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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 aprile 2018 (n. 1799) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione dell'11 gennaio 2017 con cui il Municipio di Breggia gli ha negato la licenza edilizia per ristrutturare e ampliare un edificio nel nucleo (part. __________, sezione di Caneggio); |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario
di una casa d'abitazione (part. __________ sub B) situata nel nucleo di
villaggio (NV1) di Caneggio. L'edificio è articolato su tre livelli (piano
cantina, PT e 1P) e dispone di un solaio.
b. Con domanda di costruzione del 22 luglio 2016, RI 1ha chiesto al Municipio
di Breggia il permesso di ristrutturare e ampliare il suddetto edificio, in
particolare innalzandolo fino a ca. m 1.60 e ricoprendolo con un nuovo tetto a
falde (parzialmente riorientato su un asse diverso). Tale intervento permetterà
di ricavare al posto del solaio un ampio soggiorno (53 mq) con un ulteriore
bagno-doccia. Il progetto prevede inoltre una riconfigurazione delle aperture
(in particolare sulla facciata est), la posa di un cappotto termico e di
pannelli solari e altri interventi (per lo più interni).
c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti CO
4e CO 5 - comproprietarie di un edificio (part. __________) ubicato a una cinquantina
di centimetri di distanza verso ovest - nonché CO 1, CO 2 e CO 3, a cui appartiene
un immobile (part. __________, costituita in PPP) situato più a est, nelle
immediate vicinanze.
d. Dopo aver raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento
del territorio (n. 98357), con decisione dell'11 gennaio 2017 il Municipio ha
negato la licenza edilizia. Ha in particolare ritenuto che il progetto non
fosse conforme all'art. 34 cpv. 4 delle norme di attuazione del piano
regolatore, sezione di Caneggio (NAPR), che ammette solo ampliamenti
giustificati da reali esigenze d'uso e di abitabilità, negando pure
che potesse essere rilasciata una deroga per ampliamenti più sostanziali.
B. Con giudizio del 18 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dall'istante in licenza avverso la suddetta decisione. Dopo aver respinto una censura relativa al diritto di essere sentito e un'eccezione riferita al principio della buona fede, il Governo ha essenzialmente tutelato il diniego del Municipio fondato sull'art. 34 cpv. 4 NAPR, osservando in particolare che l'ampliamento - a fronte dei locali e delle superfici già disponibili - non risulterebbe effettivamente indispensabile per l'uso abitativo. Neppure il rifiuto di concedere una deroga in base a questo disposto, ha aggiunto, sarebbe insostenibile. La precedente istanza ha infine negato che il ricorrente potesse invocare con successo il principio della parità di trattamento nell'illegalità.
C. Avverso il predetto
giudizio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e che gli sia rilasciata la licenza edilizia
postulata.
Il ricorrente rimprovera al Governo una lesione del suo diritto di essere
sentito (per insufficiente motivazione). Ripropone inoltre la censura di
medesima natura rivolta contro il Municipio (che non gli avrebbe dato la
facoltà di esprimersi sulle opposizioni), appellandosi nuovamente al principio
della buona fede (per un'assicurazione ricevuta dal tecnico comunale). Nel
merito sostiene che la creazione del nuovo piano rientrerebbe nel concetto di
ampliamento giustificato da reali esigenze di uso e di abitabilità ai
sensi dell'art. 34 cpv. 4 NAPR, contestando l'interpretazione restrittiva data
dal Municipio. Gli interventi nel nucleo dovrebbero permettere un adattamento
degli stabili alle esigenze contemporanee, rendendoli concorrenziali; il
progetto, aggiunge, permetterebbe di dare un quinto locale destinato allo svago
al suo edificio (che disporrà così di una superficie totale di 130 mq). L'intervento
sarebbe pure conforme alle Linee guida cantonali sugli interventi nei nuclei. L'insorgente
invoca inoltre la prassi del Municipio, che avrebbe autorizzato in passato
sopraelevazioni simili. In tal senso nega pure che vi siano gli estremi per un
cambiamento di prassi. Per analoghe considerazioni, ingiustificata sarebbe altresì
la decisione di non concedergli una deroga.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nelle sue precedenti prese
di posizione. Il Municipio chiede invece che il ricorso sia respinto. A
identica conclusione pervengono i vicini CO 4, nonché gli opponenti CO 1, CO 2
e CO 3, con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
E. Non è stato disposto un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv.
2 LE; 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre richiamare dal Municipio le licenze edilizie
che sarebbero state rilasciate negli ultimi 15 anni per altri interventi di
sopraelevazione nel nucleo. Tali atti, come si vedrà più avanti (consid. 5),
non appaiono decisivi ai fini della vertenza.
2. Diritto a una
motivazione sufficiente
L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere
sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente
argomentato la propria decisione, omettendo di trattare in maniera esaustiva
parte delle censure sollevate.
L'obiezione va respinta già solo perché immotivata: l'insorgente - contrariamente
all'obbligo che gli incombe (art. 70 cpv. 1 LPAmm) - non spiega in effetti
quali tematiche non sarebbero state esaminate dalla precedente istanza.
A ciò aggiungasi che il diritto a una
motivazione sufficiente - enunciato all'art. 46 cpv. 1 LPAmm e sgorgante dall'art.
29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - non impone all'autorità
di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti. È
sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i
motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid.
2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una
motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, ri-
sulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29
marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF
2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi). Nella fattispecie, vi
è da ritenere che dalla pronuncia sia possibile desumere con sufficiente
chiarezza le ragioni che hanno spinto l'Esecutivo cantonale a confermare il
diniego della licenza edilizia basato sull'art. 34 NAPR e respingere - in modo
più o meno diffuso - le diverse obiezioni sollevate dal ricorrente (relative al
principio della buona fede, alla parità di trattamento, ecc.). La fondatezza o
meno di tali argomenti non attiene al diritto di essere sentito, ma è questione
di merito. Le motivazioni del Governo sono del resto state recepite dall'insorgente,
che ha potuto impugnare con cognizione di
causa il giudizio, riproponendo in questa sede tutte le tesi sollevate senza
successo. Da questo profilo, non è quindi ravvisabile alcuna violazione
del diritto.
3. Diritto di
esprimersi sulle opposizioni
3.1. Il ricorrente ribadisce che il Municipio avrebbe leso il suo diritto di
essere sentito, per non avergli dato la possibilità di esprimersi sulle
opposizioni.
3.1.1. Al riguardo va anzitutto osservato che, in generale, sebbene la legge
edilizia cantonale e la LPAmm non impongano all'autorità di prime cure di
fissare all'istante in licenza un termine per prendere posizione sulle
opposizioni (art. 8 LE), diversamente da quanto indicato dal Governo, un
diritto di replica scaturisce direttamente dal diritto di essere sentito
ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. In tutti i procedimenti di diritto
amministrativo che si concludono con una decisione individuale e concreta, tale
norma assicura infatti un diritto di replicare alle prese di posizione dell'autorità
o della controparte, nella misura in cui contengono nuovi elementi, ammissibili
dal profilo processuale e suscettibili d'influire sul provvedimento (cfr. DTF
138 I 154 consid. 2.3.2; STF 1C_221/2018 del 10 settembre 2018 consid. 2.2,
1C_325/2018 del 15 marzo 2019 consid. 5.2; per una distinzione con i progetti
di decisione: DTF 131 II 13 consid. 4.2; STF 1C_325/2018 citata consid. 5.2).
Questo diritto di replica "in
senso stretto" si distingue da quello di prendere conoscenza e di
pronunciarsi sulle allegazioni degli altri partecipanti alla procedura fondato
sull'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - applicabile
in tutti i procedimenti giudiziari (ma non in quelli dinanzi ad altre autorità)
- che non fa invece dipendere il diritto dalla pertinenza dell'allegazione
(cfr. DTF 138 I 154 consid. 2.3.3 e 2.5; STF 1C_221/2018 citata consid. 2.2).
Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, il diritto di replica è dato anche quando un atto è notificato solo per
conoscenza, senza che sia nel contempo assegnato un termine per
replicare o prendere posizione. Ci si deve tuttavia aspettare che la parte che
intende esprimersi lo faccia (o chieda perlomeno che le sia assegnato un
termine per farlo) senza indugi, sennò si ritiene che vi abbia rinunciato. Al
riguardo, la prassi considera che la rinuncia non possa essere presunta prima
che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione (cfr. STF
2D_66/2014 del 2 luglio 2015 in RtiD I-2016 n. 19 consid. 5 e rimandi).
3.1.2. In concreto dagli atti emerge che il ricorrente - il quale non ha mai
negato di essere venuto a conoscenza delle opposizioni del 10 settembre 2016 -
con raccomandata del 15 dicembre 2016 ha chiesto al Municipio, per il tramite
del suo legale, di indire un esperimento di conciliazione con gli
opponenti, con l'auspicio di raggiungere un accordo (come già
manifestato al tecnico comunale, in un incontro dell'ottobre 2016, cfr. scritto
del 15 dicembre 2016). Egli non si è dunque tempestivamente attivato per esercitare
il suo diritto di replica, ma piuttosto solo per chiedere un'udienza di
conciliazione. Richiesta, quest'ultima, alla quale l'Esecutivo locale non era
tuttavia tenuto a dar seguito. È ben vero che in base all'art. 9 cpv. 1 LE
(così come all'art. 23 cpv. 1 LPAmm), il Municipio può sempre convocare
i privati interessati per un esperimento di conciliazione. Tale istituto,
come ben si evince dal testo di legge, è tuttavia lasciato al beneplacito
dell'autorità (cfr. anche STA 52.2014.374 del 26 aprile 2017). Per quanto esso
tenda a limitare l'inutile sovraccarico delle autorità e a prevenire l'aggravio
di oneri e il disborso di spese di causa (evitabili con una migliore e serena
informazioni delle parti, cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966, pag. 13; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 17), le
norme che lo regolano non conferiscono alcun diritto al richiedente, il quale
in caso di rifiuto non può nemmeno lamentare una lesione dell'art. 29 cpv. 2
Cost. (che non comprende anche un diritto a intavolare delle trattative
con le controparti, cfr. replica al Governo, pag. 3). Ne discende che l'obiezione
del ricorrente si rivela dunque infondata e, come tale, va respinta.
In via abbondanziale va peraltro pure considerato che, stando agli atti, l'insorgente
ha comunque potuto esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa davanti al
Consiglio di Stato, riproponendo tutte le proprie argomentazioni fattuali e
giuridiche non solo con il ricorso, ma anche replicando alle ulteriori prese di
posizione del Municipio e dei vicini. Un'eventuale lesione del diritto di
essere sentito - così come osservato dal Governo - avrebbe quindi semmai potuto
essere considerata sanata in quella sede, senza comportare un rinvio degli atti
all'istanza inferiore (anche in un'ottica di economia processuale, cfr. DTF 137
I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rinvii).
3.2. A fronte di quanto precede, cadono nel vuoto anche le argomentazioni che l'insorgente
ripropone in questa sede appellandosi al principio della buona fede, e meglio
alla fiducia che avrebbe riposto nell'email del 21 dicembre 2016 del tecnico
comunale, il quale - riferendosi alla sua richiesta del 15 dicembre 2016, di
cui si è detto - gli aveva domandato, come prima mossa, di fornire
alcune date possibili per un incontro di conciliazione.
Anzitutto non è dato di vedere come una tale comunicazione poteva seriamente
indurlo a rinunciare a formulare delle osservazioni a cui nemmeno aveva fatto
cenno nella sua corrispondenza e che avrebbe semmai già potuto inoltrare. Nulla
gli avrebbe in effetti impedito di esprimersi sulle opposizioni e, nello
stesso tempo, chiedere un esperimento di conciliazione (cfr. pure Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 817 ad art. 9 LE). Inoltre, il suddetto email -
che aveva all'evidenza solo un carattere interlocutorio e, come indicato dal
Governo, non proveniva nemmeno dall'autorità competente (cfr. sulle condizioni
per avvalersi del principio della buona fede: DTF 137 I 69 consid. 2.5.1, 130 I
26 consid. 8.1) - non era nemmeno suscettibile di far credere che l'Esecutivo
comunale avesse aderito alla sua richie-
sta di indire una conciliazione. Esperimento al quale, come visto, l'istante in
licenza non aveva comunque diritto. Anche su questo punto il ricorso si rivela
dunque infondato.
4. Conformità con l'art.
34 NAPR
4.1. La zona del nucleo di villaggio NV1 è disciplinata dall'art. 34 NAPR e
comprende il nucleo antico di Caneggio e i suoi immediati dintorni (cpv. 1).
Per questo comprensorio, il PR ha come finalità il rispetto dei caratteri
morfologici, tipologici e storici del tessuto edilizio antico e della struttura
urbanistica, come anche la salvaguardia degli spazi liberi di valore ambientale
al suo interno e sul suo contorno (cpv. 2).
Nella zona NV1, secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR, nel rispetto degli obiettivi
sopraenunciati, sono ammessi - anche cumulativamente - interventi di: (a) riattamento
(ossia di risanamento senza ampliamenti), (b) trasformazione (con
cambiamento di destinazione senza ampliamenti), (c) ricostruzione (ovvero
di ripristino di un edificio demolito o distrutto, senza ampliamenti) e (d) demolizione
(di edifici o parti in palese stato di rovina). A determinate condizioni,
sono inoltre ammessi (e) ampliamenti, mentre sono escluse (f) nuove
costruzioni (eccetto nel comparto edificabile C). In particolare, per
quanto qui interessa, l'art. 34 cpv. 4 NAPR precisa che sono ammessi ampliamenti
giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici. Le
aggiunte devono correttamente inserirsi nel tessuto edilizio esistente. La
norma aggiunge che, per edifici destinati alla residenza primaria e per
interventi qualificati che portano ad una apprezzabile valorizzazione
ambientale ed architettonica delle preesistenze, il Municipio ha la
facoltà - sentito il parere delle competenti autorità cantonali - di concedere
deroghe per ampliamenti più sostanziali.
Gli interventi nella zona NV1, secondo l'art. 34 cpv. 5 NAPR, devono inoltre
rispettare una serie di condizioni edificatorie concernenti la composizione
delle facciate, la muratura perimetrale, le aperture, i balconi e loggiati, la
sistemazione esterna e i tetti. In particolare, per quel che riguarda questi
ultimi, la disposizione specifica che il rifacimento del tetto è ammesso se
eseguito con il mantenimento della pendenza originaria. In linea di principio
non possono essere modificate le linee di colmo e l'orientamento delle falde e
le quote dei tetti.
4.2. Al pari di norme analoghe previste dai PR di altri Comuni, la suddetta
regolamentazione mira essenzialmente a salvaguardare l'aspetto architettonico
del nucleo. Per essere autorizzati, gli ampliamenti, oltre ad essere correttamente
integrati nel tessuto edilizio, devono apparire giustificati da reali
esigenze di uso e di abitabilità degli edifici, ovvero effettivi bisogni
funzionali. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che per
ampliamento dettato da reali bisogni tecnici o funzionali occorre intendere un
intervento indispensabile ai fini di un'ulteriore utilizzazione dello stabile.
Determinanti non sono le esigenze personali e soggettive dei proprietari pro
tempore, ma le necessità oggettive derivanti dalla destinazione dell'edificio.
Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi effettivamente
indispensabili per assicurare la continuazione dell'utilizzazione dell'immobile
e per adeguarne la fruibilità agli attuali standard abitativi. Un'estensione
sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio
esclusa (RDAT II-2002 n. 32 consid. 2, II-2000 n. 29 consid. 2; STA 52.2000.177
del 12 febbraio 2001 consid. 3.1 con rinvii).
Il concetto di reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici è
di natura indeterminata e, come tale, riserva all'autorità comunale una certa
latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo.
Nella misura in cui è riferito a una norma del diritto autonomo comunale,
l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione.
Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando
questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti
costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del
diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio
senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il
fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico
indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli
dall'autorità comunale (cfr. DTF 96 I 369 consid. 4; RDAT II-2002 n. 32 consid.
2, II-2000 n. 29 consid. 2).
4.3. In concreto, lo stabile del ricorrente si sviluppa attualmente
su tre livelli: un piano cantina, in gran parte fuori terra, comprendente
una cantina, un ripostiglio e un vano disponibile; un pian terreno con
una sala da pranzo, uno studio-camino e una cucina; un primo piano che
include un bagno, un atrio e due camere e infine un sottotetto adibito a
solaio, coperto da un tetto con due spioventi. Con il controverso progetto, l'insorgente
ha chiesto al Municipio di poter innalzare l'edificio fino a ca. m 1.60 alla
gronda e ca. m 1.10 al colmo, ricoprendolo con un tetto a tre falde (a "L"),
parzialmente riorientate di 90° (sull'asse E-O). L'intervento si ripropone di
realizzare un terzo livello abitabile fuori terra, destinato a un ampio
soggiorno e un terzo bagno (in aggiunta ai due che saranno ricavati al livello
inferiore). Grazie al progetto, la superficie abitabile dell'edificio aumenterà
da poco meno di 100 mq a circa 150 mq.
Richiamandosi anche alla giurisprudenza sviluppata per gli ampliamenti dettati
da bisogni tecnici o funzionali, il Municipio ha ritenuto che l'intervento
travalicasse i limiti dell'art. 34 cpv. 4 NAPR, non essendo sorretto da
esigenze funzionali e che snaturasse l'edificio esistente. In particolare ha
considerato che la sopraelevazione non fosse oggettivamente necessaria ai fini
di un'ulteriore utilizzazione dell'edificio, visto che lo stesso già dispone di
sufficienti spazi per essere destinato a residenza primaria ed essere dotato di
tutti i servizi necessari. A identica conclusione è essenzialmente pervenuto il
Governo, tutelando la predetta valutazione, concludendo a sua volta che anche
senza l'innalzamento l'edificio sarebbe perfettamente abitabile.
Tale valutazione, per quanto opinabile possa apparire, regge alle critiche del
ricorrente. L'interpretazione data dalle precedenti istanze al concetto di
natura interminata di reali esigenze di uso e di abitabilità degli
edifici - tenuto anche conto del riserbo di cui deve dar prova questo
Tribunale (cfr. supra) - non appare affatto insostenibile. Non risulta
irragionevole negare l'esistenza di esigenze funzionali oggettivamente fondate,
tali da giustificare in concreto un innalzamento fino a m 1.60 dello stabile
per ricavare al posto del sottotetto (solaio) un terzo piano abitabile (con un'altezza
interna variabile tra 2 e 3 m circa). L'attuale edificio è, a non averne dubbio,
in grado di assolvere convenientemente la sua funzione abitativa, ritenuto che
già dispone di un soggiorno-sala da pranzo, di uno studio, di due camere, di
una cucina e di adeguati servizi, oltre a vani ripostiglio e/o disponibili.
Anche se non particolarmente spaziosa, la casa può senz'altro essere utilizzata
come residenza primaria, perlomeno da due persone o da una famiglia di tre
membri. Per quanto la sopraelevazione con un terzo piano dotato di un quinto
ampio locale luminoso da destinare allo svago possa rendere l'abitazione
più attrattiva e concorrenziale sul mercato, si deve comunque negare che essa
risulti dettata da un'obiettiva necessità, riconducibile all'attuale situazione
dell'edificio, il quale non richiede invero un aumento del 50% della sua
superficie abitabile per assolvere la sua funzione. In queste circostanze,
corretta risulta la deduzione secondo cui l'intervento non scaturisce dalle
condizioni di fruibilità dello stabile e non risulta quindi realmente
indispensabile, ma piuttosto destinato a soddisfare particolari esigenze di
natura soggettiva del ricorrente. Ben potevano quindi le precedenti istanze
concludere che l'intervento non rientrasse nei limiti degli ampliamenti ammessi
dall'art. 34 cpv. 4 NAPR. A questo riguardo, a nulla mutano le Linee guida
cantonali sugli interventi nei nuclei storici del febbraio 2016 edite dal
Dipartimento del territorio, laddove osservano che pure le aumentate esigenze
di comfort possono richiedere un diverso uso degli spazi e una maggiore
superficie per abitante (pag. 10). Al di là del fatto che, in base a queste
Linee guida, una ristrutturazione può anche limitarsi a meri interventi interni
e che un progetto deve in ogni caso sempre essere ben ponderato e approfondito
(pag. 11), non v'è chi non veda come tali direttive non possano in ogni caso
sostituirsi alle norme concretamente applicabili, e meglio a quelle che il
Legislatore comunale ha adottato per disciplinare gli interventi edilizi
ammissibili all'interno di un determinato nucleo.
4.4. Sfugge inoltre alla critica la decisione delle precedenti istanze di
negare la sussistenza delle condizioni per rilasciare una deroga per ampliamenti
più sostanziali secondo l'art. 34 cpv. 4 NAPR, in fine. Non è in effetti dato
di comprendere in che modo la controversa sopraelevazione porterebbe ad una
apprezzabile valorizzazione ambientale ed architettonica delle preesistenze,
tale da giustificare la concessione di una tale deroga. E ciò già solo se si
considera che l'innalzamento comporta un rifacimento del tetto, con una modifica
delle linee di colmo e dell'orientamento delle falde, oltre che delle quote, di
principio neppure ammessa dall'art. 34 cpv. 5 NAPR. Inoltre, per quanto occorra
dar atto che l'intervento consentirebbe di eliminare l'ampia finestra
(grigliata con traversine) al primo piano sulla facciata est (cfr. relazione
tecnica) - la quale è all'evidenza un elemento avulso dall'architettura
tradizionale del nucleo -, dal profilo della valorizzazione architettonica, ben
più di una perplessità suscita pure la serie di nuove porte-finestre (alte m
1.60) delimitate da ringhiera, che verrebbero innalzate fin quasi alla radice
del tetto; aperture, non presenti sui prospetti dello stabile, che non è ben
chiaro come possano riflettere la disposizione, le dimensioni e
le proporzioni di quelle esistenti sul posto (cfr. le condizioni poste
dall'art. 34 cpv. 5 NAPR per le aperture) e, di riflesso, qualificare il
disegno delle facciate. Del resto, il progetto non spende parola sulla valorizzazione
ambientale e architettonica dell'intervento; ancora meno il ricorrente, che
si limita essenzialmente a far valere motivazioni di natura soggettiva non
pertinenti rispettivamente a richiamare - a torto, come si vedrà qui di seguito
- il principio della parità di trattamento.
5. Parità di
trattamento nell'illegalità
5.1. Il diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere
ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in
alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e
dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (cfr.
DTF 132 II 485 consid. 8.6; sul principio di uguaglianza: DTF 142 I 195 consid.
6.1). Date queste condizioni, un cittadino ha allora diritto di esigere di
beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi
legittimi (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1). Secondo costante giurisprudenza, il
principio della legalità dell'attività amministrativa prevale però su quello
della parità di trattamento. Qualora un'autorità riconosca esplicitamente
l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di
volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di
trattamento deve cedere il passo a quello della legalità (cfr. DTF 139 II 49
consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, 131 V 9 consid. 3.7; STF 1C_274/2016 del 1°
giugno 2017 consid. 4.2).
5.2. In concreto, il ricorrente invoca la prassi dell'autorità locale, che in
passato avrebbe autorizzato sopraelevazioni più importanti di quella in
oggetto. Davanti al Governo, il Municipio ha osservato che memore di
situazioni analoghe dove il risultato è stato delle sopraelevazioni poco
rispettose del contesto storico e urbanistico ha preferito negare la licenza
edilizia, specificando che dagli eventuali errori commessi si è cercato
di imparare e di implementare la sensibilità verso le peculiarità dei nostri
nuclei. Così facendo, l'Esecutivo comunale sembra quindi aver ammesso che
in passato l'art. 34 cpv. 4 NAPR non sia sempre stato applicato correttamente,
ovvero che siano stati autorizzati anche ampliamenti non dettati da reali
esigenze di uso e di abitabilità degli edifici rispettivamente che siano state
concesse deroghe per interventi più sostanziali, anche se non portavano a un'apprezzabile
valorizzazione ambientale e architettonica delle preesistenze. Questa
circostanza, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non impone ora il
richiamo di tutti i dossier riguardanti le licenze edilizie concesse durante
gli ultimi 15 anni per innalzamenti nel nucleo di Caneggio. Al di là del
fatto che l'insorgente, da parte sua, non menziona invero nemmeno un caso
analogo al suo in cui le norme non sarebbero state applicate in modo corretto,
vi è in ogni caso da ritenere che la posizione assunta dal Municipio - al di là
della locuzione ha preferito - lascia chiaramente intendere che in
futuro non persevererà in eventuali errori commessi in passato, ma deciderà in
modo conforme alla legge. Già per questa ragione, non sono quindi date le
condizioni affinché l'insorgente possa eccezionalmente invocare con successo un
diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, così come concluso dal
Governo.
6. Considerato che la licenza edilizia non poteva in ogni caso essere rilasciata per le lesioni delle norme di cui si è detto, in questa sede non mette conto di verificare d'ufficio se il progetto si porrebbe in contrasto anche con il regime relativo alle distanze tra edifici (art. 34 cpv. 9 NAPR) rispettivamente con gli art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST;RL 701.100) e 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), su cui le precedenti istanze non si sono comunque chinate.
7. Sulla base di
quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,
il quale è inoltre tenuto a rifondere ai vicini oppo-nenti CO 4, assistiti da
un legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere a CO 4e CO 5 complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera