
sue condotte passate, prevenendo il rischio di future ricadute. In altri
termini, per assicurare che egli resti saldamente in possesso della ritrovata
idoneità, nell'ottica del prevalente interesse alla sicurezza della
circolazione stradale.
4.6. In conclusione, questo Tribunale ritiene che le condizioni poste dalla
Sezione della circolazione per il mantenimento della patente risultino
proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere
confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
6. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera