Incarto n.
52.2018.261

 

Lugano

25 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2018 di

 

 

 

RI 1  

rappresentato da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 4 maggio 2018 (n. 34) del presidente del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione del 6 marzo 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto


che RI 1, qui ricorrente, nato nel 1947, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore conseguita nel 1965;

che il 16 novembre 2017, verso le ore 19.00, l'insorgente ha circolato nel comune di __________, alla guida del veicolo __________ (targato __________), in grave stato di ebrietà, accertato dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (0.94 milligrammi di alcol per litro di aria espirata);

che con decreto d'accusa del 21 febbraio 2018, passato in giudicato, il competente procuratore pubblico l'ha quindi ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 1'800.-;

che frattanto, venuta a conoscenza dell'infrazione e sospettando seriamente un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico riscontrato (≥ 0.8 mg/l), il 28 novembre 2017, la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica presso il Centro medico del traffico (CMT); tale decisione è rimasta incontestata;

che, preso atto della perizia del 14 febbraio 2018 della dr. med. __________, medico del traffico SSML - che ha ritenuto il ricorrente non idoneo alla guida -, con decisione del 6 marzo 2018 l'autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per un tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo un periodo di sospensione fino all'aprile 2019; la riammissione alla guida è stata subordinata a determinate condizioni: (a) obbligo di presentare un rapporto di valutazione neuropsicologica rilasciato dal Centro di psicologia della SUPSI attestante, sulla base di un esame testistico specialistico (Vienna Test - Batteria relativa alla guida di veicoli a motore secondo le specifiche indicazioni peritali), l'esistenza di requisiti neuro cognitivi compatibili con la guida sicura di veicoli a motore; (b) superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico; (c) presentazione di un rapporto di verifica conclusiva steso dal CMT attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore;

che contro quest'ultima risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, RI 1 si è aggravato dinnanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che, con giudizio del 4 maggio 2018, il presidente dell'Esecutivo cantonale ha respinto quest'ultima domanda;

che, contro tale pronuncia, il ricorrente insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo la domanda formulata in via provvisionale, rimasta inascoltata;

che l'insorgente contesta che siano dati gli estremi per infliggergli la revoca di sicurezza, ritenuto che la perizia non avrebbe riscontrato alcuna dipendenza da alcol, ma unicamente dei valori inferiori alla norma per due brevi test cognitivi; le debolezze riscontrate dal medico del traffico, che riguardano semmai le attitudini fisiche e psichiche ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr e non una forma di dipendenza (art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr richiamato dalla Sezione della circolazione), non sarebbero tali da compromettere la sua idoneità alla guida; rilevato di non aver alcun precedente e una reputazione immacolata di conducente, considera le condizioni per la riammissione alla guida del tutto sproporzionate;

che il presidente del Governo si è opposto all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari osservazioni, mentre la Sezione della circolazione è rimasta silente;

 

 

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo deve essere ammessa in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il presidente del Consiglio di Stato si è rifiutato di ripristinare l'effetto sospensivo alla decisione della Sezione della circolazione - dichiarata immediatamente esecutiva - di revocargli la licenza di condurre per inidoneità a tempo indeterminato, così come indicato in narrativa;

che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, le revoche preventive disposte in applicazione dell'art. 30 OAC, al pari delle revoche di sicurezza (art. 16d cpv. 1 LCStr), come in concreto, sono per principio dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un'eventuale impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_503/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 3.3, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_685/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2016.445 del 17 ottobre 2016; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 97.5.2 pag. 741 e rimandi);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque chiedere al presidente dell'autorità adita la sospensione della decisione (art. 71 LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);

che, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione mediante la quale il presidente del Governo respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione immediatamente esecutiva, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che il diniego non integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che le revoche adottate in base all'art. 16d cpv. 1 LCStr, al pari di quelle fondate sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC, mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore, ragione per cui, come detto, sono di regola immediatamente esecutive;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso di revoche per scopo di sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) l'effetto sospensivo a un ricorso va quindi accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (cfr. STA 52.2016.445 citata); non occorre per contro sia provata l'inidoneità alla guida alla base del provvedimento: basta la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il conducente non soddisfi più le condizioni poste per il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.2 e 3.3);

che con la decisione impugnata il presidente del Consiglio di
Stato, prescindendo da disquisizioni di merito circa la fondatezza della revoca, ha ritenuto sulla base degli atti - a un giudizio di verosimiglianza - che sussistessero sufficienti indizi per dubitare dell'idoneità alla guida del ricorrente, accennando anche ai suoi "numerosi precedenti";

che al di là di quest'ultima circostanza - di cui non vi è invero traccia agli atti e sembra più che altro un refuso di un'altra decisione - la deduzione del presidente dell'Esecutivo cantonale, ancorché motivata in modo piuttosto stringato, non appare insostenibile;

che è incontestato che l'insorgente si è sottoposto (senza sollevare obiezioni) alla perizia di medicina del traffico volta a accertare la sua idoneità alla guida, disposta dalla Sezione della circolazione a seguito della grave infrazione commessa il 16 novembre 2017 di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol qualificata (0.94 mg/l), così come indicato in narrativa;

che altrettanto pacifico è che la perizia della dr. med. __________, rispondendo ai quesiti formulati ("il peritando è idoneo o meno alla guida di veicoli a motore del gruppo 1?"), ha stabilito che egli "attualmente non è idoneo alla guida" (cfr. pag. 9); referto dal quale emerge che il medico del traffico, pur non riscontrando una forma di "dipendenza" da alcol, vagliando anche altre possibili cause d'inidoneità, ha segnatamente messo in discussione la sussistenza delle attitudini fisiche e psichiche necessarie del ricorrente (che ha più di 70 anni), in particolare dopo aver somministrato dei brevi test cognitivi (deficit a livello di prestazioni); lo riconosce anche il ricorrente, che non contesta i risultati inferiori alla norma dei test evocati dal perito;

che per giurisprudenza, quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico, la licenza di condurre deve di regola essere revocata (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1 e rimandi, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7); in simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2016.584 del 28 marzo 2017 consid. 2.4);

che ciò deve a maggior ragione valere quando - come in concreto - è stata effettuata una perizia di medicina del traffico giunta alla conclusione che l'idoneità alla guida non sussiste (cfr. STF 1C_347/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2);

che la questione a sapere se tale perizia - e di riflesso la revoca di sicurezza che vi si appoggia - sia, ad un esame più attento, corretta o meno non riguarda la presente procedura, ma quella di merito, che dovrà compiutamente essere esaminata dal Governo (cfr. STF 1C_347/2012 citata consid. 2; cfr. inoltre DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 125 II 492 consid. 2b; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1); invano il ricorrente incentra il proprio ricorso su tale aspetto;

che è in effetti nell'ambito di quella procedura che l'Esecutivo cantonale potrà e dovrà verificare - all'occorrenza anche interpellando nuovamente il medico del traffico - se la perizia, avuto riguardo agli elementi su cui si fonda, sia concludente, compiutamente motivata, scevra di contraddizioni (cfr. al riguardo: DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; Mizel, op. cit., pag. 150) e tale da giustificare direttamente una revoca di sicurezza ex art. 16d cpv. 1 LCStr (che l'autorità di prime cure ha disposto richiamandosi alla lett. b, ma che, come anche indica il ricorrente, appare ricadere più che altro sotto la lett. a); a questo stadio basta ritenere che tale referto è sufficiente a fondare la presunzione d'inidoneità a suo carico;

che analoga conclusione vale per le condizioni alle quali è stata subordinata la riammissione alla guida, pure oggetto della procedura principale; premature sono dunque le relative critiche del ricorrente;

che per il resto l'insorgente non ha invece addotto in questa sede, sostanziandolo, alcun elemento (quale ad esempio un'imperativa esigenza professionale, cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5.1) che, di primo acchito, dimostri che il suo interesse a non essere privato della propria licenza sia superiore all'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale;

che nulla corrobora invece il suo generico timore che il Consiglio di Stato - diversamente peraltro dalla sua prassi abituale in questo ambito - statuirà sul suo ricorso solo "fra molti mesi" (anche oltre il periodo di sospensione [aprile 2019] disposto dalla Sezione della circolazione), e dunque con tempi di evasione superiori a un anno; nulla impedisce peraltro al ricorrente, se del caso, di sollecitare tempestivamente l'emanazione del giudizio;

che, a fronte di tutte queste circostanze, non si può pertanto rimproverare al presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura di merito pendente;

 

che il ricorso va quindi respinto;

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).


 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                        

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera