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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 10 aprile 2018 (n. 1650) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 23 gennaio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora; |
ritenuto, in fatto
A. Il 5 luglio 2010 il cittadino afghano di etnia tagika RI 1 (1994) è entrato illegalmente in Svizzera depositando una domanda d'asilo, che il 31 agosto successivo l'allora Ufficio federale dei rifugiati UFR (attuale Segreteria di Stato della migrazione SEM) ha respinto. Ritenuto però che l'esecuzione del suo allontanamento nel Paese di origine non era a quel momento ragionevolmente esigibile, il 5 settembre 2011 la medesima autorità gli ha concesso l'ammissione provvisoria in Svizzera. Il permesso annuale, rilasciatogli formalmente il 19 settembre 2011, è stato in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta, fino al 31 agosto 2016.
B. a. L'8 agosto 2016 RI 1 ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 84 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Facoltà, questa, concessa agli stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni in considerazione del loro grado d'integrazione, della situazione familiare e della ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.
b. Il 23 gennaio 2017, la Sezione della popolazione ha respinto la domanda. Dopo avere indicato che l'interessato non aveva diritto alla concessione di tale autorizzazione di soggiorno, l'Autorità dipartimentale ha tenuto conto del fatto che RI 1 aveva percepito sino al 31 luglio 2016 prestazioni assistenziali per oltre fr. 100'000.– e la sua integrazione socioprofessionale non era ancora particolarmente consolidata. Gli ha quindi rinnovato l'ammissione provvisoria fino al 31 agosto 2017. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 84 e 96 LStrI.
C. Con giudizio del 10 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha sostanzialmente ribadito i motivi posti a fondamento della decisione della Sezione della popolazione, considerandola conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 84 cpv. 5 LStrI.
In estrema sintesi, il ricorrente ritiene di adempiere tutti i requisiti previsti dalla legge per poter ottenere l'autorizzazione di soggiorno richiesta.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In fase di replica l'insorgente riconferma e sviluppa i propri argomenti ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che neppure l'insorgente offre dei mezzi di prova da assumere.
2. 2.1. L'art. 84 cpv. 5 LStrI dispone che le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.
2.2. La regolamentazione relativa ai casi particolarmente gravi è definita all'art. 31 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201). Nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018 - quindi al momento del giudizio governativo impugnato -, questa norma fissa i criteri d'apprezzamento comuni per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b, 84 cpv. 5 LStrI e dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31). L'art. 31 cpv. 1 OASA precisa che nella valutazione di un caso particolarmente grave in vista della concessione di un permesso di dimora occorre in particolare considerare l'integrazione del richiedente (lett. a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g).
La prassi adottata dalle autorità conformemente alla legislazione valida prima dell'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 ha dedotto che l'art. 13 lett. f dell'abrogata ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS; RU 1986 1791) presentava un carattere di eccezionalità e che le condizioni per le quali era possibile riconoscere un caso particolarmente grave dovevano essere apprezzate in maniera restrittiva (cfr. DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2007/45 consid. 4.2). È necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che il rifiuto di sottrarla ai criteri ordinari di ammissione degli stranieri comporterebbe gravi conseguenze per le sue condizioni di vita e d'esistenza, se paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione. Nell'ambito dell'apprezzamento di un caso di rigore occorre tener conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie. Ne discende che i criteri sviluppati dalla giurisprudenza ed attualmente enunciati all'art. 31 cpv. 1 OASA non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati).
2.3. L'art. 84 cpv. 5 LStrI menziona, come detto, tre criteri da esaminare: il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (DTAF C-5769/2009 del 31 gennaio 2011 consid. 4.3), le condizioni per le quali può essere riconosciuto un caso particolarmente grave ai sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStrI non differiscono in maniera sostanziale dai criteri validi per derogare alle condizioni di ammissione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, che riprende a sua volta l'art. 13 lett. f OLS. Pur inserendosi nel contesto generale di questa norma e della giurisprudenza ad essa relativa, dette condizioni devono nondimeno essere adattate alla situazione particolare dovuta all'ammissione provvisoria.
Inoltre, in caso di rilascio del permesso di dimora, i Cantoni devono trasmettere la propria decisione alla Segreteria di Stato della migrazione SEM per approvazione (art. 99 LStrI e 85 OASA).
2.4. Secondo le Istruzioni e commenti nel settore degli stranieri sviluppate dalla SEM (Istruzioni LStrI), in merito ai criteri determinanti per il riconoscimento di casi di rigore il comportamento tenuto dalla persona straniera nel nostro Paese riveste un'importanza decisiva. Quale presupposto occorre che la persona straniera abbia vissuto per un determinato periodo in Svizzera, integrandosi nel contesto professionale e sociale. Si deve inoltre trattare di una persona alla quale, vista la situazione concreta, non possa più essere chiesto di lasciare la Svizzera e di reintegrarsi in un altro Paese. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente viene considerata la partecipazione positiva a programmi d'integrazione e di occupazione (Istruzioni LStrI, n. 5.6.10, stato al 1° gennaio 2019).
In particolare, la partecipazione alla vita economica e l'acquisizione di una formazione si dimostra con l'esistenza di un rapporto lavorativo o formativo, o perlomeno con lo sforzo concreto di creare un tale rapporto. Le prove in tal senso devono essere state presentate prima ancora del rilascio di un permesso per casi di rigore. In assenza di un'attività lucrativa occorre verificare (segnatamente presso l'Ufficio regionale di collocamento) se, negli ultimi anni, l'interessato si è annunciato come disoccupato e se si è prodigato seriamente nella ricerca di un impiego. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, la medesima si valuta in base a criteri come il patrimonio, l'attività lucrativa e la dipendenza dall'aiuto sociale.
2.5. L'art. 84 cpv. 5 LStrI (come peraltro l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) non conferisce tuttavia un diritto al rilascio di un permesso di dimora. Poiché la normativa in parola ha carattere potestativo, le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale nell'applicazione di questa disposizione (cfr. art. 96 LStrI).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, il 5 luglio 2010 RI 1 è entrato illegalmente in Svizzera depositando una domanda d'asilo, che il 31 agosto successivo l'UFR ha respinto. Ritenuto però che l'esecuzione del suo allontanamento nel Paese di origine non era a quel momento ragionevolmente esigibile, il 5 settembre 2011 la medesima autorità gli ha concesso l'ammissione provvisoria in Svizzera.
Il ricorrente, celibe, vive dal marzo 2011 in via __________ a __________ in un appartamento di 3½ locali preso in locazione con un connazionale (contratto di locazione del 24 febbraio 2011 sottoscritto con il coinquilino __________).
3.2. Quando l'8 agosto 2016 ha presentato la domanda di rilascio di un permesso di dimora, RI 1 si trovava in Svizzera da oltre cinque anni, di modo che la prima condizione prevista all'art. 84 cpv. 5 LStrI per poter ottenere tale genere di autorizzazione è adempiuta.
Inoltre l'insorgente non ha mai interessato le nostre autorità giudiziarie penali e comprende e riesce ad esprimersi sufficientemente in lingua italiana, ciò che ha pure ammesso l'Autorità inferiore. Per quanto concerne la sua volontà di partecipare alla vita economica, va osservato che le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera possono in linea di principio esercitare un'attività lucrativa a partire dal riconoscimento di tale statuto (cfr. attuale art. 85a LStrI). Ora, dal profilo dell'acquisizione di una formazione e della sua integrazione professionale bisogna dare atto a RI 1 che, dopo avere frequentato un pretirocinio di integrazione nel 2011/2012 e svolto diversi stages lavorativi di corta durata tra marzo 2013 e ottobre 2014 (dal 4 all'8 marzo e dall'8 al 12 aprile 2013 presso un'impresa di pittura, dal 1° al 5 luglio nonché dal 17 al 26 luglio e dal 2 al 16 ottobre 2013 presso un'azienda agricola, dall'11 al 13 dicembre 2013 presso un'azienda di orticoltura, dal 5 marzo al 31 luglio 2014 presso un'impresa di pittura, e dal 27 settembre al 31 ottobre 2014 presso una società di trasporti), egli ha infine trovato un impiego a partire dal mese di aprile 2016, quando è stato assunto quale ausiliario di pulizia su chiamata a tempo indeterminato dalla __________ con una remunerazione di fr. 16.05 l'ora (contratto di lavoro con la __________ del 18 marzo 2016), percependo nel periodo agosto-dicembre 2016 in media un salario netto di fr. 2'187.65.
Tali elementi, considerati singolarmente, non sono comunque ancora sufficienti per giustificare una deroga alle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora. Non va sottovalutato che, durante il suo soggiorno, l'insorgente ha fatto capo all'aiuto sociale fino a poco prima della richiesta del permesso ed ha accumulato un debito nei confronti dello Stato di oltre fr. 100'000.– (estratto conto del 3 aprile 2018 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, richiamato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Non giustifica certo il pesante carico assistenziale l'argomento sollevato dall'interessato secondo cui sarebbe notorio che un richiedente l'asilo faccia capo a tale genere di prestazioni nei primi anni di presenza sul nostro territorio. In effetti il ricorrente, già a carico dell'aiuto sociale una prima volta nell'agosto 2010, lo è stato ancora dal 1° marzo 2011 in maniera continuativa per oltre 5 anni, e meglio fino al 31 luglio 2016, quindi anche dopo la sua assunzione, di modo che vi è concretamente il rischio che egli dipenda nuovamente dall'aiuto sociale in futuro. Tanto più che l'attività da lui intrapresa quale ausiliario di pulizia a partire dall'aprile 2016 è svolta unicamente su chiamata. Oltre a ciò, egli può contare soltanto su una remunerazione media netta di poco meno di fr. 2'200.– con cui deve far fronte, oltre al proprio sostentamento, ai premi e alle partecipazioni di cassa malati come pure a diversi tributi pubblici e alla metà della pigione. Pigione (di fr. 1'100.– e spese accessorie di fr. 190.–), che al momento della decisione impugnata era suddivisa con un coinquilino (rapporto informativo redatto dalla Polizia cantonale il 15 dicembre 2016, agli atti) con il quale egli non ha alcun legame di parentela, di modo che in caso trasloco da parte del medesimo, l'insorgente dovrà accollarsi l'intero onere locativo. Va pure osservato per completezza che se, da una parte, nel maggio 2016 il ricorrente si era impegnato grazie al suo nuovo impiego a rimborsare quanto anticipatogli dallo Stato, dall'altra, egli ha cessato i versamenti già tre mesi dopo.
Ritenuto che devono essere presenti delle circostanze eccezionali per giustificare il sussistere di un caso di rigore, occorre pertanto convenire con l'Autorità inferiore che l'integrazione dell'insorgente (il quale si trova in Svizzera dal luglio 2010 ed era titolare dello statuto dell'ammissione provvisoria da poco meno di 5 anni quando ha introdotto la richiesta) non si è ancora consolidata e che il rilascio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 84 cpv. 5 LStrI si rivela prematuro.
Bisogna anche considerare che il ricorrente non ha né offerto mezzi di prova né documentato di partecipare ad attività che dimostrino una sua integrazione anche dal punto di vista sociale.
3.3. Va pure tenuto conto del fatto che, come ha correttamente indicato il Consiglio di Stato, la decisione dipartimentale rispetta il principio della proporzionalità in quanto non impedisce a RI 1 di continuare a soggiornare nel nostro Paese, l'ammissione provvisoria continuando a sussistere.
Da questo profilo, il diniego di trasformare il suo attuale permesso in uno di dimora non costituisce un'ingerenza nella sua vita privata garantita dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), qualora fosse applicabile nella presente fattispecie, ritenuto pure che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi (STF 2C_1010/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2.4 e 2C_190/2008 del 23 giugno 2008 consid. 2.2).
4. 4.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto già per questi motivi, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata, senza che sia pertanto necessario esaminare se un rientro del ricorrente nel suo Paese di provenienza sia ragionevole.
La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Non ritenendo adempiute le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave e rinnovando all'interessato l'ammissione provvisoria per la durata di un anno, l'autorità ha adottato il provvedimento litigioso in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Va comunque già sin d'ora detto che l'insorgente, attualmente 25enne, avrà la possibilità di presentare in futuro una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora, una volta adempite tutte le condizioni.
4.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere