Incarto n.
52.2018.238

 

Lugano

24 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2018 della

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 aprile 2018 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale gli è stata inflitta una multa di fr. 1'800.-;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   La RI 1 è una ditta attiva nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritta all'albo delle imprese di costruzione. Alla medesima è stata appaltata l'edificazione di un nuovo stabile artigianale-amministrativo sul mappale n. 1839 di __________ per un costo complessivo, indicato nella domanda di costruzione, di fr. 1'790'000.-.

 

B.   Il 3 novembre 2017 la Commissione paritetica cantonale (CPC) ha esperito un controllo sul predetto cantiere, durante il quale è stata rilevata la presenza di un operaio riconducibile alla __________, ditta non iscritta all'albo delle imprese di costruzione. Questi ha asserito di essersi occupato di seguire i lavori in tutto il cantiere (platea, soletta, elevazione) unitamente al titolare della __________. Nessun operaio della RI 1 era presente in quell'occasione.
Il 10 novembre 2017 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione d'impresario costruttore e di operatore specialista (CV-LEPICOSC) ha eseguito anch'essa un controllo sul suddetto cantiere rilevando la presenza del medesimo operaio di cui al controllo del 3 novembre 2017 e del titolare della ditta __________, intenti ad eseguire la casseratura della soletta al secondo piano. Il titolare di questa ditta, presentatosi come capo cantiere, ha asserito di fornire manodopera alla ditta RI 1. Nemmeno in tale occasione erano presenti operai di quest'ultima impresa di costruzione. Constatata una situazione non chiara, e meglio visto che risultava che una ditta non iscritta all'albo stesse eseguendo dei lavori soggetti a LEPICOSC, il 16 novembre 2017 la CV-LEPICOSC ha ordinato la sospensione dei lavori sul predetto cantiere. Il 10 gennaio 2018 l'autorità di vigilanza ha poi notificato l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della RI 1 e, preso atto delle osservazioni da questa inoltrate, con risoluzione del 18 aprile 2018 le ha inflitto una multa di fr. 1'800.- per la violazione dell'art. 6 lett. f LEPICOSC, e meglio per aver funto da prestanome e aver permesso a una ditta non iscritta all'albo di eseguire lavori rientranti nel campo di applicazione della LEPICOSC.

 

 

C.   Avverso questa decisione la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. L'insorgente sostiene, in sintesi, che i lavori edili in questione siano stati interamente eseguiti dagli operai della RI 1 e che la __________ abbia unicamente messo a disposizione i due operai in questione come prestito di manodopera. Relativamente ai due controlli esperiti dalle autorità, la ricorrente dichiara che in quel periodo era sufficiente la presenza di un paio di operai i quali venivano seguiti e controllati dal titolare della ditta ricorrente e dalle sue maestranze.

 

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario, riprese in seguito.


E.   In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. Giusta l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti. L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4 cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC, il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d), nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988 [n. 3344] del Consiglio di Stato concernente la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF 2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).

2.2. Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989, emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati).
Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e del genio civile.

 

 

3.    3.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente non contesta che i lavori in questione potessero essere realizzati soltanto da una ditta iscritta all'albo. Sostiene comunque di non aver subappaltato i medesimi alla __________, bensì di aver unicamente preso in prestito del personale da questa ditta. La manodopera in prestito, regolarmente retribuita sulla base di bollettini giornalieri, avrebbe solo affiancato i suoi operai nella realizzazione dell'edificio che le era stato appaltato. Afferma poi che i due controlli effettuati dalle autorità, avvenuti a breve tempo uno dall'altro, hanno permesso di accertare che in quella fase erano sufficienti un paio di operai sul cantiere per cui, essendo i propri dipendenti impegnati altrove, si era optato per l'impiego sul cantiere di __________ di alcuni operai della __________.
Questi, sempre secondo l'insorgente, avrebbero in ogni caso agito sotto la sua supervisione.
Sarebbe d'altronde stato impossibile per due soli operai eseguire il grande lavoro in corso.

3.2. Anzitutto va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, sotto l'egida della legge nella sua versione precedente, come dagli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPICOSC discenda che le imprese di costruzione iscritte all'albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l'identità dell'impresa (cfr. in tal senso anche art. 37 RLCPubb; STA 52.2006.361 del 3 aprile 2007, 52.2007.376 del 3 gennaio 2008 consid. 3.1).
Fatta questa premessa, nel caso in esame, dalle dichiarazioni rilasciate dalla __________ nell'ambito della procedura disciplinare che pure è stata promossa a suo carico, emerge che alla ricorrente veniva fornita in prestito manodopera specializzata per i lavori di casseratura, attività soggetta a iscrizione nel settore degli operatori specialisti. A questo proposito occorre comunque rilevare che l'edificio in costruzione è interamente in calcestruzzo e che pertanto gli interventi affidati agli operai della __________ non possono essere considerati semplicemente marginali. Dalle affermazioni rilasciate dalla ricorrente nel corso del procedimento che la concerne, emerge poi che le sue maestranze erano a quel tempo già impegnate su altri cantieri, ma sarebbero state presenti nelle fasi più importanti della realizzazione dell'edificio. Tuttavia, in ben due occasioni, oltretutto ravvicinate nel tempo, e benché venissero eseguiti lavori rilevanti come la casseratura della soletta al secondo piano (cfr. rapporto di controllo della CV-LEPICOSC del 10 novembre 2017), sul cantiere non era presente nessun operaio della ricorrente. Non soccorre l'insorgente il fatto di affermare che il proprio titolare supervisionasse i lavori eseguiti dalla __________. Il prestito di manodopera, per il quale invero la ricorrente non ha nemmeno fornito la prova (contratti, bollettini ecc…), può essere ammesso solo mantenendo sul cantiere una presenza preponderante della ditta iscritta all'albo; non può invece essere riconosciuto quando lavori, ancor più se rilevanti - come è sicuramente stato il caso nella presente fattispecie - vengono eseguiti senza che vi sia presente nessun dipendente dell'impresa di costruzione iscritta all'albo, non bastando certo che il titolare passi giornalmente in cantiere per un controllo della situazione.
Dall'insieme degli elementi agli atti, si deve dunque convenire con le precedenti autorità di giudizio sul fatto che la ricorrente ha effettivamente violato i disposti di cui all'art. 4 cpv. 1 e art. 6 lett. f LEPICOSC.

 

 

4.    Accertato che la RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.
La colpa imputabile alla ricorrente non va certo minimizzata: quale ditta attiva nel settore, costei non poteva ignorare che, vista l'entità degli interventi previsti sul mappale n. 1839 di __________, solo ditte regolarmente autorizzate e, come tali, iscritte al relativo albo, potevano eseguire i lavori edili in questione e che quindi gli operai della __________, quand'anche in prestito, non potessero lavorare sul cantiere senza la costante e preponderante presenza dei dipendenti della RI 1. Considerati i costi totali dell'intervento (fr. 1'790'000.- secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione) e tenuto conto che la situazione di irregolarità si è perpetrata nel tempo, questo Tribunale ritiene correttamente commisurata all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 1'800.- inflitta alla ricorrente.


5.    5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera